Studenti maggiori di 15 anni e contratto di apprendistato: chiarimenti INPS

da La Tecnica della Scuola

Studenti maggiori di 15 anni e contratto di apprendistato: chiarimenti INPS
Di Lara La Gatta

L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è detto anche apprendistato di primo livello ed è disciplinato dall’articolo 43 del D.Lgs n. 81/2015.

Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello sono possibili in tutti i settori di attività, privati e pubblici, per giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e fino al compimento del venticinquesimo.

Per i giovani ancora soggetti all’obbligo scolastico, il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a tre anni ovvero a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale. L’art. 43, comma 5, prevede tuttavia alcune eccezioni alla durata del contratto. Per gli studenti di scuola secondaria superiore è possibile stipulare contratti di durata non superiore a quattro anni “per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore”.

L’articolo 43 disciplina inoltre i seguenti casi, in cui è possibile la proroga di un anno del contratto:

  • per gli assunti che abbiano conseguito la qualifica triennale o il diploma quadriennale al fine di acquisire ulteriori competenze tecnico–professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo;
  • per gli assunti che non abbiano positivamente conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma statale di maturità professionale dopo l’anno integrativo.

La retribuzione dell’apprendista è così articolata:

  • nessun riconoscimento retributivo per le ore in cui il giovane è impegnato nella formazione presso l’ente formativo;
  • 10% del valore della retribuzione che gli sarebbe dovuta per le ore di formazione presso il datore di lavoro, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi;
  • misura della retribuzione basata sul sistema del sotto-inquadramento o della percentualizzazione per le ore di effettivo lavoro.

L’articolo 43, comma 9, regolamenta infine la trasformazione dal contratto di apprendistato di primo livello a quello di secondo livello. La trasformazione è possibile successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione professionale o del diploma di scuola secondaria superiore ed è finalizzata al conseguimento della “qualificazione professionale ai fini contrattuali”. La norma in esame stabilisce, inoltre, che la durata massima dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.  Restano in ogni casi fermi i limiti massimi di durata previsti dal D.Lgs n. 81/2015 per ciascuna tipologia di apprendistato.

Per approfondimenti: Circolare INPS 108 del 14/11/2018