Supplenze, bisogna riconvocare da nuove graduatorie di istituto?

da Orizzontescuola

Supplenze, bisogna riconvocare da nuove graduatorie di istituto?
di redazione

I nuovi contratti con clausola di rescissione, stipulati sulla base dell’art. 41 del CCNL 2016/18 stanno creando vari problemi nelle segreterie scolastiche e tra i docenti.

Nuove graduatorie di istituto

Da questa settimana quasi in tutte le province sono operative le nuove graduatorie di istituto. Questo significa che i contratti dovranno avere una data certa di termine.

E’ necessario riconvocare da nuove graduatorie?

Qui le teorie sono diverse e in assenza di specifiche indicazioni da parte del Ministero è difficile fornire una interpretazione univoca. In teoria le nuove graduatorie non dovrebbero mutare le posizioni acquisite con l’aggiornamento delle graduatorie di istituto del 2017/20, in quanto i nuovi inserimenti sono negli elenchi aggiuntivi semestrali sia per posto comune che sostegno. In pratica però i docenti possono ritrovarsi in posizione diversa nelle nuove graduatorie. Leggi i motivi.

Le nuove graduatorie possono presentare quindi due particolarità

  • posizioni dei docenti diverse rispetto a quelle del 2017/18
  • docenti che hanno rifiutato l’incarico con clausola di rescissione

Indicazioni Miur

Il Miur, durante una riunione con i sindacati, aveva fornito queste indicazioni (mai tradotte in una nota specifica)

Per le supplenze conferite dalle graduatorie di II fascia – informa la CISL – sostiene l’Amministrazione, può essere apposta senz’altro la data di conclusione del contratto, potendosi escludere che l’integrazione delle graduatorie con i nuovi abilitati possa modificarne l’ordine, trattandosi di inserimenti in elenchi aggiuntivi, in coda cioè all’elenco degli aspiranti già inclusi.

Diversa la situazione per le graduatorie di III fascia, i cui aspiranti si troverebbero, per effetto della c.d. “finestra” di agosto”, ad essere preceduti da tutti i neo inseriti in II fascia. Da qui l’indicazione di inserire, nei loro contratti, una clausola di risoluzione anticipata , così come previsto nello stesso art. 41del CCNL.

Naturalmente le scuole hanno seguito vie diverse.

Le FAQ

Si evidenzia a questo proposito una FAQ dell’USR Veneto

F.A.Q.4 D: Una volta pubblicate le nuove graduatorie di istituto, l’Istituzione Scolastica le dovrà riscorrere, riconvocando tutti, anche coloro che hanno già rinunciato alla supplenza?

R: La finestra semestrale di aggiornamento delle graduatorie di Istituto ha un profilo diverso rispetto al rinnovo triennale delle graduatorie stesse. Tuttavia, in caso di nuovi inserimenti, porta alla produzione, diffusione e pubblicazione di nuove graduatorie aggiornate. Per tale ragione, pur essendo prevista la risoluzione del contratto (come stabilito nella clausola risolutoria presente nei contratti stessi ex art. 41 CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018) dell’ultimo/i nominato/i, in caso di eventuali inserimenti in posizione utile alla nomina da parte di nuovi candidati – si ritiene che non debbano essere riscorse le graduatorie, come invece previsto per il rinnovo triennale delle stesse.