Circolare Elezioni degli organi collegiali 2018. Solo un ordinario ritardo?

Circolare Elezioni degli organi collegiali 2018. Solo un ordinario ritardo?

di Cinzia Olivieri

L’OM 215/91 (art. 21) prevede che il dirigente convochi le assemblee per l’elezione dei rappresentanti di genitori e studenti nei consigli di classe, interclasse ed intersezione entro il 31 ottobre di ogni anno nella data stabilita dal consiglio di istituto (art. 22).

È la circolare ministeriale che invece detta il termine per il rinnovo dei consigli di istituto giunti a scadenza nonché per le suppletive, sebbene, per la verità, l’art. 53 ultimo comma della citata ordinanza disponga che esse dovrebbero “essere indette, di norma, all’inizio dell’anno scolastico successivo all’esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali”… ed è probabilmente quel “di norma” che fa la differenza.

Tradizionalmente quindi queste elezioni si tengono nel mese di novembre, anche in considerazione della tempistica dei vari adempimenti che necessariamente le precedono.

Ed infatti non oltre 45 giorni prima delle votazioni deve essere nominata la Commissione Elettorale.

Entro il 35° giorno antecedente il voto, i Dirigenti comunicano a detta commissione i nominativi degli elettori delle varie componenti (art. 27), i cui elenchi debbono essere depositati non oltre 25 giorni prima, nonché le sedi dei seggi elettorali (art. 37).

Avverso l’erronea compilazione degli elenchi possono essere presentati i ricorsi alla commissione entro 5 giorni dall’affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli stessi, che sono decisi entro i successivi 5 giorni (art. 28).

Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno che precede le elezioni debbono essere presentate le liste dei candidati (art. 32) relativamente alle quali la commissione effettua le opportune verifiche e vengono assunte le iniziative conseguenti.

Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni si svolge la propaganda elettorale (art. 35) e non oltre 5 giorni prima i seggi sono nominati ed insediati (art. 38).

È per consentire il regolare e sereno svolgimento di tali operazioni ed un rinnovo dell’organo collegiale quanto più possibile tempestivo (giacché nonostante la prevista proroga – art. 50 – possono verificarsi numerose decadenze senza possibilità di attingere per surroga a liste intanto esaurite) che la data per lo svolgimento delle elezioni viene di consueto stabilita entro la seconda metà del mese di novembre.

L’elencazione potrà apparire lunga ma non immotivata considerando che la circolare ministeriale negli ultimi venti anni è stata emanata secondo le seguenti scadenze:

  • Nota 26 settembre 2017 n. 11642
  • CM 21 settembre 2016, n. 7
  • CM 7 settembre 2015, n. 18
  • CM 21 luglio 2014, n. 42
  • CM 1 agosto 2013, n. 20
  • CM 2 agosto 2012, n. 73
  • CM 8 settembre 2011, n. 78
  • CM 5 agosto 2010, n. 73
  • CM 27 agosto 2009, n. 77
  • CM 2 agosto 2007, n. 67
  • CM 4 settembre 2008, n. 71
  • CM 5 settembre 2006, n. 61
  • CM 4 agosto 2005, n. 72
  • CM 21 settembre 2004, n. 70
  • CM 3 settembre 2003, n. 70
  • CM 2 ottobre 2002, n. 107
  • CM 24 settembre 2001, n. 141
  • CM 3 agosto 2000, n. 192
  • CM 4 agosto 1999, n. 195
  • CM 1° luglio 1998 n. 296

Se lo scorso anno si è optato per una “nota” in luogo di una “circolare”, in questo corrente abbiamo superato ogni scadenza storica, persino quella del 2002. E probabilmente non appare proprio casuale se ne leggiamo i contenuti di quest’ultima: “Non essendo ancora intervenuta la revisione della disciplina degli organi collegiali a livello di singola istituzione scolastica, anche per l’anno scolastico 2002/03 dovranno essere indette le elezioni dei consigli di classe, interclasse ed intersezione, e dei consigli di circolo/istituto cessati con il decorso anno scolastico, nonché le eventuali elezioni suppletive degli stessi…A tal fine, si confermano nuovamente le istruzioni diramate con la circolare ministeriale n. 192 del 3.8.2000 – già richiamate con la C.M. n. 141 del 24.9.2001 – con esclusione dei punti relativi alle elezioni suppletive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali. …”

Infatti nel 2002 sembrava prossima una riforma che adeguasse la collegialità alle competenze del dirigente nella scuola dell’autonomia ed intanto con la circolare 192/2000 erano state indette per l’ultima volta le sole elezioni suppletive degli organi collegiali territoriali che nel 2001 furono definitivamente escluse. Così silenziosamente sono stati cancellati i consigli scolastici distrettuali e provinciali nonostante il Dlgs 233/99 avesse previsto i consigli scolastici regionali e locali, mai istituiti.

Ed oggi che ragioni di opportunità consiglierebbero persino di anticipare il più possibile le scadenze elettorali, da quando la L 107/2015 (art. 1 comma 12) ha stabilito che il piano triennale dell’offerta formativa debba essere predisposto e rivisto e quindi sottoposto all’approvazione del consiglio di istituto (comma 14) entro il mese di ottobre, assistiamo all’indizione in assoluto più tardiva.

Che si stia infine valutando una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, dove da un decennio opera il commissario straordinario?

I precedenti e le parole critiche nei confronti dei genitori dall’inizio della nuova legislatura non lasciano ben sperare in tal senso. Ma quello che sorprende è l’assenza di preoccupazione o comunque di dichiarata apprensione dei genitori. In fondo è solo un ritardo…davvero solo questo?!