Italiani, popolo di professori: basta la ‘maturità’

Italiani, popolo di professori: basta la ‘maturità’.
Graduatorie ad esaurimento (Gae): i precari della Scuola denunciano la proposta parlamentare che mette a repentaglio la stabilizzazione professionale e la didattica laboratoriale e per l’inclusione.

La 31ª seduta dell’Assemblea del Senato dello scorso venerdì 3 agosto rimarrà, nella memoria della comunità dei docenti precari della scuola, come quella che ha approvato l’emendamento 6.3 al testo del d.l. n. 91/2018 c.d. Milleproroghe (del gruppo parlamentare di Liberi e Uguali) per la riapertura delle Graduatorie ad esaurimento (Gae); a maggioranza del Senato – con 148 sì, 110 no e 3 astenuti –, ma in totale contrasto con l’orientamento della stessa maggioranza al Governo, come ha subitamente dovuto dichiarare, già mediante Facebook, il Presidente della 7ª Commissione per l’Istruzione, sen. Mario Pittoni, nel riferire che si tratta di un mero errore (giacché sarebbe anche in contrasto con il d.l. n. 87/2018 c.d. Dignità, approvato con l’emendamento che prevede un concorso straordinario per la stabilizzazione degli insegnanti precari della scuola dell’infanzia e primaria).

In effetti, che questa proposta del Senato (all’esame e al voto della Camera l’11 settembre p.v.), sia un errore, lo si capisce già dal testo, che aprirebbe le Gae, e le corrispondenti I fasce delle Graduatorie d’istituto (GdI), non solo agli abilitati all’insegnamento delle II fasce delle GdI (in forza dei percorsi di formazione didattico-pedagogica abilitanti all’insegnamento c.d. PAS, TFA, DM, SFP), ma anche agli aspiranti insegnanti tecnico-pratici (ITP) privi della specifica formazione e abilitazione per l’insegnamento, in possesso della sola “maturità”, in altre parole: ad ogni soggetto in possesso di diploma d’istituto tecnico-professionale, conseguito in Italia o all’estero, anche a quelli che finora mai si erano inseriti nelle graduatorie per le supplenze, mai avevano manifestato interesse per l’insegnamento, di conseguenza mai avevano fatto una supplenza o avevano aspirato a percorsi di formazione per l’inserimento.

In seguito all’emendamento 6.3, che denuncia anche l’approssimazione con la quale alcune componenti parlamentari affrontano le riforme che riguardano la scuola, nell’emendare contenuti addirittura, come si vedrà in seguito, parzialmente contrari alla legislazione scolastica, si è auto-organizzata una formazione sociale di docenti in possesso di una formazione formale e non formale (precariato scolastico) per l’insegnamento, liberamente costituita, con la denominazione “Emendamento Scuola”, sotto la tutela dell’art. 2 della Costituzione Italiana .
I precari della scuola, con questo progetto civile, vogliono denunciare che l’emendamento 6.3 ha introdotto in parlamento il tentativo di mimetizzare il travisamento della normativa scolastica e la falsa applicazione della legge che prevede, per l’accesso alla carriera docente, l’abilitazione all’insegnamento mediante procedure concausali ordinarie o formative a carattere didattico-pedagogico (art. 5, l. n.° 124/1999; artt. 3 e 4, l. n.° 341/1990; artt. 191, 197 e 400, co. 12, d. lgs. n.° 297/1994), dietro la forzata, illogica ed errata corrispondenza tra i diplomi d’istituti magistrale ed altri diplomi d’istituti tecnico-professionali, preordinati a formare tutt’altre professioni (non-docenti), delle attività economiche del commercio, dell’industria, dell’artigianato, dei servizi e dell’agricoltura, ma proprio ciò dimostra l’illegittimità di una parte del testo:
1) il limite del 2001/2002, applicato ai diplomi d’istituti tecnico-professionali che sarebbero di per se stessi meritevoli delle Gae, riguarda in realtà la soppressione dei diplomi d’istituti magistrale, determinata dal d.m. 10/03/1997, relativo al passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria;
2) i diplomi tecnici-professionali annoverati nel d.m. n.º 39/1998, che disciplina le classi di concorso nella scuola secondaria fino al 2016, cessano negli anni 2013/2014 (non nel 2001/2002), per il passaggio ai nuovi ordinamenti di studio delineati dalla riforma dell’istruzione tecnica e professionale del 2010/2011;
3) Il Testo Unico della Scuola, stabilisce che: «il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico-professionale e dell’istituto magistrale abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare», ciò perché: «gli istituti tecnici-professionali […] hanno per fine precipuo quello di preparare all’esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico», mentre solo «l’istituto magistrale ha quale fine precipuo quello di preparare i docenti della scuola elementare» (artt. 191, 197).

