MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Decreto Ministeriale 11 maggio 2018, n. 382
Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale. (18A07010)
(GU Serie Generale n.256 del 03-11-2018)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle accademie
di belle arti, dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia
nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le
industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti
musicali pareggiati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132, regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e
musicali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212, riguardante la disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell’art. 2 della legge n. 508 del 21 dicembre
1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei e, in particolare, l’art. 7 concernente
l’istituzione dei licei musicali e coreutici;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti, e in particolare l’art. 1, comma
181, lettera g), concernente l’adozione di un decreto legislativo per
la promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione
del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale,
coreutica e cinematografica e sostegno della creativita’ connessa
alla sfera estetica;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme
sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della
creativita’, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto in particolare l’art. 15 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 60, che dispone l’armonizzazione dei percorsi formativi
della filiera artistico-musicale;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata nella seduta del 10
maggio 2018;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita’
Il presente decreto e’ finalizzato all’applicazione dei commi 2, 3,
4 e 6 dell’art. 15 del decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017.
Art. 2
Corsi propedeutici
- Le istituzioni di cui al comma 3 dell’art. 15 del decreto
legislativo n. 60 del 2017 organizzano, nell’ambito della formazione
ricorrente e permanente e in coerenza con quanto previsto dagli
articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, corsi
propedeutici finalizzati alla preparazione delle prove per l’accesso
ai corsi di studio accademici di primo livello, disciplinandoli con
un apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione,
su parere conforme del Consiglio accademico, nel quale sono indicate:
a) la durata massima dei corsi, comunque non superiore a 3 anni;
b) l’organizzazione dei corsi;
c) le modalita’ per consentire agli studenti la frequenza dei
corsi propedeutici nel rispetto dell’obbligo di frequenza della
scuola secondaria;
d) il contenuto formativo e l’articolazione dei corsi, tenuto
conto che la preparazione complessiva dei corsi propedeutici e’
finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per
l’accesso, senza debiti e previo il superamento dell’esame di
ammissione, ai corsi accademici di primo livello;
e) gli eventuali obblighi di frequenza;
f) la quantificazione dei contributi previsti per la frequenza
dei corsi propedeutici. - Al termine del corso propedeutico l’istituzione provvede alla
verifica del rendimento di ciascun studente. Su richiesta dello
studente, e nel caso di minore eta’, dei genitori o chi ne fa le
veci, l’istituto rilascia una certificazione attestante il programma
di studio svolto nel corso propedeutico, gli obiettivi formativi
raggiunti e la durata del corso propedeutico. - L’attivazione dei corsi e’ deliberata, nell’ambito
dell’autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, in coerenza e
limitatamente ai corsi accademici autorizzati con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
Art. 3
Ammissione ai corsi propedeutici
- L’esame di ammissione ai corsi propedeutici e’ finalizzato a
verificare il talento musicale della studentessa o dello studente che
deve comunque dimostrare di possedere una preparazione tecnica
avanzata relativa alla disciplina di indirizzo del corso
propedeutico, unitamente ad una competenza teorico-musicale. I
requisiti di accesso per ciascuna tipologiadi corso propedeutico sono
indicati nella allegata Tabella E. Ogni istituzione definisce,
nell’ambito della propria autonomia, specifici programmi per l’esame
di ammissione ad ogni tipologia di corso propedeutico conformi ai
requisiti indicati nella Tabella E, tenendo conto della durata
massima del corso prevista dall’art. 2, comma 1, lettera a), del
presente decreto, nonche’ degli obiettivi formativi e dei livelli
tecnici previsti dalla Tabella B per l’ammissione al relativo
triennio accademico. - Con il regolamento di cui all’art. 2, comma 1, le istituzioni
disciplinano anche:
a. le modalita’ di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi
propedeutici e la loro articolazione;
b. i repertori all’interno dei quali i candidati possono definire
il programma per l’esame di ammissione, fatta salva la possibilita’
di presentare repertori a scelta purche’ di difficolta’ equivalente a
quelli previsti;
c. i tempi di pubblicizzazione delle informazioni di cui ai punti
a) e b) nel sito internet dell’istituzione;
d. i criteri per la composizione delle commissioni d’esame.
Art. 4
Convenzioni con scuole secondarie di secondo grado
- Al fine di favorire la promozione della produzione artistica e
della formazione musicale e coreutica di base, le istituzioni,
possono stipulare convenzioni con scuole secondarie di secondo grado,
diverse dai licei musicali, le quali devono prioritariamente
disciplinare le modalita’ per consentire agli studenti la
contemporanea frequenza dei corsi propedeutici e quelli della scuola
secondaria e le opportune forme di orientamento per favorire
l’accesso ai corsi accademici di primo livello degli studenti. - Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono altresi’ indicate:
a) le modalita’ di riconoscimento dell’impegno dello studente sia
nella frequenza delle attivita’ formative che nello studio
individuale;
b) gli eventuali obblighi di frequenza dei corsi propedeutici;
d) le modalita’ per l’attivazione di eventuali iniziative
congiunte nell’ambito della produzione artistica;
e) la durata della convenzione.
