Esami di Stato II grado alunni disabili: prove, rilascio diploma e pubblicazione esiti

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da Orizzontescuola

Esami di Stato II grado alunni disabili: prove, rilascio diploma e pubblicazione esiti
di Nino Sabella

Il decreto legislativo n. 62/2017, che ha novellato l’esame di maturità, dedica l’articolo 20 agli studenti disabili certificati.

Vediamo in questa scheda cosa prevede il decreto in merito allo svolgimento degli esami da parte dei suddetti alunni.

Ammissione all’esame

I requisiti di ammissione sono i medesimi di quelli previsti per tutti gli altri studenti, per cui gli alunni disabili  certificati sono ammessi all’esame se in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
  • aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con un unico voto;
  • aver conseguito la sufficienza in condotta.

Tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro nel triennio. Tali requisiti sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018.

Prove d’esame

Le prove d’esame e il valore delle stesse, ossia se siano o meno equipollenti, sono stabiliti dal consiglio di classe all’interno del Piano Educativo Individualizzato.

La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle modalità di valutazione e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione,  predispone una o più prove differenziate.

Prove equipollenti

Se le prove differenziate hanno valore equipollente a quelle ordinarie (secondo quanto indicato nel PEI), le stesse determinano il  rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente  durante l’anno scolastico.

La commissione può stabilire che il candidato disabile svolga la prova in un lasso di tempo differenziato rispetto ai compagni.

Prove non equipollenti, mancato svolgimento di uno o più prove, assenza agli esami

Nel caso in cui il candidato disabile svolga prove non equipollenti a quelle ordinarie o non partecipi all’esame o non svolga una o più prove, lo stesso non consegue il titolo di studio ma un’attestazione di credito formativo.

La predetta attestazione riporta gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi, alle discipline comprese nel piano di studi e alla durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, riportate in sede di esame.

L’indicazione dello svolgimento di prove differenziate è riportata soltanto nell’attestazione e non nelle tabelle pubblicate all’Albo dell’istituto.