Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95

Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95
(in SO n. 141 alla GU 6 luglio 2012, n. 156)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0117)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni, nell’ambito dell’azione del Governo volta all’analisi ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l’invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l’efficienza e l’economicità dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere l’incremento dell’imposta sul valore aggiunto, già disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché di garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi indifferibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento;

EMANA

il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA, AD INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI

Titolo I
Disposizioni di carattere generale

Articolo 1
Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

1. I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche
conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel
contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a
condizioni economiche più favorevoli.
2. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie
imprese. Sono pertanto illegittimi i criteri the fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso
connessi al fatturato aziendale. L’articolo 11, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 è
abrogato.
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia
ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a
condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.
4. Al comma 3 bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto infine il
seguente periodo: “In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso
gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi
comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.
5. All’articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il secondo periodo è
soppresso.
6. Nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero
dell’economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche
sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il
Ministero dell’economia e delle finanze e con Consip S.p.A..
7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all’articolo 1, comma
449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 2, comma 574 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad
approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai
sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti
categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno
erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto
di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.
9. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate,
tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della
relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato
ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.
10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all’articolo
1 del decreto-legge n. 52 del 2012 ed a Consip s.p.a. dell’avvenuta stipula dei contratti quadro e
delle convenzioni.
11. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce
tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle
centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al
comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
12. L’aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza
regionali ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a
Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva
convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste
nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far
data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui
relativi portali previa verifica dell’effettiva riduzione.
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di
servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione
all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni
già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni
economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce
automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso
l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni
anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo
3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
14. Fermo restando quanto previsto all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip
S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 aventi durata fino al 30 giugno 2013 con gli operatorie economici che
abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e che offrano condizioni
economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attributo
all’offerta presentata dall’aggiudicatario della relativa procedura.
15. Con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle
quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia
possibile ricorrere nonché con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 nel caso in cui le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31
dicembre 2012, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in
misura pari alla quantità ovvero all’importo originario, fatta salva la facoltà di recesso
dell’aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto legge e dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013,
ferma restando la maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali. L’aggiudicatario ha facoltà
di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15
17. Il Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la
gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.
18. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell’economia e
delle finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l’effettuazione delle
procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche
amministrazioni.
19. Al fine di migliorare l’efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché
diminuirne i relativi costi, il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A.,
realizza un Programma per l’efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente
della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della
normativa vigente, anche mediante l’impiego di strumenti telematici.
20. Nell’ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma,
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di
finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché le
modalità di versamento di dette somme all’entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno
l’80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell’amministrazione
che effettua la dismissione.
21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall’anno 2012 una riduzione
delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell’allegato 1 del presente decreto.
I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di
ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono
effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della
riduzione loro assegnata nell’ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo, salvo quanto previsto dai commi 5 e 24.
24. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera l-bis)
sono aggiunte le seguenti: “l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per
l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano
specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la
rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura
corruttiva.”.
25. All’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, le parole: “Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato” sono sostituite
dalle seguenti: “Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi”.
26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi
dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni
di euro per l’anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall’anno 2013, della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei
suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 35 milioni per l’anno 2012 ed euro 70
milioni a decorrere dall’anno 2013, nonché delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi
quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per
euro 5 milioni per l’anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2013 I predetti risparmi
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’articolo 1.

Articolo 2
Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca,
nonche’ degli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5,
nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni
organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione,
al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un’ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale
personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni
organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni
organiche risultanti a seguito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le
amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le
dotazioni previsti dalla normativa vigente.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze
armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la
ripartizione dei volumi organici di cui all’articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al
personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente
articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in
aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione
dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di
settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste
a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive
dotazioni organiche di altra amministrazione.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il
31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma
5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data
di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità
nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n.
165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici
giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla
riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante “Misure urgenti in materia di
efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione
dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle
imprese del settore bancario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148,
nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, 4 le amministrazioni
interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando
misure volte:
a) alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle
competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d) all’unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche
e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l’esercizio unitario delle
funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica e all’utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto
di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le
procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di
quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di
priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina
vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la
decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di
anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina
pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto.
Si applica, senza necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della
liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla
presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine
rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla
corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22
e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso
il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni
dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in
servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi
di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio
2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del
regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di
mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle
amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi
di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve
comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell’economia e delle finanze..
Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente
alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l’inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello
previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un’apposita
tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro
trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono
definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni a
qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante
personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le
amministrazioni dichiarano l’esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi
di cui al comma 8 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino
a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i
requisiti per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia un
monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da
pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare
domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono
tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità
in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le
amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad
assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per
ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque
non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall’articolo 28-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate
possono avviare percorsi di formazione nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili
17. Nell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “fatta salva la
sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9” sono sostituite dalle
seguenti: “fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative
all’organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di
lavoro, ove previste nei contratti di cui all’articolo 9”.
18. Nell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole “previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative” sono
sostituite dalle seguenti: “previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni
sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9 ”.
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Nei casi in cui processi di riorganizzazione
degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al fine di
assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione,
ai sensi dell’articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad
avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i
processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame, in assenza dell’individuazione di
criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla
messa in mobilità”.
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all’entrata in vigore del presente decreto
è comunque dovuta l’informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di
partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
20. In attuazione del taglio del 20% operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia
della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della stessa
Presidenza sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I
e II fascia conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, cessano alla data del 1° ottobre 2012 e non sono rinnovabili,
mentre quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza
dell’attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto di
conferimento dell’incarico.

Articolo 3
Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive

1. In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014,
l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si
applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l’utilizzo in locazione passiva di
immobili per finalità istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 10, lett. b) le parole <<relativamente agli immobili dello Stato destinati
esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo
21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;>> sono sostituite dalle seguenti <<nonché gli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli immobili agli stessi in uso per
finalità istituzionali;>>
b) all’articolo 10, la lett. d) è abrogata
c) all’articolo 11, la lett. a) è abrogata
All’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole <<di enti locali territoriali e>> sono soppresse
b) dopo le parole <<immobili di proprietà degli stessi enti.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Le
Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concedono alle
Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l’uso gratuito di immobili
di loro proprietà.>>
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali
hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di
preavviso stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva
aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per
le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2013
della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di
locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche
in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.
Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza
e coesistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri
e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni delle Stato delle esigenze allocative in relazione ai
fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui ai sensi all’articolo 2,
comma 222, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, ai piani di razionalizzazione ove già
definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste
dalle norme vigenti.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono
risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le
Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più
vantaggiose per l’Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, l’eventuale
prosecuzione nell’utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese
nell’elenco di cui al primo periodo del presente comma e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri
degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla
scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con
decreto del Ministro competente d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita
l’Agenzia del demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell’elenco di cui al primo periodo
del presente comma deve essere autorizzata dall’organo di vertice dell’Amministrazione e
l’autorizzazione è trasmessa all’Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed
economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l’autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi
alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di
terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione
del 15 per cento sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei
fabbisogni espressi ai sensi all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nell’ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed
accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
7. Le disposizioni del presente comma non si applicano in via diretta alle regioni e province
autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare
già costituiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti
commi:
“222 bis. L’ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle Amministrazioni di cui al
precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle
risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri
quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei
parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani
devono essere comunicati all’Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli
indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova costruzione o di
ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto è determinato dall’Agenzia del demanio entro il
31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle
singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi è dalle stesse utilizzata, in sede
di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno successivo a quello in cui è stata verificata
e accertata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di
spesa conseguiti, per essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità
dell’ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell’ambito
dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione
degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla
riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le presenti
disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva
competenza, adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo, a
qualunque titolo, degli spazi destinati all’archiviazione della documentazione cartacea, le
Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In
assenza di tale attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere
destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente
comma 222 bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all’Agenzia del
demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all’esito della procedura di cui sopra, per consentire
di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli
archivi di deposito delle Amministrazioni”.
10. Nell’ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non
territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuato dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all’Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31
dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di
consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva
dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. L’Agenzia del Demanio, verificata,
ai sensi e con le modalità di cui al comma 222 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la
rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne dà
comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione, l’Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale
della Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato
comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni ed
oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente
Commissione di congruità dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 1, comma 479, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
11. All’articolo 306 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
” 4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del
Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono
definiti i contenuti essenziali nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello
Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile, tra
l’amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento
della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione”.
12. All’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge
15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “L’Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad
ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante
procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale
pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L’esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali
operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione
della capacità operativa delle stesse strutture, dall’Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli
interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti
al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Gli atti relativi agli interventi gestiti dall’Agenzia del Demanio sono controllati secondo le
modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati
gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge
riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali.
Dell’avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro e’ data immediata notizia sul
sito internet dell’Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le
convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura
un’adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando
all’interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate
dall’Agenzia del demanio e di quelle previste dall’articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 98 del
2011, dotato di idonee professionalità.”
b) al comma 7, prima delle parole: “restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni
immobili riguardanti il Ministero della difesa“ sono aggiunte le parole “Salvo quanto previsto in
relazione all’obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5”.
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole “gli interventi di piccola manutenzione” sono aggiunte
le parole: “nonché quelli atti ad assicurare l’adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
13. L’Agenzia del demanio può destinare quota parte dei propri utili di esercizio all’acquisto di
immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle
stesse le condizioni recate dal primo periodo del comma 3 del presente articolo. Gli acquisti
vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell’articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
14. Al fine di consentire agli operatori economici il più efficace utilizzo degli strumenti disciplinati
dall’articolo 3-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al medesimo articolo sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: “per un periodo non superiore a
cinquanta anni”
b) al comma 2, dopo le parole “Ministero dell’economia e delle finanze” sono aggiunte
le seguenti “- Agenzia del demanio”
c) il comma 3 è così sostituito: “Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al
comma 2 è rimessa, per l’intera durata della concessione o della locazione,
un’aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente
previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta una somma non
inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di
costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l’esecuzione
delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è
corrisposto dal concessionario o dal locatario all’atto del rilascio o dell’efficacia del
titolo abilitativo edilizio.”
d) il comma 4 è così sostituito: “Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo
sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica ed hanno di regola durata non
superiore a cinquanta anni. L’Agenzia del demanio, al fine di assicurare il
perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del
concessionario o del locatario, può stabilire una durata superiore a cinquanta anni
fino ad un massimo di novantanove anni, tenendo conto del rendimento della
concessione o della locazione, dell’importo totale degli interventi di riqualificazione
e riconversione previsti, nonché dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di
mercato.”
e) il comma 5 è così sostituito: “I criteri di assegnazione e le condizioni delle
concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi
predisposti dall’Agenzia del demanio, prevedendo espressamente:
a. il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo valutato sulla base del
piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per
sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei
casi previsti dal contratto;
b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di
subconcedere le attività economiche o di servizio di cui al precedente comma
1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto,
il divieto di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005.”
15. Al comma 1 dell’articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15
luglio 2011 n. 111, dopo le parole “ o fondi immobiliari.” sono aggiunte le seguenti parole: “Alle
società di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
16. Le previsioni di cui all’articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello
Stato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.
17. All’articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio
2009, n. 14, al comma 16-sexies, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Nell’ambito della
liquidazione del patrimonio trasferito, la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal
Ministero dell’economia e delle finanze è trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è
costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e
valutare a cura dell’Agenzia del Demanio, previa intesa con le società di cui al comma 16-ter. Con
separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, sono regolati i rapporti tra le parti interessate”.
18. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche
e integrazioni, le disposizioni di cui all’ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei
beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell’articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: “30 giugno 2012”, sono sostituite dalle
seguenti: “30 settembre 2012”

Articolo 4
Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano
conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche
amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
b) all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di
entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del
servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Ove l’amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere
dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di
servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle
società, ove non vengano prodotti nell’ambito dell’amministrazione, devono essere acquisiti nel
rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano
servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi
dell’articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all’articolo 4,
commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in
relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all’esigenza di
assicurare l’efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più
di tre membri, di cui due dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di
indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione
diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione della
società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni
medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il
terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell’amministrazione
titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare
i relativi compensi assembleari all’amministrazione e alla società di appartenenza. E’ comunque
consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica
con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di
amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono
essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle
attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è
determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione
composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti
dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa
tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri
scelti tra dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o
di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della
stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di
Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal
Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e
supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l’obbligo di riversamento dei compensi
assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con
decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo,
anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile
esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la
disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile,
che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono
ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo
scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli
operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti
aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel
rispetto dell’articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi
strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto
legislativo.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a
capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla
giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del
servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro
annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31
dicembre 2013.
9. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per
l’amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto,
quanto previsto dall’articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l’applicazione della
disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi
l’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall’anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo
determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per
cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio,
non può superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2011.
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in
caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della
società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei
contratti stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro
controllate.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire
clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali
comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e
amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già
costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti,
ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.

Articolo 5
Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall’1 gennaio 2013, di un punto della
percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della
riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di
finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione
dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono
destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio.
Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque,
assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.
2. A decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità
indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società
dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50
per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di
autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo
anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione
non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi
istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti
nell’area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l’assenso del contraente
privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza
del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell’anno 2012 per la prestazione
del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in
acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011,
l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per
le sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità
amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della
riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del
parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle
amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni
differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma
restando l’area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in
godimento.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore
nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di
avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al
primo periodo per l’approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla
presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l’importo
contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università
statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi
derivanti dall’applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i
fondi per la contrattazione integrativa.
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite
di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a
decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione,
oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità
disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
9. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché le autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire
incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in
quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
10. All’articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
“Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all’articolo 1, comma 447,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano
convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione
generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero
utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al periodo successivo per
l’acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con
riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle
pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 446, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all’utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al
periodo precedente, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di
cui al comma 6.”;.
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
“ 9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 11, comma 9, del decretolegge
6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito
con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli
stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per
cento.
9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi,
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto
all’articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture
sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto
previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi.”
11. Nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1
agosto 2011, n. 141, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, sono individuati i criteri per la valutazione
organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18
del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150. I criteri stabiliti con il predetto decreto non si
applicano alle amministrazioni che sono già dotate di strumenti per la valutazione organizzativa ed
individuale dei dipendenti.
12. Dopo il comma 3 dell’articolo4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito il seguente:
“3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli
stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in
bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima”.
13. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato
14. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle
autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei
revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
possesso di specifica professionalità.

Articolo 6
Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall’articolo 1 della Legge n. 296 del 27
dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), costituiscono principio fondamentale di coordinamento
della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita
dell’Unione europea si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie,
Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio,
controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell’elenco ISTAT ai
sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di
finanza pubblica), e successive modifiche e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacità
di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario
scegliendo gli amministratori o i dirigenti.
2. Le modalità di effettuazione della trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma
rese disponibili alla banca dati della amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31
dicembre, 2009, n. 196, sono definite con apposito decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito l’Istat con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’Istat”.
3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito dalla
vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall’articolo 5,
commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto.
4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della
gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le
società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la
Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in
corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie
5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale
applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli
investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento
in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell’acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti
pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.
6. Nelle more dell’attuazione della delega prevista dall’articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n.
196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la
rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l’acquisizione dei documenti contenenti le
informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1 gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali
dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo
SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Le
predette scritture contabili saranno integrate, per l’acquisto di beni e servizi, con l’utilizzo delle
funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della
razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.
7. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire, con le modalità di cui all’articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, 196, delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.
8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi
contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all’attuazione delle finalità di cui al
comma 5. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT, sono definite le
modalità di contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma.
9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti
fino all’esercizio in corso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
l’Istat, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione e la raccolta di informazioni
relative alle opere d’importo più rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al periodo precedente sono in particolare individuati gli enti interessati alla ricognizione, le
caratteristiche delle opere rilevate e le modalità per l’invio delle informazioni.
10. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via
sperimentale per il triennio 2013 – 2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a
ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per
somministrazioni, forniture e appalti, a partire dall’esercizio finanziario 2013, ha l’obbligo di
predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina e paga le spese, da
aggiornare con cadenza mensile. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono
avviate le attività propedeutiche all’avvio della sperimentazione di cui al periodo precedente.
11. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi necessari e presupposti del pagamento
stesso, in relazione a ciascun impegno, il preciso ammontare del debito e l’esatta individuazione
della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito,
nonché la data in cui viene a scadenza l’obbligazione.
12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i
provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture
regolarmente emesse.
13. Al fine di consentire la corretta imputazione all’esercizio finanziario di competenza economica
delle spese dei Ministeri che hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a
somministrazioni, forniture e appalti, mediante l’esatta individuazione della data di insorgenza degli
stessi, le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in
perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l’estinzione dei debiti
formatisi fuori bilancio, da inoltrare all’amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio
centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito
dal creditore, quali prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento
lavori e le fatture regolarmente emesse.
14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i
pagamenti previsti dal piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro competente,
da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa,
possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i
pagamenti effettuati mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della
compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
15. Le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali,
totalmente non impegnate alla chiusura dell’esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse,
con l’esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono
reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell’esercizio successivo a quello terminale
dell’autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi
a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è definanziata per i
corrispondenti importi.
16. In via sperimentale, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di bilancio
gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio
pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle
corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi
del comma 10.
17. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, nelle more dell’ entrata in vigore
dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti
non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi
anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell’organo di revisione, possono essere esclusi
dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di
riscuotibilità.
18. I termini previsti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, in attuazione dell’articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, sono prorogati rispettivamente come segue:
a) all’articolo 1, comma 4, il termine del “28 giugno 2012” è prorogato al “27 luglio 2012”;
b) all’articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del “31 luglio 2012” è prorogato al “30
agosto 2012” e, all’ultimo periodo, il termine del “31 agosto 2012” è prorogato al “28 settembre
2012”;
c) all’articolo 3, comma 5, il termine del “28 settembre 2012” è prorogato al “31 ottobre 2012”;
d) all’articolo 3, comma 7, il termine del “31 ottobre 2012” è prorogato al “30 novembre 2012;
e) all’articolo 4, il termine del “1° novembre 2012” è prorogato al “1° dicembre 2012” e quello del
“1° novembre 2016” è prorogato al “1° dicembre 2016”.
19. Le convenzioni, di cui all’articolo 1, comma 5-bis, lettera f) del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125,
convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei
compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni
successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
20. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 616, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 2013 gli ambiti
territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da
almeno quattro istituzioni.”;
b) dopo il comma 616 è inserito il seguente comma:
“616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi
di secondo livello per i fondi europei, nonché ogni altra verifica e controllo richiesti dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’economia e
delle finanze.”.

Titolo II
Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali

Articolo 7
Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri

1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare i seguenti interventi:
a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da
comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2012 e 10
milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Conseguentemente, l’autorizzazione
di spesa di cui al Decreto-Legislativo n.303 del 1999, come rideterminata dalla
tabella C della Legge 12 novembre 2011, n.183, è ridotta di 5 milioni di euro per
l’anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013;
b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli
stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e
Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro
per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
soppresse le seguenti strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri :
a) “Segreteria tecnica dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione” di cui
all’articolo 1, comma 22- bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della
predetta Unità, integrandola se necessario con un contingente di personale inferiore di almeno il 30
per cento rispetto a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica;
b) “Progetto Opportunità delle Regioni in Europa” di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 dicembre 2011;
c) “Unità per 1’e-government e l’innovazione per lo sviluppo” di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli uffici cui attribuire, ove
necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al comma 2.
5. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell’anno 2014» sono sostituite
dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell’anno 2012, euro 3.800.000 nell’anno 2013 e euro 3.000.000
nell’anno 2014»
b) all’articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21» è sostituita dalla seguente:
«403.330.620,21».
6. Per l’anno 2012, con il decreto di cui all’articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono rideterminate le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio
permanente e volontari in ferma prefissata dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare in servizio.
7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, riferita all’anno 2012 è
ridotta di 5,6 milioni di euro.
8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai
sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta dell’importo
annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall’anno 2012.
9. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 613 del codice dell’ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta dell’importo di euro 8.700.000 per l’anno 2012 e
dell’importo di euro 7.900.000 a decorrere dall’anno 2013.
10. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole “Ministro della difesa” aggiungere le parole “di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
11. Gli importi di cui all’articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le
amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall’anno 2013, una riduzione della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi
indicati nell’allegato n. 2.
13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell’ambito delle
spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato
nella tabella di cui al medesimo comma 12.
14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità
per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui
al comma 12. Il Ministro dell’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al
medesimo comma.
15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a
conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il
Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la
medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie,
iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato,
a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.
16. Il fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotto di 94 milioni
di euro per l’anno 2012.
18. Il fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall’articolo 33,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 39 milioni di euro per l’anno 2012.
19. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni e integrazioni, è ridotta di 8,9 milioni di euro per l’anno 2012.
20. La lettera c), dell’articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 è soppressa.
21. Il Fondo di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 è alimentato per 1
miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa
previste dal presente decreto.
22. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’interno, di cui all’ articolo 8 della legge 1 aprile
1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalità disciplinate con apposita convenzione, al
registro delle imprese istituito dall’articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato
dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonché agli atti, ai documenti
ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di
Commercio, senza oneri per lo Stato.
23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-
2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, è ridotto di
67.988.000 euro per l’anno 2012, di 91.217.000 euro per l’anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere
dall’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento relativo al Ministero
dell’interno.
24. E’ annullato l’Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria
avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell’ambito del Centro per
lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.
25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall’annullamento
dell’Accordo di programma di cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
26. Alla revisione della spesa nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si
provvede altresì con le risorse di seguito indicate:
a) al secondo periodo dell’articolo 2, comma 172, del Decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286,
dopo le parole “a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, “ sono aggiunte le seguenti “pari a
ad euro 2.500.000 per l’anno 2012 e”;
b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a
privati per attività dell’aviazione civile) di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
27. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la
dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e
dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.
28. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line
attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.
29. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la
pagella degli alunni in formato elettronico.
30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa
disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta
comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del
documento redatto in formato elettronico.
31. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri
on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
32. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge
29 ottobre 1984, n. 720.
34. Alla data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali
provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi
alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto
infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere
effettuato alla data del 15 novembre 2012. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all’articolo 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
35. I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l’ operatività
dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative alle disposizioni di cui
all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione,
entro la data del 15 ottobre 2012.
36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati
nell’ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di
sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all’articolo 43, comma 2, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
37. All’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole “integrare i fondi stessi” sono aggiunte “nonché l’autorizzazione di spesa di cui
alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati
all’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003,
n. 53, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio”;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Sono abrogati l’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440, il secondo periodo dell’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.
38. All’articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “fatta eccezione per” sono sostituite
dalla seguente “compreso” e le parole da “, le cui competenze fisse” sino alla fine del comma sono
soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed
effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente
alta in riferimento al numero di posti d’organico dell’istituzione scolastica.
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all’articolo 5-ter del
decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014
e 2015, la restante parte è versata nell’anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono
soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di
funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
40. In deroga all’articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30
milioni è versata all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2012 a valere sulle contabilità
speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita all’erario.
41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che
accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all’anno scolastico che ha termine
nell’anno finanziario di riferimento.
42. All’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “contribuzione studentesca” sono inserite le seguenti “degli studenti italiani iscritti
entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello”;
b) le parole “del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537” sono sostituite dalle
seguenti “dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. E’ fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al
finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.”.

Articolo 8
Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l’acquisto
di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni
iniziativa affinché:
a) in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2010, siano utilizzate
le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a
cittadini e utenti;
b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività
anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la
responsabilità organizzativa e funzionale di un’unica struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate
all’espletamento dell’attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l’anno 2013, delle
relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione
delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del
progressivo aumento dell’erogazione di servizi online,
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in
essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo
tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l’attivazione
immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull’intero territorio nazionale che
prevedano l’accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo
comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della
prossimità all’utenza e delle innovate modalità operative connesse all’aumento
dell’informatizzazione dei servizi,
g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e
conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta
pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.
2. L’INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà provvedere:
a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti che consenta
di minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento;
b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dei livelli di servizio contenuti nelle convenzioni e nei
contratti con i Centri di Assistenza Fiscale, anche in relazione alle nuove modalità operative
connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e alla multicanalità di accesso ai
servizi con riduzione di almeno il 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;
c) dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio
patrimonio immobiliare da reddito, con l’obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa
ed una maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel
rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.
3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al
fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello
Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria,
inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 30
dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di
ricerca di cui all’allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell’anno 2012 e al 10 per
cento a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010. Nel
caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli
enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche
costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal
bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi
intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;
le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l’anno 2012 il versamento avviene entro
il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
4. Per gli enti di ricerca indicati nell’allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal
bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta
riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente
comma 3.

Articolo 9
Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi

1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il
contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le
province e i comuni sopprimono o accorpano, riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura
non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura
giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via
strumentale, funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera p), della
Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi
dell’articolo 118, della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di dare attuazione al
comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle
agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza unificata si provvede mediante
intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio
di leale collaborazione, all’individuazione dei criteri e della tempistica per l’attuazione del presente
articolo e alla definizione delle modalità di monitoraggio.
4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province
e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli
organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente
adottati dai medesimi.
5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al
comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura,
che svolgono, ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle
medesime regioni.
6. E’ fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di
qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative
loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione.
7. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Articolo 10
Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio

1. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo assume la denominazione di Prefettura – Ufficio
territoriale dello Stato e assicura, nel rispetto dell’autonomia funzionale e operativa degli altri uffici
periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul
territorio.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture – Uffici
territoriali dello Stato di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede
all’individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura – Ufficio territoriale dello Stato
connessi all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generali
regolatrici della materia:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle
Prefetture – Uffici territoriali dello Stato e degli altri uffici periferici delle pubbliche
amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, salvo l’adeguamento dello stesso
ambito a quello della città metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilità di
individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali
esigenze connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché
alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, individuazione di modalità,
anche ulteriori a quelle di cui all’articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l’ottimale
esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato;
d) realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture
periferiche dell’amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare
riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di
gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via
prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 10
per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l’esercizio delle medesime funzioni;
e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente comma, con riferimento alle risorse
che non risultano più adibite all’esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da
parte di altre strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato:
1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre
funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-
bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli
uffici individuati per l’esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della
Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle competenti
Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
Decorso il termine per l’espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato. Al
fine di evitare soluzioni di continuità nell’integrazione dei sistemi informativi centrali e periferici
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, necessaria per l’azione di monitoraggio e controllo
delle grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture
informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane
attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano. Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità
marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli
adempimenti degli obblighi comunitari,

Articolo 11
Riordino delle Scuole pubbliche di formazione

1. Al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei
dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l’eccellenza e l’interdisciplinarietà, con uno o più
regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’interno,
anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di
coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture
competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari
pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica
all’ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
c. per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e la formazione generica
dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici,
previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente ;
d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della
tendenziale concentrazione in un’unica struttura già esistente per singolo Ministero e
per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le
strutture formative militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l’uso gratuito da parte di
altre strutture formative pubbliche;
f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione
permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, prevedendo che la relativa
formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con
istituti universitari italiani o stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti
territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli
enti medesimi ;
h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del
corpo docente e l’eccellenza dell’insegnamento presso le scuole pubbliche di
formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e
finanziarie disponibili:
1) l’attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in
conformità con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli
istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.
2. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti
militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.

