Scuola dell’infanzia – vaccinazioni – obblighi dei dirigenti scolastici

Scuola dell’infanzia – vaccinazioni – obblighi dei dirigenti scolastici.

Facciamo il punto sulle norme vigenti e sui comportamenti da mettere in atto dopo l’approvazione definitiva del “milleproroghe”
La norma vigente (D.L. 73/2017, c.d. “legge Lorenzin”) dice:
Art. 1, comma 1:
Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di eta’ compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni ….
Art. 3:
1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione … sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di eta’ compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale , ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie …. ovvero l’esonero ….. o il differimento delle stesse …. o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente … La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni puo’ essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.
3. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o , al centro ovvero agli esami.

Il cosiddetto “decreto milleproroghe” (D.L. n. 91/2018), come definitivamente modificato dalla legge di conversione (legge n. 108/2018) in vigore da oggi 22 settembre, dice:
L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all’anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.

L’art. 5, comma 1, del decreto legge “Lorenzin” è una norma transitoria valida per l’a. s. 2017/2018 (lo scorso anno) che permetteva di autocertificare lo stato vaccinale fino al 10 marzo 2018, con l’obbligo di sostituire l’autocertificazione con la documentazione. Il “milleproroghe” semplicemente estende tale facoltà autocertificativa all’a. s. 2018/2019, con obbligo di presentare la documentazione entro il 10 marzo 2019.
PERTANTO, SOTTO IL PROFILO GIURIDICO AMMINISTRATIVO, SE NE DEDUCE CHE PER L”AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA:
1. IL MINORE DEVE ESSERE IN REGOLA CON LE VACCINAZIONI, COME ATTESTATO.DAL SISTEMA “GIAVA” O DALLA DOCUMENTAZIONE VACCINALE PRODOTTA DAI GENITORI;

2. OPPURE I GENITORI PRESENTANO UN’AUTOCERTIFICAZIONE, CHE SARA’ VALIDA FINO AL 10 MARZO 2019, QUANDO DOVRA’ ESSERE NECESSARIAMENTE SOSTITUITA DALLA DOCUMENTAZIONE. L’AUTOCERTIFICAZIONE, COME PREVISTO DALL’ART. 3 DELLA LEGGE, POTRA’ ATTESTARE CHE
a. IL MINORE E’ IN REGOLA
b. IL MINORE E’ ESONERATO DALLE VACCINAZIONI OPPURE QUESTE SONO STATE DIFFERITE AL … PER MOTIVI SANITARI
c. PER IL MINORE È’ STATA PRESENTATA FORMALE RICHIESTA DI VACCINAZIONE
L’AUTOCERTIFICAZIONE DOVRA’ ESSERE VERIFICATA, AI SENSI DELLE NORME VIGENTI.

3. OPPURE, IL MINORE NON POTRA’ ESSETE AMMESSO ALLA FREQUENZA.

Sotto il profilo sostanziale: questo gioco di rinvii e rimandi lascia aperto il problema socio-sanitario: nelle scuole potranno continuare a stare, per buona parte dell’anno scolastico, bambini non vaccinati o v1accinati parzialmente, anche insieme a bambini immunodepressi, con grave rischio per la salute di tutti.

Vaccinarsi è un obbligo sociale, prima di tutto. Per costruire una comunità sociale coesa e solidale.

Per questi motivi ANP Puglia insieme con la Società Italiana di Pediatria, intraprenderà una campagna di i formazione sul territorio della quale comunicheremo fra breve date e modalità di svolgimento.

Roberto Romito presidente regionale Anp Puglia