Il sindacato che non firma il contratto collettivo nazionale è fuori da ogni trattativa a livello integrativo e di scuola

da ItaliaOggi

Il sindacato che non firma il contratto collettivo nazionale è fuori da ogni trattativa a livello integrativo e di scuola

Lo ha stabilito il tribunale di roma in risposta al ricorso dello snals-confsal

Marco Nobilio

Le organizzazioni sindacali che non sottoscrivono il contratto nazionale perdono la qualifica di parte contraente e con essa il diritto di partecipare alla contrattazione integrativa. E se vengono ammesse ai tavoli, i contratti sottoscritti sono nulli. Perché la contrattazione integrativa non può risultare in contrasto con il contratto nazionale a cui dà attuazione. È questo il principio affermato dal giudice del lavoro di Roma, con un decreto d’urgenza pubblicato il 17 luglio scorso 70407/2018. Il provvedimento è stato emesso in sede cautelare a seguito della presentazione di un ricorso da parte del sindacato Snals. Che lamentava l’esclusione dalla contrattazione sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. Esclusione motivata dal ministro dell’istruzione proprio con il fatto che lo Snals non risulta tra le organizzazioni sindacali che hanno firmato il contratto nazionale.

La cessazione del diritto a partecipare ai tavoli dove vengono pattuite le disposizioni di attuazione del contratto nazionale deriva da due norme contenute nel decreto legislativo 165/2001. La prima è l’articolo 43, comma 5, che prevede che i soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali. E la seconda è l’articolo 40, comma 3, il quale dispone che «la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono». E sulla base di queste due disposizioni, secondo il giudice del lavoro, sarebbe legittima l’esclusione dalla contrattazione integrativa delle organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro prevista dall’articolo 22 del medesimo accordo.

A sostegno di questa tesi il giudice del lavoro ha anche citato la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (9146/2001) secondo le quale sarebbe da escludere che l’amministrazione possa stipulare contratti integrativi in contrasto con le prescrizioni contenute nel contratto di lavoro. Perché se lo facesse, tali pattuizioni risulterebbero nulle. Di qui la necessità di precludere allo Snals l’accesso alla contrattazione integrativa, per evitare di invalidare i contratti integrativi derivanti dal contratto nazionale che non hanno firmato. Come, per esempio, quello sulla mobilità annuale.

Lo Snals aveva anche eccepito che le disposizioni del decreto legislativo 165/2001 sarebbe costituzionalmente illegittime. Perché la preclusione in esse contenuta «si risolverebbe in una illegittima limitazione della libertà di autodeterminazione del sindacato che, per non essere escluso dalla contrattazione integrativa si vedrebbe costretto a sottoscrivere contratti nazionali ritenuti contrastanti con gli interessi collettivi di cui è portatore». Ma anche su questo il Tribunale ha dato torto all’organizzazione sindacale di via Leopoldo Serra. Perché, nella fase cautelare, il giudice non avrebbe il potere di sollevare una questione di legittimità costituzionale disponendo contestualmente un provvedimento conservativo. In altre parole, nella fase d’urgenza il giudice non potrebbe disporre che, nel periodo del giudizio di legittimità costituzionale, il ricorrente disponga del diritto chiesto nel ricorso. Perché il diritto potrebbe esistere solo in caso di accoglimento della questione di legittimità costituzionale. E oltretutto, secondo il Tribunale, le norme che dispongono l’esclusione dai tavoli della contrattazione integrativa sarebbero costituzionalmente legittime.

Citando la giurisprudenza del tribunale di Milano il giudice monocratico ha spiegato che « è proprio il carattere di specificità della contrattazione integrativa nel pubblico impiego e il suo rapporto per così dire di derivazione dalla contrattazione nazionale», si legge nel provvedimento, «a far viceversa apparire ragionevole e conforme al dettato dall’art. 39 Cost. la scelta legislativa di demandare integralmente al Ccnl l’individuazione dei soggetti legittimati a partecipare ai livelli integrativi di contrattazione».

La pronuncia del tribunale di Roma, peraltro, è in contrasto con un precedente della Corte d’appello di Catanzaro (1413/05) secondo la quale, invece, le organizzazioni sindacali rappresentative (come lo Snals) avrebbero comunque diritto a partecipare alla contrattazione integrativa. La questione, dunque, è controversa anche in giurisprudenza. E allo stato attuale manca una pronuncia della Corte di cassazione e un qualche pronunciamento della Corte costituzionale. Che peraltro, in un’analoga questione riguardante il settore privato, aveva dato ragione all’organizzazione sindacale ricorrente affermando l’incostituzionalità della norma di legge che ne prevedeva l’esclusione dai tavoli perché non aveva firmato il contratto nazionale (231/20i3). Nel frattempo, però, i tavoli della contrattazione integrativa dovranno fare a meno dello Snals. Un indebolimento, in generale, del fronte sindacale.