Lezioni private saranno tassate al 15%, norma presente nella Legge di Bilancio

da Orizzontescuola

Lezioni private saranno tassate al 15%, norma presente nella Legge di Bilancio
di redazione

Lezioni private tassate, spunta un provvedimento nelle ultime bozze del DEF che potrebbe cambiare una delle prassi più dibattute che riguardano i docenti italiani. Arriva un’imposta al 15% per gli insegnanti su quanto percepito da lezioni private e ripetizioni.

Dal primo gennaio 2019, infatti, come si legge nella bozza, “i titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado”, potranno chiedere – in base a quanto dispone la norma – l’applicazione di “una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari”.

Ecco il testo integrale

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al compenso derivante dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.
  1. I dipendenti pubblici, di cui al comma 1, che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

  2. L’imposta è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

  3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’esercizio dell’opzione di cui al comma 1 nonché del versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva.