Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101

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Codice in materia di protezione dei dati personali
(Testo coordinato)

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174)

integrato con le modifiche introdotte dal

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205)


Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129)

(GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018)

Vigente al: 19-9-2018


ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).» (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 205 del 4 settembre 2018). (18A05889)

(GU Serie Generale n.212 del 12-09-2018)

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 19, seconda colonna, nella parte in cui e’ riportata la novella dell’art. 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, devono intendersi apportate le seguenti correzioni:
al comma 4, secondo rigo, dove e’ scritto: «e delle sanzioni indicati al comma 4 puo’ essere…», leggasi: «e delle sanzioni indicati al comma 3 puo’ essere…»;
al comma 5, secondo rigo, dove e’ scritto: «…nel corso delle attivita’ di cui al comma 5…», leggasi: «…nel corso delle attivita’ di cui al comma 4…»; al sesto rigo, dove e’ scritto: «delle sanzioni di cui al comma 4 notificando…», leggasi: «delle sanzioni di cui al comma 3 notificando…»; infine, al nono rigo del medesimo comma, dove e’ scritto: «comma 10, salvo che la previa notifica…», leggasi: «comma 9, salvo che la previa notifica…»;
al comma 6, secondo rigo, dove e’ scritto: «…di cui al comma 6, il contravventore puo’…», leggasi: «…di cui al comma 5, il contravventore puo’…»;
al comma 7, secondo rigo, dove e’ scritto: «…di cui al comma 4 si osservano,…», leggasi: «…di cui al comma 3 si osservano,…»;
al comma 9, infine, quinto rigo, dove e’ scritto: «…e delle sanzioni di cui al comma 4…», leggasi: «…e delle sanzioni di cui al comma 3…».


AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 205 del 4 settembre 2018). (18A06204)

(GU Serie Generale n.225 del 27-09-2018)

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 13, seconda colonna, all’art. 11, comma 1, 1ettera g), nella parte in cui e’ riportata la novella dell’art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il capoverso 4.3, i punti «6)» e «7)» si intendono, rispettivamente, «5)» e «6)».
Inoltre, alla pag. 19, seconda colonna, all’art. 15, comma 1, lettera a), nella parte in cui e’ riportata la novella dell’art. 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al comma 2, dove e’ scritto: «…2-sexies, 2-septies, comma 7,…», leggasi: «…2-sexies, 2-septies, comma 8,…».


Capo I
Modifiche al titolo e alle premesse del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, e
in particolare l’articolo 13, che delega il Governo all’emanazione di
uno o piu’ decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
circolazione di tali dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita’ competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 2018;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, adottato nell’adunanza del 22 maggio 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell’8 agosto 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze e dello
sviluppo economico;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al titolo e alle premesse
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Al titolo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo
    le parole «dati personali» sono aggiunte le seguenti: «, recante
    disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
    regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
    del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
    con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
    circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE».
  2. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
    dopo il terzo Visto sono inseriti i seguenti:
    «Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al
    Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di
    altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea
    2016-2017» e, in particolare, l’articolo 13, che delega il Governo
    all’emanazione di uno o piu’ decreti legislativi di adeguamento del
    quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
    2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
    sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
    della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
    Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
    fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
    libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
    (regolamento generale sulla protezione dei dati);».

Capo II
Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 2

Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196

  1. Alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
    n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica del titolo I e’ sostituita dalla seguente:
    «Principi e disposizioni generali»;
    b) prima dell’articolo 1 e’ inserito il seguente Capo:
    «Capo I (Oggetto, finalita’ e Autorita’ di controllo)»
    c) l’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 1 (Oggetto) . – 1. Il trattamento dei dati personali avviene
    secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
    e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del
    presente codice, nel rispetto della dignita’ umana, dei diritti e
    delle liberta’ fondamentali della persona.»;
    d) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 2 (Finalita’). – 1. Il presente codice reca disposizioni per
    l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del
    regolamento.»;
    e) dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente:
    «Art. 2-bis (Autorita’ di controllo). – 1. L’Autorita’ di controllo
    di cui all’articolo 51 del regolamento e’ individuata nel Garante per
    la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui
    all’articolo 153.»;
    f) dopo l’articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi:
    «Capo II (Principi) – Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento
    di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di
    interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri). – 1.
    La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b),
    del regolamento e’ costituita esclusivamente da una norma di legge o,
    nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
  2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati
    personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie
    di cui all’articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne
    penali e reati di cui all’articolo 10 del Regolamento, per
    l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
    all’esercizio di pubblici poteri e’ ammessa se prevista ai sensi del
    comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione e’ ammessa
    quando e’ comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di
    interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo’
    essere iniziata se e’ decorso il termine di quarantacinque giorni
    dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia
    adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a
    garanzia degli interessati.
  3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per
    l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
    all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli
    per altre finalita’ sono ammesse unicamente se previste ai sensi del
    comma 1.
  4. Si intende per:
    a) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o
    piu’ soggetti determinati diversi dall’interessato, dal
    rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, dal
    responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione
    europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell’articolo
    2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l’autorita’
    diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche
    mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante
    interconnessione;
    b) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
    indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
    disposizione o consultazione.
    Art. 2-quater (Regole deontologiche). – 1. Il Garante promuove,
    nell’osservanza del principio di rappresentativita’ e tenendo conto
    delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento dei dati
    personali, l’adozione di regole deontologiche per i trattamenti
    previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1,
    lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne
    verifica la conformita’ alle disposizioni vigenti, anche attraverso
    l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a
    garantirne la diffusione e il rispetto.
  5. Lo schema di regole deontologiche e’ sottoposto a consultazione
    pubblica per almeno sessanta giorni.
  6. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche
    sono approvate dal Garante ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 1,
    lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate
    nell’allegato A del presente codice.
  7. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole
    deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per
    la liceita’ e la correttezza del trattamento dei dati personali.
    Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della
    societa’ dell’informazione). – 1. In attuazione dell’articolo 8,
    paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici
    anni puo’ esprimere il consenso al trattamento dei propri dati
    personali in relazione all’offerta diretta di servizi della societa’
    dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei
    dati personali del minore di eta’ inferiore a quattordici anni,
    fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e’
    lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la
    responsabilita’ genitoriale.
  8. In relazione all’offerta diretta ai minori dei servizi di cui al
    comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio
    particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente
    accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere
    significativo il consenso prestato da quest’ultimo, le informazioni e
    le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.
    Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati
    personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). –
  9. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui
    all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di
    interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g),
    del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal
    diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da
    disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di
    regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere
    trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico
    rilevante, nonche’ le misure appropriate e specifiche per tutelare i
    diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.
  10. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante
    l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti
    che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio
    di pubblici poteri nelle seguenti materie:
    a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
    b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle
    anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
    italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonche’
    rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento
    delle generalita’;
    c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
    d) tenuta dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e
    dell’archivio nazionale dei veicoli;
    e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero
    e del profugo, stato di rifugiato;
    f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti
    politici, protezione diplomatica e consolare, nonche’ documentazione
    delle attivita’ istituzionali di organi pubblici, con particolare
    riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell’attivita’ di
    assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
    assembleari;
    g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi
    compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonche’
    l’accertamento delle cause di ineleggibilita’, incompatibilita’ o di
    decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
    h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico,
    inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l’accesso a documenti
    riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati
    per esclusive finalita’ direttamente connesse all’espletamento di un
    mandato elettivo;
    i) attivita’ dei soggetti pubblici dirette all’applicazione,
    anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia
    tributaria e doganale;
    l) attivita’ di controllo e ispettive;
    m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
    economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e
    abilitazioni;
    n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento
    della personalita’ giuridica di associazioni, fondazioni ed enti,
    anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilita’ e di
    professionalita’ per le nomine, per i profili di competenza del
    soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di
    persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,
    nonche’ rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni,
    concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza,
    adesione a comitati d’onore e ammissione a cerimonie ed incontri
    istituzionali;
    o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
    p) obiezione di coscienza;
    q) attivita’ sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o
    giudiziaria;
    r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni
    religiose e comunita’ religiose;
    s) attivita’ socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti
    bisognosi, non autosufficienti e incapaci;
    t) attivita’ amministrative e certificatorie correlate a quelle
    di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse
    quelle correlate ai trapianti d’organo e di tessuti nonche’ alle
    trasfusioni di sangue umano;
    u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti
    operanti in ambito sanitario, nonche’ compiti di igiene e sicurezza
    sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione,
    protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita’ fisica;
    v) programmazione, gestione, controllo e valutazione
    dell’assistenza sanitaria, ivi incluse l’instaurazione, la gestione,
    la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l’amministrazione
    ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario
    nazionale;
    z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
    autorizzazione all’immissione in commercio e all’importazione di
    medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
    aa) tutela sociale della maternita’ ed interruzione volontaria
    della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e
    diritti dei disabili;
    bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,
    professionale, superiore o universitario;
    cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico
    interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione,
    l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi
    di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi
    privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
    per fini di ricerca scientifica, nonche’ per fini statistici da parte
    di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale
    (Sistan);
    dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di
    lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre
    forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento
    obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari
    opportunita’ nell’ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli
    obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del
    lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della
    responsabilita’ civile, disciplinare e contabile, attivita’
    ispettiva.
  11. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il
    trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto
    dall’articolo 2-septies.
    Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati
    genetici, biometrici e relativi alla salute). – 1. In attuazione di
    quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati
    genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto
    di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al
    paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita’ alle misure di
    garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal
    presente articolo.
  12. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al
    comma 1 e’ adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:
    a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori
    prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e
    delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;
    b) dell’evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto
    delle misure;
    c) dell’interesse alla libera circolazione dei dati personali nel
    territorio dell’Unione europea.
  13. Lo schema di provvedimento e’ sottoposto a consultazione
    pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.
  14. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto
    previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano
    anche le cautele da adottare relativamente a:
    a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
    b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
    c) modalita’ per la comunicazione diretta all’interessato delle
    diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;
    d) prescrizioni di medicinali.
  15. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna
    categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle
    specifiche finalita’ del trattamento e possono individuare, in
    conformita’ a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla
    base delle quali il trattamento di tali dati e’ consentito. In
    particolare, le misure di garanzia individuano le misure di
    sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di
    pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche
    modalita’ per l’accesso selettivo ai dati e per rendere le
    informazioni agli interessati, nonche’ le eventuali altre misure
    necessarie a garantire i diritti degli interessati.
  16. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il
    trattamento dei dati relativi alla salute per finalita’ di
    prevenzione, diagnosi e cura nonche’ quelle di cui al comma 4,
    lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute
    che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di
    sanita’. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia
    possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di
    rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti
    dell’interessato, a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del
    regolamento, o altre cautele specifiche.
  17. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati
    personali, con riferimento agli obblighi di cui all’articolo 32 del
    Regolamento, e’ ammesso l’utilizzo dei dati biometrici con riguardo
    alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei
    soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al
    presente articolo.
  18. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.
    Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a
    condanne penali e reati). – 1. Fatto salvo quanto previsto dal
    decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati
    personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
    sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento,
    che non avviene sotto il controllo dell’autorita’ pubblica, e’
    consentito, ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento, solo
    se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla
    legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i
    diritti e le liberta’ degli interessati.
  19. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di
    regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonche’ le
    garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del
    Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17,
    comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.
  20. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati
    personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
    sicurezza e’ consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei
    casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in
    particolare:
    a) l’adempimento di obblighi e l’esercizio di diritti da parte
    del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro o
    comunque nell’ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da
    leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto
    dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;
    b) l’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge
    o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla
    conciliazione delle controversie civili e commerciali;
    c) la verifica o l’accertamento dei requisiti di onorabilita’,
    requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti
    dalle leggi o dai regolamenti;
    d) l’accertamento di responsabilita’ in relazione a sinistri o
    eventi attinenti alla vita umana, nonche’ la prevenzione,
    l’accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto
    rischio per il corretto esercizio dell’attivita’ assicurativa, nei
    limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
    e) l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
    giudiziaria;
    f) l’esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti
    amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai
    regolamenti in materia;
    g) l’esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di
    informazioni per conto di terzi ai sensi dell’articolo 134 del testo
    unico delle leggi di pubblica sicurezza;
    h) l’adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in
    materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di
    prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
    di pericolosita’ sociale, nei casi previsti da leggi o da
    regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta
    dalla legge per partecipare a gare d’appalto;
    i) l’accertamento del requisito di idoneita’ morale di coloro che
    intendono partecipare a gare d’appalto, in adempimento di quanto
    previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;
    l) l’attuazione della disciplina in materia di attribuzione del
    rating di legalita’ delle imprese ai sensi dell’articolo 5-ter del
    decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
    m) l’adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti
    in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di
    riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento
    del terrorismo.
  21. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non
    individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta’ degli
    interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al
    comma 2.
  22. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo
    avviene sotto il controllo dell’autorita’ pubblica si applicano le
    disposizioni previste dall’articolo 2-sexies.
  23. Con il decreto di cui al comma 2 e’ autorizzato il trattamento
    dei dati di cui all’articolo 10 del Regolamento, effettuato in
    attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto
    dei fenomeni di criminalita’ organizzata, stipulati con il Ministero
    dell’interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli,
    il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati
    trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili,
    anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione e prevede
    le garanzie appropriate per i diritti e le liberta’ degli
    interessati. Il decreto e’ adottato, limitatamente agli ambiti di cui
    al presente comma, di concerto con il Ministro dell’interno.
    Art. 2-novies (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della
    Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e
    dalla Corte costituzionale). – 1. Le disposizioni degli articoli
    2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo
    recano principi applicabili, in conformita’ ai rispettivi
    ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui
    agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati
    dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla
    Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.
    Art. 2-decies (Inutilizzabilita’ dei dati). – 1. I dati personali
    trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
    trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo
    quanto previsto dall’articolo 160-bis.
    Capo III (Disposizioni in materia di diritti
    dell’interessato) – Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti
    dell’interessato). – 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
    Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare
    del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del
    Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un
    pregiudizio effettivo e concreto:
    a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia
    di riciclaggio;
    b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia
    di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
    c) all’attivita’ di Commissioni parlamentari d’inchiesta
    istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
    d) alle attivita’ svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli
    enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge,
    per esclusive finalita’ inerenti alla politica monetaria e valutaria,
    al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei
    mercati creditizi e finanziari, nonche’ alla tutela della loro
    stabilita’;
    e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o
    all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
    f) alla riservatezza dell’identita’ del dipendente che segnala ai
    sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia
    venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
  24. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto
    previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle
    norme istitutive della Commissione d’inchiesta.
  25. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i
    diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle
    disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che
    devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui
    all’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L’esercizio dei
    medesimi diritti puo’, in ogni caso, essere ritardato, limitato o
    escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo
    all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la
    finalita’ della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio’
    costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei
    diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al
    fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a),
    b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell’interessato possono
    essere esercitati anche tramite il Garante con le modalita’ di cui
    all’articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l’interessato
    di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un
    riesame, nonche’ del diritto dell’interessato di proporre ricorso
    giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l’interessato
    delle facolta’ di cui al presente comma.
    Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia). – 1. In
    applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del
    Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati
    per ragioni di giustizia nell’ambito di procedimenti dinanzi agli
    uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche’ dinanzi al Consiglio
    superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle
    magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i
    diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del
    Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita’ previste
    dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali
    procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23,
    paragrafo 2, del Regolamento.
  26. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’esercizio dei diritti e
    l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del
    Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o
    esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo
    all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la
    finalita’ della limitazione, nella misura e per il tempo in cui cio’
    costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei
    diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, per
    salvaguardare l’indipendenza della magistratura e dei procedimenti
    giudiziari.
  27. Si applica l’articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e
    quinto periodo.
  28. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per
    ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla
    trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti
    effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del
    personale di magistratura, nonche’ i trattamenti svolti nell’ambito
    delle attivita’ ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di
    giustizia non ricorrono per l’ordinaria attivita’
    amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non
    e’ pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla
    trattazione giudiziaria di procedimenti.
    Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). – 1. I
    diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai
    dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
    da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato,
    in qualita’ di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di
    protezione.
  29. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e’ ammesso nei
    casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta
    di servizi della societa’ dell’informazione, l’interessato lo ha
    espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al
    titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.
  30. La volonta’ dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti
    di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere
    specifica, libera e informata; il divieto puo’ riguardare l’esercizio
    soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
  31. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o
    modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
  32. In ogni caso, il divieto non puo’ produrre effetti
    pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti
    patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonche’ del
    diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
    Capo IV (Disposizioni relative al titolare del trattamento e al
    responsabile del trattamento) – Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di
    funzioni e compiti a soggetti designati). – 1. Il titolare o il
    responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria
    responsabilita’ e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che
    specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati
    personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente
    designate, che operano sotto la loro autorita’.
  33. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le
    modalita’ piu’ opportune per autorizzare al trattamento dei dati
    personali le persone che operano sotto la propria autorita’ diretta.
    Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per
    l’esecuzione di un compito di interesse pubblico). – 1. Con riguardo
    ai trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse
    pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell’articolo
    35 del Regolamento, il Garante puo’, sulla base di quanto disposto
    dall’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con
    provvedimenti di carattere generale adottati d’ufficio, prescrivere
    misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare
    del trattamento e’ tenuto ad adottare.
    Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati per i
    trattamenti effettuati dalle autorita’ giudiziarie nell’esercizio
    delle loro funzioni). – 1. Il responsabile della protezione dati e’
    designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo
    IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati
    personali effettuati dalle autorita’ giudiziarie nell’esercizio delle
    loro funzioni.
    Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). – 1.
    L’organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 43,
    paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e’ l’Ente unico nazionale di
    accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008,
    del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto
    salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con
    deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte
    dell’Ente unico nazionale di accreditamento, l’esercizio di tali
    funzioni, anche con riferimento a una o piu’ categorie di
    trattamenti.».

Capo III
Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 3

Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. La rubrica della parte II del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, e’ sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche
    per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per
    l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
    all’esercizio di pubblici poteri nonche’ disposizioni per i
    trattamenti di cui al capo IX del regolamento».
  2. Al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) prima del titolo I, e’ inserito il seguente:
    «Titolo 0.I (Disposizioni sulla base giuridica) – Art. 45-bis
    (Base giuridica). – 1. Le disposizioni contenute nella presente parte
    sono stabilite in attuazione dell’articolo 6, paragrafo 2, nonche’
    dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.»;
    b) all’articolo 50, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
    «La violazione del divieto di cui al presente articolo e’ punita ai
    sensi dell’articolo 684 del codice penale.»;
    c) all’articolo 52:
    1) al comma 1, le parole: «per finalita’ di informazione
    giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti
    di comunicazione elettronica,» sono soppresse;
    2) al comma 6, le parole «dell’articolo 32 della legge 11
    febbraio 1994, n. 109,» sono sostituite dalle seguenti:
    «dell’articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al
    decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».

Art. 4

Modifiche alla parte II, titolo III,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, l’articolo 58 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza
    nazionale o difesa). – 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati
    dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto
    2007, n. 124, sulla base dell’articolo 26 della predetta legge o di
    altre disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati
    coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti
    della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui
    all’articolo 160, comma 4, nonche’, in quanto compatibili, le
    disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42
    e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti
    effettuati da soggetti pubblici per finalita’ di difesa o di
    sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che
    prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni
    di cui al comma 1 del presente articolo, nonche’ quelle di cui agli
    articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
  3. Con uno o piu’ regolamenti sono individuate le modalita’ di
    applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento
    alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento
    eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali
    sotto l’autorita’ diretta del titolare o del responsabile ai sensi
    dell’articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all’aggiornamento e
    alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1,
    sono adottati ai sensi dell’articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n.
    124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del
    Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17,
    comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
    competenti.
  4. Con uno o piu’ regolamenti adottati con decreto del Presidente
    della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono
    disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di
    esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte
    delle Forze armate.».

Art. 5

Modifiche alla parte II, titolo IV,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 59:
    1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
    accesso civico»;
    2) al comma 1, le parole «sensibili e giudiziari» sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del
    regolamento» e le parole «Le attivita’ finalizzate all’applicazione
    di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.»
    sono soppresse;
    3) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. I
    presupposti, le modalita’ e i limiti per l’esercizio del diritto di
    accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo
    2013, n. 33.»;
    b) l’articolo 60 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
    all’orientamento sessuale). – 1. Quando il trattamento concerne dati
    genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento
    sessuale della persona, il trattamento e’ consentito se la situazione
    giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
    accesso ai documenti amministrativi, e’ di rango almeno pari ai
    diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della
    personalita’ o in un altro diritto o liberta’ fondamentale.»;
    c) all’articolo 61:
    1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
    regole deontologiche»;
    2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
    «1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater,
    l’adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati
    personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
    tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve
    essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo
    garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da piu’
    archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio
    d’Europa.
  2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati
    personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del
    regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in
    conformita’ alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati
    a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 2-ter
    del presente codice, anche mediante reti di comunicazione
    elettronica. Puo’ essere altresi’ menzionata l’esistenza di
    provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della
    professione.».

Art. 6

Modifiche alla parte II, titolo V,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
    n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l’articolo 75 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario). – 1. Il
    trattamento dei dati personali effettuato per finalita’ di tutela
    della salute e incolumita’ fisica dell’interessato o di terzi o della
    collettivita’ deve essere effettuato ai sensi dell’articolo 9,
    paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell’articolo
    2-septies del presente codice, nonche’ nel rispetto delle specifiche
    disposizioni di settore.»;
    b) la rubrica del Capo II e’ sostituita dalla seguente:
    «Modalita’ particolari per informare l’interessato e per il
    trattamento dei dati personali»;
    c) l’articolo 77 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 77 (Modalita’ particolari). – 1. Le disposizioni del presente
    titolo individuano modalita’ particolari utilizzabili dai soggetti di
    cui al comma 2:
    a) per informare l’interessato ai sensi degli articoli 13 e 14
    del Regolamento;
    b) per il trattamento dei dati personali.
  2. Le modalita’ di cui al comma 1 sono applicabili:
    a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni
    sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni
    sanitarie;
    b) dai soggetti pubblici indicati all’articolo 80.»;
    d) all’articolo 78:
    1) alla rubrica la parola «Informativa» e’ sostituita dalla
    seguente: «Informazioni»;
    2) al comma 1, le parole «nell’articolo 13, comma 1» sono
    sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»;
    3) al comma 2, le parole «L’informativa puo’ essere fornita»
    sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni possono essere
    fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione»
    sono sostituite dalle seguenti: «diagnosi, assistenza e terapia
    sanitaria»;
    4) il comma 3, e’ sostituito dal seguente: «3. Le informazioni
    possono riguardare, altresi’, dati personali eventualmente raccolti
    presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»;
    5) al comma 4, le parole «L’informativa» sono sostituite dalle
    seguenti: «Le informazioni» e la parola «riguarda» e’ sostituita
    dalla seguente «riguardano»;
    6) al comma 5:
    6.1. le parole «L’informativa resa» sono sostituite dalle
    seguenti: «Le informazioni rese»;
    6.2. la parola «evidenzia» e’ sostituita dalla seguente:
    «evidenziano»;
    6.3. la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) per fini
    di ricerca scientifica anche nell’ambito di sperimentazioni cliniche,
    in conformita’ alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare
    evidenza che il consenso, ove richiesto, e’ manifestato
    liberamente;»;
    6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) ai
    fini dell’implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui
    all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
    c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui
    all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
    221.»;
    e) all’articolo 79:
    1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Informazioni da
    parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni
    sanitarie e socio-sanitarie)»;
    2) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Le strutture
    pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e
    socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita’ particolari di cui
    all’articolo 78 in riferimento ad una pluralita’ di prestazioni
    erogate anche da distinti reparti ed unita’ della stessa struttura o
    di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente
    identificate.»;
    3) al comma 2, le parole «l’organismo e le strutture» sono
    sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le
    parole «informativa e il consenso» sono sostituite dalla seguente:
    «informazione»;
    4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli 78
    e 81» sono sostituite dalle seguenti: «particolari di cui
    all’articolo 78»;
    5) al comma 4, la parola «semplificate» e’ sostituita dalla
    seguente «particolari»;
    f) l’articolo 80 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 80 (Informazioni da parte di altri soggetti). – 1. Nel
    fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento,
    oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della
    facolta’ di fornire un’unica informativa per una pluralita’ di
    trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi
    diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso
    terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici,
    diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito
    sanitario o della protezione e sicurezza sociale.
  3. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e
    idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e
    diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante
    reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
    attivita’ amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico
    rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.»;
    g) all’articolo 82:
    1) al comma 1, le parole da «L’informativa» fino a
    «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui
    agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese»;
    2) al comma 2: le parole da «L’informativa» fino a
    «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Tali informazioni
    possono altresi’ essere rese», e la lettera a) e’ sostituita dalla
    seguente: «a) impossibilita’ fisica, incapacita’ di agire o
    incapacita’ di intendere o di volere dell’interessato, quando non e’
    possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita
    legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un
    familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario
    ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in
    loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora
    l’interessato;»;
    3) al comma 3, le parole da «L’informativa» fino a
    «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui
    al comma 1 possono essere rese» e le parole «dall’acquisizione
    preventiva del consenso» sono sostituite dalle seguenti: «dal loro
    preventivo rilascio»;
    4) al comma 4, le parole «l’informativa e’ fornita» sono
    sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole
    da «anche» fino a «necessario» sono sostituite dalle seguenti: «nel
    caso in cui non siano state fornite in precedenza»;
    h) dopo l’articolo 89 e’ inserito il seguente:
    «Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). – 1. Per le prescrizioni
    di medicinali, laddove non e’ necessario inserire il nominativo
    dell’interessato, si adottano cautele particolari in relazione a
    quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui
    all’articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza
    della prescrizione ovvero per finalita’ amministrative o per fini di
    ricerca scientifica nel settore della sanita’ pubblica.»;
    i) all’articolo 92:
    1) al comma 1, le parole «organismi sanitari pubblici e
    privati» sono sostituite dalle seguenti: «strutture, pubbliche e
    private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»;
    2) al comma 2, lettera a), le parole «di far valere» sono
    sostituite dalle seguenti: «di esercitare», le parole «ai sensi
    dell’articolo 26, comma 4, lettera c),» sono sostituite dalle
    seguenti: «, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del
    Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono soppresse;
    3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse.

Art. 7

Modifiche alla parte II, titolo VI,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, l’articolo 96 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). – 1. Al fine di
    agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento
    professionale, anche all’estero, le istituzioni del sistema nazionale
    di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le
    scuole private non paritarie nonche’ le istituzioni di alta
    formazione artistica e coreutica e le universita’ statali o non
    statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati,
    possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via
    telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali,
    degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli
    articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle
    predette finalita’ e indicati nelle informazioni rese agli
    interessati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento. I dati possono
    essere successivamente trattati esclusivamente per le predette
    finalita’.
  2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del
    decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
    tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi’
    ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito
    degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio
    di diplomi e certificati.».

Art. 8

Modifiche alla parte II, titolo VII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a fini
    di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
    storica o a fini statistici)»;
    b) l’articolo 97 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 97 (Ambito applicativo). – 1. Il presente titolo disciplina
    il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione
    nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
    statistici, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento.»;
    c) l’articolo 99 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 99 (Durata del trattamento). – 1. Il trattamento di dati
    personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
    scientifica o storica o a fini statistici puo’ essere effettuato
    anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi
    scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
    trattati.
  2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
    scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere
    conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per
    qualsiasi causa, e’ cessato il trattamento nel rispetto di quanto
    previsto dall’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.»;
    d) all’articolo 100:
    1) al comma 1, le parole «sensibili o giudiziari» sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del
    Regolamento»;
    2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma,
    sono sostituite dalle seguenti: «rettifica, cancellazione,
    limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del
    Regolamento»;
    3) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: «4-bis. I diritti
    di cui al comma 2 si esercitano con le modalita’ previste dalle
    regole deontologiche.»;
    e) la rubrica del Capo II e’ sostituita dalla seguente:
    «Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di
    ricerca storica»;
    f) all’articolo 101:
    1) al comma 1, le parole «per scopi storici» sono sostituite
    dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di
    ricerca storica» e le parole «dell’articolo 11» sono sostituite dalle
    seguenti: «dell’articolo 5 del regolamento»;
    2) al comma 2, le parole «per scopi storici» sono sostituite
    dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di
    ricerca storica»;
    g) all’articolo 102:
    1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Regole
    deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
    interesse o di ricerca storica)»;
    2) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il Garante
    promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, la sottoscrizione di
    regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese
    le societa’ scientifiche e le associazioni professionali, interessati
    al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico
    interesse o di ricerca storica.»;
    3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
    3.1 l’alinea e’ sostituito dal seguente: «2. Le regole
    deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i
    diritti e le liberta’ dell’interessato in particolare:»;
    3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le
    seguenti: «e del Regolamento»;
    3.3 alla lettera c) le parole «a scopi storici» sono
    sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico
    interesse o di ricerca storica»;
    h) l’articolo 103 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). – 1.
    La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in
    quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di
    interesse storico particolarmente importante e’ disciplinata dal
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole
    deontologiche.»;
    i) la rubrica del Capo III e’ sostituita dalla seguente:
    «Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»;
    l) all’articolo 104:
    1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici»
    sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca
    scientifica»;
    2) al comma 1, le parole «scopi statistici» sono sostituite
    dalle seguenti: «fini statistici» e le parole «scopi scientifici»
    sono sostituite dalle seguenti: «per fini di ricerca scientifica»;
    m) all’articolo 105:
    1) al comma 1, le parole «per scopi statistici o scientifici»
    sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca
    scientifica»;
    2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici o scientifici»
    sono sostituite dalle seguenti: «I fini statistici e di ricerca
    scientifica», le parole «all’articolo 13» sono sostituite dalle
    seguenti: «agli articoli 13 e 14 del regolamento» e le parole «, e
    successive modificazioni» sono soppresse;
    3) al comma 3, le parole «dai codici» sono sostituite dalle
    seguenti: «dalle regole deontologiche» e le parole «l’informativa
    all’interessato puo’ essere data» sono sostituite dalle seguenti: «le
    informazioni all’interessato possono essere date»;
    4) al comma 4, le parole «per scopi statistici o scientifici»
    sono sostituite dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca
    scientifica», le parole «l’informativa all’interessato non e’ dovuta»
    sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all’interessato non
    sono dovute» e le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti:
    «dalle regole deontologiche»;
    n) l’articolo 106 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o
    di ricerca scientifica). – 1. Il Garante promuove, ai sensi
    dell’articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici
    e privati, ivi comprese le societa’ scientifiche e le associazioni
    professionali, interessati al trattamento dei dati per fini
    statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie
    adeguate per i diritti e le liberta’ dell’interessato in conformita’
    all’articolo 89 del Regolamento.
  3. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto,
    per i soggetti gia’ compresi nell’ambito del Sistema statistico
    nazionale, di quanto gia’ previsto dal decreto legislativo 6
    settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
    garanzie, sono individuati in particolare:
    a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare
    che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto
    legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
    fini statistici o di ricerca scientifica;
    b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
    presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in
    riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle
    informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati
    raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai
    criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
    identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita’
    per la modifica dei dati a seguito dell’esercizio dei diritti
    dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
    pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;
    c) l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
    utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare
    direttamente o indirettamente l’interessato, anche in relazione alle
    conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
    d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo’ prescindere
    dal consenso dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti
    nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);
    e) modalita’ semplificate per la prestazione del consenso degli
    interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all’articolo
    9 del regolamento;
    f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e
    21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell’articolo 89,
    paragrafo 2, del medesimo Regolamento;
    g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei
    dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al
    trattamento dei dati personali sotto l’autorita’ diretta del titolare
    o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies;
    h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio
    di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui
    all’articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele
    volte ad impedire l’accesso da parte di persone fisiche che non sono
    autorizzate o designate e l’identificazione non autorizzata degli
    interessati, all’interconnessione dei sistemi informativi anche
    nell’ambito del Sistema statistico nazionale e all’interscambio di
    dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con
    enti ed uffici situati all’estero;
    i) l’impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle
    persone che, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, risultano
    autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorita’
    diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono
    tenute in base alla legge al segreto d’ufficio o professionale, tali
    da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.»;
    o) l’articolo 107 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali).

– 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-sexies e fuori
dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca
scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al
trattamento di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento, quando e’
richiesto, puo’ essere prestato con modalita’ semplificate,
individuate dalle regole deontologiche di cui all’articolo 106 o
dalle misure di cui all’articolo 2-septies.»;
p) l’articolo108 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Sistema statistico nazionale). – 1. Il trattamento di
dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema
statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole
deontologiche di cui all’articolo 106, comma 2, resta inoltre
disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in
particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui
all’articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico
nazionale, le informative all’interessato, l’esercizio dei relativi
diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del
1989.»;
q) all’articolo 109, comma 1, le parole «della statistica,
sentito il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «di statistica,
sentiti i Ministri»;
r) l’articolo 110 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica). – 1. Il
consenso dell’interessato per il trattamento dei dati relativi alla
salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non e’ necessario quando la ricerca e’ effettuata in
base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto
dell’Unione europea in conformita’ all’articolo 9, paragrafo 2,
lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca
rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai
sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, ed e’ condotta e resa pubblica una valutazione d’impatto ai
sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non e’
inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare
gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo
sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita’ della
ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure
appropriate per tutelare i diritti, le liberta’ e i legittimi
interessi dell’interessato, il programma di ricerca e’ oggetto di
motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello
territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del
Garante ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento.
2. In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi
dell’articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui
al comma 1, la rettificazione e l’integrazione dei dati sono annotati
senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali
operazioni non produce effetti significativi sul risultato della
ricerca.»;
s) l’articolo 110-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati
personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). – 1. Il
Garante puo’ autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali,
compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all’articolo 9 del
Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da
parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attivita’
quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati
risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure
rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento delle finalita’ della ricerca, a condizione che siano
adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta’ e i
legittimi interessi dell’interessato, in conformita’ all’articolo 89
del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di
anonimizzazione dei dati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali
verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie
ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati
nell’ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di
terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.
3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per
le finalita’ di cui al presente articolo puo’ essere autorizzato dal
Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d’ufficio e
anche in relazione a determinate categorie di titolari e di
trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell’ulteriore
trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate
garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma
del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il
trattamento dei dati personali raccolti per l’attivita’ clinica, a
fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere
strumentale dell’attivita’ di assistenza sanitaria svolta dai
predetti istituti rispetto alla ricerca, nell’osservanza di quanto
previsto dall’articolo 89 del Regolamento.».

Art. 9

Modifiche alla parte II, titolo VIII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Trattamenti
    nell’ambito del rapporto di lavoro»;
    b) l’articolo 111 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell’ambito del
    rapporto di lavoro). – 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo
    2-quater, l’adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici
    e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato
    nell’ambito del rapporto di lavoro per le finalita’ di cui
    all’articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche
    modalita’ per le informazioni da rendere all’interessato.»;
    c) dopo l’articolo 111 e’ inserito il seguente:
    «Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). –
  2. Le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento, nei casi
    di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati
    al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite
    al momento del primo contatto utile, successivo all’invio del
    curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita’ di cui all’articolo
    6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al
    trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e’ dovuto.
    d) la rubrica del Capo II e’ sostituita dalla seguente:
    «Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»;
    e) la rubrica del Capo III e’ sostituita dalla seguente:
    «Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro»
    f) all’articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
    «, nonche’ dall’articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre
    2003, n. 276.»
    g) la rubrica dell’articolo 114 e’ sostituita dalla seguente:
    «Garanzie in materia di controllo a distanza»);
    h) all’articolo 115:
    1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Telelavoro,
    lavoro agile e lavoro domestico)»;
    2) al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono sostituite
    dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro agile»;
    i) all’articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi dell’articolo
    23» sono sostituite dalle seguenti: «dall’interessato medesimo».

Art. 10

Modifiche alla parte II, titolo IX,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in
    ambito pubblico o di interesse pubblico»;
    b) la rubrica del Capo I e’ sostituita dalla seguente:
    «Assicurazioni»;
    c) all’articolo 120:
    1) al comma 1, le parole «private e di interesse collettivo
    (ISVAP)» sono soppresse;
    2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di
    cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Art. 11

Modifiche alla parte II, titolo X,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
    n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 121:
    1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Servizi
    interessati e definizioni)»;
    2) dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
    «1-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente
    titolo si intende per:
    a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o
    trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
    comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
    informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
    elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che
    le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente
    ricevente, identificato o identificabile;
    b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di
    comunicazione elettronica accessibil e al pubblico che consente la
    comunicazione bidirezionale;
    c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di
    trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di
    instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non
    attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a
    mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese
    le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione
    di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
    utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e
    televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,
    nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le
    reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
    trasportato;
    d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione
    elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
    servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che
    supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
    reti;
    e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi
    consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
    segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
    telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
    per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
    dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
    f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica,
    ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi
    di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
    di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite
    schede prepagate;
    g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio
    di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi
    privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
    h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a
    trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una
    rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
    i) «dati relativi all’ubicazione», ogni dato trattato in una
    rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione
    elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura
    terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica
    accessibile al pubblico;
    l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il
    trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
    all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto
    e’ necessario per la trasmissione di una comunicazione o della
    relativa fatturazione;
    m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni
    o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione,
    che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura
    terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso
    conoscenza.»;
    b) all’articolo 122, comma 1, dopo la parola «con» e’ soppressa
    la parola «le» e le parole «di cui all’articolo 13, comma 3» sono
    soppresse;
    c) all’articolo 123:
    1) al comma 4, le parole «l’informativa di cui all’articolo 13»
    sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui agli articoli
    13 e 14 del Regolamento»;
    2) al comma 5, le parole «ad incaricati del trattamento che
    operano ai sensi dell’articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «a
    persone che, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, risultano
    autorizzate al trattamento e che operano» e le parole
    «dell’incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona
    autorizzata»;
    d) all’articolo 125, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
    periodo: «Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 2,
    comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;
    e) all’articolo 126, comma 4, le parole «ad incaricati del
    trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30,» sono sostituite
    dalle seguenti: «a persone autorizzate al trattamento, ai sensi
    dell’articolo 2-quaterdecies, che operano» e le parole
    «dell’incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona
    autorizzata»;
    f) l’articolo 129 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 129 (Elenchi dei contraenti). – 1. Il Garante individua con
    proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorita’ per le
    garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 4, e
    in conformita’ alla normativa dell’Unione europea, le modalita’ di
    inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai
    contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del
    pubblico.
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita’
    per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e,
    rispettivamente, all’utilizzo dei dati per finalita’ di invio di
    materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
    ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche’ per le
    finalita’ di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in
    base al principio della massima semplificazione delle modalita’ di
    inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per
    comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso
    qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche’ in tema di
    verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.»;
    g) all’articolo 130:
    1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
    «Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 14,
    della legge 11 gennaio 2018, n. 5.»;
    2) al comma 3, le parole «23 e 24» sono sostituite dalle
    seguenti: «6 e 7 del Regolamento» e le parole «del presente articolo»
    sono soppresse;
    3) al comma 3-bis, le parole «all’articolo 129, comma 1,» sono
    sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,» e le
    parole «di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b)» sono sostituite
    dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita
    diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
    commerciale»;
    4) al comma 3-ter:
    4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
    12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti «codice dei
    contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
    50»;
    4.2 alla lettera f), le parole «di cui all’articolo 7, comma
    4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale
    pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
    mercato o di comunicazione commerciale»;
    4.3 alla lettera g), le parole «23 e 24» sono sostituite
    dalle seguenti «6 e 7 del Regolamento»;
    6) al comma 5, le parole «all’articolo 7» sono sostituite dalle
    seguenti: «agli articoli da 15 a 22 del Regolamento»;
    7) al comma 6, le parole «dell’articolo 143, comma 1, lettera
    b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 58 del
    Regolamento»;
    h) all’articolo 131, la rubrica e’ sostituita dalla seguente:
    «(Informazioni a contraenti e utenti)»;
    i) all’articolo 132:
    1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando le
    condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), per il
    traffico entrante» sono soppresse ed e’ aggiunto, in fine, il
    seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni
    telefoniche in entrata puo’ essere effettuata solo quando possa
    derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
    delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
    397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del
    Regolamento possono essere esercitati con le modalita’ di cui
    all’articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.»;
    2) al comma 5, le parole «ai sensi dell’articolo 17» sono
    sostituite dalle seguenti: «dal Garante secondo le modalita’ di cui
    all’articolo 2-quinquiesdecies» e le parole da «nonche’ a:» a «d)»
    sono sostituite dalle seguenti: «nonche’ ad»;
    3) dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente: «5-bis. E’ fatta
    salva la disciplina di cui all’articolo 24 della legge 20 novembre
    2017, n. 167.»;
    l) dopo l’articolo 132-bis sono inseriti i seguenti:
    «Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). – 1. Nel rispetto di
    quanto disposto dall’articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di
    servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si
    applicano le disposizioni del presente articolo.
  3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
    accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell’articolo 32 del
    Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata
    l’erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate
    al rischio esistente.
  4. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica
    garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al
    personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.
  5. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei
    dati relativi al traffico ed all’ubicazione e degli altri dati
    personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale,
    da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione,
    trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti,
    nonche’ garantiscono l’attuazione di una politica di sicurezza.
  6. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
    anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del
    servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
    tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di
    comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei
    fornitori, la controversia e’ definita dall’Autorita’ per le garanzie
    nelle comunicazioni secondo le modalita’ previste dalla normativa
    vigente.
    «Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). – 1. Il fornitore di un
    servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
    gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio
    chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di
    eta’ dell’interessato a cui siano fornite le suddette informazioni,
    con particolare attenzione in caso di minori di eta’, se sussiste un
    particolare rischio di violazione della sicurezza della rete,
    indicando, quando il rischio e’ al di fuori dell’ambito di
    applicazione delle misure che il fornitore stesso e’ tenuto ad
    adottare a norma dell’articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i
    possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe
    informazioni sono rese al Garante e all’Autorita’ per le garanzie
    nelle comunicazioni.».

Art. 12

Modifiche alla parte II, titolo XII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Giornalismo,
    liberta’ di informazione e di espressione»;
    b) all’articolo 136, comma 1:
    1) all’alinea, dopo le parole «si applicano» sono inserite le
    seguenti: «, ai sensi dell’articolo 85 del Regolamento,»;
    2) alla lettera c), la parola «temporaneo» e’ soppressa, dopo
    la parola diffusione e’ inserita la parola «anche» e le parole
    «nell’espressione artistica» sono sostituite dalle seguenti:
    «nell’espressione accademica, artistica e letteraria»;
    c) l’articolo 137 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 137 (Disposizioni applicabili). – 1. Con riferimento a quanto
    previsto dall’articolo 136, possono essere trattati i dati di cui
    agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso
    dell’interessato, purche’ nel rispetto delle regole deontologiche di
    cui all’articolo 139.
  2. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le
    disposizioni relative:
    a) alle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies e ai
    provvedimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies;
    b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni
    internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.
  3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le
    finalita’ di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto
    di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2,
    del Regolamento e all’articolo 1 del presente codice e, in
    particolare, quello dell’essenzialita’ dell’informazione riguardo a
    fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
    relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli
    interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.»;
    d) all’articolo 138, comma 1, le parole «dell’articolo 7, comma
    2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 15,
    paragrafo 1, lettera g), del Regolamento»;
    e) la rubrica del Capo II e’ sostituita dalla seguente: «Regole
    deontologiche relative ad attivita’ giornalistiche e ad altre
    manifestazioni del pensiero»;
    f) l’articolo 139 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 139 (Regole deontologiche relative ad attivita’
    giornalistiche). – 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo
    2-quater, l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei
    giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati
    di cui all’articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a
    garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
    particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla
    vita o all’orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere
    forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14
    del Regolamento.
  4. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle
    stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla
    proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e
    sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina
    secondo la procedura di cooperazione.
  5. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed
    integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai
    sensi dell’articolo 2-quater.
  6. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole
    deontologiche, il Garante puo’ vietare il trattamento ai sensi
    dell’articolo 58 del Regolamento.
  7. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale
    dell’ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e
    accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e’ tenuto
    a recepire.

Capo IV
Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196

Art. 13

Modifiche alla parte III, titolo I,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) prima del Capo I e’ inserito il seguente:
    «Capo 0.I (Alternativita’ delle forme di tutela) – Art.140-bis
    (Forme alternative di tutela). – 1. Qualora ritenga che i diritti di
    cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati
    personali siano stati violati, l’interessato puo’ proporre reclamo al
    Garante o ricorso dinanzi all’autorita’ giudiziaria.
  2. Il reclamo al Garante non puo’ essere proposto se, per il
    medesimo oggetto e tra le stesse parti, e’ stata gia’ adita
    l’autorita’ giudiziaria.
  3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile
    un’ulteriore domanda dinanzi all’autorita’ giudiziaria tra le stesse
    parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall’articolo
    10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
    b) al capo I, le parole «Sezione I – Principi generali» sono
    soppresse;
    c) l’articolo 141 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 141 (Reclamo al Garante). – 1. L’interessato puo’ rivolgersi
    al Garante mediante reclamo ai sensi dell’articolo 77 del
    Regolamento.»;
    d) dopo l’articolo 141, le parole «Sezione II – Tutela
    amministrativa» sono soppresse;
    e) l’articolo 142 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 142 (Proposizione del reclamo). – 1. Il reclamo contiene
    un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle
    circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono
    violate e delle misure richieste, nonche’ gli estremi identificativi
    del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.
  4. Il reclamo e’ sottoscritto dall’interessato o, su mandato di
    questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del
    decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore
    della tutela dei diritti e delle liberta’ degli interessati, con
    riguardo alla protezione dei dati personali.
  5. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini
    della sua valutazione e l’eventuale mandato, e indica un recapito per
    l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o
    telefono.
  6. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare
    nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilita’
    con strumenti elettronici.
  7. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento
    relativo all’esame dei reclami, nonche’ modalita’ semplificate e
    termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad
    oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento.»;
    f) l’articolo 143 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 143 (Decisione del reclamo). – 1. Esaurita l’istruttoria
    preliminare, se il reclamo non e’ manifestamente infondato e
    sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante,
    anche prima della definizione del procedimento puo’ adottare i
    provvedimenti di cui all’articolo 58 del Regolamento nel rispetto
    delle disposizioni di cui all’articolo 56 dello stesso.
  8. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non
    sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita’
    degli accertamenti.
  9. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di
    presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data
    informa l’interessato sullo stato del procedimento. In presenza di
    motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica
    all’interessato, il reclamo e’ deciso entro dodici mesi. In caso di
    attivazione del procedimento di cooperazione di cui all’articolo 60
    del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto
    procedimento.
  10. Avverso la decisione e’ ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi
    dell’articolo 152.»;
    g) l’articolo 144 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 144 (Segnalazioni). – 1. Chiunque puo’ rivolgere una
    segnalazione che il Garante puo’ valutare anche ai fini
    dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 58 del
    Regolamento.
  11. I provvedimenti del Garante di cui all’articolo 58 del
    Regolamento possono essere adottati anche d’ufficio.»;
    h) all’articolo 152, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1.
    Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi
    giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli
    comunque riguardanti l’applicazione della normativa in materia di
    protezione dei dati personali, nonche’ il diritto al risarcimento del
    danno ai sensi dell’articolo 82 del medesimo regolamento, sono
    attribuite all’autorita’ giudiziaria ordinaria.».

Art. 14

Modifiche alla parte III, titolo II,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Autorita’ di
    controllo indipendente»;
    b) l’articolo 153 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). – 1. Il
    Garante e’ composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e
    dall’Ufficio. Il Collegio e’ costituito da quattro componenti, eletti
    due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con
    voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che
    presentano la propria candidatura nell’ambito di una procedura di
    selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet
    della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima
    della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni
    prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli
    stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da
    persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata
    esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con
    particolare riferimento alle discipline giuridiche o
    dell’informatica.
  2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
    prevale in caso di parita’. Eleggono altresi’ un vice presidente, che
    assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o
    impedimento.
  3. L’incarico di presidente e quello di componente hanno durata
    settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell’incarico
    il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di
    decadenza, alcuna attivita’ professionale o di consulenza, anche non
    remunerata, ne’ essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
    privati, ne’ ricoprire cariche elettive.
  4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante
    sia successivamente alla cessazione dell’incarico, in merito alle
    informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell’esecuzione dei
    propri compiti o nell’esercizio dei propri poteri.
  5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i
    componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
    amministrazioni o magistrati in attivita’ di servizio; se professori
    universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
    sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
    luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in
    aspettativa non puo’ essere sostituito.
  6. Al presidente compete una indennita’ di funzione pari alla
    retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di
    cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento
    economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle
    finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti
    di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni
    statali. Ai componenti compete una indennita’ pari ai due terzi di
    quella spettante al Presidente.
  7. Alle dipendenze del Garante e’ posto l’Ufficio di cui
    all’articolo 155.
  8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i
    dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla
    cessazione dell’incarico ovvero del servizio presso il Garante,
    procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per
    conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli.»;
    c) l’articolo 154 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 154 (Compiti). – 1. Oltre a quanto previsto da specifiche
    disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il
    Garante, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del
    Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi
    dell’Ufficio, in conformita’ alla disciplina vigente e nei confronti
    di uno o piu’ titolari del trattamento, ha il compito di:
    a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
    della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con
    riferimento alla conservazione dei dati di traffico;
    b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e
    delle disposizioni del presente codice, anche individuando con
    proprio regolamento modalita’ specifiche per la trattazione, nonche’
    fissando annualmente le priorita’ delle questioni emergenti dai
    reclami che potranno essere istruite nel corso dell’anno di
    riferimento;
    c) promuovere l’adozione di regole deontologiche, nei casi di cui
    all’articolo 2-quater;
    d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
    d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa
    delle funzioni;
    e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi
    dell’articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il
    31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
    f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta’ fondamentali
    degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente
    codice;
    g) provvedere altresi’ all’espletamento dei compiti ad esso
    attribuiti dal diritto dell’Unione europea o dello Stato e svolgere
    le ulteriori funzioni previste dall’ordinamento.
  9. Il Garante svolge altresi’, ai sensi del comma 1, la funzione di
    controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali
    prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali
    o da atti comunitari o dell’Unione europea e, in particolare:
    a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e
    l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS
    II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007,
    sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione
    Schengen di seconda generazione (SIS II);
    b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione
    europea per la cooperazione nell’attivita’ di contrasto (Europol) e
    sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI,
    2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
    c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n.
    515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorita’
    amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e
    la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle
    normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio,
    del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale;
    d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’Eurodac per il
    confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del
    Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi
    di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
    domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati
    membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le
    richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorita’
    di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e
    che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce
    un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga
    scala nello spazio di liberta’, sicurezza e giustizia;
    e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione
    visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per
    soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n.
    2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso
    per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte
    delle autorita’ designate degli Stati membri e di Europol ai fini
    della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati
    di terrorismo e altri reati gravi;
    f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione
    amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
    interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione
    (Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;
    g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n.
    108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
    automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo
    il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n.
    98, quale autorita’ designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
    sensi dell’articolo 13 della convenzione medesima.
  10. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice,
    il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell’articolo
    156, comma 3, le modalita’ specifiche dei procedimenti relativi
    all’esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal
    Regolamento e dal presente codice.
  11. Il Garante collabora con altre autorita’ amministrative
    indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
  12. Fatti salvi i termini piu’ brevi previsti per legge, il parere
    del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del
    Regolamento, e’ reso nel termine di quarantacinque giorni dal
    ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione
    puo’ procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
    Quando, per esigenze istruttorie, non puo’ essere rispettato il
    termine di cui al presente comma, tale termine puo’ essere interrotto
    per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
    venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
    amministrazioni interessate.
  13. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorita’ giudiziaria in
    relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di
    criminalita’ informatica e’ trasmessa, a cura della cancelleria, al
    Garante.
  14. Il Garante non e’ competente per il controllo dei trattamenti
    effettuati dalle autorita’ giudiziarie nell’esercizio delle loro
    funzioni.»;
    d) dopo l’articolo 154 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 154-bis (Poteri). – 1. Oltre a quanto previsto da specifiche
    disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal
    presente codice, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 6, del
    Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:
    a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure
    organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento,
    anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui
    all’articolo 25 del Regolamento;
    b) approvare le regole deontologiche di cui all’articolo 2-quater
    .
  15. Il Garante puo’ invitare rappresentanti di un’altra autorita’
    amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie
    riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorita’
    amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla
    discussione di argomenti di comune interesse; puo’ richiedere,
    altresi’, la collaborazione di personale specializzato addetto ad
    altra autorita’ amministrativa indipendente nazionale.
  16. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto
    previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata
    di tale pubblicazione, la pubblicita’ nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche’
    i casi di oscuramento.
  17. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro,
    piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione
    2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel
    rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice,
    promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a),
    modalita’ semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del
    trattamento.
    Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio). –
  18. Il Garante e’ legittimato ad agire in giudizio nei confronti del
    titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione
    delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
  19. Il Garante e’ rappresentato in giudizio dall’Avvocatura dello
    Stato, ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
  20. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito
    l’Avvocato generale dello Stato, puo’ stare in giudizio tramite
    propri funzionari iscritti nell’elenco speciale degli avvocati
    dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro.»;
    e) all’articolo 155, la rubrica e’ sostituita dalla seguente:
    «(Ufficio del Garante)»;
    f) l’articolo 156 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 156 (Ruolo organico e personale). – 1. All’Ufficio del
    Garante e’ preposto un segretario generale, nominato tra persone di
    elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e
    agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari,
    amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori
    universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonche’ i
    dirigenti di prima fascia dello Stato.
  21. Il ruolo organico del personale dipendente e’ stabilito nel
    limite di centosessantadue unita’. Al ruolo organico del Garante si
    accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia
    ritenuto utile al fine di garantire l’economicita’ e l’efficienza
    dell’azione amministrativa, nonche’ di favorire il reclutamento di
    personale con maggiore esperienza nell’ambito delle procedure
    concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante puo’ riservare una
    quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al
    personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato
    assunto per concorso pubblico e abbia maturato un’esperienza almeno
    triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui
    all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
    applica esclusivamente nell’ambito del personale di ruolo delle
    autorita’ amministrative indipendenti di cui all’articolo 22, comma
    1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.
  22. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana, il Garante definisce:
    a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini
    dello svolgimento dei compiti e dell’esercizio dei poteri di cui agli
    articoli 154, 154-bis, 160, nonche’ all’articolo 57, paragrafo 1, del
    Regolamento;
    b) l’ordinamento delle carriere e le modalita’ di reclutamento
    del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli
    1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
    c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e
    qualifiche;
    d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
    criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli
    incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
    specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu’
    generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita’
    amministrative indipendenti, al personale e’ attribuito l’80 per
    cento del trattamento economico del personale dell’Autorita’ per le
    garanzie nelle comunicazioni;
    e) la gestione amministrativa e la contabilita’, anche in deroga
    alle norme sulla contabilita’ generale dello Stato.
  23. L’Ufficio puo’ avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
    dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
    collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme
    previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
    dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
    luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a
    venti unita’ e per non oltre il venti per cento delle qualifiche
    dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti
    di ruolo.
  24. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio puo’ assumere
    dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di
    consulenti incaricati ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto
    legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti
    unita’ complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo
    determinato, il rispetto dell’articolo 36 del decreto legislativo n.
    165 del 2001.
  25. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti
    sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su cio’ di
    cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni,
    in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
  26. Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli accertamenti
    di cui all’articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h),
    58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei
    limiti del servizio cui e’ destinato e secondo le rispettive
    attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia
    giudiziaria.
  27. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento
    all’articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle
    necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di
    cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento,
    nonche’ quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie,
    ai locali e alle infrastrutture necessarie per l’effettivo
    adempimento dei suoi compiti e l’esercizio dei propri poteri, sono
    poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
    Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del
    Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
    finanziaria e’ soggetto al controllo della Corte dei conti. Il
    Garante puo’ esigere dal titolare del trattamento il versamento di
    diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»;
    g) l’articolo 157 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti).

– 1. Nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 58 del Regolamento, e
per l’espletamento dei propri compiti, il Garante puo’ richiedere al
titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del
responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni
e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche
di dati.»;
h) l’articolo 158 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 158 (Accertamenti). – 1. Il Garante puo’ disporre accessi a
banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia
di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1, nonche’ quelli effettuati ai
sensi dell’articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale
dell’Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o
personale di autorita’ di controllo di altri Stati membri dell’Unione
europea.
3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti
istituzionali.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in
un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative
appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare o
del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell’accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza
ritardo, al piu’ tardi entro tre giorni dal ricevimento della
richiesta del Garante quando e’ documentata l’indifferibilita’
dell’accertamento.
5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei
luoghi di cui al medesimo comma possono altresi’ riguardare reti di
comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere
all’acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene
redatto apposito verbale in contradditorio con le parti ove
l’accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.»;
i) all’articolo 159:
1) al comma 1, le parole «ai sensi dell’articolo 156, comma 8»
sono sostituite dalle seguenti: «su cio’ di cui sono venuti a
conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
notizie che devono rimanere segrete»;
2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» sono inserite
le seguenti: «o il rappresentante del titolare o del responsabile» e
le parole «agli incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «alle
persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
l’autorita’ diretta del titolare o del responsabile ai sensi
dell’articolo 2-quaterdecies»;
3) al comma 5, le parole «e telefax» sono soppresse;
l) l’articolo 160 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 160 (Particolari accertamenti). – 1. Per i trattamenti di
dati personali di cui all’articolo 58, gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del
Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il
Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se
l’accertamento e’ stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo e’
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio’
non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o
ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario
in ragione della specificita’ della verifica, il componente designato
puo’ farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su
cio’ di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono
rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalita’ tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un
numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all’articolo
156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi
di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato
il componente designato prende visione degli atti e dei documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.».
m) dopo l’articolo 160 e’ inserito il seguente:
«Art. 160-bis (Validita’, efficacia e utilizzabilita’ nel
procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati
sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di
legge o di Regolamento). – 1. La validita’, l’efficacia e
l’utilizzabilita’ nel procedimento giudiziario di atti, documenti e
provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a
disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle
pertinenti disposizioni processuali.».

