Decreto Ministeriale 17 ottobre 2018

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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. (18A06929)

(GU Serie Generale n.250 del 26-10-2018)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni
urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese» convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e in particolare
l’art. 4, comma 1-novies, il quale prevede che con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca siano
disciplinati «il contenuto del bando, i termini e le modalita’ di
presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalita’ di
svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e
della prova, nonche’ la composizione delle commissioni di valutazione
e l’idonea misura del contributo», con riferimento al concorso
straordinario per il reclutamento dei docenti della scuola
dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, di cui al
comma 1-quater, lettera b) del citato art. 4;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche’ il
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,
regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei
privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonche’ alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilita’ del
personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare
l’art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita’ di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita’ di trattamento tra le persone, senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di
eta’ e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante
attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in
particolare l’art. 32;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive
modificazioni e, in particolare, l’art. 8, comma 1, ove si dispone
che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano
inviate esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea – legge europea 2013» e in particolare l’art. 7;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione
di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni, ed in particolare l’art. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2009, n.
89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l’art. 4 recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita’ degli
ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre
2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili
e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal
Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento
concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita’ per lo
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita’ di sostegno, ai sensi degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione, a norma dell’art. 1, comma 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre
2016, n. 5388, e le altre conformi, con le quali si afferma
l’equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturita’
linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di
sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali;
Considerato che l’art. 4, comma 1-quinquies del citato
decreto-legge n. 87 del 2018 autorizza il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca a bandire il concorso straordinario
di cui al comma 1-quater, lettera b) «in deroga alle ordinarie
procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive
immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la
scuola dell’infanzia e per quella primaria, per la copertura dei
posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di
sostegno» e che la predetta procedura e’ riservata ai docenti in
possesso dei titoli di abilitazione e specializzazione prescritti,
nonche’ del requisito specifico di aver svolto almeno due annualita’
di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di
sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come
tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.
124;
Preso atto che l’art. 4, comma 1-octies, secondo periodo del citato
decreto-legge n. 87 del 2018, prevede la valorizzazione del
superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo
docente, il possesso di titoli di abilitazione di livello
universitario e di ulteriori titoli universitari e la particolare
valorizzazione del servizio svolto presso le istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a
50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli;
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore
della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 26
settembre 2018;
Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non
appaiono in contrasto con le norme regolanti il concorso e che non
limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei
criteri generali;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate
dal CSPI:
in relazione all’art. 6, comma 1, lettera b) non si recepisce la
proposta di eliminare il diploma sperimentale a indirizzo linguistico
conseguito presso gli istituti magistrali tra i requisiti di
ammissione al concorso de quo alla luce della consolidata
giurisprudenza del Consiglio di Stato;
in relazione all’art. 7, comma 2, si conferma, ai sensi delle
vigenti disposizioni in merito all’uso della telematica, l’esclusione
di modalita’ di presentazione delle domande di partecipazione diverse
da quelle ivi previste;
in relazione all’art. 8, commi 2, 3 e 5 si recepiscono in parte
le osservazioni del Consiglio in merito alla prova ed al programma di
esame, riformulando il comma 2 e revisionando il programma di esame
di cui all’allegato A;
in relazione all’art. 11, comma 8, non si puo’ recepire la
proposta di prevedere l’esonero dal servizio dei componenti della
commissione ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
in relazione alla Tabella C non si recepisce la proposta di
innalzare il punteggio per il percorso di laurea previsto al punto
A.1.2, anche per garantire la conformita’ alle altre procedure
concorsuali;
in relazione alla richiesta di valutare il servizio prestato
nelle sezioni primavera ai sensi della normativa vigente, si precisa
che la stessa limita la possibilita’ di valutazione all’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto.
Informate le organizzazioni sindacali in data 21 settembre 2018;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina le modalita’ di espletamento del
    concorso straordinario di cui all’art. 4, comma 1-quater, lettera b),
    e commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-novies,
    1-decies e 1-undecies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
    convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,
    finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale
    docente nella scuola dell’infanzia e primaria in possesso del titolo
    di abilitazione all’insegnamento e dell’ulteriore requisito di due
    annualita’ di servizio nel corso degli ultimi otto anni scolastici,
    nonche’, per i relativi posti, del titolo di specializzazione
    all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

Art. 2

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
    definizioni:
    a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca;
    b) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca;
    c) decreto-legge: il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
    convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
    d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
    successive modificazioni;
    e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
    f) Bando: bando di concorso ai sensi dell’art. 5;
    g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i
    dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR.
    h) Cun: Consiglio universitario nazionale;
    i) professori universitari: i professori universitari di prima e
    seconda fascia;
    l) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la
    funzione ispettiva tecnica di cui all’art. 9 del decreto del
    Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
    m) graduatorie ad esaurimento: graduatorie permanenti di cui
    all’art. 401 del Testo Unico rese ad esaurimento dall’art. 1, comma
    601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3

Concorso straordinario

  1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1-quinquies del decreto-legge il
    concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a
    tempo indeterminato del personale docente della scuola dell’infanzia
    e primaria, bandito in ciascuna regione, e’ riservato ai soggetti in
    possesso dei requisiti di cui all’art. 6.

Art. 4

Articolazione del concorso

  1. Il concorso si articola nella prova orale di cui all’art. 8 e
    nella successiva valutazione dei titoli di cui all’art. 9.

Art. 5

Bando di concorso

  1. Il bando e’ adottato dal direttore generale per il personale
    scolastico e disciplina:
    a) i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi
    dell’art. 6;
    b) il termine, il contenuto e le modalita’ di presentazione delle
    istanze di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 7;
    c) l’organizzazione della prova orale, ai sensi dell’art. 8;
    d) le modalita’ di informazione ai candidati ammessi alla procedura
    concorsuale;
    e) i documenti richiesti per l’assunzione;
    f) l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 6

Requisiti di ammissione

  1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge, sono
    ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i
    candidati in possesso, alla data prevista dal bando per la
    presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
    a) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i
    corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
    conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
    normativa vigente, purche’ i docenti in possesso dei predetti titoli
    abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso
    le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualita’ di servizio
    specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria,
    anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il
    servizio a tempo determinato e’ valutato ai sensi dell’art. 11, comma
    14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
    b) diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma
    sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti
    magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e
    riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti,
    comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purche’ i docenti in
    possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi
    otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali
    almeno due annualita’ di servizio specifico rispettivamente sulla
    scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto
    comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato e’ valutato
    ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
    c) per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria,
    oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b), e’
    richiesto il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul
    sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo
    titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in
    Italia ai sensi della normativa vigente.
  2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
    all’estero i titoli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1,
    abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento
    alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
    valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data
    termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla
    procedura concorsuale.
  3. Sono altresi’ ammessi con riserva alla procedura concorsuale per
    posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo di
    specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell’ambito di percorsi
    avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
    decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141 come modificato dal
    decreto 13 aprile 2017, n. 226.
  4. Il bando disciplina gli ulteriori requisiti generali di
    ammissione al concorso.
  5. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento
    del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli
    stessi, l’USR dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi
    momento della procedura concorsuale.

Art. 7

Istanze di partecipazione ai concorsi

  1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena
    di esclusione, in un’unica regione per una o piu’ delle procedure
    concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all’art. 6. Il
    candidato concorre per piu’ procedure concorsuali mediante la
    presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure
    concorsuali cui intenda partecipare.
  2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi
    esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel
    sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7
    marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate
    con modalita’ diverse non sono prese in considerazione.
  3. Il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione
    al concorso e’ posto alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
    alla data iniziale indicata nel bando per la presentazione delle
    istanze.
  4. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente
    domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al
    sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali
    presso la sede dell’Autorita’ consolare italiana. Quest’ultima
    verifica l’identita’ del candidato e comunica le risultanze all’USR
    competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede
    alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la
    registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici
    di accesso per l’acquisizione telematica della istanza nella
    successiva fase prevista dalla procedura.
  5. Il contenuto dell’istanza di partecipazione e’ disciplinato dal
    bando, che indica altresi’ quali elementi siano necessari a pena di
    esclusione dal concorso.
  6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e’ dovuto, ai
    sensi dell’art. 4, comma 1-novies, del decreto-legge e dell’art. 1,
    comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un
    contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna procedura
    (infanzia / primaria / sostegno infanzia / sostegno primaria) per cui
    si concorre, secondo le modalita’ stabilite nel bando di concorso.
  7. Il bando puo’ prevedere l’aggregazione territoriale delle
    procedure concorsuali in caso di esiguo numero di domande.

Art. 8

Prova orale

  1. La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova
    orale di natura didattico-metodologica.
  2. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta
    minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art.
    20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella
    progettazione di un’attivita’ didattica, comprensiva
    dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche,
    metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle
    Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). La
    commissione interloquisce con il candidato e accerta altresi’ la
    conoscenza della lingua straniera di cui ai commi 4 e 5.
  3. La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti relativi
    alla scuola dell’infanzia e primaria, ha per oggetto il programma
    generale e specifico di cui all’Allegato A e valuta la padronanza
    delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di
    progettazione didattica e curricolare, anche mediante l’utilizzo
    delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
  4. La prova orale per la scuola dell’infanzia valuta altresi’
    l’abilita’ di comprensione scritta (lettura) e produzione orale
    (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese,
    inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune
    europeo di riferimento per le lingue. Al fine del conseguimento
    dell’idoneita’ all’insegnamento della lingua inglese, la prova orale
    per la scuola primaria valuta l’abilita’ di comprensione scritta
    (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al
    livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e
    la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione
    di cui all’art. 9, comma 2 definisce i criteri di valutazione delle
    suddette abilita’ linguistiche e della competenza didattica.
  5. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma
    generale e specifico di cui all’Allegato A, valuta la competenza del
    candidato nelle attivita’ di sostegno agli allievi con disabilita’
    volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla
    progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il
    raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita’ e
    alle differenti tipologie di disabilita’, anche mediante l’utilizzo
    delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova
    orale per il sostegno presso la scuola dell’infanzia valuta altresi’
    l’abilita’ di comprensione scritta (lettura) e produzione orale
    (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese,
    inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del Quadro comune
    europeo di riferimento per le lingue. La prova orale per il sostegno
    presso la scuola primaria valuta l’abilita’ di comprensione scritta
    (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese almeno al
    livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e
    la relativa competenza didattica speciale. La griglia nazionale di
    valutazione di cui all’art. 9, comma 2 definisce i criteri di
    valutazione delle suddette abilita’ linguistiche e della competenza
    didattica.

Art. 9

Valutazione della prova orale e dei titoli

  1. Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la
    commissione di valutazione ha a disposizione un punteggio massimo
    pari rispettivamente a 30 punti e a 70 punti.
  2. I criteri di valutazione della prova orale, distinti per le
    diverse procedure concorsuali, sono riportati nelle griglie di
    valutazione di cui all’Allegato B.
  3. La commissione di valutazione assegna ai titoli culturali e
    professionali un punteggio massimo di 70 punti, ai sensi della
    tabella di cui all’Allegato C.

Art. 10

Graduatorie di merito straordinarie regionali

  1. La commissione di valutazione, valutata la prova orale e i
    titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito
    straordinaria regionale.
  2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti ammessi alle
    distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale di cui
    all’art. 8.
  3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto
    all’USR entro il 30 luglio 2019, sono trasmesse al sistema
    informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito
    internet dell’USR, nonche’ sul sito internet del Ministero.
  4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui
    all’art. 4, comma 1-quater lettera b) del decreto-legge, ai fini
    dell’immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.
  5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al
    periodo di formazione e di prova di cui al decreto del Ministro
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 27 ottobre 2015, n.
    850, ad eccezione dei docenti che abbiano gia’ superato positivamente
    il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto
    specifico.
  6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito straordinarie
    regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39
    della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
  7. L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito
    straordinarie regionali comporta, ai sensi dell’art. 4, comma
    1-decies, del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del
    predetto concorso nonche’ dalle graduatorie di istituto e dalle
    graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera c),
    della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito
    straordinarie regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla
    graduatoria relativa.

Art. 11

Commissioni di valutazione

  1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un
    professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente
    scolastico e sono composte da due docenti.
  2. Il presidente e i componenti devono possedere i requisiti di cui
    agli articoli 12, 13 e 14 e sono individuati ai sensi dell’art. 16.
  3. Ai fini dell’accertamento dell’abilita’ di comprensione scritta
    (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua straniera
    prescelta dai candidati, contestualmente alla formazione della
    commissione, si procede alla nomina, in qualita’ di membri aggregati,
    di docenti titolari dell’insegnamento delle lingue straniere che
    svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle
    competenze linguistiche, ai sensi dell’art. 14, salvo che tra i
    componenti della commissione stessa non vi sia un laureato in lingue.
  4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti
    aggregati, e’ prevista la nomina di un supplente.
  5. A ciascuna commissione e’ assegnato un segretario, individuato
    tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o
    superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto scuola,
    secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al
    comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
    ministri del 26 giugno 2015.
  6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle cinquecento
    unita’, la commissione e’ integrata, per ogni gruppo o frazione di
    cinquecento concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi
    membri aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei
    requisiti e secondo le modalita’ previste per la commissione
    principale.
  7. La composizione delle commissioni e’ tale da garantire la
    presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata
    impossibilita’.
  8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle
    commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del
    decreto del Ministro 31 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale 15 novembre 2016, n. 267. Non e’ possibile richiedere
    l’esonero dal servizio.

Art. 12

Requisiti dei presidenti

  1. Per i concorsi a posti comuni nella scuola dell’infanzia e
    primaria, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti
    requisiti:
    a) per i professori universitari, svolgere o aver svolto attivita’
    di insegnamento nei corsi di laurea in scienze della formazione
    primaria;
    b) per i dirigenti tecnici, appartenere allo specifico settore
    ovvero svolgere o aver svolto attivita’ di insegnamento nei corsi di
    laurea in scienze della formazione primaria;
    c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti
    comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli.
  2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti
    devono possedere i seguenti requisiti:
    a) per i professori universitari, appartenere al settore
    scientifico-disciplinare M-PED/03 ovvero aver espletato attivita’ di
    insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del
    titolo di specializzazione per le attivita’ di sostegno;
    b) per i dirigenti tecnici, aver maturato documentate esperienze
    nell’ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attivita’ di
    insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del
    titolo di specializzazione per le attivita’ di sostegno. Costituisce
    titolo di preferenza l’aver svolto attivita’ di sostegno agli alunni
    con disabilita’ essendo in possesso dei titoli di specializzazione;
    c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituti
    comprensivi o circoli didattici ovvero provenire dai relativi ruoli.
    Costituisce titolo di preferenza l’aver svolto attivita’ di sostegno
    agli alunni con disabilita’ essendo in possesso dei titoli di
    specializzazione.

Art. 13

Requisiti dei componenti

  1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad
    essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei
    concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere
    docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio,
    nella scuola rispettivamente dell’infanzia e primaria, a seconda
    della distinta procedura cui si riferisce il concorso, avere
    documentati titoli o esperienze relativamente all’utilizzo delle
    tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella didattica ed
    essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli
    ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui
    all’art. 401 del Testo Unico, essere risultati idonei allo specifico
    concorso ordinario o aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento
    attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria.
  2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad
    essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei
    concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono
    essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di
    specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita’ nonche’
    aver prestato servizio, per almeno cinque anni, su posto di sostegno
    nella scuola dell’infanzia o primaria a seconda della distinta
    procedura cui si riferisce il concorso e avere documentati titoli o
    esperienze relativamente all’utilizzo delle tecnologie
    dell’informazione e della comunicazione nella didattica.
  3. Per la scuola primaria costituisce titolo prioritario il
    possesso di documentati titoli o esperienze relativamente
    all’insegnamento della lingua inglese.
  4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente
    delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei
    seguenti titoli:
    a) dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di
    perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso
    nell’allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale
    della scuola 31 marzo 2005; attivita’ di ricerca scientifica sulla
    base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27
    dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’art. 1, comma 14, della legge 4
    novembre 2005, n. 230, ovvero dell’art. 22 della legge 30 dicembre
    2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di
    prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la
    tipologia di insegnamento;
    b) aver svolto attivita’ di docente supervisore o tutor
    organizzatore o tutor coordinatore presso i corsi di laurea in
    scienze della formazione primaria o aver ricoperto incarichi di
    docenza presso i predetti corsi;
    c) diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con
    disabilita’;
    d) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master
    universitario di primo o secondo livello con esame finale,
    nell’ambito dei bisogni educativi speciali;
    e) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master
    universitario di primo o secondo livello con esame finale,
    nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e comunicazione;
    f) diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale
    costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per
    la lingua inglese;
    g) laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purche’ il
    piano di studi abbia ricompreso ventiquattro crediti nei settori
    scientifico-disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e trentasei crediti
    nei settori scientifico-disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12;
    h) diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o
    diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso
    A-48 e A-49 per scienze motorie;
    i) diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale;
    diploma accademico di secondo livello o diploma di conservatorio
    costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30,
    A-55 e A-56.
  5. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all’USR
    competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto
    motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilita’
    previsti dal decreto e dalla normativa vigente e la facolta’ di
    accettare l’incarico.
  6. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente
    preposto all’USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina
    di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a
    tempo determinato di tipo A o tipo B, assegnisti di ricerca, docenti
    a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei
    corsi di laurea in scienze della formazione primaria o, per le
    relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno.

Art. 14

Requisiti dei componenti aggregati

  1. I docenti componenti aggregati per l’accertamento delle lingue
    straniere previste devono essere docenti confermati in ruolo con
    almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, nella
    classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento di una delle lingue
    previste. Per la scuola primaria, la lingua e’ esclusivamente
    l’inglese.
  2. In caso di indisponibilita’ di candidati con i requisiti
    prescritti, il dirigente preposto all’USR procede a nominare in
    deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il
    possesso dell’abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma
    1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore
    universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli
    afferenti settori scientifico disciplinari.

Art. 15

Condizioni personali ostative all’incarico di presidente
e componente delle commissioni

  1. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente
    e componente aggregato delle commissioni di valutazione:
    a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
    penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
    b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme
    disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
    c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei
    rispettivi ordinamenti;
    d) essere stati collocati a riposo da piu’ di tre anni dalla data
    di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il
    settantesimo anno d’eta’ alla medesima data.
  2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle
    commissioni di valutazione, inoltre:
    a) a partire da un anno antecedente alla data di indizione del
    concorso, non possono essere componenti dell’organo di direzione
    politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
    rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali
    unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
    sindacali o dalle associazioni professionali; ne’ esserlo stati
    nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso;
    b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un
    concorrente;
    c) non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla
    data di indizione del concorso, attivita’ o corsi di preparazione ai
    concorsi per il reclutamento dei docenti;
    d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego
    per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
    dall’impiego comunque determinata.
  3. Al fine di assicurare la regolarita’, l’imparzialita’ e il buon
    andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a
    quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i componenti non devono
    trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano
    comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una
    procedura concorsuale.

