da Orizzontescuola
Milleproroghe, tutti gli emendamenti: stop apertura GaE, Carta docente, Invalsi, vaccini e scuole all’estero
Domani alla Camera si voterà per il decreto Milleproroghe dopo il primo passaggio al Senato. Alcuni cambiamenti rispetto al testo ereditato dai deputati riguardano la scuola Vediamo quali.
Stop apertura Graduatorie esaurimento
Un emendamento presentato dai relatori blocca gli effetti del comma 3-quinqies dell’articolo 6 del decreto milleproroghe approvato dal Senato che modificava l’articolo 14 del decreto legge 2016/11. La modifica apportata dal Senato, infatti, permetteva l’ingresso di quanti erano in possesso di abilitazione nelle graduatorie provinciali, inclusi i Diplomati magistrale e gli ITP.
Con le modifiche proposte alla Camera, tale possibilità sarà preclusa e le GaE torneranno ad essere ad esaurimento, senza alcuna possibilità di inserimento di nuovi abilitati.
Vaccini
Con un emendamento presentato in extremis, la maggioranza estende anche all’a.s. 2018/2019 le disposizioni transitorie previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge 73/17 (convertito con modifiche in legge 119/17), consentendo di fatto anche per il corrente anno scolastico la possibilità di sostituire la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione con un’autocertificazione dell’avvenuta vaccinazione da sostituire entro il 10 marzo 2019 con la documentazione originale.
Invalsi
Con il Decreto Milleproroghe, se sarà votato nella forma emendata alla Camera, verranno bloccate per quest’anno le prove Invalsi per l’accesso all’esame di maturità, come da articoli 13, comma 2, e 14, comma 3, del decreto legislativo 62/17
Carta docente
Sarà consentita la possibilità di estendere al 31 dicembre 2018 le eventuali disponibilità relative all’a.s. 2016/2017 rimaste nella carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione (Carta del docente).
Scuole all’estero
Per le scuole all’estero sono stati soppressi i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater introdotti all’articolo 6 del testo Milleproroghe approvato al Senato. La norma consentiva una proroga (a domanda) fino a 6 anni dei mandati di quattro anni, la riduzione da 6 a 3 anni del periodo di interruzione fra due periodi di servizio all’estero e la riduzione da 6 a 3 anni del periodo da assicurare all’estero per ottenere la destinazione.