Esonero visita fiscale con invalidità al 74%, è possibile?

da Orizzontescuola

Esonero visita fiscale con invalidità al 74%, è possibile?
di Consulente Fiscale

Esonero visita fiscale, quando è possibile e con quale invalidità? Tutte le informazioni utili, analizzando nel dettaglio le patologie che ne danno diritto.

Buonasera, sono una docente con invalidità al 74% a causa di una patologia (miastenia gravis). Se prendo malattia a causa della mia patologia sono esonerata dalla visita fiscale? Quale normativa devo sottoporre all attenzione del mio medico di base? Lo chiedo perché la mia dottoressa mi disse che non ho diritto all esonero ma data l’invalidità mi sembra strano e vorrei chiarimenti. Grazie

L’esonero della visita fiscale, è previsto per tre categorie, ed esattamente:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Visita fiscale e invalidità al 74%

Per l’esonero della visita fiscale non basta solo il grado di invalidità superiore o uguale al 67%. Le tipologie di invalidità, che il medico può ritrovare nella documentazione da dover esaminare e conservare a supporto della prescrizione di esonero, sono le seguenti:

  1. l’invalidità civile, cecità civile e sordità civile;

  2. l’invalidità del lavoro – tecnopatica e infortunistica – accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

  3. l’invalidità ordinaria previdenziale dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in base alle disposizioni vigenti;

  4. l’invalidità di guerra, civili di guerra e per servizio con minorazioni ascritte a categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Mentre le prime due tipologie sono tabellate e nella valutazione prevedono l’assegnazione di una percentuale di minus al verificarsi del rischio, la terza prevede il cut-off dei 2/3 e la quarta ascrivibilità a range categoriali.

Patologie esenti

Dal 13 gennaio 2018, per effetto del decreto Madia, sono state riformate le percentuali di invalidità, la percentuale che ne dà diritto è pari o superiore al 67% sia per i dipendenti pubblici che privati.

L’elenco stati patologici invalidità INPS senza obbligo visite fiscali e dal rispettare le fasce per la visita medica di controllo da parte del datore di lavoro o INPS, sono:

  • Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
    emorragie severe /infarti d’organo;
  • coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
  • insufficienza renale acuta;
  • insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
  • insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute);
    ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
  • cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
  • gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
  • intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
    professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.);
    ipertensione Liquorale Endocranica Acuta;
  • malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
  • malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
  • neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
  • trattamento radioterapico;
  • sindrome maligna da neurolettici;
  • trapianti di organi vitali;
  • altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect…) per il solo periodo convalescenziale;
  • quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).

Maestenia: tra le malattie rare

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del D. L. 30.12.1992, n. 502” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 ed entrato in vigore il 19 marzo 2017 – sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), cioè il complesso delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale assicura attraverso le risorse finanziarie pubbliche.

Con i nuovi LEA, le malattie, già croniche esenti, sono state spostate nell’elenco aggiornato delle Malattie Rare esenti (allegato 7 al DPCM 12.01.2017):

RFG101 –  Miastenia Gravs
RM0120  – Sclerosi Sistemica Progressiva

Conclusione

La Miastenia Gravis, anche se è stata riconosciuta una malattia rara, non è riportata nell’elenco delle patologie esenti per l’esonero della visita fiscale e delle fasce di reperibilità.