Nuova batosta sui precari No ai permessi per i dottorati

da ItaliaOggi

Nuova batosta sui precari No ai permessi per i dottorati

La cassazione ha negato l’aspettativa

Carlo Forte

I docenti precari non hanno diritto all’aspettativa per dottorato di ricerca. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte di cassazione con una sentenza pubblicata l’8 febbraio scorso (n.3096). Il provvedimento, di cui si è avuta notizia in questi giorni, toglie ogni speranza di mantenere la retribuzione e di maturare il punteggio di servizio agli insegnanti a tempo determinato che frequentino o intendano frequentare i corsi di dottorato di ricerca. Secondo la Suprema corte, infatti, la fruizione dell’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è vincolata alla permanenza in servizio del dipendente pubblico almeno per altri due anni dopo la cessazione del triennio di corso. E siccome nella scuola i contratti a termine non vanno oltre la durata di un anno scolastico, questa condizione non può verificarsi per i precari e ciò determina automaticamente l’impossibilità di concedere la relativa aspettativa anche a chi non è di ruolo. Il caso riguardava un docente precario che aveva vinto la causa in I e II grado ottenendo il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione e, con essa, a maturare il punteggio di servizio durante la fruizione di un periodo di aspettativa per dottorato di ricerca. Di qui l’ulteriore ricorso da parte dell’amministrazione, che era risultata soccombente in entrambi i giudizi della fase di merito e che davanti alla Cassazione è riuscita a capovolgere la situazione.Secondo i giudici di legittimità la diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo sarebbe anche compatibile con la normativa europea perché: «La limitazione agli assunti a tempo indeterminato», si legge nella sentenza, «non contrasta con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nel caso in cui non vi sia compatibilità fra la condizione risolutiva prevista dallo stesso art. 2, giustificata da una legittima finalità, e la durata del contratto a termine, tale da non consentire, dopo il conseguimento del dottorato, la prosecuzione almeno biennale del rapporto». I giudici di palazzo Spada hanno ritenuto di compensare le spese tra le parti. Ma la soccombenza in giudizio da parte del docente comporta l’accertamento dell’inesistenza del diritto dell’insegnante a mantenere le retribuzioni già percepite durante la fruizione dell’aspettativa per effetto delle sentenze di merito, esponendolo all’obbligo di doverle restituire in caso di rivalsa dell’amministrazione.