Decreto Ministeriale 11 maggio 2018, n. 382

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 11 maggio 2018, n. 382

Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale. (18A07010)

(GU Serie Generale n.256 del 03-11-2018)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle accademie
di belle arti, dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia
nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le
industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti
musicali pareggiati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132, regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e
musicali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212, riguardante la disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell’art. 2 della legge n. 508 del 21 dicembre
1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei e, in particolare, l’art. 7 concernente
l’istituzione dei licei musicali e coreutici;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, e in particolare l’art. 1, comma
181, lettera g), concernente l’adozione di un decreto legislativo per
la promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione
del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale,
coreutica e cinematografica e sostegno della creativita’ connessa
alla sfera estetica;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme
sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della
creativita’, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto in particolare l’art. 15 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 60, che dispone l’armonizzazione dei percorsi formativi
della filiera artistico-musicale;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata nella seduta del 10
maggio 2018;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita’

Il presente decreto e’ finalizzato all’applicazione dei commi 2, 3,
4 e 6 dell’art. 15 del decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017.

Art. 2

Corsi propedeutici

  1. Le istituzioni di cui al comma 3 dell’art. 15 del decreto
    legislativo n. 60 del 2017 organizzano, nell’ambito della formazione
    ricorrente e permanente e in coerenza con quanto previsto dagli
    articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto
    del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, corsi
    propedeutici finalizzati alla preparazione delle prove per l’accesso
    ai corsi di studio accademici di primo livello, disciplinandoli con
    un apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione,
    su parere conforme del Consiglio accademico, nel quale sono indicate:
    a) la durata massima dei corsi, comunque non superiore a 3 anni;
    b) l’organizzazione dei corsi;
    c) le modalita’ per consentire agli studenti la frequenza dei
    corsi propedeutici nel rispetto dell’obbligo di frequenza della
    scuola secondaria;
    d) il contenuto formativo e l’articolazione dei corsi, tenuto
    conto che la preparazione complessiva dei corsi propedeutici e’
    finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per
    l’accesso, senza debiti e previo il superamento dell’esame di
    ammissione, ai corsi accademici di primo livello;
    e) gli eventuali obblighi di frequenza;
    f) la quantificazione dei contributi previsti per la frequenza
    dei corsi propedeutici.
  2. Al termine del corso propedeutico l’istituzione provvede alla
    verifica del rendimento di ciascun studente. Su richiesta dello
    studente, e nel caso di minore eta’, dei genitori o chi ne fa le
    veci, l’istituto rilascia una certificazione attestante il programma
    di studio svolto nel corso propedeutico, gli obiettivi formativi
    raggiunti e la durata del corso propedeutico.
  3. L’attivazione dei corsi e’ deliberata, nell’ambito
    dell’autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, in coerenza e
    limitatamente ai corsi accademici autorizzati con decreto del
    Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

Art. 3

Ammissione ai corsi propedeutici

  1. L’esame di ammissione ai corsi propedeutici e’ finalizzato a
    verificare il talento musicale della studentessa o dello studente che
    deve comunque dimostrare di possedere una preparazione tecnica
    avanzata relativa alla disciplina di indirizzo del corso
    propedeutico, unitamente ad una competenza teorico-musicale. I
    requisiti di accesso per ciascuna tipologiadi corso propedeutico sono
    indicati nella allegata Tabella E. Ogni istituzione definisce,
    nell’ambito della propria autonomia, specifici programmi per l’esame
    di ammissione ad ogni tipologia di corso propedeutico conformi ai
    requisiti indicati nella Tabella E, tenendo conto della durata
    massima del corso prevista dall’art. 2, comma 1, lettera a), del
    presente decreto, nonche’ degli obiettivi formativi e dei livelli
    tecnici previsti dalla Tabella B per l’ammissione al relativo
    triennio accademico.
  2. Con il regolamento di cui all’art. 2, comma 1, le istituzioni
    disciplinano anche:
    a. le modalita’ di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi
    propedeutici e la loro articolazione;
    b. i repertori all’interno dei quali i candidati possono definire
    il programma per l’esame di ammissione, fatta salva la possibilita’
    di presentare repertori a scelta purche’ di difficolta’ equivalente a
    quelli previsti;
    c. i tempi di pubblicizzazione delle informazioni di cui ai punti
    a) e b) nel sito internet dell’istituzione;
    d. i criteri per la composizione delle commissioni d’esame.

Art. 4

Convenzioni con scuole secondarie di secondo grado

  1. Al fine di favorire la promozione della produzione artistica e
    della formazione musicale e coreutica di base, le istituzioni,
    possono stipulare convenzioni con scuole secondarie di secondo grado,
    diverse dai licei musicali, le quali devono prioritariamente
    disciplinare le modalita’ per consentire agli studenti la
    contemporanea frequenza dei corsi propedeutici e quelli della scuola
    secondaria e le opportune forme di orientamento per favorire
    l’accesso ai corsi accademici di primo livello degli studenti.
  2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono altresi’ indicate:
    a) le modalita’ di riconoscimento dell’impegno dello studente sia
    nella frequenza delle attivita’ formative che nello studio
    individuale;
    b) gli eventuali obblighi di frequenza dei corsi propedeutici;
    d) le modalita’ per l’attivazione di eventuali iniziative
    congiunte nell’ambito della produzione artistica;
    e) la durata della convenzione.

