Docente di ruolo ha professionalità superiore rispetto al precario. A dirlo il Tar

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da Orizzontescuola

Docente di ruolo ha professionalità superiore rispetto al precario. A dirlo il Tar

di Avv. Marco Barone

Quella del TAR Lazio, Sentenza n. 7643-2018 del 09 luglio 2018, è una pronuncia che offre uno spunto di riflessione molto interessante.

Fatto:

La questione riguardava l’impugnazione del bado al concorso per DS, nello specifico l’articolo 6 quando si prevedeva la partecipazione del solo “ personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

Il TAR Lazio, respingendo le eccezioni sollevate dai ricorrenti rimasti incluso, in sostanza coloro che non avevano ancora superato l’anno di prova o perché da poco immessi in ruolo o perché precari di lungo servizio affermava:

Dipendente confermato in ruolo ha professionalità superiore

“L’orientamento in questione, tuttavia, non ha ricevuto l’avallo del Consiglio di Stato (Cons. Stato 2343/2018; Cons. Stato 2859/2018) il quale ha, diversamente e con orientamento che il collegio ritiene di condividere, osservato che la scelta, dovuta direttamente al legislatore – perché espressa dall’art. 1 comma 217 della l. 208/2015 – di riservare la partecipazione al concorso ai dipendenti con una data anzianità di servizio, purché confermati in ruolo, appare non manifestamente irragionevole in particolare sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza. Com’ è noto infatti la “conferma in ruolo” del personale docente ovvero educativo non si risolve in un mero adempimento burocratico, ma presuppone, al termine del cd anno di prova, una valutazione positiva di tutto il percorso svolto dall’interessato, relativamente agli aspetti culturali, disciplinari, progettuali, didattici e relazionali delle diverse attività svolte ed esperienze maturate ai sensi degli artt. 4 e 16 del D.M. 27 ottobre 2015 n.850. Pertanto, al dipendente confermato in ruolo si riconosce secondo logica una professionalità superiore, perché specificamente accertata, rispetto a quello che abbia semplicemente prestato un servizio, anche se per lungo periodo. Analoghe considerazioni portano ad escludere il contrasto con la normativa europea a protezione dei lavoratori a termine, dato che il servizio precario, che corrisponde appunto a contratti di tal tipo, è valutato al pari del servizio prestato a tempo indeterminato per conseguire il requisito dell’anzianità quinquennale richiesta, e quindi non viene discriminato. Ciò posto, la scelta di richiedere anche l’ulteriore requisito della conferma in ruolo appare costituire “ragione obiettiva” per un diverso trattamento, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, per tutte sez. V 9 novembre 2014 C 98/15.