Decreto Cautelare Consiglio di Stato 17 ottobre 2018, n. 5063

N. 5063/2018 REG.PROV.CAU.
N. 08149/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA  ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente
ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8149 del 2018, proposto da XXX

contro
Ministero Istruzione Universita’ e Ricerca, USR Sicilia, USR Marche, USR Lombardia, USR Friuli Venezia Giulia, USR Lazio, USR Toscana, USR Campania, USR Piemonte, USR Veneto non costituiti in giudizio;

nei confronti
XXX non costituita in giudizio;

per la riforma dell’ ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06095/2018, resa tra le parti, concernente annullamento:

1) del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.90 del 24.11.2017), avente ad oggetto: “Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.” nella parte in cui, all’art. 6 comma 8, prevede che “sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all’art. 8, n. 8700 candidati”, nonché coloro che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile” senza prevedere l’ammissione alla prova scritta, in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 60/100, equivalente alla sufficienza (6/10);
2) del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 138 del N. 08149/2018 REG.RIC.3.08.2017, nella parte in cui, art.8 comma 2, dispone che “Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all’articolo 10 è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all’articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile”, senza prevedere l’ammissione alla prova scritta, in ogni caso, dei candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 60/100, equivalente alla sufficienza (6/10);
3) del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 e del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca n. 138 del 3.08.2017, nella parte in cui, rispettivamente all’art.6 comma 6 ed all’art.8 comma 8, prevedono che “Ai fini dell’ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata”.
4) dei provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 e dei relativi verbali, di cui si sconoscono gli estremi;
5) delle graduatorie dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 pubblicate dagli UU.SS.RR. Sicilia, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Campania, Piemonte, Veneto nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;
6) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compreso, ove occorra, l’archivio dei quesiti di cui all’art.6 comma 4 del bando.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi N. 08149/2018 REG.RIC. degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto che le questioni prospettate dovranno essere approfondite nelle successive fasi del giudizio ma che peraltro non sono assolutamente idonee e/o sufficienti per impedire il regolare inizio e svolgimento delle prove finalizzate al reclutamento dei Dirigenti Scolastici, di cui al Decreto del Direttore Generale del Personale
Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017, che iniziano il 18 ottobre 2018;
Ritenuto altresì che le questioni e i relativi motivi di ricorso sono peraltro sufficienti a consentire l’ammissione con riserva della parte ricorrente a quest’ultime prove

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto dispone l’ammissione con riserva della parte appellante al concorso in questione.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 29 novembre 2018 Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2018.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO