10 luglio Risoluzione 7a Senato su Sentenza Corte Costituzionale 147/12

Il 26 giugno, il 4 ed il 10 luglio la 7a Commissione del Senato esamina la Sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 4 giugno 2012, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

(7a Senato, 26 giugno 2012) Il relatore RUSCONI (PD), nel sottolineare l’urgenza della procedura in titolo, anche a fronte dell’imminente incontro fra Governo e Regioni, tiene anzitutto a precisare che la Corte costituzionale ha sanzionato solo il metodo, non anche il merito, della norma approvata dal precedente Governo. Ciò sgombra il campo, a suo avviso, da possibili polemiche, in considerazione della più ampia maggioranza che sostiene il Governo attualmente in carica. La Consulta ha infatti eccepito che, trattandosi di competenza concorrente, occorreva un maggior coinvolgimento delle Regioni, cui doveva essere lasciato ogni intervento di dettaglio, riconoscendo tuttavia il diritto dello Stato di ridurre il numero dei dirigenti scolastici per conseguire risparmi di spesa.
Poiché peraltro la sentenza interviene a piani di dimensionamento pressoché completati, egli preannuncia l’intenzione di proporre che per l’anno scolastico 2012-2013 gli organici siano mantenuti inalterati, ancorché elaborati sulla base di una norma dichiarata illegittima. Ciò, al fine di garantire quanto meno certezza al mondo della scuola. Anticipa indi la proposta di procedere ad una audizione della Conferenza Stato-Regioni, onde sviluppare un confronto circa i parametri da adottare per l’anno scolastico successivo.
Entrando nel merito della sentenza n. 147 del 2012, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, egli precisa che essa fa seguito a ricorsi promossi da sette Regioni (Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Sicilia, Puglia e Basilicata), le quali ritenevano la norma lesiva del loro ambito di competenza legislativa.
In particolare, riferisce che la disposizione impugnata aveva ad oggetto la rete scolastica e il dimensionamento delle scuole: essa disponeva infatti l’obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l’aggregazione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi dovevano raggiungere per acquisire l’autonomia; soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
Nel riepilogare anzitutto la ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di istruzione in virtù della riforma del Titolo V della Costituzione, rammenta che la Consulta ha ben individuato – già con la sentenza n. 200 del 2009, confermata dalla sentenza n. 147 – la distinzione tra la competenza esclusiva dello Stato circa le norme generali sull’istruzione e la competenza concorrente delle Regioni sui principi fondamentali in materia di istruzione. Nel primo ambito – competenza esclusiva – rientrano «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali». Afferiscono invece alla competenza concorrente «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell’istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d’istruzione che caratterizza le norme generali sull’istruzione e, dall’altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione), dell’intervento del legislatore regionale». A giudizio della Corte, dunque, l’organizzazione della rete scolastica si inquadra nell’insieme delle competenze concorrenti delle Regioni.
Il relatore precisa poi che detta materia è stata disciplinata dal Legislatore con diverse norme, da ultimo con il decreto-legge n. 112 del 2008 (articolo 64, comma 4-quater), che riconosceva la competenza delle Regioni salvo il rispetto di parametri fissati con d.P.R. n. 233 del 1998. Sottolinea pertanto come all’atto di emanazione dell’articolo 19, comma 4, le Regioni avevano già provveduto all’approvazione dei piani regionali di dimensionamento in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2011-2012, secondo lo schema di cui al citato d.P.R. n. 233 del 1998.
Egli riferisce quindi che la Corte, dopo aver rilevato l’ambiguità della disposizione impugnata, la quale non esclude l’ipotesi di soppressioni pure e semplici, pur regolando solo quelle finalizzate all’aggregazione, l’ha ritenuta rientrante nella competenza concorrente, per cui lo Stato poteva stabilire esclusivamente i principi fondamentali. A detta della Corte, infatti, “l’aggregazione negli istituti comprensivi, unitamente alla fissazione della soglia rigida di 1.000 alunni, conduce al risultato di ridurre le strutture amministrative scolastiche ed il personale operante all’interno delle medesime, con evidenti obiettivi di risparmio; ma, in tal modo, essa si risolve in un intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale”. Fa notare altresì come il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica emerga, con ancor maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l’autonomia.