Art. 15

Modifiche alla parte III, titolo III,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. Alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l’articolo 166 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative
    pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi
    e sanzionatori). – 1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di
    cui all’articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle
    disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2,
    2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129,
    comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e’ soggetto
    colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all’articolo
    110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di
    ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo
    periodo del predetto comma.
  2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo
    83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di
    cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies,
    comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5,
    75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi
    1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111,
    111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5,
    124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2,
    132-quater, 157, nonche’ delle misure di garanzia, delle regole
    deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e
    2-quater.
  3. Il Garante e’ l’organo competente ad adottare i provvedimenti
    correttivi di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento,
    nonche’ ad irrogare le sanzioni di cui all’articolo 83 del medesimo
    Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.
  4. Il procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle
    sanzioni indicati al comma 4 puo’ essere avviato, nei confronti sia
    di soggetti privati, sia di autorita’ pubbliche ed organismi
    pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell’articolo 77 del
    Regolamento o di attivita’ istruttoria d’iniziativa del Garante,
    nell’ambito dell’esercizio dei poteri d’indagine di cui all’articolo
    58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche’ in relazione ad accessi,
    ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento
    autonomi, ovvero delegati dal Garante.
  5. L’Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti
    nel corso delle attivita’ di cui al comma 5 configurino una o piu’
    violazioni indicate nel presente titolo e nell’articolo 83, paragrafi
    4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l’adozione dei
    provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 notificando al
    titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni,
    nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma
    10, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti
    incompatibile con la natura e le finalita’ del provvedimento da
    adottare.
  6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
    al comma 6, il contravventore puo’ inviare al Garante scritti
    difensivi o documenti e puo’ chiedere di essere sentito dalla
    medesima autorita’.
  7. Nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al
    comma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9,
    da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei
    medesimi casi puo’ essere applicata la sanzione amministrativa
    accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero
    o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle
    sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
    riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, comma 8, per essere
    destinati alle specifiche attivita’ di sensibilizzazione e di
    ispezione nonche’ di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.
  8. Entro il termine di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto
    legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso,
    il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la
    controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove
    impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla meta’
    della sanzione irrogata.
  9. Nel rispetto dell’articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con
    proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana, il Garante definisce le modalita’ del
    procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui
    al comma 4 ed i relativi termini, in conformita’ ai principi della
    piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della
    verbalizzazione, nonche’ della distinzione tra funzioni istruttorie e
    funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione.
  10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal
    presente codice e dall’articolo 83 del Regolamento non si applicano
    in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.».
    b) l’articolo 167 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 167 (Trattamento illecito di dati). – 1. Salvo che il fatto
    costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di trarre per se’ o
    per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, operando
    in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal
    provvedimento di cui all’articolo 129 arreca nocumento
    all’interessato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a un anno e
    sei mesi.
  11. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al
    fine di trarre per se’ o per altri profitto ovvero di arrecare danno
    all’interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui
    agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni
    di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia
    di cui all’articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle
    misure adottate ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies arreca
    nocumento all’interessato, e’ punito con la reclusione da uno a tre
    anni.
  12. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, la pena di cui
    al comma 2 si applica altresi’ a chiunque, al fine di trarre per se’
    o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato,
    procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o
    un’organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai
    sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento
    all’interessato.
  13. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai
    commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.
  14. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione
    motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attivita’
    di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano
    presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al
    pubblico ministero avviene al piu’ tardi al termine dell’attivita’ di
    accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente
    decreto.
  15. Quando per lo stesso fatto e’ stata applicata a norma del
    presente codice o del Regolamento a carico dell’imputato o dell’ente
    una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e’ stata
    riscossa, la pena e’ diminuita.»;
    c) dopo l’articolo 167, sono inseriti i seguenti:
    «Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati
    personali oggetto di trattamento su larga scala). – 1. Salvo che il
    fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque comunica o diffonde al
    fine di trarre profitto per se’ o altri ovvero al fine di arrecare
    danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso
    contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in
    violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e’ punito con
    la reclusione da uno a sei anni.
  16. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al
    fine trarne profitto per se’ o altri ovvero di arrecare danno,
    comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una
    parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di
    trattamento su larga scala, e’ punito con la reclusione da uno a sei
    anni, quando il consenso dell’interessato e’ richiesto per le
    operazioni di comunicazione e di diffusione.
  17. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6
    dell’articolo 167.».
    «Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto
    di trattamento su larga scala). – 1. Salvo che il fatto costituisca
    piu’ grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se’ o altri
    ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un
    archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente
    dati personali oggetto di trattamento su larga scala e’ punito con la
    reclusione da uno a quattro anni.
  18. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6
    dell’articolo 167.»;
    d) l’articolo 168 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 168 (Falsita’ nelle dichiarazioni al Garante e interruzione
    dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante).

– 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, in un
procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara
o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e’ punito con la reclusione
sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un’interruzione o
turba la regolarita’ di un procedimento dinanzi al Garante o degli
accertamenti dallo stesso svolti.»;
e) l’articolo 170 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). – 1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del
Regolamento, dell’articolo 2-septies, comma 1, nonche’ i
provvedimenti generali di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo di attuazione dell’articolo 13 della legge 25 ottobre
2017, n. 163 e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»;
f) l’articolo 171 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a
distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori). – 1. La
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e’ punita con le sanzioni di cui
all’articolo 38 della medesima legge.»;
g) all’articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della
sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 36,
secondo e terzo comma, del codice penale».

Art. 16

Modifiche all’allegato A
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  1. L’allegato A e’ ridenominato: «Regole deontologiche».

Capo V
Disposizioni processuali

Art. 17

Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150

  1. L’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
    e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione delle
    disposizioni in materia di protezione dei dati personali). – 1. Le
    controversie previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 30
    giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non
    diversamente disposto dal presente articolo.
  2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in
    cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale
    del luogo di residenza dell’interessato.
  3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
    dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un
    reclamo dell’interessato, e’ proposto, a pena di inammissibilita’,
    entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
    ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
  4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo
    dall’articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003,
    chi vi ha interesse puo’, entro trenta giorni dalla scadenza del
    predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del
    presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica
    anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all’articolo
    143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che
    l’interessato sia stato informato dello stato del procedimento.
  5. L’interessato puo’ dare mandato a un ente del terzo settore
    soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
    117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle
    liberta’ degli interessati con riguardo alla protezione dei dati
    personali, di esercitare per suo conto l’azione, ferme le
    disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di
    procedura civile.
  6. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti con
    decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio
    entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno
    della notificazione e l’udienza di comparizione intercorrono non meno
    di trenta giorni.
  7. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
    sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
  8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
    alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione
    della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a
    carico del ricorrente le spese di giudizio.
  9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante puo’
    presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla
    controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla
    protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data
    comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia,
    trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire
    l’eventuale presentazione delle osservazioni.
  10. La sentenza che definisce il giudizio non e’ appellabile e puo’
    prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui
    all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche
    in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o
    responsabile dei dati, nonche’ il risarcimento del danno.».

Capo VI
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 18

Definizione agevolata delle violazioni in materia
di protezione dei dati personali

  1. In deroga all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
    per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli
    articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del
    Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di
    cui all’articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che,
    alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora
    definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, e’ ammesso il
    pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo
    edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente
    gia’ adottati, il pagamento potra’ essere effettuato entro novanta
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l’atto con il quale sono
    stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di
    contestazione immediata di cui all’articolo 14 della legge 24
    novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell’ordinanza-ingiunzione
    di cui all’articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di
    ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca
    memorie difensive ai sensi del comma 4.
  3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore e’ tenuto a
    corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo
    del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
    previsto dal comma 1.
  4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non
    abbia provveduto al pagamento puo’ produrre nuove memorie difensive.
    Il Garante, esaminate tali memorie, dispone l’archiviazione degli
    atti comunicandola all’organo che ha redatto il rapporto o, in
    alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale
    determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
    pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle
    persone che vi sono obbligate solidalmente.
  5. L’entrata in vigore del presente decreto determina
    l’interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere
    le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all’art. 28
    della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 19

Trattazione di affari pregressi

  1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso di cui
    al comma 3, i soggetti che dichiarano il loro attuale interesse
    possono presentare al Garante per la protezione dei dati personali
    motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e
    delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro la predetta
    data.
  2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami e le
    segnalazioni di cui si e’ gia’ esaurito l’esame o di cui il Garante
    per la protezione dei dati personali ha gia’ esaminato nel corso del
    2018 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, o per i
    quali il Garante medesimo e’ a conoscenza, anche a seguito di propria
    denuncia, che sui fatti oggetto di istanza e’ in corso un
    procedimento penale.
  3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto il Garante per la protezione dei dati personali
    provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e 2 mediante
    avviso pubblicato nel proprio sito istituzionale e trasmesso,
    altresi’, all’Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero
    della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.
  4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione
    ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi
    procedimenti di cui al comma 1 sono improcedibili.
  5. I ricorsi pervenuti al Garante per la protezione dei dati
    personali e non definiti, neppure nelle forme del rigetto tacito,
    alla data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 sono trattati
    come reclami ai sensi dell’articolo 77 del medesimo Regolamento.