Art. 5

Valorizzazione dei «giovani talenti»

  1. Le istituzioni, al fine di valorizzare e favorire la formazione
    accademica di giovani studenti che, pur non ancora in possesso dei
    requisiti di cui all’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente
    della Repubblica, n. 212, del 2005 necessari per l’accesso ai corsi
    accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini e
    capacita’ artistiche e musicali e con acquisita e verificata
    preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti
    per l’accesso ai corsi accademici di primo livello, possono attivare
    specifiche attivita’ formative.
  2. Al fine di cui al comma 1, le istituzioni, in uno specifico
    regolamento approvato dal Consiglio accademico e, per quanto di
    competenza, dal Consiglio di amministrazione, disciplinano in
    particolare:
    a) le modalita’ per l’iscrizione ai corsi e per il pagamento dei
    contributi previsti;
    b) la modalita’ della frequenza delle lezioni che deve
    necessariamente tener conto della contemporanea frequenza di altra
    scuola;
    c) l’articolazione del percorso formativo che deve essere
    personalizzato in base all’eta’ e alle esigenze formative dello
    studente;
    d) le modalita’ per il riconoscimento, all’atto dell’iscrizione
    al corso accademico, dei crediti acquisiti e delle attivita’
    formative svolte.

Art. 6

Prove di ammissione ai corsi
di diploma accademico di primo livello

  1. Per essere ammessi ai corsi di diploma accademico di primo
    livello, gli studenti dovranno superare uno specifico esame di
    ammissione articolato in due prove come specificato nella allegata
    Tabella A.
  2. Le istituzioni modificano i propri regolamenti didattici
    adeguando le modalita’ di svolgimento delle prove di ammissione ai
    corsi di diploma accademico di primo livello, sulla base di quanto
    indicato nella allegata Tabella A.
  3. Le istituzioni, entro il termine perentorio del 31 ottobre di
    ciascun anno, pubblicano all’albo e sul loro sito internet l’elenco
    dei brani all’interno del quale gli studenti possono definire il
    programma per gli esami di ammissione ai corsi di diploma accademico
    di primo livello.
  4. Fermo restando l’elenco dei repertori obbligatori indicati
    nell’allegata Tabella B, le istituzioni, con delibera del Consiglio
    accademico, sentite le competenti strutture didattiche, possono
    integrarlo con ulteriori raccolte di equivalente difficolta’.
  5. Agli studenti provenienti dai licei musicali viene garantito il
    riconoscimento delle competenze acquisite attraverso le discipline
    «Storia della musica», «Teoria, analisi e composizione» e «Tecnologie
    musicali» e certificate dal liceo musicale, ferma restando la
    facolta’ da parte dei Conservatori, di attribuire debiti formativi
    successivamente all’iscrizione.

Art. 7

Accademia nazionale di danza

  1. All’Accademia nazionale di danza si applicano, per quanto
    compatibili, le norme contenute nel presente decreto, fatta salva la
    durata massima dei corsi propedeutici che e’ stabilita in 8 anni.
  2. Le prove e i repertori relativi all’esame di ammissione ai corsi
    accademici, sono indicate nella Tabella D.

Art. 8

Ammissione ai licei musicali

  1. All’esame di ammissione al primo anno della sezione musicale dei
    licei musicali e coreutici lo studente deve dimostrare una buona
    attitudine musicale generale, una preparazione teorica adeguata al
    livello tecnico richiesto, una morfologia idonea allo studio dello
    strumento scelto come principale e il possesso, nel medesimo
    strumento, di competenze esecutive definite dai repertori di
    riferimento di cui alla Tabella C allegata al presente decreto.
  2. Ogni liceo musicale e coreutico rende pubbliche entro il 15
    ottobre di ogni anno scolastico le informazioni riguardanti i criteri
    che regolano l’accesso alla sezione musicale e le modalita’ di
    svolgimento dell’esame di ammissione, specificando sia le competenze
    teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse
    necessariamente richieste per «Esecuzione e interpretazione – Primo
    strumento», in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C e con
    indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi.
  3. Ogni liceo musicale e coreutico definisce gli obiettivi
    formativi musicali generali da conseguire entro il termine del
    quinquennio della sezione musicale; quelli relativi alla disciplina
    «Esecuzione e interpretazione – Primo strumento», tengono anche conto
    delle competenze e dei livelli tecnici previsti per l’accesso ai
    corsi accademici di primo livello dei conservatori stabiliti all’art.

Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli
    adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo per gli
    adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana.
    Roma, 11 maggio 2018

Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Fedeli

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2722

Tabella A

AMMISSIONE AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO DI STRUMENTO

Tabella B

AMMISSIONE AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO Repertori (Prima prova)

Tabella C

REQUISITI TEORICI E DI CULTURA MUSICALE DI BASE E REPERTORI DI RIFERIMENTO PER IL PRIMO STRUMENTO PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEL LICEO MUSICALE

Tabella D

AMMISSIONE AL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN DANZA CLASSICA AD INDIRIZZO TECNICO ANALITICO – DDPL01 – SCUOLA DI DANZA CLASSICA

Tabella E

REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI PROPEDEUTICI