Non è stata perciò accolta, prosegue il relatore, la tesi dell’Avvocatura dello Stato secondo cui la norma aveva finalità di carattere generale in quanto volta al contenimento della spesa pubblica, da un lato, e dall’altro fissava requisiti minimi per l’autonomia delle scuole, facendo parte così della competenza esclusiva statale.
Egli puntualizza poi che è stata invece giudicata costituzionalmente legittima la successiva disposizione, di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, parimenti impugnata dalle Regioni. Tale norma, secondo cui alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero inferiore a 600 unità (ridotto a 400 per le scuole site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzare da specificità linguistiche) non possono essere assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato, ma debbono essere coperte con incarichi di reggenza, pur incidendo a sua volta in modo significativo sulla rete scolastica, è stata ritenuta legittima dalla Corte in quanto non sopprime i posti di dirigente, limitandosi a prevederne una diversa modalità di copertura. Osserva del resto che i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali, non regionali; il titolo di competenza esclusiva statale prevale perciò sul titolo di competenza concorrente. Il perseguimento della finalità di contenimento della spesa pubblica attraverso un diverso criterio di assegnazione dei dirigenti scolastici rientra infatti pienamente – ad avviso della Corte – nell’ambito di competenza esclusiva dello Stato.
Tenuto conto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, reputa infine necessario capire quali scenari si prefigurano per il prossimo anno scolastico. Nel far presente che le Regioni hanno già dato seguito alla norma, ora censurata, per la formazione degli organici, rimarca che risulterebbe alquanto problematico riscorporare ora gli istituti aggregati. Rende quindi noto con sollievo che le Regioni – di cui ripropone l’audizione – hanno responsabilmente dichiarato che manterranno inalterata la situazione per l’anno scolastico 2012-2013, in ossequio ad un principio di buon andamento dell’amministrazione, salvo però intervenire per l’anno successivo.
Soffermandosi su alcuni dati, il relatore riferisce indi che i piani di dimensionamento della rete scolastica, con decorrenza dal 1° settembre 2012, adottati dalle Regioni, hanno prodotto una riduzione di 1.013 istituzioni scolastiche, benché non tutte le Regioni abbiano ultimato i propri piani.
A seguito di tali interventi, emerge la seguente distribuzione per numero di alunni: fino a 300: 105 scuole; fino a 400: 309 scuole; fino a 500: 489 scuole; fino a 600: 805 scuole; fino a 700: 1.168 scuole; da 701 a 1.100: 4.331 scuole; da 1.101 a 1.300: 1.110 scuole; da 1.301 a 1.500: 533 scuole; da 1.501 a 1.700: 163 scuole; da 1.701 a 1.900: 54 scuole; da 1.901 a 2.100: 16 scuole; oltre 2.100: 5 scuole, per un totale nazionale di 9.088 scuole.
È evidente peraltro, prosegue il relatore, che il disagio conseguente all’accorpamento in un unico istituto di oltre un migliaio di alunni è diverso in un piccolo comune ovvero in un’area più vasta, nella quale occorra coprire maggiori distanze.
Egli pone perciò l’accento sulla necessità di individuare un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell’ambito del quale ciascuna possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio. A suo giudizio, esso deve essere basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna Regione e, dall’altro, sull’esigenza di contenimento della spesa pubblica. Ciò permetterebbe alle Regioni di definire la propria rete scolastica autonomamente, senza dover rispettare un numero di alunni uguale per tutte le scuole, dimensionando queste ultime a seconda delle diverse realtà territoriali.
Tenuto conto che il rapporto medio nazionale, dopo gli accorpamenti del 2012-2013, è pari a 860 alunni per scuola, per un totale di 8.617 istituti scolastici, egli propone il parametro di 900 alunni, con il quale gli istituti scolastici salirebbero a 8.692. Lo scarto sarebbe pertanto assai contenuto, pari ad appena poche decine di scuole, mentre l’autonomia delle Regioni sarebbe salvaguardata.

