SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI NEL PUBBLICO IMPIEGO

LA RIEMERSIONE DELL’ESTORSIVO SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI NEL PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO: UNA FATTIVA SOLIDARIETA’ E INDICAZIONI AI DIRIGENTI SCOLASTICI

  1. In sede di proposte emendative allo schema di decreto legislativo di modifica al c.d. Testo unico del pubblico impiego, per primi – e rimasti unici – abbiamo, inutilmente, provato a correggere l’estorsivo – o ricattatorio, se più piace – sistema delle relazioni sindacali, nel punto in cui – ma non l’unico, per la verità – impone alle sigle rappresentative di sottoscrivere il CCNL per non essere escluse da tutti i successivi livelli di contrattazione, nazionale e decentrati. Poste dunque alla mercé del “datore di lavoro” e nella sola condizione di “prendere” (quel poco o nulla che offre) o “lasciare” (così scomparendo da tutti i tavoli negoziali in cui si determinano le concrete condizioni del lavoro), in ragione del combinato – e confermato – disposto dell’art. 40, comma 3 e art. 43, comma 5 del D. Lgs. 165/01: nonostante – nella sua radicalità – sia stato censurato da una copiosa giurisprudenza (richiamata nella sentenza del giudice del lavoro di Livorno, n. 1865 del 31 marzo 2010) e dalla Corte costituzionale, nella cui pronuncia n. 231 del 31 luglio 2013 ha – nello specifico – statuito l’illegittimità dell’art. 19, primo comma, lettera “b)” della legge 300/70, c.d. “Statuto dei lavoratori”, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, “pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”.
  2. Ora che di cotanta aberrazione sono rimaste illustri vittime lo SNALS, rifutatosi di sottoscrivere il CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile u.s., ma anche la GILDA, che invece vi ha apposto una “firma tecnica”, è da auspicare che vogliano realmente dar seguito al preannunciato contenzioso presso i giudici nazionali e, loro tramite, rendere possibile un ricorso incidentale presso la Corte costituzionale affinché “si esprima anche per i contratti nel pubblico impiego e questa norma iniqua venga cancellata dal nostro ordinamento”; per poi, non soddisfatti, indirizzarsi a Strasburgo presso la Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Se lo faranno, DIRIGENTISCUOLA è disponibile ad affiancarvisi.

  1. Nel frattempo consigliamo ai dirigenti scolastici di assicurare, per parte loro, allo SNALS la partecipazione alle relazioni sindacali d’istituto, considerando che – come rimarcato nella sopracitata sentenza del giudice del lavoro toscano – la legge non esclude affatto che l’Amministrazione (nel caso di specie: il dirigente scolastico) possa interloquire con soggetti sindacali che non abbiano sottoscritto il contratto nazionale, senza che ciò configuri lesione delle prerogative delle organizzazioni sindacali firmatarie, che ben possono rifiutarsi – avendone pieno diritto – di sedersi allo stesso tavolo negoziale, chiedendone – ed avendo titolo ad ottenerlo – uno separato.

Quantomeno, sempre nella sentenza di che trattasi, vanno salvaguardate l’informativa e la partecipazione alla “fase procedurale – quale la consultazione – e non anche estesa alla fase decisionale, della concertazione sul merito della decisione”. Anche perché l’articolo 22 del nuovo CCNL non le esclude in modo esplicito.

In ogni caso – giova ribadirlo – il dirigente scolastico, così determinandosi, non deve temere d’incorrere in un comportamento antisindacale ex art. 28 della legge 300/70, di tutta evidenza non potendo qui ritenersi integrati gli estremi di “comportamenti che impediscono o limitano l’esercizio della libertà o dell’attività sindacale”.