Articolo 12
Soppressione di enti e società

1. L’INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati
all’INRAN ai sensi dell’articolo 11 decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all’Ente risi
le competenze dell’INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni
dell’INRAN già svolte dall’ex INCA.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all’Ente risi.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo
dell’INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del
comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti
rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.
5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente decreto svolge
le funzioni trasferite all’INRAN ai sensi dell’articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, è posto in mobilità ai
sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso, il direttore generale
dell’INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese
le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ente soppresso
che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque
non superiore a dodici mesi.
7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l’efficienza e di migliorare la
qualità dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di
coordinamento di cui all’articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio
del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello
Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e
al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.
9. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e
fermo restando quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente
è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il
personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto
organizzativo.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400
del 1988, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria dotazione
organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione.
11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole alimentari forestali mantiene il trattamento
previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposte al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico
risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole
alimentari forestali è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella
titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.
12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso
Agea, a seguito del trasferimento di cui al comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione
organica della stessa Agenzia.
13. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, sono:
a) il direttore dell’agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore
agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti.
14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
L’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, è adottato lo statuto dell’Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del
collegio dei revisori.
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni
del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con il presente articolo e dalla data di entrata
in vigore del presente decreto l’articolo 9 del citato decreto legislativo.
18. Dalle disposizione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed
organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i
regolamenti previsti dall’articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche
sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52
del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. Sino al 31 dicembre 2012 non si
applicano i commi 635 e 638 del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche
amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività
svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell’ambito delle quali operano
21. Alla data di entrata in vigore del presente decreto l’organismo di indirizzo, istituito dall’articolo
2, comma 118, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è soppresso. Le relative funzioni sono
esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di specifica intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di marzo di ciascun anno
finanziario, rendicontano le somme erogate a favore dei comuni confinanti ai soli fini dello svincolo
degli accantonamenti effettuati in via temporanea dal Ministero dell’economia e delle finanze in
applicazione dell’articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670.
23. La Commissione scientifica CITES di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992,
n. 150, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e
comma 2-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
24. La Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa, di seguito
denominata «Società», costituita ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come
sostituito dall’articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e successive modificazioni, è posta in
liquidazione.
25. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è nominato un
commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della Società e di portare a
conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell’articolo
60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono già stati
individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e sono già stati contratti i relativi
mutui.
26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2013 e non è prorogabile. Per lo
svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale
della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa,
di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di
qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a
tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore
entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere
confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso,
rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede, entro il 31 dicembre 2013,
all’estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonché dei rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la società.
27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Società sono trasferiti al Ministero per i beni e le
attività culturali che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Società.
Le disponibilità finanziarie residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi
già contrattualizzati ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da
realizzare secondo le modalità di cui al comma 30. I contributi pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta
beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono
utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalità di cui al comma 30 e secondo la
procedura ivi prevista.
28. Alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo si applicano, in quanto non derogate, le
disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali.
29. All’articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nell’ultimo periodo, dopo le parole: “Dall’anno 2012” sono
aggiunte le seguenti: “fino all’anno 2016”.
30. A decorrere dall’anno 2012, le risorse di cui all’articolo 32, comma 16, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono assegnate,
secondo le modalità ivi previste, al Ministero per i beni e le attività culturali e destinate alla
realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione e la realizzazione di
attività culturali di pari rilevanza, nonché alla realizzazione di infrastrutture destinate alla
valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto avente natura non
regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la
programmazione delle risorse di cui al presente comma.
31. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia di cui al decreto legislativo 18 novembre
1997, n. 426 e successive modificazioni, di seguito denominata: “Fondazione”, è soppressa. Al fine
di razionalizzare e rendere più efficace ed efficiente lo svolgimento delle funzioni, di preminente
interesse generale nell’ambito della formazione specialistica avanzata del settore cinematografico,
nonché della tutela, salvaguardia, conservazione, valorizzazione e diffusione culturale del
patrimonio cinematografico e audiovisivo, già svolte dalla Fondazione, è istituito, presso il
Ministero per i beni e le attività culturali, il Centro sperimentale di cinematografia, quale Istituto
centrale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, di seguito denominato: “Istituto”.
L’Istituto afferisce alla Direzione generale per il cinema ed è posto sotto la vigilanza della
medesima Direzione generale. Ad esso si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, successive modificazioni. L’incarico di
direzione dell’Istituto è conferito dal Direttore generale per il cinema, ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e nelle more della costituzione degli organi dell’Istituto, il Direttore
generale per il cinema assicura la continuità della gestione amministrativa e della didattica ed a tal
fine svolge le funzioni dei cessati organi amministrativi della Fondazione.
32. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233
e successive modificazioni è aggiunta la seguente lettera: “g-bis) il Centro sperimentale di
cinematografia.”.
33. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di
lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura
giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato,
cessano di avere effetto ove non confermati dal Direttore generale per il cinema entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dai
commi 34 e 35, l’Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla
Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti
a tempo indeterminato della Fondazione, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si
applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività
culturali, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità, sulla base di
apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede
ad adeguare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente
trasferito. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio corrisposto al momento dell’inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative.
Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del
Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
34. Le funzioni svolte dalla Cineteca nazionale, nonché le inerenti risorse finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, con il decreto previsto dal
comma 35 alla s.r.l. Istituto Luce Cinecittà, di cui all’articolo 14, commi da 6 a 14, del decretolegge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla
quale, a partire dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 35, si applicano le previsioni
dell’articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Presso la
medesima Società sono, altresì, trasferiti i dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione,
adibiti alla Cineteca nazionale, individuati con il medesimo decreto di cui al comma 35, ad
eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
35. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali
appartenenti alla Cineteca Nazionale, nonché le partecipazioni societarie detenute dalla Fondazione,
da trasferire a titolo gratuito a Istituto Luce Cinecittà s.r.l. Con convenzione stipulata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale per il cinema,
l’Istituto e l’Istituto Luce Cinecittà s.r.l. definiscono le modalità con le quali è assicurato il pieno
utilizzo, a titolo gratuito, del patrimonio e delle attività della Cineteca Nazionale, da parte
dell’Istituto nei propri programmi formativi, didattici e culturali.
36. Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente articolo sono esenti da qualunque
imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
37. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è
abrogato il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni.
38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Istituto centrale per i beni
sonori e audiovisivi di cui all’articolo 15, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, è soppresso. Le funzioni e i
compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e strumentali, dell’Istituto centrale per i beni
sonori e audiovisivi sono trasferite alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le
attività culturali. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, la lettera g) è soppressa.
39. All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “L’incarico del commissario non può
eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un
periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad
essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.”.
40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario
sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e
l’amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione
delle residue attività liquidatorie.
41. L’Ente nazionale per il microcredito di cui all’articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43.
42. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un
dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione
dell’ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività,
all’estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell’ente soppresso. Il dirigente
delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico
costituisce integrazione dell’oggetto dell’incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi
dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni
del trattamento economico complessivo.
43. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di
chiusura dell’ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell’ente,
corredato dall’attestazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione
dell’ente medesimo e trasmesso per l’approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al
Ministero dell’economia e delle finanze. Il bilancio dà evidenza delle contabilità separate attivate
per la gestione delle risorse comunitarie e dei fondi corrisposti all’ente da altri soggetti pubblici o
privati. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono
corrisposti ai componenti degli organi dell’ente soppresso fino agli adempimenti previsti dal
presente comma e comunque non oltre 30 giorni dalla data di soppressione.
44. Le convenzioni in essere tra l’ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati sono risolte
alla data dell’entrata in vigore del presente decreto. Le amministrazioni e gli enti interessati
definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le relative pendenze finanziarie. Il Ministro
dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, su proposta del dirigente
delegato, individua i soggetti e le modalità di trasferimento dei programmi e progetti comunitari, al
fine di garantire l’adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria.
45. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in servizio presso l’ente alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, sono
trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, al Ministero dello sviluppo economico che
provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.
46. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione
occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione
dell’ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del
presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l’efficacia, non oltre
l’originaria scadenza, per far fronte alle attività previste dal comma 42.
47. L’eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al
comma 42 e le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell’ente
soppresso sono versate all’ entrata del bilancio dello Stato; le risorse allocate nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico costituiscono economie del bilancio dello Stato.
Le risorse strumentali dell’ente sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo
economico.
48. È abrogato l’articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente disposizione.
49. L’Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti” di cui all’articolo 10, comma 10,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un
dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione
dell’associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle
operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle
pendenze dell’ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello
sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell’oggetto dell’incarico di
funzione dirigenziale conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di
chiusura dell’ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell’ente,
corredato dall’attestazione redatta dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione
dell’ente medesimo e trasmesso per l’approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al
Ministero dell’economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all’associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono
trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell’attualità dell’interesse
pubblico allo svolgimento delle attività, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.
53. Le convenzioni in essere tra l’associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte
alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore
dell’associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da
istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla
prosecuzione delle attività di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l’ente nazionale per il
microcredito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è
trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per
l’inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17,
commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la
propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite
e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene
il trattamento previdenziale in godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione
occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione
dell’ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del
presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l’efficacia non oltre
l’originaria scadenza per far fronte alle attività previste dal comma 50.
57. L’eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al
comma 50 è versato all’entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell’associazione
sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 10, comma 10, della
legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente norma.
59. La Fondazione Valore Italia di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai
sensi dell’articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data
19 aprile 2012 ai sensi dell’articolo 25 del codice civile, esercita i poteri del presidente e del
consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della
liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della
fondazione soppressa entro il termine del 31 dicembre 2012. A tal fine, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per
essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme
impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il
compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresì la disponibilità degli
operatori del mercato a subentrare nell’esecuzione del progetto per la realizzazione dell’Esposizione
permanente di cui all’articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza
previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e
attività in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 31
dicembre 2012 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia
dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l’estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione diretta del programma, oggetto di
specifica convenzione con la Fondazione, concernente la “Realizzazione del programma di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica
dei disegni e modelli industriali”, utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e
depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all’entrate dello Stato
per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e destinate all’esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalità
definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere tra il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest’ultima e soggetti
terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del
commissario. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il bilancio di
chiusura della fondazione soppressa è presentato dal commissario per l’approvazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell’economia e delle finanze. ed è corredato
dall’attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio dà evidenza della contabilità separata
attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione,
concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennità o gli altri
emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli
adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in servizio presso la fondazione alla data dell’entrata in vigore del presente decreto,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad
incrementare la propria dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 è inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, previo
espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell’idoneità, sulla base di una tabella di
equiparazione tra le qualifiche possedute presso la fondazione e quelle del Ministero tenuto conto
delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale può essere destinato, in tutto o in
parte, a supporto delle attività del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi
60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione
occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione
della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del
presente decreto; entro tale data, il commissario può prorogarne l’efficacia non oltre l’originaria
scadenza per far fronte alle attività previste dai commi 60 e 61.
69. L’eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le
disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla
realizzazione dell’Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all’entrate del bilancio
dello Stato. Le risorse strumentali della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il comma 61 nella parte in cui
dispone l’istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna
promozionale straordinaria a favore del ‘made in Italy’, il comma 68, 69 e 70 dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l’articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,
nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attività previste al
comma 68 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l’articolo 33 del decreto legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni
legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.
71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore
di Promuovi Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte
con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell’accordo
di cui al comma 73, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa – Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente
partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal
trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i
beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo
indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti
di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
73. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Invitalia stipula con
Promuovi Italia apposito accordo per l’individuazione della società conferitaria e delle attività, dei
beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la
regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla
preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, nell’esercizio dei poteri di
vigilanza di cui all’art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole “Il Ministero delle attività produttive” e
“Il Ministro delle attività produttive” sono sostituite, rispettivamente, dalle parole “La Presidenza
del Consiglio dei Ministri ” e “Il Presidente del Consiglio dei Ministri”.
75. L’incarico di commissario per la gestione delle società cooperative di cui all’articolo 2545-
sexiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto
dell’autorità di cui all’articolo 2545-septiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle
società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del
codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario
liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di
specifiche operazioni, l’onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del
commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative
nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli
2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 71, l’ammontare del
compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi
criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, che individua modalità di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della
economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con
gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto
ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante “Regolamento concernente l’adeguamento dei
compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di
concordato preventivo. In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere
superiore a quella prevista all’entrata in vigore del presente decreto .”
78. All’articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: “31 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2012” ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello
statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 36, comma 5,
settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, l’Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima
sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che
rimane titolare delle risorse previste dall’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente
trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all’Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.”;
b) al comma 6, le parole: “31 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2012”.
79. All’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: “in servizio dalla data in vigore del presente decreto”,
sono sostituite dalle seguenti: “in servizio alla data del 31 maggio 2012”;
b) al comma 7, le parole: “31 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2012”.
80. All’articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”A tale fine nella fattura viene indicata,
altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa.”;
b) il comma 14, è sostituito dal seguente: ”14. Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 26
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall’articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi
7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto
fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione
delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al
dieci per cento dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro.”;
c) il comma 15, é sostituito dal seguente: “15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono irrogate dagli
organi del Comando generale della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate in occasione dei
controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.”.
81. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale
centro di costo nell’ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
284.
83. All’articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a) un Dirigente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell’ambito di quelli
previsti dall’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
211 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, con
funzioni di Presidente”;
b) al comma 1, lettera b) le parole “dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i
componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite
dalle seguenti: “dei quali il primo, responsabile dell’attività amministrativa e contabile, con
incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell’ambito di quelli previsti
dall’articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211”;
c) al comma 1, lettera g) le parole “quattro rappresentanti” sono sostituite dalle seguenti: “un
rappresentante per ciascuna”.
84. Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori per le
iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione
ambientale, stanziato sul capitolo 1330 – piano di gestione 1 – del bilancio del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1,5 milioni di euro
per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguirà in
particolare gli interventi necessari per l’attuazione dei controlli sull’autotrasporto previsti dalle
direttive dell’Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ed il Ministero dell’interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione
dell’INPDAP ed alla sua confluenza nell’INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti
dall’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’approvazione del bilancio di chiusura dell’INPDAP si provvede
mediante la nomina di un commissario ad acta.
88. All’articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: “30 giugno 2012”
sono sostituite dalle seguenti: “ 31 ottobre 2012”.
89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS
previsto dall’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007 continua ad operare in regime di
proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre
il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall’art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.
122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione dell’Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di
commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un
dirigente generale di ruolo del Ministero, è prorogato fino all’approvazione del nuovo Statuto, volto
a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2012.

Art. 13
Istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale

1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza nei settori finanziario,
assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la
vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
e sul risparmio previdenziale (IVARP).
2. L’IVARP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L’Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre
che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo
II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni
private) e quelli previsti dall’art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come modificato dalla legge 23 dicembre
2005, art. 1, comma 68, nonché il gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà
previsto dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1993, n. 124, nella misura prevista
dall’art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive integrazioni.
4. L’IVARP e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non
sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L’IVARP può fornire dati al
Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell’economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.
5. L’Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività .
6. L’IVARP svolge le funzioni già affidate all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell’art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, (Riforma della
vigilanza sulle assicurazioni) e dell’art. 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
7. Sono altresì attribuite all’IVARP le funzioni spettanti alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP) ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari).
8. Le competenze già affidate alla COVIP dall’art. 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono esercitate dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
9. L’IVARP e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare appositi accordi per
l’esercizio, da parte del primo, di poteri di verifica e controllo, anche mediante ispezione, sui
soggetti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del
comma 8 del presente articolo.
10. Sono organi dell’IVARP:
a) il Presidente;
b) il Consiglio;
c) il Direttorio di cui all’art. 21 dello Statuto della Banca d’Italia, operante nella composizione
integrata di cui al comma 17.
11. Presidente dell’Istituto è il Direttore Generale della Banca d’Italia.
12. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Istituto e presiede il Consiglio.
13. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa
moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo o
previdenziale, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio
dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca
d’Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato.
Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato su proposta del Governatore
della Banca d’Italia.
15. Al Consiglio spetta l’amministrazione generale dell’IVARP.
In particolare il Consiglio:
– adotta il regolamento organizzativo dell’IVARP;
– delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell’Istituto e
adotta il relativo regolamento;
– adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei
dipendenti;
– conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
– approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
– provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
– esamina ed approva il bilancio;
– esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio
integrato eventualmente ritenga di sottoporgli.
16. Nell’ambito delle proprie competenze, il Consiglio può rilasciare deleghe anche a singoli
consiglieri o al personale dell’Istituto con qualifica dirigenziale per l’adozione di provvedimenti che
non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle
modalità previste dallo Statuto.
17. Ai soli fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all’IVARP in materia assicurativa
e previdenziale, il Direttorio della Banca d’Italia è integrato con i due consiglieri di cui al comma
13.
18. Al Direttorio integrato spetta l’attività di indirizzo e direzione strategica dell’IVARP e la
competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle
funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa e previdenziale.
19. Nell’ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato può rilasciare deleghe al Presidente,
a singoli consiglieri, a dipendenti dell’Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni
o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalità previste
dallo Statuto medesimo.
20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l’approvazione della
relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l’adozione di provvedimenti a carattere
normativo.
21. Rientra, altresì, nella competenza del Direttorio integrato l’adozione nei confronti dei dirigenti
dell’IVARP di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la
nomina dei delegati presso l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali (EIOPA).
22. Nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato
possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo
ratifica collegiale.
23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell’IVARP sui fatti rilevanti concernenti
l’amministrazione dell’Istituto.
24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell’IVARP è deliberato dal Direttorio della Banca
d’Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo
Statuto dell’IVARP, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalità.
25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all’assetto organizzativo dell’IVARP e in particolare:
– stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell’Istituto;
– prevede la facoltà del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di
ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio;
– disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e
deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i
provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al
comma 13;
– definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali;
– definisce le modalità dell’esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessità e di urgenza;
– stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l’adozione di un codice etico sia per i
dipendenti che per i componenti degli organi;
– definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d’Italia
all’IVARP o dall’IVARP alla Banca d’Italia;
– definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell’Istituto.
26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell’Istituto, stabilisce criteri per l’ottimizzazione delle
risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.
27. Ai fini dell’esercizio delle sue funzioni l’IVARP può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche
della Banca d’Italia.
28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell’ISVAP e della COVIP
decadono e i Presidenti degli enti soppressi assumono le funzioni di Commissari per l’ordinaria e
straordinaria amministrazione dei rispettivi enti, mantenendo il trattamento economico connesso
all’incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.
29. I Commissari straordinari riferiscono con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale
della Banca d’Italia in ordine all’attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall’ISVAP e dalla
COVIP. L’ISVAP e la COVIP, per tutta la fase transitoria, continuano ad avvalersi del patrocinio e
della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello Stato.
30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri
di cui al comma 13 e il Direttorio della Banca d’Italia predispone lo Statuto dell’IVARP .
31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, i Commissari straordinari decadono
automaticamente dalle funzioni.
32. Alla medesima data l’ISVAP e la COVIP sono soppressi e l’IVARP succede in tutte le funzioni,
le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ad essi. All’IVARP sono
trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. Il personale dei soppressi ISVAP e
COVIP passa alle dipendenze dell’IVARP conservando di diritto il trattamento giuridico,
economico e previdenziale di provenienza. La dotazione organica dell’IVARP è determinata entro il
limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio
presso gli enti soppressi.
33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell’IVARP nelle funzioni di ISVAP e di COVIP il
Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce un unico trattamento
giuridico, economico e previdenziale del personale dell’IVARP, fermo restando che tale operazione
di omogeneizzazione non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a
quelli previsti nei precedenti ordinamenti dei due enti.
34. Entro il medesimo termine il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga
conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 26 del presente articolo. In ogni caso, il
piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dei due enti soppressi.
35. Alla data di subentro dell’IVARP nelle funzioni precedentemente attribuite all’ISVAP, è
trasferita alla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti
assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra
competenza spettante all’ISVAP in materia.
36. Alla medesima data è trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto
dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’IVARP, è stabilita la quota dei
contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a
copertura degli oneri sostenuti per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
38. Con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l’istituzione di
apposito Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di
associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro
medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e
proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro.
L’organismo sarà soggetto alla vigilanza dell’IVARP. Il regolamento disciplinerà, altresì, il
procedimento di nomina dei componenti dell’Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni
e competenze attribuite in via transitoria all’IVARP con attribuzione dei necessari poteri
sanzionatori.
39. La contabilità dell’IVARP viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca
d’Italia dall’art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei
Conti su ISVAP e COVIP, rispettivamente, ai sensi dell’art. 4 della Legge 12 agosto1982, n. 576,
così come modificato dall’art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
dell’art. 18, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
40. A decorrere dalla data dell’entrata in vigore dello Statuto dell’IVARP sono abrogati gli artt. 9,
10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982 , n. 576, l’art 18 della legge 5 dicembre 2005, n.
252, fatta eccezione per il comma 2, per il comma 4, ultimo periodo, e per il comma 5, nonché l’art.
13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. All’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 52, le parole “In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e” sono soppresse.
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.
41. A decorrere dalla data di cui al comma 40 del presente articolo, sono trasferite all’IVARP i
poteri normativi attribuiti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 4, comma 3, lett. a)
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché quelli attribuiti al medesimo Ministro
dall’art. 4, comma 3, lett. b), ad esclusione di quelli relativi ai requisiti di onorabilità e
professionalità dei componenti degli organi collegiali e del responsabile delle forme pensionistiche
complementari.
42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto previsto al comma 40 del presente
articolo, ogni riferimento all’ISVAP o alla COVIP contenuto in norme di legge o in altre
disposizioni normative è da intendersi effettuato all’IVARP. Per le norme che disciplinano la
gestione dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del presente articolo, ogni riferimento all’ISVAP si
intende effettuato alla Consap Spa.
43. Le disposizioni adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dall’ISVAP e dalla
COVIP nell’esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all’IVARP restano in vigore fino
all’eventuale adozione, da parte dell’IVARP medesimo, di nuove disposizioni nelle materie
regolate.

Articolo 14
Riduzione delle spese di personale

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall’articolo 16, comma 1,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
a. all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo
dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “Per il quadriennio 2010-2013”
sono sostituite dalle seguenti “Per il quinquennio 2010-2014”;
b. all’articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 9, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole: “Per l’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti “Per l’anno 2015”;
c. all’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “A decorrere dall’anno 2015” sono sostituite dalle
seguenti “A decorrere dall’anno 2016”.
2. All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “A decorrere dall’anno 2010” sono
sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2010 e 2011”. In fine è aggiunto il seguente periodo “La
predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014,
del cinquanta per cento nell’anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall’anno 2016”
3. All’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole
“Per il quadriennio 2009-2012” sono sostituite dalle seguenti “Per il triennio 2009-2011” e, dopo il
comma 13, è aggiunto il seguente: “13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università
statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di
quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno
precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l’anno 2015 e del
cento per cento a decorrere dall’anno 2016. L’attribuzione a ciascuna università del contingente
delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero
dell’economia e delle finanze. Al fine di completarne l’istituzione delle attività, sino al 31 dicembre
2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 2005.”
4. All’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “Per il triennio 2011-2013” sono
sostituite dalle seguenti “Per il quadriennio 2011-2014” e all’ultimo periodo le parole “del 50 per
cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015” sono sostituite dalle
seguenti parole “del 50 per cento per l’anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2016”.
5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, sino all’anno 2014; nel limite del 50 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, per l’anno 2015; nel limite del 100
per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, a decorrere dall’anno
2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
All’articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole “ e 2012”.
6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le
modalità di cui l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all’80 per
cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell’applicazione della
disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero
delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi
effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle
minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione
di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati
alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi è operata
in conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i
dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi
operativi.
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali
degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall’esterno,
di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14,
comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, del presente decreto.
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 626, comma 1, le parole “100 unità” sono sostituite dalle seguenti “70 unità”;
b) all’articolo 639, comma 3, le parole da “è stabilito” sino a “unità” sono sostituite dalle seguenti
“è stabilito entro il limite massimo di 624 unità”.
12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite
previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da
destinare all’estero ai sensi dell’articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né
possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente
transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili
nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di
altra provincia a richiesta dell’interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della
commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico,
prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente
ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente
amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale
viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto
conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per
l’attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte
dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi,
scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11,
comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede, a decorrere dall’anno 2013, con proprio decreto,alla riduzione, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria, del fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del
2008.
16. Ai fini dell’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo
4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da
specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre
straniera
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità
e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui
presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia,
con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il
docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il
medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso
all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente
disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito
corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi
dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che
si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi
diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al
personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in
situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la
messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi
delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a
disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili
nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano
applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base
del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell’utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma
precedente percepisce lo stipendio proprio dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora
superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata
dall’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine
assegnata all’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo
dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di
disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle
istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei
dirigenti scolastici.
21. I risparmi conseguenti all’applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso
che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni
vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo
459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito
esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica
istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al
personale scolastico.
23. Per l’anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del
contingente degli esperti di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 inviate all’estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Per l’anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si
sostituiscono 100 unità di personale cessato.
25. Per l’anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti
rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
26. Per l’anno 2012, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto
1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.
27 All’articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
“5-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al
rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul
personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell’istruzione, dell’università e
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della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio
Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all’organico di diritto delle regioni con
riferimento all’anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno
2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma
per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.

Titolo III
Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria

Articolo 15
Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica

1. Ferma restando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi
sanitari di cui all’articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
l’efficienza nell’uso delle risorse destinante al settore sanitario e l’appropriatezza nell’erogazione
delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ulteriore sconto dovuto dalla
farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell’articolo 11 del decreto legge
31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è
rideterminato al valore del 3,65 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2012, l’importo che le aziende farmaceutiche
devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell’ ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 11 del
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al
valore del 6,5 per cento. Per l’anno 2012 l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l’assistenza farmaceutica territoriale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è
rideterminato nella misura del 13,1 per cento.
3. A decorrere dall’anno 2013 l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza
farmaceutica territoriale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è
rideterminato nella misura dell’ 11,5 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per
l’acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall’AIFA in
base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all’articolo 5, del
decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222. A decorrere dall’anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono
assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole
regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della
quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.
4. A decorrere dall’anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all’articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 3,2 per cento e si applicano le disposizioni
dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in
distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i
medicinali di cui alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie
ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai
sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della
riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di
amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n.227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il
medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di
rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte
in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell’articolo 48, comma 33,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall’anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per
cento dell’eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all’articolo 5, comma
5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell’intero
disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa
regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto
registrare un equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 si applicano le
disposizioni seguenti:
a) l’AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via
definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli
acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici mesi
per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci
ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al comma 6
restituite dall’azienda al Servizio sanitario nazionale e di quelle restituite in
applicazione delle lettere g), h) e i); dal calcolo è altresì detratto il valore, definito sulla
base dei dati dell’anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di
brevetti in possesso dell’azienda presa in considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle
decadenze di brevetto che avvengono nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione
del budget, nonché le risorse incrementali derivanti dall’eventuale aumento del tetto di
spesa rispetto all’anno precedente sono utilizzate dall’AIFA, nella misura percentuale
del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda; l’80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;
ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci
innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si
aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo
10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze
connesse all’ evoluzione del mercato farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC, incrementata delle somme
utilizzate per i due fondi di cui alla lettera b), deve risultare uguale all’onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale
previsto dalla normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l’assistenza farmaceutica
ospedaliera si fa riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, al netto della spesa per la
distribuzione diretta di medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio della
spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi nell’ambito del nuovo
sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali in ambito
ospedaliero, e ai dati trasmessi dalla regioni relativi alle prestazioni farmaceutiche
effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei budget
aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei
medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno
forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per l’assistenza farmaceutica ospedaliera
rilevata nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del
Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2 ;
e) l’AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al
tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della
salute ed al Ministero dell’economia e delle finanze;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l’AIFA predispone le procedure di
recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalità
stabilite alle lettere seguenti del presente comma;
g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province
autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del
Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale;
l’entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata in
proporzione al superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalità previste
dal presente comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci
innovativi, dello specifico fondo di cui alla lettera b), è ripartita, ai fini del ripiano, al
lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati
relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito all’azienda titolare di farmaci in possesso
della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 che non
abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, il 50 per cento della quota di superamento
riconducibile a tali medicinali è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le
aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non
innovativi coperti da brevetto;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende
farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l’adozione da parte
dell’AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell’azienda
interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l’importo corrispondente
alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche
amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della
definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l’anno 2013, fermo restando
quanto previsto dalle lettere a) b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta
una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione
al rispettivo fatturato relativo all’anno 2012, dell’ammontare del superamento, a livello
complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.
9. L’AIFA segnala al Ministro della salute l’imminente ingresso sul mercato di medicinali
innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della
numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio
sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l’appropriatezza amministrativa e l’appropriatezza d’uso dei farmaci il
comitato ed il tavolo degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23
marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire
l’attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l’attivazione delle
procedure per ottenere l’eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate.
11. La disciplina del presente articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente
quella prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti
alla lettera b) contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto legge devono intendersi come
riferimenti al presente articolo”.
12 . Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate misure di razionalizzazione della
spesa per acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo sanitario per l’anno 2012. Per gli anni
2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la stipulazione, entro il 31 luglio 2012, del
Patto per la salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure, fermo
restando l’importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali. Con il medesimo Patto si procede
al monitoraggio dell’attuazione delle misure finalizzate all’accelerazione del pagamento dei crediti
degli enti del servizio sanitario nazionale.
13.Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa
per acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi
e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei
contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al
31 dicembre 2012 ;
b) all’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora sulla
base dell’attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle
analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di
rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di
beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende
Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che
abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come
sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In
caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della
proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il
diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in
deroga all’articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze
significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al
prezzo di riferimento.»;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30
novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello
non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per
mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando
coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo
come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il
25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei
presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei
posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di
unità operative complesse. Nelle singole regioni, fino ad avvenuta realizzazione del
processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative
complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell’articolo
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni. Nell’ambito del processo di riduzione, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e
gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se
funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati
in più sedi, e promuovono l’ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
diurno e dal ricovero diurno all’assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l’assistenza residenziale e domiciliare. Entro il 28 febbraio 2013, con regolamento
approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sono fissati gli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera;
d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi
relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente
lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa;
e) costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai
sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei
contratti di global service e facility management in termini tali da specificare
l’esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la
loro incidenza percentuale relativamente all’importo complessivo dell’appalto. Alla
verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,
sulla base dell’istruttoria effettuata dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, di cui all’articolo 17, comma 2,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, è rideterminato, per l’anno 2013 al valore del 4,9 per cento e, a
decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento;
g) all’articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma
1 è inserito il seguente comma:
“1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni
caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.”.
14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi
dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per
l’assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi
d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale
da ridurre la spesa complessiva annua , rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5
per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno
2014. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle
misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e
trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo
riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di
Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell’applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui
si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, lettera a), ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall’articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992 e successive modificazioni, in materia di remunerazione delle strutture che erogano
assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le tariffe massime che le
regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all’articolo 8-
quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, sulla base dei
dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto
dell’esigenza di recuperare, anche tramite le determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza
ancora esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide per gli anni 2012-2014, costituiscono riferimento
per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali
principi di coordinamento della finanza pubblica.
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al presente
articolo restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle
regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell’articolo 12
dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto
dell’equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente
previsto per le regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali
le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell’articolo
1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
19. Al quinto periodo dell’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole:
“Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo” sono sostituite con le seguenti: “Con cadenza
triennale, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto”.
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decretolegge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non
venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi
strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.
21. Il comma 3 dell’ articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dai seguenti:
3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
3 – bis . Alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si
provvede con le modalità previste dall’articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del
2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l’effettivo conseguimento di
tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è
considerata adempiente ove abbia conseguito l’equilibrio economico ed abbia altresì
assicurato il contenimento delle spese complessive di personale per un importo non
inferiore a quello risultante dall’applicazione della percentuale di cui al medesimo
comma 71, rispettivamente, nella misura di un terzo della stessa per l’anno 2013 e di due
terzi per l’anno 2014.
3 – ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi
operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi
previsti in materia di personale.
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio
sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di
900 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l’anno 2013 e di 2.000 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2014. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento
dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di
espressione dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle
disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con
riferimento all’anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti.
Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all’attribuzione del concorso
alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per
il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione
Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste
dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di
cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
23. A decorrere dall’anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla
vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,25 per cento
delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall’esercizio 2013, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 68,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
25. L’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di
limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche
amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore.

Titolo IV
Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali

Articolo 16
Riduzione della spesa degli enti territoriali

1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche
mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione.
2. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle
destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di
euro per l’anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Le riduzioni da
imputare a ciascuna regione sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa
effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 settembre
2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione
alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. Gli obiettivi del
patto di stabilità interno delle predette Regioni sono rideterminati tenendo conto degli importi di
cui al presente comma.
3 Con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica
per l’importo complessivo di 600 milioni di euro per l’anno 2012, 1.200 milioni di euro per l’anno
2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Fino all’emanazione delle norme di
attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso complessivo di cui al primo periodo
del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 settembre
2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’accantonamento è effettuato, con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle
spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. Fino all’emanazione
delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle
predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette
procedure.
4. Dopo il comma 12 dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 , è aggiunto il seguente
comma: “12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati
applicando agli obiettivi definiti nell’ultimo accordo il miglioramento di cui:
a) al comma 10 del presente articolo;
b) all’articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.214;
c) all’articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, come ridotto dall’articolo
4, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;
d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.
5. L’ultimo periodo del comma 11 e l’ultimo periodo del comma 12 dell’articolo 32 della legge 12
novembre 2011, n 183 sono abrogati.
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di
2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono
determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario
di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori
merceologici, dei dati raccolti nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’ANCI, e recepite con decreto del Ministero
dell’interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Statocittà
ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno è comunque emanato entro il 15
ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal
Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei
confronti dei comuni interessati all’atto del pagamento agli stessi comuni dell’imposta municipale
propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato
contestualmente all’imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare
ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l’effettuazione del recupero
di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non
recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778
“Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio” che è reintegrata con i successivi versamenti
dell’imposta municipale propria spettante ai comuni.
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 21 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 23 del
medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia
sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il 30 settembre 2012. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del
Ministero dell’interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. In
caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’ interno, l’Agenzia delle
entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere
sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito
alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi
i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino
incapienti per l’effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il
versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità
presenti sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio” che è
reintegrata con i successivi versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all’articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008
convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la
determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del
rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del
personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le
società di cui all’articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A
decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del
20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che
risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di
gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all’articolo 2, comma 11, e seguenti.
9. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è
fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
10. All’articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del
Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della
certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione ne dà
comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della
certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a
qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative
alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le
risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il
recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a
carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del
presente decreto.».
11. Il comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel
senso che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento
reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell’anno di assunzione del nuovo
indebitamento
12. All’articolo 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44:
a) ai commi 1 e 2 le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle parole: “10 settembre”;
b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole “Entro lo stesso termine i comuni
possono variare le comunicazioni già trasmesse”
c) al comma 5, le parole “entro il 30 luglio” sono sostituite dalle parole “entro il 30 settembre”.

Articolo 17
Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi
europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o
accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri
determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell’interno e della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i criteri per la
riduzione e l’accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella
popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla
disciplina vigente, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell’Istituto nazionale di
statistica relativi all’ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si
trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì, le province confinanti solo con
province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all’articolo 18,
comma 1.
3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di
ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all’organo regionale di raccordo tra regione ed enti
locali, i quali, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, deliberano un piano di riduzioni e
accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani di cui al
primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di riordino delle province, sono trasmessi
entro cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna
Regione interessata, ai fini di cui al comma 4.
4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con atto legislativo di iniziativa governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base delle
iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data tali deliberazioni in una o più regioni non
risultano assunte, il provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente comma è assunto
previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine alla
riduzione ed all’accorpamento delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le
province autonome di Trento e Bolzano.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di
indirizzo e di coordinamento di cui all’articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di
cui all’articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del
2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello
Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato–
Città ed autonomie locali.
8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato–città ed autonomie locali, sulla base della
individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all’esercizio delle funzioni
stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei
decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
9. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente
subordinata ed è contestuale all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e
strumentali necessarie all’esercizio delle medesime.
10. All’esito della procedura di accorpamento, sono funzioni delle province quali enti con funzioni
di area vasta, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione
dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia
di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonchè costruzione,
classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse
inerente.
11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti
nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni
esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio
provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del citato decretolegge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente
all’attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.