Il sottosegretario Elena UGOLINI conferma che per domani è previsto un incontro con le Regioni dedicato all’avvio del prossimo anno scolastico. In quella sede, sarà probabilmente convenuto di lasciare immutati gli organici per il 2012-2013, mentre sarà avviata una discussione per rivedere i parametri a partire dal 2013-2014. Ritiene pertanto assai utile ogni indicazione che sarà fornita al riguardo dal Senato.

 

(7a Senato, 4 luglio 2012) Riprende l’esame sospeso nella seduta del 26 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva del senatore Rusconi. Fa presente altresì che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha appena svolto l’audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Nel dibattito interviene quindi la senatrice SOLIANI (PD), la quale sottolinea l’importanza dell’autonomia scolastica che trae origine dalla legge n. 59 del 1997. Dopo aver ricordato gli effetti negativi del decreto-legge n. 112 del 2008 in tema di dimensionamento della rete scolastica, ritiene che la sentenza n. 147 della Corte costituzionale rappresenti un’occasione unica per interloquire con le Regioni sul piano della gestione concreta dell’autonomia.
Nel richiamare poi la giurisprudenza della Corte in materia, registra con piacere che il giudice relatore della pronuncia in esame è Sergio Mattarella, uno dei protagonisti di un momento evolutivo di rilievo per il processo che ha condotto all’autonomia scolastica.
Afferma peraltro che gli aspetti fondamentali della pronuncia della Consulta attengono, da un lato, alla necessità che lo Stato concerti con le Regioni le modalità di organizzazione della rete scolastica e, dall’altro, all’imprescindibile rispetto dell’autonomia, in virtù della quale non è possibile un intervento di dettaglio in ambiti di legislazione concorrente.
Giudica altresì interessante il criterio della dimensione longitudinale degli istituti comprensivi, in luogo di un mero parametro numerico, onde consentire alle Regioni di tener conto delle rispettive peculiarità. Osserva del resto come la consistenza delle scuole rappresenti un valore per le comunità di riferimento.
Nel ribadire l’importanza della concertazione e dell’autonomia, si interroga quindi sulla capacità delle Regioni di non produrre squilibri eccessivi nell’attuazione del dimensionamento. Precisa inoltre che la sentenza ha ribadito la competenza statale sul personale scolastico e dirigenziale, in ossequio ad un principio di parità di trattamento per tutti gli studenti italiani. Ciò non toglie tuttavia la possibilità di un’assegnazione del personale, in particolare di quello dirigenziale, che sia funzionale e flessibile per assicurare le specificità territoriali.
Reputa pertanto che lo Stato debba indicare le condizioni per l’attuazione dell’autonomia, anche ai fini del bilancio, tenendo comunque presente che vi saranno presumibilmente dei tagli ulteriori agli uffici periferici del Ministero, data la situazione in costante trasformazione.
Nell’auspicio che tali considerazioni siano recepite nello schema di risoluzione del relatore, giudica assai utile offrire delle prospettive concrete per l’attuazione della sentenza per l’anno scolastico 2013-2014, cogliendo così l’occasione per dare degli indirizzi all’Esecutivo. Ritiene infine che la sentenza raccolga l’intero patrimonio di cultura istituzionale e politica acquisito finora.

Il senatore ASCIUTTI (PdL) attribuisce un particolare merito alla pronuncia della Corte nella misura in cui essa ha posto l’attenzione sul rapporto tra lo Stato e le Regioni in questa materia. Invita peraltro a considerare il particolare contesto attuale, che vede le Regioni in seria difficoltà nella gestione della propria sfera di competenza attribuita dal Titolo V. Registra infatti criticamente una sorta di impossibilità tecnica di funzionamento, che potrà condurre ad una nuova centralizzazione oppure ad una più spiccata autonomia.
Ritiene comunque che qualora il personale scolastico rientrasse nelle competenze regionali vi sarebbe un aumento dei costi, come accade già in altri settori.
Concorda pertanto con la piena autonomia, purché ad essa consegua la responsabilità, in modo che lo Stato non debba poi sopperire alle negligenze delle amministrazioni regionali. Rammenta altresì che già dal 1997 si è legiferato in materia di dimensionamento, su cui si potrà dunque riflettere alla luce della summenzionata sentenza n. 147.
Nel ribadire nuovamente la competenza esclusiva statale sul personale direttivo delle scuole, si augura che possano essere date indicazioni precise alle Regioni sul percorso da intraprendere, ponendo al centro l’autonomia e in particolare l’organico funzionale. Si interroga conclusivamente sulla capacità delle Regioni di assumersi in concreto la responsabilità per il personale docente, che implicherebbe comunque un ripensamento del Titolo V della Costituzione.

In una breve interruzione la senatrice Vittoria FRANCO (PD) precisa che in base al testo vigente della Costituzione la gestione del personale scolastico rientra nella sfera di legislazione esclusiva dello Stato.

Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) esprime un giudizio senz’altro positivo sulla sentenza n. 147, ravvisando l’assoluta coerenza nella giurisprudenza della Corte in materia di limiti della legislazione statale rispetto a quella concorrente. Cita poi gli ambiti riservati allo Stato per quanto riguarda le norme generali sull’istruzione, concordando altresì con il senatore Asciutti circa la necessità di trasferire competenze solo previa responsabilizzazione e indicazione degli obiettivi, anche per quanto concerne il piano finanziario. Rammenta del resto che un principio analogo è stato seguito in occasione dell’esame della legge n. 240 del 2010 sull’università, che ha tentato proprio di coniugare autonomia e responsabilità.
Riallacciandosi alla puntualizzazione della senatrice Vittoria Franco, ritiene che sull’assunzione di personale non vi sia un preclusione netta a che possano subentrare le Regioni.

Dopo che la senatrice Vittoria FRANCO (PD) ha ribadito la sfera di competenza statale sul personale scolastico, il PRESIDENTE ricorda il contenuto dell’articolo 117, nonché dell’articolo 33, secondo comma, della Costituzione in materia di istruzione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell’esame.

 

(7a Senato, 10 luglio 2012) Riprende l’esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso, durante la quale – ricorda il PRESIDENTE – si è conclusa la discussione generale.

Replica il relatore RUSCONI (PD), registrando con soddisfazione la consonanza degli interventi nel dibattito rispetto ai contenuti dell’audizione dei rappresentati della Conferenza delle Regioni. A tale ultimo riguardo esprime un particolare apprezzamento alla disponibilità delle Regioni ad attuare la sentenza secondo il principio di sussidiarietà verticale e di gradualità, ferma restando la necessità di utilizzare parametri unici.
Illustra quindi uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale sono individuati alcuni impegni di carattere generale indirizzati all’Esecutivo, per quanto concerne le modalità del confronto con le amministrazioni regionali e la certezza dei criteri. In seconda battuta, fa presente di aver suggerito la previsione di parametri considerati come media regionale, come del resto richiesto anche dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in modo da rispettare le diverse realtà territoriali. Osserva infine che, a fronte di un parametro di 910 alunni a legislazione vigente e una media regionale pari a 861 alunni, potrebbe essere proposta la soglia di 900 alunni.

Il sottosegretario Elena UGOLINI ritiene che lo schema di risoluzione sia coerente con quanto il Ministero si è impegnato a realizzare con le amministrazioni regionali. Ribadisce infatti che l’anno scolastico 2012-2013 inizierà senza cambiamenti rispetto alla sentenza della Corte, mentre la pronuncia della Consulta si attuerà a partire dal 2013-2014. In questo caso il Dicastero assegnerà un contingente di dirigenti scolastici alle Regioni, le quali saranno chiamate a decidere le modalità di distribuzione in relazione alle diverse esigenze, nel rispetto degli studenti e della natura del territorio.

Il senatore ASCIUTTI (PdL) si dichiara d’accordo con l’impostazione della risoluzione, manifestando tuttavia il dubbio che nella definizione del parametro non sia adeguatamente considerato il diverso peso che la natura del territorio gioca all’interno di ciascuna Regione. Afferma infatti che, accanto al numero di alunni, dovrebbe essere previsto anche un collegamento con la specificità territoriale.

