Legittimo il 7 in condotta per comportamenti tenuti fuori della scuola

da Il Sole 24 Ore

Legittimo il 7 in condotta per comportamenti tenuti fuori della scuola
di Amedeo Di Filippo

Il voto in condotta ha una funzione educativa tesa a favorire l’acquisizione da parte degli alunni di una coscienza civile, sulla cui decisione alla scuola è attribuita ampia autonomia decisionale, ma il 7 non è configurabile quale voto negativo. Lo ribadisce il Tar Campania con la sentenza 6508 dell’8 novembre.

Il fatto
Alcuni genitori hanno impugnato il provvedimento col quale è stato attribuito alla figlia il voto di condotta di 7/10 al termine dell’anno scolastico conclusivo del ciclo della scuola dell’obbligo. Alla base della valutazione vi sarebbero presunte frasi offensive nei confronti di una compagna, proferite nella chat whatsapp della classe. Contestano che la presunta condotta offensiva sarebbe avvenuta all’esterno della scuola, in orari diversi da quelli scolastici e in assenza di interlocuzione sia con l’allieva che con la famiglia.
L’alunna non ha però subito alcuna sanzione disciplinare né la decurtazione dei voti nelle altre materie ed è stata licenziata con votazione pienamente sufficiente. Infatti il 7 in comportamento, non essendo inferiore alla sufficienza, non è configurabile quale voto negativo secondo quanto dispone l’articolo 2 del Dm 5/2009, con cui il Miur ha definito i criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento, che fissa la sufficienza a 6/10.

Le regole
I giudici campani fanno riferimento all’articolo 7 del Dpr 122/2009, secondo cui la valutazione del comportamento degli alunni «si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare».
All’istituzione scolastica, aggiungono, e in particolare al consiglio di classe, è attribuita ampia autonomia decisionale nel valutare il comportamento degli alunni in relazione ai parametri indicati nella suddetta disposizione, specialmente laddove fa riferimento al rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile e la vita scolastica.

La decisione
Il contesto normativo è ritenuto sufficiente dal Tar Campania per respingere il ricorso, tenuto conto che l’atteggiamento tenuto dall’alunna con le frasi ingiuriose proferite nei confronti della compagna viola palesemente l’articolo 7 citato e contrasta con quanto previsto dal Ptof, che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che la scuola ha adottato nell’ambito della propria autonomia.
La graduazione dei voti di condotta risponde all’esigenza di rendere l’allievo consapevole delle conseguenze delle proprie azioni e delle eventuali sanzioni, nell’ottica della funzione di formazione globale che è riconosciuta alla istituzione scolastica. In questo senso ha una “funzione educativa”, per cui la votazione negativa riconosciuta all’alunna è legittimo nella misura in cui ella si sia dimostrata poco rispettosa nei confronti di una compagna.

Esimenti
Non vale come esimente il fatto che la condotta negativa non si è svolta a scuola né durante l’orario scolastico, in quanto ha comunque avuto degli effetti negativi sulla studentessa offesa e sulla complessiva armonia della classe. D’altro canto, ribadiscono i giudici, l’articolo 7 del Dpr 122/2009 non circoscrive il comportamento al territorio o all’orario, ma considera il complessivo atteggiamento dell’alunno e il suo porsi nell’ambito del percorso scolastico considerato a tutto tondo e, quindi, primariamente, nei rapporti personali con gli insegnanti e i compagni. Primo compito della scuola, infatti, è quello di contribuire alla crescita personale e culturale di chi la frequenta.
Né può essere pretesa una specifica motivazione del voto in condotta in quanto, a differenza di quello sulle singole materie, esprime un giudizio che l’autorità scolastica rende in ordine ad aspetti non solamente didattici ma, prima ancora, essenzialmente formativi ed educativi dei ragazzi e, come tale, attiene ad una sfera educativa che rappresenta il punto di incontro tra l’azione delle agenzie educative chiamate ad interagire quanto più possibile in maniera consapevole e coordinata.