La scelta alimentare è ovunque libera

La scelta alimentare è ovunque libera

di Cinzia Olivieri

Si era in attesa di una pronuncia e questa è arrivata, riconoscendo il diritto alla scelta del pasto da casa.

Il Consiglio di Stato (Sentenza 5 luglio 2018, n. 5156) ha infatti respinto l’appello proposto dal Comune di Benevento avverso la sentenza del TAR Campania n. 1566/2018, che aveva annullato le deliberazioni del Consiglio e della Giunta nella parte in cui vietavano il consumo, da parte degli alunni, di cibi diversi da quelli forniti dalla dita appaltatrice del servizio nei locali in cui si svolge la refezione scolastica, imponendo quindi, nel caso non si volesse optare per lo stesso, o il rientro o una diversa scelta di tempo scuola.

Senza entrare nel merito in questa sede delle questioni di rito affrontate nella sentenza, il Giudice Amministrativo ha rigettato la domanda formulata dall’Ente locale ritenendo la domanda infondata in quanto   “Vi è, anzitutto, un’incompetenza assoluta del Comune, che – spingendosi ultra vires” con il proprio regolamento ha imposto prescrizioni ai dirigenti relativamente all’organizzazione del servizio mensa, limitando la loro autonomia. Infatti la circolare MIUR n. 348/2017 , in attesa della pronuncia della Cassazione, aveva riconosciuto il pasto da casa con alcune cautele ed indicazioni.

Non essendo state dimostrate le eccepite ragioni di salute e di igiene (mentre d’altra parte si ammette il consumo di merendine portate da casa), il regolamento comunale impugnato   “limita una naturale facoltà dell’individuo – afferente alla sua libertà personale – e, se minore, della famiglia mediante i genitori, vale a dire la scelta alimentare: scelta che – salvo non ricorrano dimostrate e proporzionali ragioni particolari di varia sicurezza o decoro – è per sua natura e in principio libera, e si esplica vuoi all’interno delle mura domestiche vuoi al loro esterno: in luoghi altrui, in luoghi aperti al pubblico, in luoghi pubblici“. Esso inoltra risulta “manifestamente non corrisponde ai canoni di idoneità, coerenza, proporzionalità e necessarietà rispetto all’obiettivo – dichiaratamente perseguito – di prevenire il rischio igienico-sanitario. E l’assunto che “il consumo di parti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale” si manifesta irrispettoso delle rammentate libertà e comunque è apodittico“.

Appare evidente il richiamo ai principi costituzionali, quegli stessi che dovevano confluire nel “patto” con le famiglie, di cui ora tuttavia non si parla più.

Resta comunque salva da parte dei dirigenti “l’eventuale adozione di misure specifiche, da valutare caso per caso, necessarie ad assicurare, mediante accurato vaglio, la sicurezza generale degli alimenti“, ma è chiaro che esse non potranno consistere in un divieto tout court.

Dunque il provvedimento in esame considera la previsione del divieto di permanenza nei locali scolastici per gli alunni con il pasto da casa “affetta da eccesso di potere per irragionevolezza, in quanto misura inidonea e sproporzionata rispetto al fine perseguito“.

A distanza di oltre due anni dalla nota sentenza della Corte di Appello di Torino del 21 giugno 2016, anche il Consiglio di Stato conferma il diritto di scelta, compensando tuttavia le spese di giudizio.

È ora forse di ridare voce alla corresponsabilità educativa.