Bullismo e cyberbullismo: alla scuola si chiede tanto e non si danno strumenti e fondi adeguati

da Orizzontescuola

Bullismo e cyberbullismo: alla scuola si chiede tanto e non si danno strumenti e fondi adeguati

di redazione

Si è svolto ieri un seminario sul bullismo e cyberbullismo presso la Sala Argento del Salone Internazionale del libro di Torino. L’incontro è stato promosso dalla Regione Piemonte e ha visto la partecipazione di Gianna Pentenero, assessora all’Istruzione e Formazione professionale della Regione Piemonte, Leonardo Filippone, dirigente Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, dell’avvocato Maria Giovanna Musone, del consigliere regionale Domenico Rossi e dei dirigenti scolastici Nadia Tantardini e Stefania Rubatto.

Segue il contributo di Giovanna Musone:

“In questo intervento snul bullismo vorrei riportare fatti che si verificano sempre più di frequente per poi riflettere sulla reale efficacia delle leggi emanate, che si prefiggono l’obiettivo di iniziare a disciplinare il fenomeno per poi prevenirlo.

Fino a qualche anno fa la cronaca riportava di minori vittime di bullismo perché presi di mira da altri compagni, emarginati, derisi o esclusi dal gruppo in quanto fragili o diversi. Col tempo il fenomeno ha assunto ben più gravi connotazioni, sfociando nell’aggressione fisica, nella violenza, anche di tipo sessuale, nello stalking e in varie altre forme di persecuzione personale, tutte dirette a ledere irrimediabilmente la dignità dell’individuo. Ulteriore degenerazione si è avuta più di recente con i numerosissimi casi di aggressione, fisica o verbale di minori nei confronti degli adulti, docenti e personale scolastico.

Sempre ai fini di porre l’attenzione su quanto accade nel quotidiano, sembra utile riportare quanto appreso negli ultimi giorni. Segnalazioni di genitori che chiedono consigli perché un compagno della propria figlia ha diffuso sulle diverse chat di gruppo delle foto di nudo della ragazza. Per casi così cosa può consigliare il legale interpellato se non di querelare, rivolgendosi immediatamente alla polizia postale? Affichè la Magistratura disponga misure urgenti e cautelari, come un sequestro delle apparecchiature e delle chat intervenute tra i ragazzi.

Dando uno sguardo al quadro normativo che disciplina tali fenomeni, abbiamo: un codice penale che ben chiarisce i reati e le pene, prevedendo anche alcune depenalizzazioni, una procedura penale minorile che distingue quando i fatti sono commessi da minori infraquattordicenni e da chi invece ha superato i 14 anni e poi c’è l’ultima legge sul bullismo, la n. 71 del 2017 a cui sono seguite le diverse leggi regionali. ( Queste ultime leggi che non centrando al cuore del problema non lo risolvono, ma al più lo circoscrivono).

L’incipit della neo legge sul bullismo è la definizione di cyberbullismo, intendendo per esso “Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiurie, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, trattamento illecito dei dati personali ecc”. Quando genericamente si definiscono come cyberbullismo reati come l’aggressione, la molestia e il furto di identità o lo stalking, si limita inevitabilmente la portata dei fatti e la gravità dei comportamenti che li generano. Senza dimenticare che alcune di tali fattispecie sono contemplate, peraltro, già come reati dal codice penale.

Cosa potrebbe fare, poi, la vittima di un furto di identità o di una aggressione? Secondo la legge, che accomuna erroneamente aggressioni, molestie e diffamazioni, la vittima potrebbe chiedere l’oscuramento del video dal sito internet al gestore del sito e comunque entro 48 h rivolgersi al Garante della Privacy. Tuttavia, non scioglie il nodo su più interrogativi : laddove non avessimo un unico gestore perché il video si è diffuso a macchia d’olio sui social network o se il video girasse sulla chat di gruppo ? (Vieppiù, il reclamo al Garante della Privacy è un procedimento farraginoso, che prevede anche il pagamento di un contributo per l’avvio della pratica) .

E ancora la nuova legge prevede la possibilità di richiedere l’intervento del Questore, che potrebbe procedere con un ammonimento per il responsabile, con il rischio di creare conflitti di competenza tra autorità amministrative e giudiziarie relativamente a situazioni e fatti che sarebbero di competenza esclusiva della Magistratura. La legge continua richiamando il ruolo della scuola nelle attività di prevenzione, la quale dovrebbe agire congiuntamente alla polizia postale. Innanzitutto, la scuola viene chiamata in causa troppe volte e per tantissime questioni, dimenticando il suo prioritario compito che è, come scritto nella Costituzione, offrire al cittadino il servizio dell’istruzione.

Quando, poi, la polizia postale dovesse conoscere fatti gravi di molestia, aggressioni, lesioni alla dignità personale o di istigazioni al suicidio, informa immediatamente la Magistratura e quindi dovrebbe essere marginale una sua attività di prevenzione. E ancora, la legge dice la scuola deve individuare un referente per le iniziative contro il bullismo, ma dimentica di specificare: ”Chi, come e perché, ma soprattutto da quale budget dovrà attingere per poter adempiere a tale compito”.

Sia la legge nazionale quanto le regionali prevedono, infatti, uno stanziamento di fondi del tutto insufficienti rispetto alle incombenze attribuite. Ogniqualvolta, però, le norme coinvolgono direttamente o indirettamente l’istituzione scolastica il tutto si tramuta in una attribuzione di responsabilità per il personale scolastico, creando fortissime aspettative per le famiglie e per la collettività. La scuola non potrà addurre a sua discolpa l’insufficienza dei fondi perché per l’utenza se non fa è automaticamente inefficiente. E ancora la legge prevede che il Dirigente dovrà informare da subito le famiglie dei minori coinvolti in situazioni di cyberbullismo. In realtà, è già insito nel concetto di pubblico ufficiale sia del Dirigente che del docente non solo la necessaria informativa alle famiglie, ma anche alla Magistratura quando questi apprenda di notizie fondate di reato.

L’unica parte condivisibile della legge è quella in cui si dà importanza all’educazione alla legalità impartita dalla scuola. Ma anche questa andrebbe realizzata, non tanto come educazione, che senz’altro spetta ai genitori ex codice civile, bensì una istruzione alla legalità ad opera del docente di diritto, specializzato e formato. Appare condivisibile e da sostenere, nell’ottica di una proficua prevenzione della violenza, il progetto di legge della senatrice Ginetti, che prevede l’insegnamento del diritto da parte dei docenti delle discipline giuridiche, in ogni ordine di scuola e fin dalle scuole medie. Progetto di legge sostenuto dall’associazione professionale dei docenti di diritto, l’Apidge.

E se nonostante le opere di prevenzione il minore dovesse commettere un reato di violenza?

Ebbene, in tal caso non potrebbe di certo passare il concetto di impunità del minore reo, sarebbe diseducativo e contro i principi del nostro diritto penale, che prevedono la pena come rieducativa e non contemplano, invece, una rieducazione del condannato senza un accenno alla pena. Una legge non può essere una dichiarazione di intenti, ma dovrebbe sempre contenere un precetto, la cui violazione determina l’irrogazione di una sanzione. Su tale punto, insieme alla ex deputata Camilla Sgambato presenteremo un progetto di legge di modifica alla procedura penale minorile, al fine di attuare pienamente la Convenzione di Lanzarote a tutela del minore vittima di violenza. La proposta contempla, infatti, l’applicazione certa delle misure di sicurezza – già previste dal codice penale – anche al minore infraquattordicenne, quando questi sia colpevole di reati di violenza e la possibilità per le persone offese di costituirsi parte civile nel processo penale minorile, ipotesi non contemplata dalla attuale procedura penale minorile.