Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 71

Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 71

Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari. (18G00097)

(GU Serie Generale n.141 del 20-06-2018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea;
Vista la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso
e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca,
studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o
progetti educativi, e collocamento alla pari;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, e
in particolare l’articolo 1 e l’allegato A;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge
11 luglio 2003, n. 170, recante disposizioni urgenti per le
universita’ e gli enti di ricerca, nonche’ in materia di abilitazione
all’esercizio di attivita’ professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell’8 febbraio 2018;
Considerato che le competenti Commissioni parlamentari della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il
parere entro il termine di cui all’articolo 31, comma 3, della legge
24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell’8 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche
sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

  1. All’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
    successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 3, lettera c):
    1) dopo le parole: «istituzioni scolastiche,» sono inserite le
    seguenti: «istituti tecnici superiori, istituzioni»;
    2) le parole: «secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma
    11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto disposto
    dall’articolo 39-bis. 1».
  2. All’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    il comma 11-bis e’ abrogato;
  3. All’articolo 27-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
    286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
    modifiche:
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
    «1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e degli affari
    esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30
    giugno di ogni anno, sentito il Consiglio nazionale del terzo
    settore, di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 3 luglio
    2017, n. 117, e’ determinato il contingente annuale degli stranieri
    ammessi a partecipare a programmi di attivita’ di volontariato di
    interesse generale e di utilita’ sociale ai sensi del presente testo
    unico.
  4. Nell’ambito del contingente di cui al comma 1 e’ consentito
    l’ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta’ compresa tra
    i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attivita’
    di volontariato di interesse generale e di utilita’ sociale, di cui
    all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017,
    previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei
    seguenti requisiti:
    a) appartenenza dell’organizzazione promotrice del programma
    di volontariato ad una delle seguenti categorie che svolgono
    attivita’ senza scopo di lucro e di utilita’ sociale: 1) enti del
    Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo settore (RUN), di
    cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017; 2)
    organizzazioni della societa’ civile e altri soggetti iscritti
    nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto
    2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base
    alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche’ enti civilmente
    riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le
    confessioni religiose ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della
    Costituzione;
    b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e
    l’organizzazione promotrice e responsabile del programma delle
    attivita’ di volontariato di interesse generale e di utilita’
    sociale, in cui siano specificate: 1) le attivita’ assegnate al
    volontario; 2) le modalita’ di svolgimento delle attivita’ di
    volontariato, nonche’ i giorni e le ore in cui sara’ impegnato in
    dette attivita’; 3) le risorse stanziate per provvedere alle sue
    spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per piccole spese
    sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la
    durata del soggiorno; 4) l’indicazione del percorso di formazione
    anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
    c) sottoscrizione obbligatoria da parte dell’organizzazione
    promotrice e responsabile del programma di volontariato di una
    polizza assicurativa per le spese relative all’assistenza sanitaria,
    alla responsabilita’ civile verso terzi e contro gli infortuni
    collegati all’attivita’ di volontariato;
    d) assunzione della piena responsabilita’ per la copertura
    delle spese relative al soggiorno del volontario, per l’intero
    periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonche’ per
    il viaggio di ingresso e ritorno. In conformita’ a quanto disposto
    dall’articolo 17 del decreto legislativo n.117 del 2017, l’attivita’
    del volontario impegnato nelle attivita’ del programma di
    volontariato non puo’ essere retribuita dall’ente promotore e
    responsabile del programma medesimo. Al volontario possono essere
    rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate
    per l’attivita’ prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
    preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso
    vietati rimborsi spese di tipo forfettario.»;
    b) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle
    seguenti: «ai commi 1 e 2» e dopo la parola «rilascia» sono inserite
    le seguenti: «entro quarantacinque giorni»;
    c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
    «4-bis. Il nulla osta e’ rifiutato e, se gia’ rilasciato, e’
    revocato quando:
    a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2 e
    3;
    b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera
    fraudolenta o contraffatti;
    c) l’organizzazione o l’ente di cui al comma 2, lettera a),
    non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di
    previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di
    lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai
    contratti collettivi applicabili;
    d) l’organizzazione o l’ente di cui al comma 2, lettera a),
    e’ stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare.
    4-ter. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la
    decisione di rifiuto o di revoca e’ adottata nel rispetto del
    principio di proporzionalita’ e tiene conto delle circostanze
    specifiche del caso. La revoca del nulla osta e’ comunicata in via
    telematica agli uffici consolari all’estero.»;
    d) al comma 5, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti:
    «Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio nazionale,
    il volontario dichiara la propria presenza allo sportello unico per
    l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini
    dell’espletamento delle formalita’ occorrenti al rilascio del
    permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il permesso
    di soggiorno, che reca la dicitura «volontario» e’ rilasciato dal
    questore, con le modalita’ di cui all’articolo 5, comma 8, entro
    quarantacinque giorni dall’espletamento delle formalita’ di cui al
    primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma
    per un periodo non superiore ad un anno.»;
    e) dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
    «5-bis. Il permesso di soggiorno non e’ rilasciato o il suo
    rinnovo e’ rifiutato, ovvero, se gia’ rilasciato, e’ revocato nei
    seguenti casi:
    a) e’ stato ottenuto in maniera fraudolenta o e’ stato
    falsificato o contraffatto;
    b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o non
    soddisfa piu’ le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal
    presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per
    cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.»;
    f) dopo il comma 6, e’ inserito il seguente:
    «6-bis. La documentazione e le informazioni relative alla
    sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite
    in lingua italiana.».
  5. All’articolo 27-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
    286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
    modifiche:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Ingresso e soggiorno
    per ricerca» e, al comma 1, dopo le parole: «in possesso di un
    titolo» sono inserite le seguenti: «di dottorato o di un titolo»;
    b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
    stranieri:
    a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per
    motivi umanitari;
    b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione
    internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
    del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
    modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale
    protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
    c) che sono familiari di cittadini dell’Unione europea che
    hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai
    sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
    modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
    cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a
    quelli dei cittadini dell’Unione, sulla base di accordi conclusi tra
    l’Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l’Unione e Paesi
    terzi;
    d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo
    periodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9-bis per motivi di
    lavoro autonomo o subordinato;
    e) che soggiornano in qualita’ di lavoratori altamente
    qualificati, ai sensi dell’articolo 27-quater;
    f) che sono ammessi nel territorio dell’Unione europea in
    qualita’ di dipendenti in tirocinio nell’ambito di un trasferimento
    intrasocietario come definito dall’articolo 27-quinquies, comma 2;
    g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione
    anche se sospeso.»;
    c) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
    «2-bis. L’obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in caso
    di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.»;
    d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    «3. Il ricercatore e l’istituto di ricerca di cui al comma 1
    stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si
    impegna a realizzare l’attivita’ di ricerca e l’istituto si impegna
    ad accogliere il ricercatore. L’attivita’ di ricerca deve essere
    approvata dagli organi di amministrazione dell’istituto medesimo che
    valutano l’oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in
    possesso del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca,
    certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed
    accertano la disponibilita’ delle risorse finanziarie per la sua
    realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le
    condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua
    disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza
    sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresi’, le
    indicazioni sul titolo o sullo scopo dell’attivita’ di ricerca e
    sulla durata stimata, l’impegno del ricercatore a completare
    l’attivita’ di ricerca, le informazioni sulla mobilita’ del
    ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se gia’ nota al
    momento della stipula della convenzione, l’indicazione della polizza
    assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi
    familiari ovvero l’obbligo per l’istituto di provvedere alla loro
    iscrizione al Servizio sanitario nazionale.»;
    e) al comma 3-bis:
    1) dopo le parole: «risorse mensili di cui al comma 3» sono
    inserite le seguenti: «e’ valutata caso per caso, tenendo conto del
    doppio dell’importo dell’assegno sociale, ed»;
    2) le parole «al progetto di ricerca» sono sostituite dalle
    seguenti: «all’attivita’ di ricerca»;
    f) al comma 4:
    1) le parole: «per ricerca scientifica» sono sostituite dalle
    seguenti: «per ricerca»;
    2) il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «La domanda
    indica gli estremi del passaporto in corso di validita’ del
    ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello, acquisito
    dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi
    all’ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il
    nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta
    ovvero, entro lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto.
    Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in
    via telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all’estero
    per il rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi
    dal rilascio del nulla osta. Il visto e’ rilasciato prioritariamente
    rispetto ad altre tipologie di visto.»;
    g) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
    «4-bis. In caso di irregolarita’ sanabile o incompletezza della
    documentazione, l’istituto di ricerca e’ invitato ad integrare la
    stessa e il termine di cui al comma 4 e’ sospeso.
    4-ter. Il nulla osta e’ rifiutato e, se gia’ rilasciato, e’
    revocato quando:
    a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3,
    3-bis e 4;
    b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera
    fraudolenta o contraffatti;
    c) l’istituto di ricerca non ha rispettato i propri obblighi
    giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei
    lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla
    normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
    d) l’istituto di ricerca e’ stato oggetto di sanzioni a causa
    di lavoro irregolare;
    e) l’istituto di ricerca e’ in corso di liquidazione o e’
    stato liquidato per insolvenza o non e’ svolta alcuna attivita’
    economica.
    4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la
    decisione di rifiuto o di revoca e’ adottata nel rispetto del
    principio di proporzionalita’ e tiene conto delle circostanze
    specifiche del caso. La revoca del nulla osta e’ comunicata in via
    telematica agli uffici consolari all’estero.»;
    h) al comma 5, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
    presenza di cause che rendono impossibile l’esecuzione della
    convenzione, l’istituto di ricerca ne informa tempestivamente lo
    sportello unico per i conseguenti adempimenti.»;
    i) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
    «6. Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio
    nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello
    unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini
    dell’espletamento delle formalita’ occorrenti al rilascio del
    permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico.»;
    l) al comma 7:
    1) al primo periodo, le parole da: «Il permesso di soggiorno»
    fino a: «programma di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il
    permesso di soggiorno per ricerca, che reca la dicitura
    “ricercatore”, e’ rilasciato dal questore, ai sensi del presente
    testo unico, entro trenta giorni dall’espletamento delle formalita’
    di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca»;
    2) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Per il
    ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di
    specifici programmi dell’Unione o multilaterali comprendenti misure
    sulla mobilita’, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali
    programmi.»;
    3) al quarto periodo, le parole: «per ricerca scientifica» sono
    sostituite dalle seguenti: «per ricerca»;
    m) dopo il comma 7, e’ inserito il seguente:
    «7-bis. Il permesso di soggiorno non e’ rilasciato o il suo
    rinnovo e’ rifiutato, ovvero, se gia’ rilasciato, e’ revocato nei
    seguenti casi:
    a) e’ stato ottenuto in maniera fraudolenta o e’ stato
    falsificato o contraffatto;
    b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o non
    soddisfa piu’ le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal
    presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per
    cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.»;
    n) il comma 8, e’ sostituito dal seguente:
    «8. Il ricongiungimento dei familiari di cui all’articolo 29,
    comma 1, lettere a) e b) e’ consentito al ricercatore di cui ai commi
    1 e 11-quinquies, indipendentemente dalla durata del suo permesso di
    soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo articolo
    29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a). Alla
    richiesta di ingresso dei familiari al seguito presentata
    contestualmente alla richiesta di nulla osta all’ingresso del
    ricercatore si applica il termine di cui al comma 4. Per l’ingresso
    dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies
    e’ richiesta la dimostrazione di aver risieduto, in qualita’ di
    familiari, nel primo Stato membro. Ai familiari e’ rilasciato un
    permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30,
    commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore.»;
    o) al comma 9, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
    «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura di cui al comma
    4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel
    territorio nazionale ad altro titolo.»;
    p) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
    «9-bis. In presenza dei requisiti reddituali di cui
    all’articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto
    dell’obbligo di cui all’articolo 34, comma 3, lo straniero munito di
    passaporto valido o altro documento equipollente, che ha completato
    l’attivita’ di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7
    puo’ dichiarare la propria immediata disponibilita’ allo svolgimento
    di attivita’ lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica
    attiva del lavoro presso i servizi per l’impiego, come previsto
    dall’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e
    richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e
    non superiore a dodici mesi al fine di cercare un’occupazione o
    avviare un’impresa coerente con l’attivita’ di ricerca completata. In
    tal caso il permesso di soggiorno dei familiari e’ rinnovato per la
    stessa durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo
    unico, puo’ essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno
    per lavoro.
    9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al
    comma 9-bis, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al
    possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell’obbligo di cui
    all’articolo 34, comma 3, allega idonea documentazione di conferma
    del completamento dell’attivita’ di ricerca svolta, rilasciata
    dall’istituto di ricerca. Ove la documentazione di conferma del
    completamento dell’attivita’ di ricerca svolta non sia gia’
    disponibile, puo’ essere presentata entro sessanta giorni dalla
    richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.
    9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis non e’
    rilasciato, o se gia’ rilasciato, e’ revocato:
    a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter e’
    stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;
    b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
    soddisfa piu’ le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter, nonche’
    le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente
    testo unico.»;
    q) il comma 10, e’ sostituito dal seguente:
    «10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies possono
    essere ammessi a parita’ di condizioni con i cittadini italiani, a
    svolgere attivita’ di insegnamento compatibile con le disposizioni
    statutarie e regolamentari dell’istituto di ricerca.»;
    r) dopo il comma 10, e’ inserito il seguente:
    «10-bis. Il ricercatore a cui e’ stato rilasciato il permesso
    di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 e’ riammesso senza
    formalita’ nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato
    membro dell’Unione europea che si oppone alla mobilita’ di breve
    durata del ricercatore ovvero non autorizza o revoca
    un’autorizzazione alla mobilita’ di lunga durata, anche quando il
    permesso di soggiorno di cui al comma 7 e’ scaduto o revocato. Ai
    fini del presente articolo, si intende per mobilita’ di breve durata
    l’ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori a centottanta
    giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni e per
    mobilita’ di lunga durata l’ingresso ed il soggiorno per periodi
    superiori a centottanta giorni.»;
    s) il comma 11 e’ sostituito dai seguenti:
    «11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per
    ricerca in corso di validita’ rilasciato da un altro Stato membro
    dell’Unione europea e’ autorizzato a soggiornare nel territorio
    nazionale al fine di proseguire la ricerca gia’ iniziata nell’altro
    Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco
    temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non e’ rilasciato al
    ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al comma
    4 e’ sostituito da una comunicazione dell’istituto di ricerca,
    iscritto nell’elenco di cui al comma 1, allo sportello unico della
    prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si
    svolge l’attivita’ di ricerca. La comunicazione indica gli estremi
    del passaporto in corso di validita’ o documento equipollente del
    ricercatore e dei familiari, ed e’ corredata dell’attestato di
    iscrizione all’elenco di cui al comma 1, di copia dell’autorizzazione
    al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e
    della convenzione di accoglienza con l’istituto di ricerca del primo
    Stato membro nonche’ della documentazione relativa alla
    disponibilita’ di risorse sufficienti per non gravare sul sistema di
    assistenza sociale e di una assicurazione sanitaria per il
    ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi non risultino
    dalla convenzione di accoglienza.
    11-bis. Il ricercatore e’ autorizzato a fare ingresso in Italia
    immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I familiari
    del ricercatore di cui al comma 11 hanno il diritto di entrare e
    soggiornare nel territorio nazionale, al fine di accompagnare o
    raggiungere il ricercatore, purche’ in possesso di un passaporto
    valido o documento equipollente e di un’autorizzazione in corso di
    validita’, rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di
    aver risieduto in qualita’ di familiari nel primo Stato membro. Si
    applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 7.
    11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma
    11, lo sportello unico, acquisito il parere della questura sulla
    sussistenza di eventuali motivi ostativi all’ingresso nel territorio
    nazionale, comunica all’istituto di ricerca, e all’autorita’
    competente designata come punto di contatto dal primo Stato membro
    che sussistono motivi di opposizione alla mobilita’ del ricercatore e
    dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei seguenti
    casi:
    a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;
    b) i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta,
    ovvero sono stati contraffatti;
    c) l’ente di ricerca non risulta iscritto nell’elenco di cui
    al comma 1;
    d) e’ stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui
    al comma 11;
    e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno
    previste dal presente testo unico.
    11-quater. In caso di opposizione alla mobilita’ il ricercatore
    e se presenti i suoi familiari cessano immediatamente tutte le
    attivita’ e lasciano il territorio nazionale.
    11-quinquies. Per periodi superiori a centottanta giorni, lo
    straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato
    da un altro Stato membro dell’Unione europea e in corso di validita’
    e’ autorizzato a fare ingresso senza necessita’ di visto e a
    soggiornare nel territorio nazionale per svolgere l’attivita’ di
    ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell’elenco di cui al
    comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in
    cui lo straniero e’ presente nel territorio nazionale ai sensi del
    comma 11, la richiesta di nulla osta e’ presentata almeno trenta
    giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto.
    11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies e’
    rifiutato e se rilasciato e’ revocato quando:
    a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;
    b) l’autorizzazione del primo Stato membro scade durante la
    procedura di rilascio del nulla osta.
    11-septies. Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies e’
    rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura
    «mobilità-ricercatore» e si applicano le disposizioni di cui ai commi
    6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell’eventuale revoca del permesso di
    soggiorno di cui al presente comma sono informate le autorita’
    competenti del primo Stato membro.
    11-octies. Nelle more del rilascio del nulla osta e della
    consegna del permesso di soggiorno e’ consentito al ricercatore di
    cui al comma 11-quinquies di svolgere attivita’ di ricerca a
    condizione che l’autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia
    in corso di validita’ e che non sia superato un periodo di
    centottanta giorni nell’arco di trecentosessanta giorni.
    11-nonies. Per quanto non espressamente previsto dal presente
    articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
    all’articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo.
    11-decies. La documentazione e le informazioni relative alla
    sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite
    in lingua italiana.».
  6. All’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Accesso ai percorsi
    di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione
    superiore»;
    b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. In materia di
    accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore, ai
    corsi degli Istituti tecnico superiori e alla formazione superiore,
    nonche’ agli interventi per il diritto allo studio, e’ assicurata la
    parita’ di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei
    limiti e con le modalita’ di cui al presente articolo»;
    c) al comma 2:
    1) le parole: «le universita’» sono sostituite dalle seguenti:
    «Le istituzioni di formazione superiore»;
    2) le parole: «di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre
    1990, n. 341» sono sostituite dalle seguenti: «e di alta formazione
    artistica, musicale e coreutica»;
    3) le parole: «con gli atenei stranieri» sono sostituite dalle
    seguenti: «con istituzioni formative straniere»;
    d) al comma 3:
    1) alla lettera b) le parole: «di laurea» sono sostituite dalle
    seguenti: «di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore»
    e le parole «dell’universita’» sono sostituite dalle seguenti:
    «dell’istituzione»;
    2) alla lettera e) la parola: «universitaria» e’ sostituita
    dalle seguenti parole: «tecnica e alla formazione superiore»;
    e) i commi 4-bis e 4-ter sono sostituiti dai seguenti:
    «4-bis. Lo straniero titolare di un’autorizzazione in corso di
    validita’, rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea in
    quanto iscritto ad un corso di istruzione tecnica superiore o di
    formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore, che
    beneficia di un programma dell’Unione o multilaterale comprendente
    misure sulla mobilita’ o di un accordo tra due o piu’ istituti di
    istruzione superiore, puo’ fare ingresso e soggiornare in Italia, per
    un periodo massimo di trecentosessanta giorni, senza necessita’ di
    visto e di permesso di soggiorno per proseguire gli studi gia’
    iniziati nell’altro Stato membro o per integrarli con un programma di
    studi ad essi connesso. Si applicano le disposizioni di cui
    all’articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l’autorizzazione in corso di
    validita’ provenga da uno Stato membro che non applica integralmente
    l’acquis di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione di
    cui all’articolo 5, comma 7, esibisce copia dell’autorizzazione del
    primo Stato membro e della documentazione relativa al programma
    dell’Unione o multilaterale o all’accordo tra due o piu’ istituti di
    istruzione.
    4-ter. Lo straniero titolare di un’autorizzazione in corso di
    validita’ rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea, che non
    beneficia di un programma dell’Unione o multilaterale comprendente
    misure sulla mobilita’ o di un accordo tra due o piu’ istituti di
    istruzione superiore, puo’ fare ingresso e soggiornare in Italia, al
    fine di svolgervi parte degli studi, per un periodo massimo di
    trecentosessanta giorni, in presenza dei requisiti previsti dal
    presente testo unico. Lo straniero correda la domanda di permesso di
    soggiorno con la documentazione, proveniente dalle autorita’
    accademiche del Paese dell’Unione nel quale ha svolto il corso di
    studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia e’
    complementare al programma di studi gia’ svolto.»;
    f) al comma 5:
    1) la parola: «universitari» e’ sostituita dalle seguenti
    parole: «di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore»;
    2) dopo le parole: «in possesso di titolo di studio» sono
    inserite le seguenti: «di scuola secondaria»;
    3) le parole da: «titolari di carta di soggiorno» fino a «per
    asilo umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «titolari di
    permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di
    permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
    per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per
    motivi umanitari»;
    g) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
    «5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 e’ rilasciato
    dal questore un permesso di soggiorno per studio ai sensi
    dell’articolo 5, commi 3, lettera c) e 8, recante la dicitura
    «studente».
    5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui all’articolo 5,
    comma 3, lettera c) e’ rilasciato allo studente che fa ingresso nel
    territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell’Unione o
    multilaterali comprendenti misure sulla mobilita’ o accordi tra due o
    piu’ istituti di istruzione superiore, il permesso di soggiorno fa
    riferimento a tali programmi o accordi. Lo studente titolare del
    permesso di soggiorno di cui al presente comma e’ riammesso senza
    formalita’ nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato
    membro dell’Unione europea che si oppone alla mobilita’ dello
    studente anche quando il permesso di soggiorno di cui al presente
    comma e’ scaduto o revocato.
    5-quater. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 5-bis e
    5-ter non e’ rilasciato o il suo rinnovo e’ rifiutato ovvero, se gia’
    rilasciato, e’ revocato nei seguenti casi:
    a) se e’ stato ottenuto in maniera fraudolenta o e’ stato
    falsificato o contraffatto;
    b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
    soddisfa piu’ le condizioni d’ingresso e di soggiorno previste dal
    presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per i
    quali ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi del presente
    articolo.
    5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e
    5-ter non si applicano agli stranieri:
    a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per
    motivi umanitari;
    b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione
    internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
    del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive
    modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale
    protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
    c) che sono familiari di cittadini dell’Unione europea che
    hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai
    sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
    modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
    cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a
    quelli dei cittadini dell’Unione, sulla base di accordi conclusi tra
    l’Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l’Unione e Paesi
    terzi;
    d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo
    periodo e soggiornano ai sensi dell’articolo 9-bis per motivi di
    lavoro autonomo o subordinato;
    e) che soggiornano in qualita’ di lavoratori altamente
    qualificati, ai sensi dell’articolo 27-quater;
    f) che sono ammessi nel territorio dell’Unione europea in
    qualita’ di dipendenti in tirocinio nell’ambito di un trasferimento
    intrasocietario come definito dall’articolo 27-quinquies, comma 2;
    g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione
    anche se sospeso.».
  7. All’articolo 39-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
    286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) alla rubrica, dopo la parola: «tirocinio», e’ eliminata la
    seguente parola: «professionale»;
    b) al comma 1:
    1) alla lettera a) le parole: «secondaria superiore e» sono
    sostituite dalle seguenti: «secondaria superiore,» e dopo le parole:
    «formazione tecnica superiore» sono inserite le seguenti: «, percorsi
    di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore»;
    2) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
    «b) ammessi a frequentare:
    1) corsi di formazione professionale e tirocini
    extracurriculari nell’ambito del contingente triennale stabilito con
    decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
    concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri e della
    cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i
    rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
    di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
    2) tirocini curriculari compresi nell’ambito di percorsi di
    istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da
    istituzioni di formazione superiore, istituti di istruzione tecnica
    superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione
    professionale; periodi di pratica professionale nonche’ tirocini
    previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche; tirocini
    transnazionali realizzati nell’ambito di programmi comunitari per
    l’istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente
    numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito con
    decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
    concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri e della
    cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i
    rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
    di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281.»;
    3) alla lettera d) le parole: «dal Ministero degli affari
    esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero
    dell’universita’ e della ricerca», sono sostituite dalle seguenti:
    «dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
    internazionale, dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca» e dopo le parole «istituzioni accademiche.» aggiungere
    le seguenti: «I programmi di scambio definiscono le responsabilita’
    delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltre all’alloggio
    dell’alunno.»;
    c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. Per i tirocini curriculari, gli istituti di
    insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di paesi terzi
    sono quelli autorizzati dal Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca a erogare corsi di formazione
    tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonche’ gli Istituti
    tecnico superiori. I tirocini si fondano sulla convenzione di
    formazione tra l’istituzione formativa inviante, l’ente ospitante e
    il tirocinante che contiene la descrizione del programma di
    tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento,
    la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di inserimento e
    di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe
    a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di
    vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di
    una polizza assicurativa per malattia.