Il sottosegretario Elena UGOLINI osserva che le considerazioni del senatore Asciutti possono essere ricomprese nella considerazione dei parametri come media regionale.

Il relatore RUSCONI (PD) condivide la fondatezza delle affermazioni del senatore Asciutti, ricordando comunque che le Regioni si sono dichiarate disponibili ad aggiustamenti e compensazioni, secondo un principio di solidarietà e di sussidiarietà verticale, tanto più che esse sono assai differenti fra loro. Proponendo dunque la soglia di 900 alunni e alla luce delle dichiarazioni rese dalle amministrazioni regionali, potrà essere agevolmente individuata una soluzione equilibrata e graduale per tutte. L’eventuale maggiore precisione nella elaborazione dei parametri deve quindi a suo avviso essere lasciata alla concertazione tra Governo e Regioni.

Il senatore ASCIUTTI (PdL) fa presente che la presunta compensazione tra le Regioni si basa su un dato volontario e presuppone comunque un problema territoriale.

Il senatore PROCACCI (PD) concorda con le osservazioni del senatore Asciutti, sottolineando come accanto al numero di alunni e all’esigenza di contenimento della spesa pubblica, vada previsto anche un criterio oggettivo che tenga conto delle caratteristiche del territorio, come ad esempio la densità abitativa. Occorre infatti dare certezza e chiarezza onde poter poi assicurare una gestione coerente e non traumatica.
Nel dare atto alle Regioni di un atteggiamento di responsabilità per quanto riguarda la non applicazione della sentenza per il prossimo anno, chiede a sua volta che si modifichi la bozza di risoluzione inserendo esplicitamente l’aspetto territoriale nella predisposizione dei criteri.

Anche la senatrice SOLIANI (PD) condivide la sollecitazione del senatore Asciutti, paventando che il dato numerico esclusivamente quantitativo degli alunni non sia sufficiente a rappresentare le diversità territoriali. Chiede inoltre che venga preso in considerazione anche un ulteriore parametro, relativo alla coerenza didattica della scuola con il sistema generale di istruzione.

Il presidente POSSA (PdL) manifesta perplessità sul punto n. 4) degli impegni di carattere generale di cui alla lettera A. Ritiene infatti che i risparmi debbano essere ottenuti celermente, in un’ottica che mal si concilia con la gradualità. Concorda perciò con la fissazione di un parametro che rispetti l’autonomia regionale, ma pone al tempo stesso l’accento sull’esigenza di conseguire rapidamente i risparmi.

Il senatore de ECCHER (PdL) ravvisa una contraddizione nel summenzionato punto 4). Osserva infatti che la prevista gradualità dei processi di dimensionamento contrasta con l’asserita volontà di non sottoporre le istituzioni scolastiche a continui mutamenti.

Il senatore PITTONI (LNP) fa presente che l’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sulla spending review, limita la tutela delle minoranze linguistiche a quelle di lingua madre straniera, discriminando così quelle che sono parlate solo in Italia. Ciò, nonostante che la legge n. 482 del 1999 disponga una tutela unitaria per tutte le minoranze. Poiché ciò ha una sua rilevanza nell’attribuzione delle dirigenze scolastiche, chiede di inserire un richiamo alla piena tutela di tutte le minoranze al punto 1) degli impegni di dettaglio di cui alla lettera B.

Il senatore MILONE (PdL) osserva che, laddove si preveda l’incrocio di più parametri, occorre stabilire un tetto massimo ed uno minimo anziché individuare un dato numerico unico.

Preso atto dei suggerimenti avanzati, il relatore RUSCONI (PD) si dichiara disponibile a sopprimere il punto n. 4) degli impegni di carattere generale di cui alla lettera A, nonché a modificare il punto 1) degli impegni di dettaglio di cui alla lettera B nel senso di tenere conto anche delle caratteristiche dei territori, nonché della coerenza delle scelte didattiche delle scuole rispetto al sistema nazionale.

