Dai vaccini all’Invalsi: il milleproroghe è legge

da Il Sole 24 Ore

Dai vaccini all’Invalsi: il milleproroghe è legge
di Amedeo Di Filippo

Dall’abilitazione scientifica ai vaccini, dall’Invalsi all’alternanza scuola lavoro. Il Dl “milleproroghe” convertito in legge n. 108/2018, nella versione definitiva contiene ulteriori novità per il settore dell’istruzione.

Abilitazione scientifica nazionale
L’articolo 6, comma 1, riguarda il Dpr n. 95/2016, di approvazione del regolamento per la disciplina le procedure per il conseguimento dell’abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari. L’articolo 8 regola i lavori delle commissioni, impegnate a concludere la valutazione di ciascuna domanda entro tre mesi dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Detto termine è stato prorogato una prima volta di trenta giorni dal Dl n. 244/2016, poi spostato al 31 ottobre 2018 dal milleproroghe, che in fase di conversione ha aggiunto un inciso mediate la quale la proroga vale «per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Immobili
Il comma 3-bis dell’articolo 6 aggiunge proroga a proroga, rinviando al 31 dicembre 2018 il termine previsto dall’articolo 4, comma 2, del Dl n. 244/2016 per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola. Stesso rinvio è inserito al comma 2-bis per l’adeguamento alla normativa antincendio per edifici e locali adibiti a nido.
Proroga anche per la verifica di vulnerabilità sismica degli immobili adibiti ad uso scolastico situati nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli dei comuni coinvolti negli ultimi terremoti: non più entro il 31 agosto 2018 ma entro il 31 dicembre 2018 (comma 3-quater). I comuni colpiti dal sisma sono interessati anche dal comma 2-ter aggiunto all’articolo 9, che apporta alcune modifiche all’articolo 18-bis del Dl n. 189/2016, le cui misure urgenti vengono estese all’a.s. 2018/2019. Per l’adozione delle misure il comma 2 aveva autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per il 2016, 10 milioni per il 2017 e 5 milioni per il 2018, da ripartire tra gli Usr interessati con decreto del Miur; col milleproroghe convertito diventano 8 milioni nel 2018 e 4,5 nel 2019.
Viene poi rifinanziato il Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, istituito dal comma 601 della legge n. 296/2006, con 600.000 euro nel 2018, che vengono però sottratti al finanziamento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, le cui risorse 2016/2017 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.

Adempimenti vaccinali
Il comma 3-quater inserito all’articolo 6 presenta la versione definitiva delle mirabolanti manovre intorno all’obbligo vaccinale, secondo quanto dispone l’art. 3 del Dl n. 73/2017 con le semplificazioni introdotte dall’articolo 18-ter del Dl n. 148/2017: i dirigenti scolastici hanno trasmesso l’elenco degli iscritti alle Asl, che li hanno restituiti entro il 10 giugno completandoli con l’indicazione dei minori non in regola con gli obblighi vaccinali. Nei dieci giorni successivi i dirigenti hanno invitato i genitori a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento o la presentazione della richiesta. Entro il 20 luglio hanno trasmesso all’Asl la documentazione pervenuta o l’eventuale mancato deposito.
Con la circolare congiunta del 6 luglio, Miur e Ministero della salute hanno consentito l’utilizzo dell’autodichiarazione dello stato vaccinale per eludere la scadenza del 10 luglio, autorizzando la frequenza ai servizi per la prima infanzia negata dal decreto Lorenzin in assenza di documentazione. Forti riserve sono state espresse sulla dichiarazione sostitutiva, alla luce dell’articolo 49, comma 1, del Dpr n. 445/2000, che ne vieta l’utilizzo nel caso di certificati medici e sanitari.
Il milleproroghe interviene sull’articolo 5 del Dl n. 73/2017, prorogando all’anno scolastico 2018/2019 quanto previsto per l’anno scolastico precedente dal decreto Lorenzin, ossia l’utilizzo dell’autodichiarazione ai fini dell’iscrizione e della frequenza e presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie entro il 10 marzo 2019.

Invalsi e alternanza scuola-lavoro
Agli esami di Stato sono ammessi studentesse e studenti in possesso di alcuni requisiti, tra i quali la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte Invalsi. Col milleproroghe, il termine di entrata in vigore dell’obbligo al sostenimento della prova viene differito al 1° settembre 2019. Identico rinvio viene disposto per l’ulteriore requisito dell’aver svolto attività di alternanza scuola-lavoro. Probabilmente per la fretta, il legislatore d’urgenza ha dimenticato che nel Dlgs n. 62/2017 rimangono in vigore:
– l’articolo 12, comma 2, secondo cui l’esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro;
– l’articolo 17, comma 9, secondo nell’ambito del colloquio il candidato espone l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi;
– l’articolo 19, comma 1, che impone agli iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado di sostenere prove predisposte dall’Invalsi;
l’articolo 21, comma 2, secondo cui nel curriculum sono indicate, tra le altre, le attività di alternanza scuola-lavoro.