Decreto Ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1048

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1048

Individuazione degli interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici da finanziare con le risorse relative alle annualità 2016-2017 – Fondo protezione civile. (Prot. n. 1048). (18A03413)

(GU Serie Generale n.115 del 19-05-2018)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del
servizio nazionale di Protezione civile;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia
scolastica e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, e in particolare l’art. 107, comma 1, lettera c);
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita’ di protezione civile;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), e in particolare l’art. 80, comma 21;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici, e in particolare l’art. 32-bis
che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita’ per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta’
d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, e in
particolare l’art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire
l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche’ la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall’anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l’utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita’;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010) e in particolare l’art. 2, comma 109, che, per le
leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di
contributi a carico del bilancio della Stato per le Province autonome
di Trento e Bolzano;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province, e in particolare l’art. 10;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare
l’art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e’ disposto che, a partire
dall’anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel
fondo unico per l’edilizia scolastica di competenza del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’art. 1, comma
160, nel quale si e’ stabilito di demandare ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca la definizione dei
criteri e delle modalita’ di ripartizione delle risorse di cui al
Fondo per interventi straordinari di cui all’art. 32-bis del
decreto-legge n. 269 del 2003;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, 14 settembre 2005;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19 maggio 2010, n.
3879, 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi
ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di
finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse
dell’annualita’ 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo
agli interventi previsti dall’art. 2, comma 276, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
ottobre 2015 (di seguito dPCM del 12 ottobre 2015), su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con il
quale sono stati definiti i termini e le modalita’ di attuazione
degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in
attuazione dell’art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107,
nonche’ ripartite su base regionale le risorse relative alle
annualita’ 2014 e 2015;
Visto l’art. 2, comma 2, del predetto dPCM del 12 ottobre 2015 che
stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie relative
alle annualita’ 2016 e seguenti e’ effettuata con appositi decreti
del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
sentito il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle
disponibilita’ finanziarie a favore delle regioni e delle province
autonome beneficiarie nonche’ sulla base degli eventuali
aggiornamenti dei livelli di rischiosita’ sismica delle scuole
esistenti;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 20 luglio 2017, n. 511, con il quale sono state
ripartite le annualita’ 2016 e 2017 tra le regioni e le province
autonome per un importo complessivo pari ad € 26.404.232,00;
Visto il decreto del direttore generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale del 9 dicembre 2015, prot.
n. 57, con il quale e’ stata nominata la Commissione di valutazione
di cui all’art. 1, comma 2, del predetto dPCM;
Dato atto che con nota del 28 settembre 2017, n. 36117 e’ stato
richiesto a tutte le regioni di produrre l’elenco di interventi da
finanziare con le risorse ripartite ai sensi del sopracitato decreto
n. 511 del 2017 entro e non oltre il 27 ottobre 2017;
Considerato che tutte le regioni hanno fatto pervenire i propri
piani;
Dato atto che a seguito di apposita istruttoria da parte della
Commissione di cui all’art. 1, comma 2, del dPCM 12 ottobre 2015
sulla base delle informazioni prodotte dalle regioni sono stati
individuati gli interventi da ammettere a finanziamento;
Visto il verbale della Commissione di cui all’art. 1, comma 2, del
predetto dPCM;

Decreta:

Art. 1

Piani regionali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma complessiva di euro € 22.564.746,67 destinata all’attuazione di
interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del
sistema scolastico, nonche’ alla costruzione di nuovi immobili
sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a
sostituire quelli a rischio sismico, e’ assegnata agli enti locali di
cui alla tabella allegata, costituente parte integrante e sostanziale
del presente decreto (Allegato A), per gli interventi e con gli
importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi
possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti
locali.
2. L’assegnazione e’ effettuata entro il limite massimo
dell’importo previsto per ciascuna regione dall’allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, ed
e’ limitata alle lavorazioni connesse all’adeguamento strutturale e
antisismico di edifici esistenti o alla costruzione di nuovi immobili
sostitutivi di quelli esistenti.
3. Il finanziamento assegnato con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 alle Province autonome di
Trento e Bolzano ammontante alla somma complessiva di € 139.942,41 e’
acquisito al bilancio della Stato, ai sensi dell’art. 2, comma 109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. Le somme residue non utilizzate dalle regioni (Allegato B),
rispetto agli importi contenuti nell’allegato 1 del dPCM del 12
ottobre 2015, pari a complessivi € 3.699.542,92, a seguito delle
assegnazioni di cui al presente decreto, restano nella disponibilita’
delle singole regioni, per le stesse finalita’ previste dall’art. 2,
comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere modificati o
sostituiti con successivo decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca nei soli casi previsti dall’art. 4,
comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
ottobre 2015;

Art. 2

Termini per la progettazione, aggiudicazione
degli interventi e conclusione dei lavori

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all’art. 1,
comma 1, sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli
interventi e ad effettuare l’aggiudicazione degli stessi almeno in
via provvisoria entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall’avvenuta
aggiudicazione definitiva dell’intervento.
3. Gli enti medesimi danno comunicazione al Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca dell’avvenuta
aggiudicazione dei lavori entro quindici giorni dall’adozione dei
relativi provvedimenti.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2,
si rinvia all’art. 4 del presente decreto.

Art. 3

Modalita’ di rendicontazione
e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione
generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli
stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente,
debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino
al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del
ribasso di gara. Il residuo 10% e’ liquidato a seguito dell’avvenuto
collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
2. Le economie di gara non sono nella disponibilita’ dell’ente
locale e possono essere utilizzate nei limiti e per le ipotesi di cui
all’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per
opere complementari destinate alle stesse finalita’ previste
dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto
sono trasferite sulle contabilita’ di Tesoreria unica degli enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti
beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema
di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui
al comma 1.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso
l’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche
(di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell’art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
6. Le regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti a inserire
gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi
sulla piattaforma WebGIS «Obiettivo Sicurezza delle Scuole» del
Dipartimento della protezione civile.

Art. 4

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto
dei termini di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e
nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attivita’ di
monitoraggio.
2. E’ disposta, altresi’, la revoca qualora l’intervento finanziato
con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento
nazionale o comunitario per le stesse finalita’ previste dall’art. 2,
comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le risorse revocate restano nella disponibilita’ delle regioni
per le medesime finalita’ previste dall’art. 2, comma 276, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del dPCM 12 ottobre 2015, il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per il
tramite della Direzione generale competente, si riserva la facolta’
di effettuare, di intesa con il Dipartimento della protezione civile,
verifiche in loco per controllare l’efficacia delle azioni svolte
nell’utilizzo dei finanziamenti.
Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2017

Il Ministro: Fedeli

Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2018, reg. n. 1-453


Allegato A

Allegato B

SOMME RESIDUE

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| Regione Campania | € 24.211,29|
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| Regione Emilia | € 1.000,00|
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| Regione Lazio | € 282.969,86|
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| Regione Lombardia | € 299.088,21|
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| Regione Piemonte | € 70.057,13|
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| Regione Puglia | € 90.096,46|
+——————————————–+———————-+
| Regione Sicilia | € 2.896.263,53|
+——————————————–+———————-+
| Regione Toscana | € 6.559,55|
+——————————————–+———————-+
| Regione Veneto | € 29.296,89|
+——————————————–+———————-+
| Totale | € 3.699.542,92|
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