Il presidente POSSA (PdL) rileva che la coerenza didattica delle scuole non può che rientrare fra i criteri con cui le Regioni distribuiscono il contingente di dirigenti scolastici loro attribuito dallo Stato.

Concorda il senatore ASCIUTTI (PdL).

Il senatore PITTONI (LNP) rinnova la richiesta di introdurre una esplicita tutela di tutte le minoranze linguistiche al punto 1) degli impegni di dettaglio di cui alla lettera B.

Il senatore de ECCHER (PdL) esprime netta contrarietà a tale proposta.

A giudizio del senatore ASCIUTTI (PdL) detta tematica deve essere affrontata nella sua sede propria, rappresentata dal decreto-legge sulla spending review.

Conviene il senatore VALDITARA (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Egli coglie altresì l’occasione per dichiararsi d’accordo con la prospettiva di assegnare alle Regioni un contingente fisso di dirigenti scolastici, calcolato sulla base delle esigenze di risparmio pubblico, nell’ambito del quale possono essere compiute le scelte di competenza regionale.

Il relatore RUSCONI (PD) modifica conclusivamente la bozza di risoluzione precedentemente illustrata in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice SOLIANI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo soddisfazione per l’ampio recepimento delle indicazioni contenute nella sentenza n. 147 della Corte costituzionale. Non va infatti dimenticato, osserva, che sono in gioco diritto costituzionali di primaria importanza, atteso che il dimensionamento della rete scolastica deve consentire a ciascun allievo le medesime opportunità di istruzione.

Anche il senatore ASCIUTTI (PdL) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ringraziando il relatore per aver accolto la sua richiesta di modifica.

Il senatore PITTONI (LNP) si dichiara disponibile a votare a favore, purchè sia inserito il riferimento alla tutela di tutte le minoranze linguistiche. Trova del resto inconcepibile che la Commissione non condivida tale tematica.

Il relatore RUSCONI (PD), pur comprendendo la rilevanza della problematica sollevata dal senatore Pittoni, osserva che essa non è pertinente con l’argomento in esame. Nel manifestare perciò piena disponibilità ad affrontarla nell’ambito del decreto-legge sulla spending review, dichiara di non modificare ulteriormente la bozza di risoluzione presentata.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, e previa dichiarazione di astensione del senatore PITTONI (LNP), la Commissione accoglie a maggioranza la bozza di risoluzione del relatore.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOC. VII, N. 165 (Doc.VII-bis, n. 1)

La Commissione,

premesso che con la sentenza n. 147 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, avente ad oggetto la rete scolastica e il dimensionamento delle scuole;

tenuto conto che la norma censurata disponeva l’obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l’aggregazione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi dovevano raggiungere per acquisire l’autonomia; soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

rilevata la ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di istruzione in virtù della riforma del Titolo V della Costituzione come delineata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui:

– nella competenza esclusiva rientrano «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali»;

– alla competenza concorrente afferiscono invece «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell’istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d’istruzione che caratterizza le norme generali sull’istruzione e, dall’altro, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione), dell’intervento del legislatore regionale»;

osservato dunque che, a giudizio della Corte, l’organizzazione della rete scolastica si inquadra nell’insieme delle competenze concorrenti delle Regioni, in quanto si tratta di un intervento di dettaglio, mentre la scelta di un diverso criterio di assegnazione dei dirigenti scolastici rientra pienamente nell’ambito di competenza esclusiva dello Stato, essendo i dirigenti scolastici dipendenti pubblici statali;

preso atto con favore che, poiché la pronuncia di illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, interviene a piani di dimensionamento pressoché completati, le Regioni hanno responsabilmente dichiarato che manterranno inalterata la situazione per l’anno scolastico 2012-2013, in ossequio ad un principio di buon andamento dell’amministrazione, salvo però intervenire per l’anno successivo;

considerata la necessità di provvedere a dare attuazione alla sentenza a partire dall’anno scolastico 2013-2014;

rilevato che la sentenza è un’occasione unica per interloquire con le Regioni sul piano della gestione concreta dell’autonomia, tanto più che l’autonomia scolastica è strettamente collegata a quella regionale;

ritenuto che il disagio conseguente all’accorpamento in un unico istituto di oltre un migliaio di alunni è diverso in un piccolo comune ovvero in un’area più vasta, nella quale occorra coprire maggiori distanze;

impegna il Governo:

A. Sul piano generale

1. a prevedere il superamento di criteri rigidi, inaugurando una nuova fase di confronto nella quale raggiungere un’ampia condivisione con le amministrazioni regionali sugli obiettivi per la riorganizzazione della rete scolastica da porre in essere in tempi ragionevoli;

2. ad avviare una riflessione comune sugli organici, ponendo criteri oggettivi per quantificare un bisogno condivisibile, al fine di trovare una convergenza progressiva in una logica di solidarietà e di sussidiarietà verticale;

3. a garantire la certezza dei criteri, che devono essere chiari, coerenti, trasparenti e ragionevoli;

B. In dettaglio

1. a rispettare le specificità regionali, stabilendo parametri da considerare come media regionale; in particolare, si sottolinea la necessità di individuare un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell’ambito del quale ciascuna possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio. Esso deve essere basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna Regione e, dall’altro, sull’esigenza di contenimento della spesa pubblica, tenendo in debito conto anche le caratteristiche dei territori, al fine di permettere alle amministrazioni regionali di definire la propria rete scolastica autonomamente, senza dover rispettare un numero di alunni uguale per tutte le scuole, dimensionando queste ultime a seconda delle diverse realtà territoriali. Alla luce della normativa vigente, si suggerisce ad esempio un parametro medio regionale non superiore a 900 alunni.

 

Il 4 luglio si svolgono nella 7a Commissione della Camera delle interrogazioni a risposta immediata sulle problematiche concernenti il dimensionamento della rete scolastica.

5-07243 Coscia: Sul rinvio dell’applicazione delle norme di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di dimensionamento scolastico.

Maria COSCIA (PD) illustra l’interrogazione in titolo, che evidenzia l’oggettiva complessità e la delicatezza del percorso di ridefinizione dei piani regionali di dimensionamento della rete scolastica. Chiede, quindi, al Governo se, in vista di un’organica definizione della materia, non ritenga urgente avviare un monitoraggio della situazione esistente negli istituti comprensivi citati, anche mediante l’istituzione di un tavolo tecnico con i rappresentanti degli enti locali, al fine di valutare la necessità di assumere le opportune iniziative normative conseguenti alla pronuncia della Corte costituzionale n. 147 del 7 giugno scorso.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA osserva che, per l’anno scolastico 2012/2013, il dimensionamento della rete è già stato disposto dalle regioni e che, al momento, l’eventuale revisione dei piani già adottati determinerebbe conseguenze negative sull’inizio del prossimo anno scolastico. Segnala, infatti, che sono in via di conclusione tutte le operazioni volte ad assicurarne il regolare avvio, quali le iscrizioni alle nuove scuole, l’attivazione dei nuovi indirizzi di studio per le scuole secondarie di secondo grado, la determinazione delle dotazioni organiche, i trasferimenti del personale scolastico e la definizione dei conseguenti posti vacanti per le immissioni in ruolo. Evidenzia che, per gli anni scolastici successivi al 2012/2013, le regioni potranno comunque riprendere in esame il processo di dimensionamento già attuato o completarlo nei termini previsti per questa fase di interventi, che normalmente precede il periodo delle iscrizioni.
Osserva che, tenuto conto delle argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 147 del 2012, la strada per la corretta attuazione della suddetta pronuncia può individuarsi nella costituzione di un tavolo di concertazione con la conferenza unificata, nell’ambito del quale dovranno essere individuate le soluzioni più appropriate alla questione in argomento. Segnala, altresì, che, a tal fine, il Ministero sta elaborando un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna regione e che tale parametro dovrà rispondere a due criteri fondamentali: il numero di alunni di ciascuna regione ed il contenimento della spesa pubblica, già raccomandato in sede di accertato mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 64.
Ritiene, infine, che l’assegnazione di un contingente di dirigenti scolastici consentirà alla regione di definire la propria rete scolastica prescindendo da un numero fisso di alunni, minimo o massimo, per ciascuna istituzione scolastica e definendo il dimensionamento delle stesse a seconda delle esigenze legate alle varie realtà territoriali, con particolare riferimento alle scuole di montagna e delle piccole isole.

