Il procedimento sanzionatorio e la difficile realizzazione dell’alleanza educativa

Il procedimento sanzionatorio e la difficile realizzazione dell’alleanza educativa

di Cinzia Olivieri

Il consiglio di istituto (art. 10 comma 3 lettera a) Dlsg 297/94) è chiamato ad adottare il regolamento interno di ogni istituzione scolastica. In mancanza, “gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero …” (art. 40 Dlgs 297/94), nella fattispecie della CM 105/75, successiva al DPR 416/1974, “vecchia” di oltre quarant’anni, che consta di 17 articoli che disciplinano tra l’altro convocazione, costituzione e funzionamento degli organi collegiali, pubblicità degli atti, funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre e vigilanza degli alunni.

Si sottovaluta spesso la rilevanza dei regolamenti interni, percepiti come scarsamente cogenti, ma con il dPR 249/98 ed in particolare con le sue modifiche introdotte dal dPR 235/07 essi hanno assunto particolare importanza, dovendo individuare (Art. 4) i “comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento” di cui il decreto indica i criteri generali.

I regolamenti quindi devono disciplinare con precisione un vero e proprio procedimento amministrativo, con tutte le conseguenti valutazioni di legittimità dei provvedimenti assunti dagli organi individuati quali competenti.

A tal proposito ha fatto discutere la sentenza N. 01494/2018 con la quale, la Terza Sezione del Tar Lombardia, accogliendo il ricorso presentato dai genitori di una alunna della scuola secondaria di primo grado di un istituto comprensivo, ha annullato la sanzione disciplinare comminata alla studentessa nonché il verbale del Consiglio di Classe che le aveva per effetto attribuito la votazione di comportamento pari a sette e la decisione assunta dall’Organo di Garanzia.

Il TAR lombardo aveva già accolto l’istanza cautelare per assenza di contraddittorio e difetto di istruttoria, non avendo l’Amministrazione adeguatamente accertato se la condotta sanzionata fosse effettivamente ascrivibile alla studentessa, a cui era stato contestato l’utilizzo del telefono cellulare in assenza di autorizzazione del docente, con conseguente sanzione del richiamo scritto.

Dalle circostanze di fatto dedotte in sentenza deve evincersi che l’alunna non era stata colta in flagranza e la violazione non era contestata dall’insegnante nell’immediatezza, in quanto appurata a seguito di visione di un video. Infatti la studentessa risultava “essere protagonista di un breve filmato, poi postato sui social network”.

Il Tribunale amministrativo ha rilevato che la scuola ha irrogato la sanzione essenzialmente sulla base di tale circostanza senza una adeguata istruttoria diretta ad acquisire l’esatta ricostruzione dei fatti, avendo omesso tra l’altro di accertare se l’alunna avesse acconsentito alla ripresa ed alla sua successiva pubblicazione. Non si evince poi se si fosse indagato in merito alla sussistenza di eventuali corresponsabilità o di diverse responsabilità.

Il regolamento di disciplina della scuola individuava l’ammonizione scritta quale sanzione applicabile in caso di utilizzo di telefoni cellulari, registratori e riproduttori audio-video o attrezzature informatiche in assenza di autorizzazione del docente. Tuttavia l’art. 4, terzo comma, del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (come modificato dal DPR 235/07) stabilisce anche espressamente che “Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni”. Analogamente disponeva il regolamento di disciplina della scuola che, in applicazione della medesima normativa, prevedeva “specifiche garanzie procedurali volte ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio”.

È emerso invece all’esito del procedimento che la scuola non aveva rispettato tale principio, non avendo provveduto a contestare gli addebiti e ad acquisire formalmente le eventuali motivazioni dell’incolpata.

La documentazione versata in atti non ha fornito argomenti a supporto della conformità della condotta dell’istituto alle procedure previste, in quanto non solo la memoria del docente era stata redatta dopo la chiusura del procedimento sanzionatorio ma altresì confermava “che l’alunna è stata sentita dal docente stesso in maniera del tutto informale al di fuori del procedimento stesso”.

Il Collegio ha quindi ritenuto che il mancato rispetto delle garanzie normativamente previste non solo costituisca una violazione formale, ma abbia altresì “determinato una insufficiente ricostruzione fattuale della vicenda, ciò che costituisce una ulteriore causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio avversato”.

Con riferimento al voto in condotta, poi, il TAR ha ritenuto che la scuola abbia altresì violato, l’art. 3, comma 2, del d.m. n. 5 del 2009 per il quale la valutazione del comportamento dello studente “…in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale…” e quindi fosse illegittima in quanto basata “su un unico episodio peraltro neppure adeguatamente ricostruito”.

Per la verità, tanto costituisce elemento di perplessità in quanto il DM 5/2009 è stato abrogato dall’art. 14 comma 4 del DPR 122/09 il quale, a proposito della valutazione del comportamento, all’art. 7 (a sua volta peraltro oggi abrogato con decorrenza dal 1 settembre 2017 dall’art. 26 comma 5 del Dlgs 62/2017) non ha analogo contenuto, come del resto anche lo stesso art. 26 del Dlgs 62/2017, sebbene entrambi pongano maggiore attenzione ai casi più gravi e reiterati.

Da tanto emerge la necessità di tenere in giusta considerazione l’importanza dei regolamenti dal momento peraltro che l’art. 2 comma 4 Dpr 249/98 dispone che dirigenti e docenti, proprio secondo le modalità da essi previste “… attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione…. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”. A maggior ragione quindi non solo le sanzioni disciplinari devono essere irrogate nel rispetto delle previste modalità ed in osservanza del principio di contraddittorio ma l’intero procedimento di valutazione deve tendere a migliorare la consapevolezza di sé dello studente.

Il difetto di accertamento impedisce ogni valutazione di merito rispetto alla condotta.

Non va trascurato che ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Dpr 249/98 “2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”. Tende a prevalere invece il carattere afflittivo della sanzione, in contraddizione anche con il principio della corresponsabilità educativa, che anche deve ispirare i regolamenti delle istituzioni scolastiche.

La circostanza che la famiglia abbia impugnato (con esito positivo) innanzi al giudice amministrativo una valutazione anche se non insufficiente deve altresì essere occasione di riflessione sulle evidenti criticità del rapporto scuola – famiglia, la quale ultima aveva comunque attivato le procedure interne con l’impugnazione innanzi all’organo di garanzia interno. Anche questo tuttavia non ha evidentemente rivalutato i fatti, sanando eventuali illegittimità tanto che anche la sua decisione è stata annullata.

Occorre perciò rammentare che l’impianto normativo dello statuto delle studentesse e degli studenti non prevede solo sanzioni più rigide nei casi di eccezionale gravità ma soprattutto “la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti” (nota del 31 luglio 2008).