Art. 5
Valorizzazione dei «giovani talenti»
- Le istituzioni, al fine di valorizzare e favorire la formazione
accademica di giovani studenti che, pur non ancora in possesso dei
requisiti di cui all’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica, n. 212, del 2005 necessari per l’accesso ai corsi
accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini e
capacita’ artistiche e musicali e con acquisita e verificata
preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti
per l’accesso ai corsi accademici di primo livello, possono attivare
specifiche attivita’ formative. - Al fine di cui al comma 1, le istituzioni, in uno specifico
regolamento approvato dal Consiglio accademico e, per quanto di
competenza, dal Consiglio di amministrazione, disciplinano in
particolare:
a) le modalita’ per l’iscrizione ai corsi e per il pagamento dei
contributi previsti;
b) la modalita’ della frequenza delle lezioni che deve
necessariamente tener conto della contemporanea frequenza di altra
scuola;
c) l’articolazione del percorso formativo che deve essere
personalizzato in base all’eta’ e alle esigenze formative dello
studente;
d) le modalita’ per il riconoscimento, all’atto dell’iscrizione
al corso accademico, dei crediti acquisiti e delle attivita’
formative svolte.
Art. 6
Prove di ammissione ai corsi
di diploma accademico di primo livello
- Per essere ammessi ai corsi di diploma accademico di primo
livello, gli studenti dovranno superare uno specifico esame di
ammissione articolato in due prove come specificato nella allegata
Tabella A. - Le istituzioni modificano i propri regolamenti didattici
adeguando le modalita’ di svolgimento delle prove di ammissione ai
corsi di diploma accademico di primo livello, sulla base di quanto
indicato nella allegata Tabella A. - Le istituzioni, entro il termine perentorio del 31 ottobre di
ciascun anno, pubblicano all’albo e sul loro sito internet l’elenco
dei brani all’interno del quale gli studenti possono definire il
programma per gli esami di ammissione ai corsi di diploma accademico
di primo livello. - Fermo restando l’elenco dei repertori obbligatori indicati
nell’allegata Tabella B, le istituzioni, con delibera del Consiglio
accademico, sentite le competenti strutture didattiche, possono
integrarlo con ulteriori raccolte di equivalente difficolta’. - Agli studenti provenienti dai licei musicali viene garantito il
riconoscimento delle competenze acquisite attraverso le discipline
«Storia della musica», «Teoria, analisi e composizione» e «Tecnologie
musicali» e certificate dal liceo musicale, ferma restando la
facolta’ da parte dei Conservatori, di attribuire debiti formativi
successivamente all’iscrizione.
Art. 7
Accademia nazionale di danza
- All’Accademia nazionale di danza si applicano, per quanto
compatibili, le norme contenute nel presente decreto, fatta salva la
durata massima dei corsi propedeutici che e’ stabilita in 8 anni. - Le prove e i repertori relativi all’esame di ammissione ai corsi
accademici, sono indicate nella Tabella D.
Art. 8
Ammissione ai licei musicali
- All’esame di ammissione al primo anno della sezione musicale dei
licei musicali e coreutici lo studente deve dimostrare una buona
attitudine musicale generale, una preparazione teorica adeguata al
livello tecnico richiesto, una morfologia idonea allo studio dello
strumento scelto come principale e il possesso, nel medesimo
strumento, di competenze esecutive definite dai repertori di
riferimento di cui alla Tabella C allegata al presente decreto. - Ogni liceo musicale e coreutico rende pubbliche entro il 15
ottobre di ogni anno scolastico le informazioni riguardanti i criteri
che regolano l’accesso alla sezione musicale e le modalita’ di
svolgimento dell’esame di ammissione, specificando sia le competenze
teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse
necessariamente richieste per «Esecuzione e interpretazione – Primo
strumento», in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C e con
indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi. - Ogni liceo musicale e coreutico definisce gli obiettivi
formativi musicali generali da conseguire entro il termine del
quinquennio della sezione musicale; quelli relativi alla disciplina
«Esecuzione e interpretazione – Primo strumento», tengono anche conto
delle competenze e dei livelli tecnici previsti per l’accesso ai
corsi accademici di primo livello dei conservatori stabiliti all’art.
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
- Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. - Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2018
Il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Fedeli
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2722
Tabella A
AMMISSIONE AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO DI STRUMENTO
Tabella B
AMMISSIONE AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO Repertori (Prima prova)
Tabella C
Tabella D
Tabella E
REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI PROPEDEUTICI