A chi giova l’errato accostamento della validità legale e dell’efficacia professionale di due percorsi preordinati a formare autonome, separate e distinte professioni docenti e non-docenti? 
Non certo ai docenti precari della scuola delle III fasce delle GdI, che sarebbero addirittura scavalcati da aspiranti ITP in possesso della sola ‘maturità’, non abilitati all’insegnamento, cui dagli incroci degli elenchi delle I fasce delle GdI (corrispondenti, è il caso di ricordarlo, alle Gae) andrebbero tutte le supplenze per il sostegno.
Non certo agli studenti, affidati a docenti senza alcuna formazione formale o non formale a carattere didattico-pedagogia, applicata alla didattica laboratoriale e per l’inclusione scolastica.
Non certo ai diplomati magistrale, che si ritrovano ora in una discussione sulla validità legale e l’efficacia professionale del titolo abilitante all’insegnamento, al pari degli altri percorsi formativi a carattere didattico-pedagogico.
Non certo ai docenti ITP abilitati PAS (la cui stessa esistenza è costantemente disconosciuta dalle istituzioni parlamentari e governative), che già durante il concorso transitorio del 2018 rischiano scavalcamenti nelle graduatorie d’istituto e di merito, per via dei ricorsi giurisdizionali e della omessa valutazione, in termini di punteggio, del Percorso Abilitante Speciale per l’insegnamento.
Quando si parla di ITP, infatti, bisognerebbe innanzitutto aver contezza del fatto che ci sono docenti precari della scuola che, solo dopo almeno 10 anni di impossibilità ad accedere a percorsi formativi e abilitanti per l’insegnamento, sono stati sottoposti ai PAS nel 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 (tali docenti, nell’ambito della revisione delle classi di concorso, non è detto abbiamo conseguito un titolo tecnico-professionale antecedentemente al 2001/2002, ma sono stati specificamente formati e abilitati per l’insegnamento tecnico-pratico dalle università italiane).

Liberi e Uguali, nella sequela di diverse organizzazioni parasindacali votate solo ai ricorsi giurisdizionali per affrontare la questione scolastica, in un comunicato parla di emendamento “salva-precari della scuola”.
C’è da chiedersi come si faccia a qualificare come “precario della scuola” chiunque sia in possesso della sola “maturità”, senza servizio scolastico, oltre che senza aver frequentato un percorso di formazione universitaria abilitante all’insegnamento! (Peraltro quando il d.lgs. n. 59/2017 riforma il titolo di accesso ai posti di insegnamento tecnico-pratico, prevedendo la formazione universitaria quale pre-requisito per accedere alla specializzazione universitaria per l’insegnamento, come più volte richiesto dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, con i pareri nn. 12687/2009, 1909/2001, 7873/1999, 3778/1998, n. 5133/1998, n. 9883/1998 che denunciano “l’inderogabile necessità che anche per i docenti tecnico-pratici sia prevista una adeguata formazione universitaria”). 
La risposta a questa inevitabile domanda appare piuttosto ovvia, se si considera anche che sia il Consiglio di Stato, sia la Commissione Europea, hanno recentemente rilevato l’insussistenza della pretesa di alcuni neo-aspiranti ITP di attribuire di per sé valore abilitante alla sola “maturità” ai fini dell’insegnamento, aspetto, peraltro, che violerebbe, oltre che la consolidata normativa scolastica italiana, la stessa normativa europea (cfr. direttive europee 2013-55-CE e 2005/36/CE), che stabilisce nei paesi una uniformità dei requisiti culturali dei “maestri/insegnanti di formazione professionale”, i quali devono conseguire, per l’idoneità all’insegnamento, una formazione professionale e supplementari studi pedagogici. 

È evidente come questo emendamento per la riapertura delle Gae sia in realtà contro i diritti e gli interessi dei precari della scuola, in particolare degli stessi ITP, soprattutto considerando che, per ristabilire i diritti di formazione, abilitazione e stabilità professionale, disconosciuti per più di un decennio a questa categoria professionale, questi insegnanti sono stati obbligati a conseguire, solo nel triennio accademico 2013/2016, il TFA speciale, poi rinominato PAS, presso le università (con a carico elevati oneri di tassazione e di vitto e alloggio, per coloro che si sono dovuti spostare fuori sede).

Proprio all’inizio di quest’anno scolastico 2017/2018, l’On. Annalisa Pannarale aveva denunciato, mediante un intervento parlamentare rivolto all’allora Ministra dell’Istruzione sen. Valeria Fedeli, l’utilizzo per le supplenze di aspiranti ITP privi di abilitazione all’insegnamento e di esperienza professionale, che scavalcavano, negli incroci delle GdI, i precari della scuola per le delicate supplenze nel sostegno, in forza di sentenze TAR per le quali il CdS ha rapidamente chiarito con seriali sentenze, a cominciare dalla n. 08142/2017 (se ce ne fosse stato bisogno in considerazione delle chiare previsioni del TU della Scuola e delle altre leggi scolastiche), che diversamente dai titoli c.d. DM, SFP, PAS e TFA, il diploma tecnico-professionale NON è abilitante all’insegnamento.
L’eventuale inserimento in Gae di aspiranti ITP in possesso del solo diploma tecnico-professionale ci riporta, di fatto, ad un sistema scolastico antecedente al 1998/1999, ormai superato per obsolescenza didattica, in cui all’insegnante tecnico-pratico competeva solo di «coadiuvare l’insegnante di teoria nelle attività didattiche di laboratorio» (d.m. n. 357/1998), il quale, solo con l’art. 5 della l. n. 124/1999, che modifica il corrispondente art. 5 del Testo Unico in materia d’istruzione (d. lgs n. 297/1994), acquisisce un’autonomia d’insegnamento e di valutazione dello studente (aspetti, fino a quel momento, di competenza esclusiva del docente di teoria – cfr. c.m.. n. 28/2000), a fronte, però, della partecipazione ai percorsi formativi didattico-pedagogici universitari di cui agli artt. 3 e 4, l. n. 341/1990, istituiti per i diplomati come per i laureati. Gli stessi ITP inseriti in Gae prima della chiusura del 2008 avevano conseguito l’idoneità all’insegnamento mediante il superamento di concorsi ordinari per titoli ed esami o di corsi-concorsi di formazione didattico-pedagogica, riservati a chi avesse acquisito «una certificata professionalità in servizio» (cfr. ad es.: premessa, O. M. n. 33/2000; art. 2, co. c ter, l. n. 143/2004).

Dunque, per concludere, da quando l’insegnamento tecnico-pratico afferisce alla carriera docente (1998), e non ad una carriera di assistente alle cattedre, tutti gli ITP precari e di ruolo della scuola statale hanno dovuto conseguire, oltre alla ‘maturità’ tecnico-professionale, il suppletivo titolo di abilitazione all’insegnamento, in seguito a una idoneità o formazione universitaria didattico-pedagogia.
Pertanto, i predetti precari della scuola (di III/II fascia GdI) chiedono agli onorevoli deputati e senatori del parlamento e al Governo la riformulazione dell’emendamento 6.3 – in contrasto con gli gli artt. 191, 197, 400, co. 12, e 401, d. lgs. n.° 297/1994, gli artt. 3 e 4, l. n. 341/1990, l’art. 17, co. 95), l. n. 127/1997, gli art. 1 e 4, d.m. n. 460/1998, gli artt. 2, co. 4, e 5, l. n.° 124/1999 e l’art. 2, co. 416, l. n. 244/2007 –, nella parte in cui erroneamente ammette nelle Graduatorie ad esaurimento soggetti privi della specifica formazione e abilitazione per insegnamento tecnico-pratico (peraltro in palese contrasto con le stesse norme istitutive delle Gae, che prevedevano, come detto, l’accesso mediante concorso ordinario per titoli ed esami ovvero di concorsi riservati legati alla specifica formazione didattico-pedagogica).

Emendamento Scuola

Prof. Vincenzo Capaldo (Milano) con Avv. Adele Iovinella (Brescia) e con Proff. Maria Viceconte (Torino), Pietro Lazzara (Trapani), Teresa Federico (Ancona), Alessandro Guerrisi (Udine), Carmela Oteri (Torino), Alessandra Arrigoni (Pavia), Chiara Martinelli (Pistoia), Mario Clemente (Treviso), Angela Fileni (Ancona).

Emendamento Scuola è un progetto civile di una formazione sociale auto-organizzata di docenti che si pone l’obiettivo di promuovere la qualità della Scuola, l’innovazione didattica e la realizzazione della personalità professionale dei docenti.
Nel perseguire questo obiettivo ES opera mediante attività sociali nonviolente di proposta normativa popolare, pressione pubblica e mobilitazione nei confronti delle istituzioni italiane, tutto questo per contribuire ad emendare (migliorare) la legislazione scolastica, nell’ottica dell’equilibrio fra i diritti dei lavoratori della Scuola e il superiore interesse delle studentesse e degli studenti.