Art. 20

Codici di deontologia e di buona condotta vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto

  1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di
    cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei
    dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,
    continuano a produrre effetti, sino alla definizione della procedura
    di approvazione cui alla lettera b), a condizione che si verifichino
    congiuntamente le seguenti condizioni:
    a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le
    categorie interessate sottopongano all’approvazione del Garante per
    la protezione dei dati personali, a norma dell’articolo 40 del
    Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del
    paragrafo 2 del predetto articolo;
    b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla
    sottoposizione del codice di condotta all’esame del Garante per la
    protezione dei dati personali.
  2. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al comma 1,
    lettere a) e b) comporta la cessazione di efficacia delle
    disposizioni del codice di deontologia di cui al primo periodo a
    decorrere dalla scadenza del termine violato.
  3. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati
    A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati
    personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano
    a produrre effetti fino alla pubblicazione delle disposizioni ai
    sensi del comma 4.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali
    verifica la conformita’ al Regolamento (UE) 2016/679 delle
    disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili,
    ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della
    giustizia, sono successivamente riportate nell’allegato A del codice
    in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo n. 196 del 2003.
  5. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove la
    revisione delle disposizioni dei codici di cui al comma 3 con le
    modalita’ di cui all’articolo 2-quater del codice in materia di
    protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196
    del 2003.

Art. 21

Autorizzazioni generali del Garante
per la protezione dei dati personali

  1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con
    provvedimento di carattere generale da porre in consultazione
    pubblica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, individua le prescrizioni contenute nelle
    autorizzazioni generali gia’ adottate, relative alle situazioni di
    trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9,
    paragrafo 2, lettera b) e 4, nonche’ al Capo IX del regolamento (UE)
    2016/679, che risultano compatibili con le disposizioni del medesimo
    regolamento e del presente decreto e, ove occorra, provvede al loro
    aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma e’ adottato
    entro sessanta giorni dall’esito del procedimento di consultazione
    pubblica.
  2. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica a norma del
    comma 1 che sono state ritenute incompatibili con le disposizioni del
    Regolamento (UE) 2016/679 cessano di produrre effetti dal momento
    della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
    italiana del provvedimento di cui al comma 1.
  3. Le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei
    dati personali adottate prima della data di entrata in vigore del
    presente decreto e relative a trattamenti diversi da quelli indicati
    al comma 1 cessano di produrre effetti alla predetta data.
  4. Sino all’adozione delle regole deontologiche e delle misure di
    garanzia di cui agli articoli 2-quater e 2-septies del Codice in
    materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
    legislativo 30 giugno 2003, n. 196 producono effetti, per la
    corrispondente categoria di dati e di trattamenti, le autorizzazioni
    generali di cui al comma 2 e le pertinenti prescrizioni individuate
    con il provvedimento di cui al comma 1.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle
    prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali di cui al
    presente articolo e nel provvedimento generale di cui al comma 1 sono
    soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83,
    paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 22

Altre disposizioni transitorie e finali

  1. Il presente decreto e le disposizioni dell’ordinamento nazionale
    si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell’Unione
    europea in materia di protezione dei dati personali e assicurano la
    libera circolazione dei dati personali tra Stati membri ai sensi
    dell’articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.
  2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e
    «dati giudiziari» utilizzate ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
    lettere d) ed e), del codice in materia di protezione dei dati
    personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ovunque
    ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie
    particolari di dati di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE)
    2016/679 e ai dati di cui all’articolo 10 del medesimo regolamento.
  3. Sino all’adozione dei corrispondenti provvedimenti generali di
    cui all’articolo 2-quinquiesdecies del codice in materia di
    protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196
    del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo, gia’ in corso
    alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono
    proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge
    o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui
    siano stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del
    Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato
    misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell’interessato.
  4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per
    la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto
    compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del
    presente decreto.
  5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi
    1022 e 1023 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si
    applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali
    all’autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei
    minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il Garante per la
    protezione dei dati personali puo’, nei limiti e con le modalita’ di
    cui all’articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, adottare
    provvedimenti di carattere generale ai sensi dell’articolo
    2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi,
    i soggetti che rispettano le misure di sicurezza e gli accorgimenti
    prescritti con i provvedimenti di cui al secondo periodo sono
    esonerati dall’invio al Garante dell’informativa di cui al citato
    comma 1022. In sede di prima applicazione, le suddette informative,
    se dovute a norma del terzo periodo, sono inviate entro sessanta
    giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Garante nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii
    alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
    personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate
    dal presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento,
    si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del
    Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal
    presente decreto, in quanto compatibili.
  7. All’articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
    dopo le parole «le modalita’ di restituzione» sono inserite le
    seguenti: «in forma aggregata».
  8. Il registro dei trattamenti di cui all’articolo 37, comma 4, del
    codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato a far data
    dal 25 maggio 2018. Da tale data e fino al 31 dicembre 2019, il
    registro resta accessibile a chiunque secondo le modalita’ stabilite
    nel suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del
  9. Le disposizioni di legge o di regolamento che individuano il
    tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili al fine di
    autorizzare i trattamenti delle pubbliche amministrazioni per motivi
    di interesse pubblico rilevante trovano applicazione anche per i
    soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi.
  10. La disposizione di cui all’articolo 160, comma 4, del codice in
    materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo ai dati
    coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata in
    vigore della disciplina relativa alle modalita’ di opposizione al
    Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato.
  11. Le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
    personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, relative al
    trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute
    continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il
    Regolamento (UE) 2016/679, sino all’adozione delle corrispondenti
    misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies del citato codice,
    introdotto dall’articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto.
  12. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
    della giustizia di cui all’articolo 2-octies, commi 2 e 6, del codice
    in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo n. 196 del 2003, da adottarsi entro diciotto mesi dalla
    data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento dei
    dati di cui all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e’
    consentito quando e’ effettuato in attuazione di protocolli di intesa
    per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita’
    organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con le
    Prefetture – UTG, previo parere del Garante per la protezione dei
    dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e
    delle operazioni eseguibili.
  13. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali
    tiene conto, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative
    e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del
    Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle
    disposizioni sanzionatorie.
  14. All’articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) al comma 9, le parole «di cui all’articolo 162, comma 2-bis»
    sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 166, comma 2»;
    b) al comma 10, le parole «di cui all’articolo 162, comma
    2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 166,
    comma 2».
  15. All’articolo 5-ter, comma 1, lettera c), del decreto
    legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole «di cui all’articolo 162,
    comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo
    166, comma 2».

Art. 23

Disposizioni di coordinamento

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto:
    a) all’articolo 37, comma 2, alinea, del decreto legislativo 18
    maggio 2018, n. 51, il riferimento all’articolo 154 del codice in
    materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato agli articoli 154
    e 154-bis del medesimo codice;
    b) all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
    2018, n. 51, il riferimento agli articoli 142 e 143 del codice in
    materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo n. 196 del 2003 si intende effettuato agli articoli 141,
    142 e 143 del medesimo codice;
    c) all’articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
    il riferimento all’articolo 165 del codice in materia di protezione
    dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si
    intende effettuato all’articolo 166, comma 7, del medesimo codice;
    d) all’articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
    il riferimento all’articolo 143, comma 1, lettera c), del codice in
    materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all’articolo 58,
    paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 24

Applicabilita’ delle sanzioni amministrative
alle violazioni anteriormente commesse

  1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante abrogazione,
    sostituiscono sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste
    dal Regolamento (UE) 2016/679 si applicano anche alle violazioni
    commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
    stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con
    sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
  2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente
    decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
    sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice
    dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il
    fatto non e’ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
    conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza
    delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di
    procedura penale.
  3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del
    presente decreto non puo’ essere applicata una sanzione
    amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della
    pena originariamente prevista o inflitta per il reato, tenuto conto
    del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale.
    A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie
    introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano
    corrispondenti pene accessorie.

Art. 25

Trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa

  1. Nei casi previsti dall’articolo 24, comma 1, l’autorita’
    giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto, dispone la trasmissione all’autorita’
    amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi
    ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato
    risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
  2. Se l’azione penale non e’ stata ancora esercitata, la
    trasmissione degli atti e’ disposta direttamente dal pubblico
    ministero che, in caso di procedimento gia’ iscritto, annota la
    trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
    estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede
    l’archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta
    ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto
    anche elenchi cumulativi di procedimenti.
  3. Se l’azione penale e’ stata esercitata, il giudice pronuncia, ai
    sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza
    inappellabile perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come
    reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
    Quando e’ stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice
    dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e’ previsto dalla
    legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle
    disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi
    civili.
  4. L’autorita’ amministrativa notifica gli estremi della violazione
    agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
    termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il
    termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
  5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della
    violazione l’interessato e’ ammesso al pagamento in misura ridotta,
    pari alla meta’ della sanzione irrogata, oltre alle spese del
    procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
    cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  6. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.

Art. 26

Disposizioni finanziarie

  1. Agli oneri derivanti dall’articolo 18 del presente decreto, pari
    ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede
    mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
    all’articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione
    dell’articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
    della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
    agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27

Abrogazioni

  1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del
    codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
    legislativo n. 196 del 2003, di seguito elencati:
    a) alla parte I:
    1) gli articoli 3, 4, 5 e 6;
    2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il
    titolo VI e il titolo VII;
    b) alla parte II:
    1) il capo I del titolo I;
    2) i capi III, IV e V del titolo IV;
    3) gli articoli 76, 81, 83 e 84;
    4) il capo III del titolo V;
    5) gli articoli 87, 88 e 89;
    6) il capo V del titolo V;
    7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119;
    8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII;
    c) alla parte III:
    1) la sezione III del capo I del titolo I;
    2) gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164,
    164-bis,165 e 169;
    3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176, 177, 178 e
    179;
    4) il capo II del titolo IV;
    5) gli articoli 184 e 185;
    d) gli allegati B e C.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.

Dato a Roma, addi’ 10 agosto 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Bonafede, Ministro della giustizia

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Tria, Ministro dell’economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Bonafede