Art. 16

Formazione delle commissioni di valutazione

  1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di
    valutazione presentano istanza per l’inserimento nei rispettivi
    elenchi al dirigente preposto all’USR, secondo le modalita’ e i
    termini di cui al presente articolo.
  2. Nell’istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali
    alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo
    quanto previsto dal comma 8 per i componenti aggregati. L’istanza e’
    presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di
    servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di
    residenza.
  3. L’istanza e’ presentata esclusivamente in modalita’ on line, ai
    sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
    modificazioni, a pena di esclusione.
  4. Ai fini del comma 3:
    a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e
    tecnici nonche’ dei docenti del comparto scuola, nonche’ i soggetti
    in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la procedura
    informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero;
    b) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari,
    nonche’ i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la
    procedura informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, che
    provvede a trasmettere le domande acquisite all’USR competente.
  5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini
    della presentazione dell’istanza di cui al comma 1 secondo la
    tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il
    personale scolastico.
  6. Nell’istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l’USR
    responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende
    partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare,
    sotto la loro responsabilita’ e consapevoli delle conseguenze
    derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto
    del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso
    dei requisiti di cui agli articoli 12, 13 e 14 e l’insussistenza
    delle condizioni personali ostative all’incarico di presidente e
    componente delle commissioni di cui all’art. 15. In particolare, gli
    aspiranti devono dichiarare:
    a) per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei
    requisiti di cui all’art. 12;
    b) per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui
    all’art. 13;
    c) per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei
    requisiti di cui all’art. 14, comma 1;
    d) il possesso di ciascuno dei requisiti e l’insussistenza di tutte
    le condizioni personali ostative di cui all’art. 15. La dichiarazione
    relativa alla situazione prevista dall’art. 15, comma 2, lettera b)
    e’ resa dall’aspirante all’atto di insediamento della commissione
    ovvero della eventuale surroga;
    e) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
    indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
    f) l’Universita’ e il settore scientifico-disciplinare di
    insegnamento (per i professori universitari); l’istituzione
    scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i
    dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti
    tecnici); la tipologia di posto di insegnamento (per i docenti del
    comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime
    informazioni in relazione all’ultimo incarico ricoperto;
    g) il curriculum vitae;
    h) il consenso al trattamento dei dati personali e alla
    pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet
    del Ministero (www.miur.gov.it), ai sensi del decreto legislativo n.
    196 del 2003 e successive modificazioni.
  7. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle
    commissioni di valutazione dichiarano, inoltre, l’eventuale possesso
    dei titoli di cui all’art. 13, comma 4.
  8. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per
    l’accertamento delle conoscenze della lingua straniera partecipano
    per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che
    richiedono l’integrazione della commissione. I medesimi aspiranti
    dichiarano il possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 14.
  9. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli
    aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche’ a seconda che
    si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli
    elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero
    (www.miur.gov.it) e sui siti degli USR.
  10. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono
    trasmessi, per la prescritta validazione, al Cun, relativamente ai
    professori universitari;
  11. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti,
    dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i
    presidenti e i componenti supplenti nonche’, in caso di necessita’, i
    componenti aggregati.
  12. All’atto della nomina, l’USR competente accerta il possesso dei
    requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni.
    I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono pubblicati
    sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sui siti internet
    degli USR competenti. I componenti aggregati per l’accertamento delle
    conoscenze delle lingue straniere sono nominati dal dirigente
    preposto all’USR.
  13. In caso di cessazione a qualunque titolo dall’incarico di
    presidente o di commissario, il dirigente preposto all’USR provvede,
    con proprio decreto, a reintegrare la commissione, secondo le
    modalita’ di cui al presente articolo.
  14. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di
    appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita’ delle
    commissioni dei docenti membri delle stesse.

Art. 17

Ricorsi

  1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
    concorsuale e’ ammesso, per i soli vizi di legittimita’, ricorso
    straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi
    giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
    amministrativo regionale, entro sessanta giorni, dalla data di
    pubblicazione o di notifica all’interessato.

Art. 18

Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingua sloveno-italiano

  1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 425 e seguenti del Testo
    Unico, l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
    provvede ad indire concorsi straordinari per la scuola dell’infanzia
    e primaria con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di
    sostegno, anche avvalendosi della collaborazione dell’ufficio
    speciale di cui all’art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n.
  2.  

Art. 19

Norme di salvaguardia

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
    disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso
    agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
    nonche’ quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente
    ed educativo del comparto scuola.
  2. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica.
    Roma, 17 ottobre 2018

Il Ministro: Bussetti

Allegato A

PROGRAMMI CONCORSUALI

A.1 Parte generale

I candidati ai concorsi per posti di insegnamento nella scuola
dell’infanzia e primaria, nonche’ per i posti di sostegno agli alunni
con disabilita’, devono essere in possesso dei seguenti requisiti
culturali e professionali correlati al posto specifico:
1. sicuro dominio dei contenuti dei campi di esperienza, delle
discipline di insegnamento, e dei loro fondamenti epistemologici,
come individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, al
fine di realizzare una efficace mediazione metodologico-didattica,
una sicura progettazione curricolare e interdisciplinare e di
adottare opportuni strumenti di osservazione, verifica e valutazione
degli alunni, nonche’ idonee strategie per il miglioramento continuo
dei percorsi messi in atto;
2. conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo,
della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia
dell’educazione;
3. conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali
finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa, in
stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe,
nella sezione, nel plesso scolastico e con l’intera comunita’
professionale della scuola, anche realizzando esperienze di
continuita’ orizzontale e verticale;
4. conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione
di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i
bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione
all’obiettivo dell’inclusione scolastica;
5. competenze digitali inerenti l’uso didattico delle
tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali piu’ efficaci
per potenziare la qualita’ dell’apprendimento;
6. conoscenza dei principi dell’autovalutazione di istituto,
con particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema
scolastico;
7. conoscenza della legislazione e della normativa scolastica,
con riguardo a:
a) Costituzione della Repubblica italiana;
b) Legge n. 107/2015;
c) autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al
decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
d) ordinamenti didattici del primo ciclo di istruzione e del
segmento da zero a sei anni:
decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009,
Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
decreto ministeriale n. 254/2012, Indicazioni nazionali per
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione;
decreto legislativo n. 62/2017, Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed
esami di Stato;
decreto legislativo n. 65/2017, Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei
anni;
decreto ministeriale n. 742/2017, Certificazione delle
competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di
istruzione;
e) governance delle istituzioni scolastiche (Testo Unico,
Titolo I capo I);
f) stato giuridico del docente, contratto di lavoro,
disciplina del periodo di formazione e di prova (CCNL vigente;
decreto ministeriale n. 850/2015 relativo all’anno di formazione e di
prova per docenti neo-assunti);
g) compiti e finalita’ di Invalsi e Indire;
h) il sistema nazionale di valutazione (decreto del
Presidente della Repubblica n. 80/2013);
i) normativa generale per l’inclusione degli alunni con
bisogni educativi speciali (disabili, con disturbi specifici di
apprendimento e con BES non certificati):
Legge n. 104/1992 (articoli di interesse);
Legge n. 170/2010, Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico;
decreto legislativo n. 66/2017, Norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita’;
l) Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri (nota MIUR prot. n. 4233 del 19 febbraio 2014);
m) Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio
degli alunni adottati (nota MIUR prot. n. 7443 del 18 dicembre 2014);
n) Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di
contrasto al bullismo e al cyberbullismo (nota MIUR prot. n. 2519 del
15 aprile 2015);
8. conoscenza dei seguenti documenti europei in materia
educativa:
a) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18
dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento
permanente;
b) Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea, relativa
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio
2018.

