Nota USR Emilia Romagna 29 maggio 2012, AOODRER R.U. 7229

Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna
Direzione Generale
Ufficio III – Diritto allo studio. Istruzione non statale

Alle Istituzioni Scolastiche dell’ Emilia-Romagna
Loro Sedi
e, p.c. Al Capo Dipartimento Istruzione
Ministero dell ‘Università e della Ricerca
Roma
Ai Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali dell’ Emilia-Romagna
All’ Assessore Regionale all’ Istruzione
Bologna
Ai Presidenti delle Province interessate
Alle Prefetture interessate

Oggetto: Eventi sismici maggio 2012. Condizioni eccezionali e validità dell’anno scolastico.

Stante il perdurare degli eventi sismici che stanno colpendo il territorio regionale, soprattutto nelle province di Bologna, Ferrara e Modena, ed a seguito delle necessarie successive sospensioni delle attività didattiche disposte dalle competenti Amministrazioni locali, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni in ordine alla validità dell’anno scolastico.

La norma cui fare riferimento è l’art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo n.59/2004, in cui si dispone che “per procedere alla valutazione fìnale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzatoo Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate deroghe al suddello limite”. Alla norma citata si aggiungono gli artt. 10 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009 n.122, in cui si ribadisce la possibilità di deroga “a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Il susseguirsi di scosse sismiche, anche di grado elevato sta rendendo inagibili diverse scuole, alcune delle quali non possono trovare diversa e sicura collocazione; ogni nuova forte scossa comporta l’evacuazione degli edifici scolastici, rende necessario ripetere gli accertamenti di agibilità e quindi determina la forzata sospensione delle attività in attesa dei responsi. Non sono da sottostimare le crescenti difficoltà logistiche e nei trasporti (ad esempio con temporanee sospensioni e grandi ritardi nelle comunicazioni ferroviarie).

Le gravi condizioni sopra succintamente indicale configurano in modo indiscutibile quella condizione di eccezionalità cui fa riferimento la norma citata. Pertanto le assenze imputabili agli evcnti sismici non potranno in alcun modo prcgiudicare la validità dell’anno scolastico 2011-2012, né la possibilità di valutazione degli alunni.

Il Vice Direttorc Generale
Stefano Versari