Maria COSCIA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ribadendo la necessità dell’istituzione di un tavolo tecnico con le regioni, al fine di arginare gli inevitabili contenziosi.

5-07244 Zazzera: Sulle iniziative da intraprendere a salvaguardia della qualità e della funzionalità delle strutture scolastiche.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra l’interrogazione in titolo, che denuncia la difficile situazione determinatasi all’indomani della pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale. Auspica, quindi, che il Governo coinvolga, nei futuri processi di modifica della rete scolastica, i diversi soggetti interessati, ossia gli enti locali, le scuole, i sindacati, al fine di garantire la qualità e la piena funzionalità delle strutture scolastiche interessate.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA richiama la risposta fornita al precedente atto di sindacato ispettivo, ricordando, altresì, che la sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità del quarto comma dell’articolo 19 del decreto legge n. 98 del 2011, ha invece confermato la compatibilità con i criteri di riparto delle competenze tra Stato e regioni in materia di istruzione del quinto comma del citato articolo 19, come novellato dall’articolo 4, comma 69, della successiva legge n. 183 del 2011, secondo il quale agli istituti con numero di allievi inferiore a 600 (ridotto a 400 per particolari aree) non potrà essere assegnato né il dirigente scolastico, né il direttore dei servizi generali e amministrativi.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, pur ringraziandolo per aver fornito ulteriori elementi di valutazione. Ritiene, al riguardo, che l’Esecutivo, pur potendo fronteggiare la difficile situazione mediante il posticipo dell’avvio dell’anno scolastico, non ha adottato alcuna misura concreta per assicurare la qualità e la continuità della didattica.

5-07245 Capitanio Santolini: Sulle iniziative da adottare al fine di tutelare l’offerta formativa e la qualità della didattica.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) illustra l’interrogazione in titolo, auspicando in particolare che il Governo attivi un tavolo di confronto con tutte le parti interessate, al fine di tutelare la qualità della didattica ed il buon funzionamento della rete scolastica.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, rinviando alle risposte fornite ai precedenti atti di sindacato ispettivo, assicura, altresì, che l’adozione dei piani di dimensionamento non comporta le disfunzioni evidenziate dall’onorevole interrogante. Segnala, infatti, che l’amministrazione ha predisposto nei tempi dovuti tutte le operazioni volte ad assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico: iscrizioni alle nuove scuole, attivazione dei nuovi indirizzi di studio per le scuole secondarie di secondo grado, determinazioni delle dotazioni organiche, trasferimenti del personale scolastico e conseguente individuazione dei posti vacanti per le immissioni in ruolo. Evidenzia, inoltre, che la proposta di costituzione di un tavolo di confronto con le parti interessate è già all’attenzione del ministero, essendo in programmazione incontri in sede di conferenza unificata in merito all’applicazione del Titolo V della Costituzione. Assicura, quindi, che, nell’ambito di tali incontri, verranno ricercate le soluzioni per le questioni aperte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 147 per la parte in cui è stata dichiarata l’incostituzionalità del comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ribadendo la necessità dell’istituzione di un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati, al fine evitare un aumento delle prestazioni e delle responsabilità in capo alle scuole ed ai lavoratori in esse occupati.

5-07246 Centemero: Sulla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia di dimensionamento della rete scolastica.

Paola FRASSINETTI (PdL), in qualità di cofirmataria, illustra l’interrogazione in titolo, auspicando che il Governo definisca nel più breve tempo possibile la situazione relativa al dimensionamento della rete scolastica dell’anno 2012/2013 e di tutti i piani di dimensionamento approvati dalle regioni, sulla base delle indicazioni dei comuni e delle province.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA richiama integralmente le osservazioni formulate in risposta ai precedenti atti di sindacato ispettivo, assicurando che è all’attenzione del ministero l’istituzione di un tavolo di confronto con le parti interessate.

Paola FRASSINETTI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

 

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