Articolo 18
Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio

1. A garanzia dell’efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione
degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma,
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono
soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero
precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero
della scadenza dell’incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti
disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate
le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni.
2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente
soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi
dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi
del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.
3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il
quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al
primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51,
comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco
del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi
della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del
comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all’elezione del nuovo
sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente
comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all’articolo 51, commi 2 e 3,
nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune
capoluogo, lo Statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l’elezione del presidente della provincia;
c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle
disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano è composto da:
a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a
3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000
e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.
6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel
territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei
medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l’elezione del consiglio provinciale e con
garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. L’elezione del consiglio
metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune
capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro
quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco
metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.
7. Alla città metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
3) mobilità e viabilità;
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
8. Alla città metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna
città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni
trasferiti ai sensi del comma 8 dell’articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio statale.
9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a maggioranza
assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione:
a) regola l’organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di
assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell’azione complessiva di governo del
territorio metropolitano;
c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di
organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la
città metropolitana può delegare poteri e funzioni ai comuni, in forma singola o associata,
ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane,
strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) può prevedere le modalità con le quali i comuni facenti parti della città metropolitana
possono delegare compiti e funzioni alla medesima;
e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio
metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.
10. La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a
titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione,
indennità di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003,
n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti
speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i
propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica.

Articolo 19
Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 27 è sostituito dal seguente: “27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, sono
funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della
Costituzione;
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza
statale.”
b) il comma 28 è sostituito dal seguente: “28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i
comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di
Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o
convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).
Se l’esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i
comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente
articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di
infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software,
l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel
settore dell’informatica.”;
c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente: “28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica
l’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni
con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a),
dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148.”;
d) il comma 30 è sostituito dal seguente: “30. La regione, nelle materie di cui all’articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati
nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per
area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza
e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell’ambito della
normativa regionale, i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata
entro il termine indicato dalla stessa normativa.”;
e) il comma 31 è sostituito dai seguenti: “31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al
presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla
regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle
funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si
applica, in quanto compatibile, l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla
scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento
di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto
del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie
locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente
mediante unione di comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al
comma 28;
b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma
28.”.
2. I commi da 1 a 16 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:
“1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale
coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a
1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a
condizione di non pregiudicarne l’applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante
un’unione di comuni cui si applica, in deroga all’articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.
2. Sono affidate all’unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione
economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267
del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella
patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell’unione. I comuni
componenti l’unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell’unione per
l’anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare
annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell’ambito del piano generale
di indirizzo deliberato dall’unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di
vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun
comune e l’unione.
3. L’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che
siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le
disposizioni di cui all’articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1
sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati,
nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall’anno 2014, le unioni di
comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti
locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori,
determinata ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che
intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a
maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla
regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l’istituzione della rispettiva unione.
Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento,
a sancire l’istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui
al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non
conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Gli organi dell’unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.
7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell’unione nonché, in
prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo
periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell’unione in tutti i comuni che
sono membri dell’unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due
appartenga alle opposizioni. Fino all’elezione del presidente dell’unione ai sensi del comma 8, primo
periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri
dell’unione esercita tutte le funzioni di competenza dell’unione medesima. Al consiglio spettano le
competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio
comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell’unione, il consiglio è convocato di diritto ed
elegge il presidente dell’unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica
due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall’articolo 50 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di
ciascuno dei comuni che sono membri dell’unione le attribuzioni di cui all’articolo 54 del medesimo
testo unico, e successive modificazioni.
9. La giunta dell’unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal
medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i
comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all’articolo 48
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente.
10. Lo statuto dell’unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i
rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell’unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei
propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell’unione.
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell’unione si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante,
rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente
popolazione. Gli amministratori dell’unione, dalla data di assunzione della carica, non possono
continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già
attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. L’esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più
convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla
scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento
di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il
decreto di cui all’articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si
applica la disciplina di cui al comma 1.
13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell’unione, nei
comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio
comunale, e le giunte decadono di diritto.”.
3. L’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
“Art. 32 (Unione di comuni) 1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di
norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in
prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può
esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in
attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori
montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare
apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell’unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere
attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è
scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni
associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni
associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari
a quella complessiva dell’ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove
possibile, la rappresentanza di ogni comune.
4. L’unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status
degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione.
5. All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie
all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente
in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede
di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di
razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere
assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
6. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con
le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le
funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad
esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell’interno per le finalità di cui all’articolo 6,
commi 5 e 6”.
4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un’unione di comuni già
costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti,
per la disciplina di cui all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal
presente decreto, ovvero per quella di cui all’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente
decreto.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di
individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 16, comma 4, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
come modificato dal presente decreto.
6. Ai fini di cui all’articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel
termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al
citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza
dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16,
avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l’istituzione della
rispettiva unione.
7. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies
dell’articolo 15 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.

Articolo 20
Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni
comunali

1. A decorrere dall’anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di
cui all’articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli
stanziamenti finanziari previsti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012
e successivi.
3. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e
termini per l’attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.
4. A decorrere dall’anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento
concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione
tra i comuni e l’esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro
dell’interno del 1° settembre 2000, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.

Titolo V
Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario

Articolo 21
Riduzione dell’iva

1. All’articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, e
successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter:
1)nel primo periodo, le parole: “1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012”, sono sostituite
dalle seguenti: “1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013”;
2) il secondo periodo è abrogato;
3) nel terzo periodo le parole “sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali”, sono
sostituite dalla seguenti: “sono rispettivamente rideterminate nella misura dell’11 e del 22 per
cento”;.
b) al comma 1-quater:
1) sono soppresse le parole “, secondo e terzo periodo”;
2) le parole “30 settembre 2012”, sono sostituite dalle parole: “30 giugno 2013”;
3) le parole da “a 13.119 milioni di euro” sino alla fine del comma, sono sostituite dalle
seguenti “a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013”.
2. Con la legge di stabilità per l’anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di
razionalizzazione della spesa pubblica previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52
del 2012, e le disposizioni aventi ad oggetto l’eliminazione o riduzione di regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale previste dall’articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal
primo periodo concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, di cui all’articolo 12 del presente decreto, al fine di evitare
l’aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote iva previsto dall’articolo 40, comma 1-ter, del citato
decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1.

Articolo 22
Salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell’articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i
presupposi e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in
sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle
predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad
applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre
2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori
sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati
dall’attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento
entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge
23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e
7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad
applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011,
con particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall’articolo 6 del citato
decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non
erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui
all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all’accesso
ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza
nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;
c) ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011
nonché di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012
che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di
entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20l, nel periodo compreso fra il
ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che
risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero
comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 1.
L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle
domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei
requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato
decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non
prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti
dalla disposizione di cui al comma 1.

Articolo 23
Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

1. Per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al
settore dell’autotrasporto merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del
settore.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del
contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2013 con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si
applicano anche all’esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto
esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013
e da 2013 a 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille
nell’anno 2013 sono quantificate nell’importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il
31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo.
3. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l’anno 2013.
4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e
l’erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.
147, è incrementata di 90 milioni di euro per l’anno 2013
5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 27, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall’anno
2013.
6. Ai fini della proroga per l’anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la
dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2013.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, terzo
periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Si applicano le disposizioni di
cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la
spesa di 72,8 milioni di euro per l’anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di
5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del
citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
del 2009
8. La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 700
milioni di euro per l’anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
tra le finalità di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate
nell’allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai
sensi del presente articolo, nonché per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e di altre
malattie altamente invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. E’ autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l’anno 2012, per gli interventi connessi alle
eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio
2012;
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della
quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.
11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell’emergenza
umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai
paesi del Nord Africa umanitaria, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, è autorizzata la spesa massima di 500 milioni di euro, per
l’anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere.
Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, è individuato l’ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva
competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell’interno e alle altre
Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell’esercizio possono esserlo in quello
successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1,
ai sensi dell’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si
provvederà a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da
parte del Ministero dell’interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi
concernenti l’afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

Art. 24
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16, 5, comma 1, 7, comma 21, 21,
comma 1, 22 e 23, ad esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250 milioni
di euro per l’anno 2012, a 10.544 milioni di euro per l’anno 2013, a 11.157,150 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2014, che aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l’anno 2013, a
11.207,150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 ai fini della compensazione degli effetti in
termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
2. I risparmi di spesa derivanti dall’applicazione delle misure del presente decreto, non utilizzati
per la copertura dello stesso sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio per l’attuazione del presente decreto.

Dato a Roma, addi’ 6 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze
Giarda, Ministro per i rapporti con il Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

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