    1-ter. Ai tirocini extracurriculari, funzionali al
    completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel
    paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed
    esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida
    di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34.
    1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1 e’ rilasciato dal
    questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi dell’articolo
    5, comma 8, recante la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno».
    Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad eccezione
    degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed
    extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e’ quella
    prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c). Per gli stranieri
    ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la
    durata del permesso di soggiorno e’ quella prevista dalla convenzione
    di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d)
    la durata del permesso di soggiorno non puo’ essere superiore ad un
    anno o alla durata del programma di scambio o del progetto educativo
    se piu’ breve.
    1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
    39, commi 5-ter e 5-quater.».
  8. Dopo l’articolo 39-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
    n. 286, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:
    «Art. 39-bis.1 (Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o
    imprenditorialita’ degli studenti). – 1. In presenza dei requisiti
    reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo
    restando il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 34, comma 3, lo
    straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente,
    che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario
    ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma
    accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di
    tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui
    agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a), puo’ dichiarare la
    propria immediata disponibilita’ allo svolgimento di attivita’
    lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del
    lavoro presso i servizi per l’impiego, come previsto dall’articolo 19
    del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un
    permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore
    a dodici mesi al fine di cercare un’occupazione o avviare un’impresa
    coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei
    requisiti previsti dal presente testo unico, puo’ essere richiesta la
    conversione in permesso di soggiorno per lavoro.
  9. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma
    1, lo straniero oltre alla documentazione relativa al possesso dei
    requisiti reddituali e al rispetto dell’obbligo di cui all’articolo
    34, comma 3, allega la documentazione relativa al conseguimento di
    uno dei titoli di cui al comma 1. Ove la documentazione relativa al
    conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1, non sia gia’
    disponibile, puo’ essere presentata entro sessanta giorni dalla
    richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1.
  10. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non e’ rilasciato,
    o se gia’ rilasciato, e’ revocato:
    a) se la documentazione di cui ai commi 1 e 2 e’ stata ottenuta
    in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;
    b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa
    piu’ le condizioni previste dai commi 1 e 2 nonche’ le altre
    condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo
    unico.».

Art. 2

Modifiche al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 11 luglio
2003, n. 170
1. All’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Anagrafe nazionale
degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici
superiori e delle istituzioni della formazione superiore»;
b) al comma 1:
1) le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,» sono eliminate;
2) le parole: «l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati delle universita’» sono sostituite dalle seguenti:
«l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati
degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore»;
3) alla lettera c) dopo le parole: «sugli esiti occupazionali
dei» sono inserite le seguenti: «diplomati e»;
4) alla lettera e) le parole: «delle istituzioni universitarie»
sono sostituite dalle seguenti: «degli istituti tecnici superiori e
delle istituzioni della formazione superiore»;
c) al comma 2:
1) le parole: «il Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario» sono sostituite dalle seguenti: «l’Agenzia
nazionale per la valutazione delle universita’ e della ricerca»;
2) le parole: «e il Consiglio nazionale degli studenti
universitari,» sono sostituite dalle seguenti: «, il Consiglio
nazionale degli studenti universitari e le altre consulte degli
studenti,»;
3) le parole: «delle universita’ e» sono sostituite dalle
seguenti: «degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della
formazione superiore».

Art. 3

Punti di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione

  1. Il Ministero dell’interno, il Ministero dell’istruzione,
    universita’ e ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali istituiscono punti di contatto per lo scambio di informazioni
    e documentazione con gli Stati membri ai fini dell’applicazione delle
    disposizioni in materia di mobilita’ degli studenti e dei
    ricercatori.
  2. Gli uffici e le amministrazioni competenti forniscono
    tempestivamente e in via telematica ai punti di contatto di cui al
    comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto
    interdirettoriale del Ministero dell’interno, del Ministero
    dell’istruzione, universita’ e ricerca, e del Ministero del lavoro e
    delle politiche sociali, sono fissate le linee guida per lo
    svolgimento delle attivita’ dei punti di contatto.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli uffici interessati
    utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
    legislazione vigente.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi’ 11 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Minniti, Ministro dell’interno

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando