Mensa scolastica, niente sconto se la famiglia ha un’auto di grossa cilindrata

da Il Sole 24 Ore

Mensa scolastica, niente sconto se la famiglia ha un’auto di grossa cilindrata

di

Chi accompagna i figli a scuola con un’auto di grossa cilindrata non può chiedere la tariffa agevolata per la mensa. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 13193/2018, ha stabilito la legittimità dei regolamenti comunali che in base a una sorta di “redditometro” escludono la tariffa scontata per la mensa scolastica se a chiedere lo sconto sono genitori che hanno una macchina di cilindrata superiore ai 2500 cavalli.

Il caso arrivato davanti ai giudici della Cassazione riguarda una donna che aveva impugnano una cartella esattoriale con la quale il Comune di Chieri, in provincia di Torino, aveva chiesto il pagamento del servizio mensa a prezzo pieno e non agevolato sulla base del fatto che il nucleo familiare era «in possesso a titolo di proprietà o di utilizzo di un’autovettura di cilindrata superiore a 2500 cc», soglia indicata nel regolamento comunale approvato con una deliberazione. Secondo il regolamento dalla tariffa agevolata erano escluse le famiglie con veicoli di grossa cilindrata perché il possesso di una vettura del genere proverebbe la ricchezza del nucleo.

La donna si era opposta alla richiesta del Comune sostenendo che l’auto era intestata all’ex convivente, padre del bambino, e che in ogni caso si trattava di un modello vecchio.

Secondo la Cassazione non è «irragionevole» la «scelta discrezionale» messa in campo dal Comune che in tema di accesso alla prestazione agevolata aveva escluso che la riduzione del prezzo per la mensa potesse essere accordata a genitori che hanno una macchina ‘potente’. Allo stesso tempo, però, la Cassazione ha anche spezzato una lancia in favore delle famiglie, riconoscendo ai genitori il potere di fare ricorso al giudice ordinario per contestare le delibere sulle tariffe dei servizi nel caso in cui violino dei diritti, e non solo perché utilizzano un parametro anziché un altro.

I giudici hanno stabilito che non è «discriminatoria» la previsione del regolamento comunale «perché riferita al solo elemento della cilindrata del veicolo, senza tenere conto della vetustà dello stesso e della frequenza del suo uso».