Esame maturità, documento 15 maggio: criteri da rispettare per elaborazione e pubblicazione

da Orizzontescuola

Esame maturità, documento 15 maggio: criteri da rispettare per elaborazione e pubblicazione

di Giovanna Onnis

I consigli di classe dell’ultimo anno di corso degli istituti di istruzione secondaria II grado hanno l’importante compito di elaborare entro il 15 maggio, per la commissione d’esame, uno specifico documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso

Il documento deve essere in sintonia con quanto prevede l’art.5 comma 2 del DPR n.323/1998, come citato nell’art.6 comma 1 dell’OM n.350/2018 e che riportiamo di seguito:

Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all’albo dell’istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia”

Il documento del 15 maggio, come sottolinea l’art.6 comma 2 dell’ordinanza succitata, indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano utile e significativo ai fini dello svolgimento degli esami, con specifico riferimento alla terza prova e al colloquio.

Il documento dovrà tener conto, inoltre, delle modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Al documento, inoltre, possono essere allegati eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse.

Prima della elaborazione del testo definitivo del documento i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.

Il documento del 15 maggio, una volta predisposto nella sua stesura definitiva, deve essere immediatamente affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

In relazione ai dati personali degli studenti, eventualmente inseriti nel documento del 15 maggio, a tutela della loro privacy, come informazioni anagrafiche e dati relativi al loro rendimento scolastico, è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali con una nota di chiarimento per i consigli di classe delle classi terminali dei corsi di istruzione secondaria II grado che sono tenuti alla predisposizione del documento del 15 maggio da presentare alle commissioni d’esame.

Si tratta della nota prot. n.10719 del 21 marzo 2017 con la quale il Garante della privacy fornisce, nell’Allegato n.1, le indicazioni operative per la corretta redazione del documento del 15 maggio, con l’obiettivo di garantire la protezione dei dati personali degli studenti.

Il Garante, nella nota citata, sottolinea, infatti, l’importante ruolo delle scuole che , nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, devono agire nel pieno rispetto dei diritti e delle liberta fondamentali, nonché della dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

In base a questa necessaria e doverosa tutela per gli studenti ed evidenziando che alcuni modelli di documento predisposti da alcune scuole, una parte reperibile anche in rete, non è rispettosa del diritto alla tutela dei dati personali e, quindi, della privacy degli studenti, il Garante stabilisce con l’Allegato n.1 quanto segue:

[…..]non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessita di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi.

E chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza i1 percorso didattico e formative di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono.

Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a un’ interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva del necessaria fondamento normative la diffusione di un documento così redatto”

Tutti i consigli di classe che sono chiamati all’elaborazione del documento del 15 maggio, sono tenuti, quindi, a seguire e rispettare le indicazioni fornite dal Garante a tutela della privacy degli studenti frequentanti l’ultimo anno di corso della scuola secondaria II grado e che, in seguito all’ammissione dovranno sostenere l’Esame di Stato