A.2 Scuola dell’infanzia

Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e
competenze rispondenti al profilo professionale delineato nelle
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione e finalizzate a promuovere nei bambini
lo sviluppo dell’identita’, dell’autonomia, della competenza.
Il candidato, attesa la specificita’ dei bambini e dei gruppi di
cui si prende cura, deve possedere adeguate competenze al fine di:
costruire «un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben
organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della
comunita’»;
adottare uno stile educativo ispirato «a criteri di ascolto,
accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa,
con una continua capacita’ di osservazione del bambino, di sostegno e
incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti»;
Inoltre, il docente deve possedere adeguate competenze:
progettuali, che «si esplicano nella capacita’ di dare senso e
intenzionalita’ a spazi, tempi, routine e attivita’, promuovendo un
coerente contesto educativo attraverso un’appropriata regia
pedagogica»;
riflessive, orientate al «lavoro collaborativo, alla formazione
continua in servizio, alla pratica didattica, al rapporto adulto con
i saperi e la cultura»;
relazionali, finalizzate alla «costruzione di una comunita’
professionale ricca di relazioni, orientata all’innovazione e alla
condivisione di conoscenze».
Il candidato, tenendo conto di quanto indicato nella parte
generale, dovra’ dimostrare adeguate conoscenze e competenze in
merito ai sottoindicati argomenti:
Bambini, bambine, famiglie e contesti di sviluppo e
apprendimento
Pedagogia e storia della scuola dell’infanzia in Italia
La condizione dell’infanzia nella societa’ contemporanea
La scuola dell’infanzia nella societa’ contemporanea:
identita’, funzioni e compiti
La societa’ interculturale: le pratiche inclusive per i
bambini con cittadinanza non italiana
La relazione scuola-famiglia
L’attivazione di modalita’ e strategie per la prevenzione,
l’individuazione e l’intervento precoce per i bambini con bisogni
educativi speciali
Il rapporto tra scuola, famiglia, servizi, territorio
I diritti dei bambini e delle bambine nella Costituzione
italiana e nelle Carte internazionali
La cultura della scuola dell’infanzia e il dibattito
pedagogico in Italia e in Europa, con particolare riferimento alla
istituzione del sistema integrato dei servizi per bambini tra zero e
sei anni (ECEC – Early Childhood Education and Care)
Il sistema integrato delle scuole dell’infanzia e la
continuita’ educativa, con particolare riferimento a:
scuole statali e scuole paritarie;
il decreto legislativo n. 65/2017 sul sistema integrato dei
servizi di istruzione e di educazione per bambini da zero a sei anni:
anticipi di iscrizione, rapporti tra nido e scuola dell’infanzia,
sezioni primavera, poli per l’infanzia, formazione in servizio; la
continuita’ con la scuola primaria e con la scuola secondaria di
primo grado nell’ambito degli istituti comprensivi e nell’ottica di
costruzione del curricolo verticale tre-quattordici anni;
la scuola dell’infanzia come comunita’ educativa:
collegialita’, lavoro in sezione e di team, coordinamento pedagogico.
Il curricolo della scuola dell’infanzia:
Gli ordinamenti della scuola dell’infanzia;
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
Finalita’ educative della scuola dell’infanzia, dimensioni
dello sviluppo e sistemi simbolico-culturali;
Gli ambienti di apprendimento: organizzazione di spazi,
tempi, materiali, gruppi, routine, attivita’ di intersezione;
I campi di esperienza, i traguardi di sviluppo e la
mediazione didattica;
Le competenze chiave nella scuola dell’infanzia;
Il primo approccio al plurilinguismo e all’insegnamento
dell’italiano come L2.
La professionalita’ docente:
La relazione e la cura educativa;
Gli stili educativi e i processi di
insegnamento-apprendimento;
La gestione dei gruppi, con particolare riferimento ai
bambini anticipatari e ai bambini con bisogni educativi speciali;
Le attivita’ di progettazione, osservazione, documentazione e
valutazione;
La ricerca e la sperimentazione nella scuola dell’infanzia:
esperienze, criteri e condizioni;
Le tecnologie informatiche e le loro potenzialita’ nella
scuola dell’infanzia.
L’autonomia scolastica:
Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF);
Collegialita’ e relazioni all’interno dell’istituzione
scolastica e rapporti inter-istituzionali;
Il Sistema nazionale di valutazione (SNV), il Rapporto di
autovalutazione (RAV) e i piani di miglioramento.

A.3 Scuola Primaria

Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e
competenze rispondenti alle specifiche finalita’ della scuola
primaria delineate nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.
In particolare, il candidato deve:
saper progettare un percorso didattico nel quale ogni alunno
possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare
al meglio le inclinazioni, esprimere le curiosita’, riconoscere ed
intervenire sulle difficolta’, assumere sempre maggiore
consapevolezza di se’, avviarsi a costruire un proprio progetto di
vita;
promuovere l’acquisizione dei traguardi di competenza relativi
alle discipline previste dalle Indicazioni nazionali e alle
competenze chiave europee;
saper predisporre un ambiente di apprendimento idoneo a
promuovere esperienze significative, a valorizzare le conoscenze
degli alunni, a favorire l’esplorazione e la scoperta, a incoraggiare
l’apprendimento collaborativo, a promuovere la consapevolezza del
proprio modo di apprendere, a realizzare attivita’ didattiche in
forma laboratoriale;
attuare interventi finalizzati all’accoglienza e all’inclusione
di ciascun alunno attraverso la predisposizione di percorsi
personalizzati ed individualizzati e l’adozione di specifiche
strategie organizzative e didattiche;
promuovere le competenze sociali e di cittadinanza attraverso
esperienze significative che consentano di apprendere il concreto
prendersi cura di se’ stessi, degli altri, dell’ambiente e di
partecipare da protagonisti alle scelte nei diversi contesti di
appartenenza.
Il candidato, tenendo conto di quanto indicato nella parte
generale, dovra’ dimostrare adeguate conoscenze e competenze in
merito ai sottoindicati argomenti:
Caratteristiche e dinamiche dei diversi contesti di sviluppo e
apprendimento (gruppo dei pari, famiglia, scuola, territorio)
Pedagogia e storia della scuola primaria in Italia;
Teorie relative ai processi di apprendimento in contesti
formali e informali;
Teorie relative alla relazione educativa: la relazione
adulto-bambino, la relazione tra pari, la relazione tra alunni;
Gli stili di insegnamento e i modelli di conduzione
dell’azione didattica;
Modelli di riferimento, strategie e metodologie di intervento
nella didattica inclusiva, con particolare riferimento agli alunni
con bisogni educativi speciali;
Caratteristiche e bisogni della societa’ interculturale:
questioni linguistiche, sociali e culturali;
La funzione della scuola primaria nella societa’
contemporanea ed i suoi rapporti con la famiglia e le agenzie
educative;
Il disagio sociale, lo svantaggio socio-culturale e la
prevenzione dell’insuccesso scolastico.
Didattica delle discipline e mediazione didattica
Le discipline e la trasversalita’ dell’insegnamento
Le competenze nei diversi ambiti del sapere e le competenze
chiave europee
L’educazione al territorio, all’ambiente e allo sviluppo
sostenibile
Il plurilinguismo e l’apprendimento dell’italiano come L2
Progettazione didattica
Conoscenza critica delle Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
La scuola come ambiente di apprendimento
Gli spazi e i materiali nella didattica
Le metodologie didattiche
Il ruolo del gruppo nell’apprendimento e nell’organizzazione
didattica
Didattica esperienziale e laboratoriale
Teoria e modelli di didattica inclusiva e di didattica
interculturale
La valutazione formativa e sommativa relativa ai traguardi di
competenze
Gli strumenti per la documentazione didattica e la
valutazione
Organizzazione della scuola primaria
Il tempo scuola e la flessibilita’ organizzativa
Gli anticipi di iscrizione nella scuola primaria
La continuita’ orizzontale e verticale
Rapporto scuola-territorio
Autonomia scolastica
Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF)
Collegialita’ e relazioni all’interno dell’istituzione
scolastica e rapporti inter-istituzionali
Il Sistema nazionale di valutazione (SNV), il Rapporto di
autovalutazione (RAV) e i piani di miglioramento.

A.4 Sostegno infanzia e primaria

Il docente per le attivita’ di sostegno della scuola
dell’infanzia e primaria deve dimostrare di possedere conoscenze e
competenze che permettano di favorire un sistema inclusivo in cui
l’alunno e’ protagonista dell’apprendimento quali che siano le sue
capacita’, le sue potenzialita’ e le sue eventuali difficolta’. A tal
fine, possiede competenze finalizzate ad una progettazione educativa
individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di
apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in
stretta collaborazione con gli altri membri del team docente,
interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione.
Il candidato, in relazione al settore per cui concorre, deve
dimostrare di possedere adeguate conoscenze e competenze con
riferimento ai seguenti ambiti:
Ambito Normativo
E’ richiesta al candidato la conoscenza del sistema normativo
relativo ai diritti delle persone con disabilita’, con particolare
riferimento all’inclusione scolastica.
In particolare, il candidato deve dare prova di conoscere le
principali disposizioni normative riferite all’inclusione scolastica
con riguardo alla disabilita’, all’intercultura, ai disturbi
specifici di apprendimento:
Articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate;
ICF: Classificazione internazionale del funzionamento, della
disabilita’ e della salute, 2001;
Legge 3 marzo 2009, n. 18, Ratifica Convenzione ONU sui Diritti
delle persone con disabilita’;
Nota Miur del 4 agosto 2009, Linee Guida sull’integrazione
degli alunni con disabilita’;
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, Norme per la
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita’;
Legge 8 ottobre 2010, n. 170, Norme in materia di Disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con Disturbi specifici di apprendimento allegate al decreto
ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011;
Disposizioni relative agli strumenti di intervento per alunni
con Bisogni educativi speciali;
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni
stranieri – febbraio 2014.
Ambito psicopedagogico e didattico
Il candidato deve dare prova di possedere adeguata conoscenza dei
fondamenti generali di pedagogia speciale e didattica speciale, di
psicologia dell’eta’ evolutiva, psicologia dell’apprendimento
scolastico, con riferimento allo sviluppo cognitivo, affettivo e
sociale, nonche’ possedere competenze pedagogico-didattiche
finalizzate ad una didattica inclusiva centrata sui processi
dell’apprendimento per:
progettare e realizzare approcci didattici e forme efficaci di
individualizzazione e di personalizzazione dei percorsi formativi in
classi eterogenee per una gestione integrata del gruppo;
utilizzare strumenti di osservazione e di valutazione degli
apprendimenti e dei comportamenti nonche’ di certificazione delle
competenze, anche al fine di facilitare i momenti di passaggio tra i
diversi gradi di scuola;
attuare modalita’ di interazione e di relazione educativa con i
bambini e con gli alunni ai fini della promozione di comportamenti di
prosocialita’ tra pari e tra membri di una comunita’;
conoscere i contenuti dei campi di esperienza e delle
discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici
essenziali, cosi’ come delineati dalle Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione,
al fine di progettare percorsi di apprendimento finalizzati
all’acquisizione delle competenze, anche utilizzando le nuove
tecnologie;
utilizzare strumenti di osservazione ed esperienze di
mediazione per la promozione dei processi di interazione comunicativa
con gli alunni disabili, utilizzare strumenti compensativi e attivare
misure dispensative a sostegno della mediazione didattica, conoscere
ed utilizzare strumenti per l’individuazione di situazioni di
rischio;
attivare positive relazioni scuola-famiglia per la costruzione
di percorsi educativi condivisi e per la definizione del patto di
corresponsabilita’ educativa.
Ambito della conoscenza della disabilita’ e degli altri bisogni
educativi speciali in una logica bio-psico-sociale
Il candidato deve dimostrare di saper lavorare in ambienti
scolastici inclusivi, tenendo conto di tutte le forme di diversita’.
A tal fine, deve dar prova di conoscere le diverse tipologie di
disabilita’ e di saper utilizzare le didattiche speciali per le
disabilita’ sensoriali, intellettive e della comunicazione in modo
da:
osservare e valutare il funzionamento umano secondo l’approccio
ICF dell’OMS (versione «ICF Children and Youth Version»);
costruire il Profilo dinamico funzionale, predisporre e attuare
i Piani educativi individualizzati e i Piani didattici personalizzati
attraverso l’uso dell’ICF;
attuare interventi psico-educativi nei disturbi relazionali,
comportamentali e della comunicazione;
conoscere le interazioni tra componenti emotive, motivazionali
e metacognitive nell’apprendimento;
per la scuola primaria, conoscere i codici comunicativi
dell’educazione linguistica e del linguaggio logico e matematico al
fine di utilizzare strategie di intervento metacognitivo nelle
difficolta’ di apprendimento (lettura, problem solving, matematica,
memoria, abilita’ di studio);
per la scuola primaria, favorire la partecipazione degli alunni
con disabilita’ alle rilevazioni degli apprendimenti predisposte
dall’INVALSI
Ambito organizzativo e della governance
Al fine di realizzare la governance dell’inclusione, il candidato
deve possedere le seguenti competenze organizzative e relazionali:
promozione di una cultura inclusiva che, a partire dall’ICF,
valorizzi le diversita’ delle persone;
organizzazione di procedure finalizzate all’inclusione delle
diversita’ nella classe e nel sistema scuola: accoglienza,
integrazione, individuazione dei bisogni educativi speciali,
attivazione di modalita’ organizzative in grado di rispondere alle
esigenze di personalizzazione;
partecipazione alla costruzione di un curricolo inclusivo di
istituto finalizzato all’individuazione degli elementi di
essenzialita’ accessibili a tutti gli alunni e collaborazione alla
stesura del Piano annuale di inclusivita’;
capacita’ di lavorare in gruppo con gli operatori della scuola
e con le famiglie, con altri professionisti e con gli operatori dei
servizi sociali e sanitari per la costruzione di partnership e
alleanze e per la progettazione di percorsi o di piani
personalizzati;
attivazione della opportuna flessibilita’ organizzativa in
funzione dell’eta’ degli alunni e della specifica disabilita’
(laboratori, classi aperte, attivita’ di compresenza, utilizzo di
esperti);
conoscenza dei contesti informali di apprendimento e
dell’associazionismo;
conoscenza del ruolo e delle funzioni dei CTI (Centri
territoriali di inclusione), dei CTS (Centri territoriali di
supporto) e dei Gruppi per l’inclusione scolastica.

Allegato B
Griglia di valutazione prova orale scuola dell’infanzia – posto comune

Allegato C
Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei
concorsi straordinari per l’accesso ai ruoli del personale docente
nella scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno.