Legge 1 dicembre 2018, n. 132

Legge 1 dicembre 2018, n. 132

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (18G00161)

(GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

  1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni
    urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
    sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero
    dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia
    nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
    sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, e’ convertito
    in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
    legge.
  2. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:
    a) uno o piu’ decreti legislativi recanti disposizioni integrative
    in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
    Forze armate nonche’ correttive del decreto legislativo 29 maggio
    2017, n. 94;
    b) uno o piu’ ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni
    integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle
    Forze di polizia nonche’ correttive del decreto legislativo 29 maggio
    2017, n. 95.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b), fermo
    restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del
    personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati
    osservando, rispettivamente, i principi e criteri direttivi di cui
    all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre
    2012, n. 244, e i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 8,
    comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La
    rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di
    polizia, ivi prevista, e’ attuata in ragione delle aggiornate
    esigenze di funzionalita’ e della consistenza effettiva alla data del
    1° gennaio 2019, ferme restando le facolta’ assunzionali autorizzate
    e non esercitate alla medesima data.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la
    procedura prevista dall’articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto
    2015, n. 124.
  5. Agli eventuali oneri derivanti dall’adozione dei decreti
    legislativi di cui al comma 2 si provvede nei limiti delle risorse
    del fondo di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4
    ottobre 2018, n. 113.
  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi’ 1º dicembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Salvini, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113

Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale
– Serie generale – n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la
legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in
materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero
dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.». (18A07702)

(GU n.281 del 3-12-2018)

Vigente al: 3-12-2018

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all’immigrazione illegale

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche’ dell’art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni in materia di permessi di soggiorno per motivi umanitari
e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei
per esigenze di carattere umanitario
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole « per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione
sussidiaria, per i motivi di cui all’articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
b) all’articolo 5:
1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole « per motivi
umanitari » sono sostituite dalle seguenti: « per cure mediche
nonche’ dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 »;
2) il comma 6, e’ sostituito dal seguente: « 6. Il rifiuto o la
revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi’ adottati
sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti. »;
3) al comma 8.2, lettera e), le parole « o per motivi umanitari »
sono sostituite dalle seguenti: « e nei casi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, » e dopo la lettera g) e’
aggiunta la seguente: « g-bis) agli stranieri di cui all’articolo
42-bis.»;
c) all’articolo 9, comma 3, lettera b), le parole « o per motivi
umanitari » sono sostituite dalle seguenti: « , per cure mediche o
sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche’ del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. »;
d) all’articolo 10-bis, comma 6, le parole « di cui all’articolo 5,
comma 6, del presente testo unico, » sono sostituite dalle seguenti:
« di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, nonche’ nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12- quater, 42-bis del presente testo unico e nelle
ipotesi di cui all’articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, »;
e) all’articolo 18, comma 4, dopo le parole « del presente articolo
» sono inserite le seguenti: « reca la dicitura casi speciali, »;
f) all’articolo 18-bis:
1) al comma 1 le parole « ai sensi dell’articolo 5, comma 6, » sono
soppresse;
2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo reca la dicitura “casi speciali”, ha la durata di un anno e
consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonche’
l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e
autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta’. Alla scadenza, il
permesso di soggiorno di cui al presente articolo puo’ essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
o autonomo, secondo le modalita’ stabilite per tale permesso di
soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio
qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. »;
g) all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, dopo la lettera d), e’ inserita la seguente:
«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di
particolare gravita’, accertate mediante idonea documentazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da
determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in
caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali
ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure
mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria,
comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche’ persistono le
condizioni di salute di particolare gravita’ debitamente certificate,
valido solo nel territorio nazionale.»;
h) dopo l’articolo 20, e’ inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamita’). – 1. Fermo
quanto previsto dall’articolo 20, quando il Paese verso il quale lo
straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di
contingente ed eccezionale calamita’ che non consente il rientro e la
permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un
permesso di soggiorno per calamita’.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo ha la durata di sei mesi, ed e’ rinnovabile per un periodo
ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale
calamita’ di cui al comma 1; il permesso e’ valido solo nel
territorio nazionale e consente di svolgere attivita’ lavorativa, ma
non puo’ essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.»;
i) all’articolo 22:
1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell’articolo 5, comma
6» sono soppresse;
2) dopo il comma 12-quinquies, e’ aggiunto il seguente:
«12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e
12-quinquies reca la dicitura “casi speciali”, consente lo
svolgimento di attivita’ lavorativa e puo’ essere convertito, alla
scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
autonomo.»;
l) all’articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole «o per
motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure
mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche’ del
permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
m) all’articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole «o per
motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche
ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli
18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche’ del permesso
di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
n) all’articolo 29, comma 10:
1) alla lettera b), le parole «di cui all’articolo 20» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»;
2) la lettera c) e’ abrogata;
n-bis) all’articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono
soppressi;
o) all’articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo
politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per
asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione
speciale, per cure mediche ai sensi dell’articolo 19, comma 2,
lettera d-bis),»;
p) all’articolo 39:
1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi
religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per
i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma
12-quater, e 42-bis, nonche’ ai titolari del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole «o per motivi
umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero
sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche’ del permesso
di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
q) dopo l’articolo 42, e’ inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare valore
civile). – 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare
valore civile, nei casi di cui all’articolo 3, della legge 2 gennaio
1958, n. 13, il Ministro dell’interno, su proposta del prefetto
competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di
soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero
risulti pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato,
ai sensi dell’articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore
rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore
civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l’accesso
allo studio nonche’ di svolgere attivita’ lavorativa e puo’ essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
subordinato.».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 32, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19,
commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la
Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il
rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura
“protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento
verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il
permesso di soggiorno di cui al presente comma e’ rinnovabile, previo
parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere
attivita’ lavorativa ma non puo’ essere convertito in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.»;
b) all’articolo 35-bis, comma 1, dopo le parole «articolo 35»
sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei
presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32,
comma 3,».
3. All’articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della
protezione internazionale di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti:
«aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti
dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la
protezione speciale a norma dell’articolo 32, comma 3, del medesimo
decreto legislativo»;
2) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
«d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio,
diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per
protezione speciale nei casi di cui all’articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
3) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
«d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di
diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22,
comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»;
b) il comma 4-bis, e’ sostituito dal seguente:
«4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei
provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei
presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32,
comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto
l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorita’ preposta
alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di
protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione
collegiale. Per la trattazione della controversia e’ designato dal
presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il
collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia
quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Dopo l’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, e’ inserito il seguente:
«Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o di revoca dei
permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere
umanitario). – 1. Le controversie di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
sono regolate dal rito sommario di cognizione.
2. E’ competente il tribunale sede della sezione specializzata in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui ha
sede l’autorita’ che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la
trattazione della controversia e’ designato dal presidente della
sezione specializzata un componente del collegio.
4. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro alla autorita’
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi alla autorita’ consolare.
5. Quando e’ presentata l’istanza di cui all’articolo 5,
l’ordinanza e’ adottata entro 5 giorni.
6. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile. Il
termine per proporre ricorso per cassazione e’ di giorni trenta e
decorre dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della cancelleria,
da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La
procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve
essere conferita, a pena di inammissibilita’ del ricorso, in data
successiva alla comunicazione dell’ordinanza impugnata; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura
medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide
sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15
dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.».
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) e’ abrogata;
b) all’articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano»
fino alla fine del comma sono soppresse;
c) all’articolo 14, comma 1, lettera c), le parole «, per motivi
umanitari» sono soppresse;
d) all’articolo 28, comma 1, la lettera d) e’ abrogata.
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n.
21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, il comma 2 e’ abrogato;
b) all’articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che
sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse.
8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di
soggiorno per motivi umanitari gia’ riconosciuto ai sensi
dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, in corso di validita’ alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e’ rilasciato, alla scadenza, un permesso di
soggiorno ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa
valutazione della competente Commissione territoriale sulla
sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha
accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto
sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero e’
rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi
speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni,
convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o
subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al
presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

Art. 2

Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero
nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la
realizzazione dei medesimi Centri

  1. All’articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al quinto periodo la parola «novanta» e’ sostituita dalla
    seguente: «centottanta»;
    b) al sesto periodo la parola «novanta» e’ sostituita dalla
    seguente: «centottanta».
  2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la
    costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione
    dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
    25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a
    decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per
    lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e’
    autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa
    pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 63 del decreto
    legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di
    trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente
    l’indicazione dei criteri di aggiudicazione e’ rivolto ad almeno
    cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
    idonei.
    2-bis. Nell’ambito delle procedure di cui al comma 2, l’Autorita’
    nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l’attivita’ di vigilanza
    collaborativa ai sensi dell’articolo 213, comma 3, lettera h), del
    decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
    2-ter. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non
    devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. L’ANAC provvede allo svolgimento dell’attivita’ di cui al
    medesimo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.
    2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e
    11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri
    previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con
    modificazioni, dallalegge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di
    cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
    n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o
    portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione,
    effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia,
    successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della
    liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel
    sitointernetdelle prefetture territorialmente competenti attraverso
    un link di collegamento al sito internet o al portale digitale del
    soggetto gestore.
  3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 3

Trattenimento per la determinazione o la verifica dell’identita’ e
della cittadinanza dei richiedenti asilo

  1. All’articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
    «3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo’
    essere altresi’ trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e
    comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le
    strutture di cui all’articolo 10-ter, comma 1, del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la
    verifica dell’identita’ o della cittadinanza. Ove non sia stato
    possibile determinarne o verificarne l’identita’ o la cittadinanza,
    il richiedente puo’ essere trattenuto nei centri di cui all’articolo
    14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalita’
    previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo
    di centottanta giorni.»;
    b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
    «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»;
    c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti:
    «2, 3, 3-bis e 7».
  2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del
    trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui
    all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    ovvero»;
    b) all’articolo 28, comma 1, letterac), dopo le parole «e’ stato
    disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle
    strutture di cui all’art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286
    ovvero»;
    c) all’articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da
    «provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima
    lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di
    trattenimento nelle strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui
    all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
    286;».
    2-bis. All’articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23
    dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
    febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: «del testo unico di cui al
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
    modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche’ presso i locali
    di cui all’articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto
    legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».
  3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
    adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Disposizioni in materia di modalita’ di esecuzione dell’espulsione

  1. All’articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286, dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i
    seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia
    disponibilita’ di posti nei Centri di cui all’articolo 14 ubicati nel
    circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il
    giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di
    fissazione dell’udienza di convalida, puo’ autorizzare la temporanea
    permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di
    convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilita’
    dell’Autorita’ di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al
    periodo precedente permangono anche dopo l’udienza di convalida, il
    giudice puo’ autorizzare la permanenza, in locali idonei presso
    l’ufficio di frontiera interessato, sino all’esecuzione
    dell’effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore
    successive all’udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui
    ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che
    assicurino il rispetto della dignita’ della persona.».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e
    secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
    della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai
    relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1,
    terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l’anno 2019, si provvede a
    valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
    (FAMI), cofinanziato dall’Unione europea per il periodo di
    programmazione 2014-2020.

Art. 5

Disposizioni in materia di divieto di reingresso

  1. All’articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286, le parole «di cui alla Convenzione di applicazione
    dell’Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993,
    n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE)
    n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
    2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio
    degli Stati membri della Unione europea, nonche’ degli Stati non
    membri cui si applica l’acquis di Schengen.».

Art. 5-bis

Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal
questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen

  1. All’articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si
    applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste
    dall’articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8.
    2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento
    di cui al comma 2 non puo’ rientrare nel territorio dello Stato senza
    una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di
    trasgressione lo straniero e’ punito con la reclusione da uno a
    quattro anni ed e’ espulso con accompagnamento immediato alla
    frontiera. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo
    13, comma 13, terzo periodo.
    2-quater. Allo straniero che, gia’ denunciato per il reato di cui
    al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio
    dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
    2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater e’
    obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di
    flagranza e si procede con rito direttissimo.
    2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non
    inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e’
    determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il
    singolo caso.»;
    b) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
    «6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter e’ inserito, a cura
    dell’autorita’ di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione
    Schengen di cui alregolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento
    europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto
    di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell’Unione
    europea, nonche’ degli Stati non membri cui si applica l’acquis di
    Schengen.».

Art. 6

Disposizioni in materia di rimpatri

  1. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.
    205, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
    «b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui
    all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
    n. 286, e’ incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000
    euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».

Art. 6-bis

Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di
rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni
internazionali

  1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti
    diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di
    funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali
    possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere
    attivita’ lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di
    reciprocita’ e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia
    la condizione di familiare convivente ai sensi dell’articolo 37,
    paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche,
    fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell’articolo 46 della Convenzione
    sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle
    pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni
    internazionali.
  2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il
    coniuge non legalmente separato di eta’ non inferiore ai diciotto
    anni, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i
    figli minori, anche del coniuge, o nati fuori del matrimonio, non
    coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente,
    abbia dato il suo consenso, i figli di eta’ inferiore ai venticinque
    anni qualora a carico, i figli con disabilita’ a prescindere dalla
    loro eta’, nonche’ i minori di cui all’articolo 29, comma 2, secondo
    periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o
    affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e
    della cooperazione internazionale accerta l’equivalenza tra le
    situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla
    legge 20 maggio 2016, n. 76.
  3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia
    fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse
    disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di
    cui al presente articolo non godono dell’immunita’ dalla
    giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti
    compiuti nell’esercizio dell’attivita’ lavorativa.
  4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
    o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II
Disposizioni in materia di protezione internazionale

Art. 7

Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione
internazionale

  1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice
    di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di
    procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater,
    624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma,
    numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui
    all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del
    codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie
    non aggravate»;
    b) all’articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del
    codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del
    codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis,
    583-quater, 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo
    comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati
    di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis),
    del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle
    fattispecie non aggravate.».

Art. 7-bis

Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta
infondatezza della domanda di protezione internazionale

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente:
    «Art. 2-bis (Paesi di origine sicuri). – 1. Con decreto del
    Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di
    concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, e’ adottato
    l’elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al
    comma 2. L’elenco dei Paesi di origine sicuri e’ aggiornato
    periodicamente ed e’ notificato alla Commissione europea.
  2. Uno Stato non appartenente all’Unione europea puo’ essere
    considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo
    ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di
    un sistema democratico e della situazione politica generale, si puo’
    dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di
    persecuzione quali definiti dall’articolo 7 del decreto legislativo
    19 novembre 2007, n. 251, ne’ tortura o altre forme di pena o
    trattamento inumano o degradante, ne’ pericolo a causa di violenza
    indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o
    internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro puo’
    essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie
    di persone.
  3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra
    l’altro, della misura in cui e’ offerta protezione contro le
    persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
    a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese
    ed il modo in cui sono applicate;
    b) il rispetto dei diritti e delle liberta’ stabiliti nella
    Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
    liberta’ fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della
    legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai
    diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966,
    ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella
    Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre
    1984, in particolare dei diritti ai quali non si puo’ derogare a
    norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione
    europea;
    c) il rispetto del principio di cui all’articolo 33 della
    Convenzione di Ginevra;
    d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali
    diritti e liberta’.
  4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente
    all’Unione europea e’ un Paese di origine sicuro si basa sulle
    informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di
    asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di
    documentazione di cui all’articolo 5, comma 1, nonche’ su altre fonti
    di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri
    Stati membri dell’Unione europea, dall’EASO, dall’UNHCR, dal
    Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali
    competenti.
  5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente
    articolo puo’ essere considerato Paese di origine sicuro per il
    richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o e’ un
    apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e
    non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non e’
    sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si
    trova»;
    b) all’articolo 9, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
    «2-bis. La decisione con cui e’ rigettata la domanda presentata dal
    richiedente di cui all’articolo 2-bis, comma 5, e’ motivata dando
    atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la
    sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese
    designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare
    del richiedente stesso»;
    c) all’articolo 10:
    1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’ufficio
    di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese
    designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis, la domanda
    puo’ essere rigettata ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis»;
    2) al comma 2, dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
    «d-bis) l’elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi
    dell’articolo 2-bis»;
    d) all’articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) e’ aggiunta la
    seguente:
    «c-ter) la domanda e’ presentata da un richiedente proveniente da
    un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis»;
    e) all’articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) e’ sostituita dalla
    seguente:
    «a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste
    dall’articolo 28-ter»;
    f) dopo l’articolo 28-bis e’ inserito il seguente:
    «Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). – 1. La domanda e’
    considerata manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 32,
    comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
    a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non
    hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della
    protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19
    novembre 2007, n. 251;
    b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro
    ai sensi dell’articolo 2-bis;
    c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente
    incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono
    informazioni verificate sul Paese di origine;
    d) il richiedente ha indotto in errore le autorita’ presentando
    informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti
    riguardanti la sua identita’ o cittadinanza che avrebbero potuto
    influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente
    distrutto o fatto sparire un documento di identita’ o di viaggio che
    avrebbe permesso di accertarne l’identita’ o la cittadinanza;
    e) il richiedente e’ entrato illegalmente nel territorio nazionale,
    o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato
    motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle
    circostanze del suo ingresso;
    f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all’obbligo del rilievo
    dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
    g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all’articolo 6,
    commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18 agosto
    2015, n. 142»;
    g) all’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole: «nei casi
    di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera a)» sono sostituite
    dalle seguenti: «nei casi di cui all’articolo 28-ter».

Art. 8

Disposizioni in materia di cessazione
della protezione internazionale

  1. All’articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
    dopo il comma 2-bis, e’ inserito il seguente:
    «2-ter. Per l’applicazione del comma 1, lettera d), e’ rilevante
    ogni rientro nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e
    comprovati motivi.».
  2. All’articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
    251, dopo il comma 2-bis, e’ aggiunto il seguente:
    «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e’ rilevante ogni rientro nel
    Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati
    motivi.».

Art. 9

Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata
alla frontiera

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    0a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e’ inserita la
    seguente:
    «b-bis) “domanda reiterata”: un’ulteriore domanda di protezione
    internazionale presentata dopo che e’ stata adottata una decisione
    definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il
    richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi
    dell’articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia
    adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto
    della domanda ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2;»;
    a) all’articolo 7 il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
    «2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
    a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtu’ degli
    obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
    b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale
    internazionale;
    c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell’Unione
    competente per l’esame dell’istanza di protezione internazionale;
    d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di
    ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne
    comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale;
    e) manifestano la volonta’ di presentare un’altra domanda reiterata
    a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una
    prima domanda reiterata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, o dopo
    una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai
    sensi dell’articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»;
    b) all’articolo 28-bis:
    1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Nel caso previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera
    c-ter), e dall’articolo 29, comma 1, lettera b), la questura provvede
    senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla
    Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.
    1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in
    cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale
    direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma
    1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di
    eludere i relativi controlli, e nei casi di cui all’articolo 28,
    comma 1, lettera c-ter). In tali casi la procedura puo’ essere svolta
    direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.
    1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di
    transito sono individuate con decreto del Ministro dell’interno. Con
    il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori
    sezioni delle Commissioni territoriali di cui all’articolo 4, comma
    2, per l’esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»;
    2) al comma 2, la lettera b) e’ abrogata;
    3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per
    avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero»
    sono soppresse;
    c) all’articolo 29, comma 1-bis, l’ultimo periodo e’ abrogato;
    d) dopo l’articolo 29 e’ inserito il seguente: «Art. 29-bis
    (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di
    allontanamento). – 1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato
    una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un
    provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal
    territorio nazionale, la domanda e’ considerata inammissibile in
    quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione
    del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all’esame della
    domanda ai sensi dell’articolo 29.»;
    e) all’articolo 35-bis:
    1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all’art. 28-bis, comma
    2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 28-bis,
    commi 1-ter e 2,»;
    2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse.
  2. Per le finalita’ di cui al comma 1, lettera b), e’ autorizzata
    la spesa di 1.860.915 euro a decorrere dall’anno 2019. Ai relativi
    oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39.
    2-bis. Al fine di velocizzare l’esame delle domande di protezione
    internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell’interno
    possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di
    otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il
    riconoscimento della protezione internazionale di cui all’articolo 4
    del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero
    massimo di dieci.
    2-ter. Per le finalita’ di cui al comma 2-bis e’ autorizzata la
    spesa di 2.481.220 euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si
    provvede ai sensi dell’articolo 39.

Art. 10

Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
0a) all’articolo 32, comma 1, dopo la lettera b-bis) e’ aggiunta la
seguente:
«b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del
Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di
essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni
gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi,
puo’ legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si
puo’ ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca;»;
a) all’articolo 32, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Quando il richiedente e’ sottoposto a procedimento penale
per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16,
comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui
all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c), del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero e’ stato condannato anche
con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore,
salvo che la domanda sia gia’ stata rigettata dalla Commissione
territoriale competente, ne da’ tempestiva comunicazione alla
Commissione territoriale competente, che provvede nell’immediatezza
all’audizione dell’interessato e adotta contestuale decisione,
valutando l’accoglimento della domanda, la sospensione del
procedimento o il rigetto della domanda. Salvo quanto previsto dal
comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni
caso l’obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza
di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si
provvede ai sensi dell’articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all’articolo 35-bis, comma 5, le parole «ai sensi dell’articolo
29, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell’articolo 29, comma 1, lettera b), nonche’ del provvedimento
adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi
e le condizioni di cui all’articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel
corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente
articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all’articolo
32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento
impugnato gia’ prodotti a norma del comma 3.».

Art. 11

Istituzione di sezioni della Unita’ Dublino

  1. All’articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
    2008, n. 25, le parole «del Ministero dell’interno» sono sostituite
    dalle seguenti: «del Ministero dell’interno e le sue articolazioni
    territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un
    numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell’interno, che
    provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente».
  2. All’articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,
    dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
    «2-bis. Per l’assegnazione delle controversie di cui all’articolo
    3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
    l’autorita’ di cui al comma 1 e’ costituita dall’articolazione
    dell’Unita’ Dublino operante presso il Dipartimento per le liberta’
    civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno nonche’ presso le
    prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il
    provvedimento impugnato.».

Art. 12

Disposizioni in materia di accoglienza
dei richiedenti asilo

  1. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
    416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
    39, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1, e’ sostituito dal seguente:
    «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i
    titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non
    accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al
    comma 2, possono accogliere nell’ambito dei medesimi servizi anche i
    titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2,
    lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del
    decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a
    sistemi di protezione specificamente dedicati.»;
    a-bis) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
    «2. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza
    unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
    1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i
    criteri e le modalita’ per la presentazione da parte degli enti
    locali delle domande di contributo per la realizzazione e la
    prosecuzione dei progetti finalizzati all’accoglienza dei soggetti di
    cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui
    all’articolo 1-septies, il Ministro dell’interno, con proprio
    decreto, provvede all’ammissione al finanziamento dei progetti
    presentati dagli enti locali»;
    a-ter) il comma 3 e’ abrogato;
    b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui
    al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle
    seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
    c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo,
    dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono
    sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;
    d) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema
    di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori
    stranieri non accompagnati».
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 5:
    1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono
    sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;
    2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite
    dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;
    b) all’articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all’articolo 16, »
    fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui
    all’articolo 16. »;
    c) all’articolo 9, il comma 5 e’ abrogato;
    d) all’articolo 11:
    1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e
    14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all’articolo
    9,»;
    1-bis) al comma 2, le parole: «sentito l’ente» sono sostituite
    dalle seguenti: «previo parere dell’ente»;
    2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all’articolo 9»
    fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri
    di cui all’articolo 9»;
    e) all’articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli
    articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di
    cui agli articoli 9 e 11.»;
    f) all’articolo 14:
    1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine
    del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
    2) il comma 2 e’ abrogato;
    3) al comma 3 e’ premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere
    alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il
    richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara
    di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»;
    4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1»
    sono soppresse;
    5) la rubrica dell’articolo 14 e’ sostituita dalla seguente: «Art.
  3. Modalita’ di accesso al sistema di accoglienza»;
    g) all’articolo 15:
    1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
    2) la rubrica dell’articolo 15 e’ sostituita dalla seguente: «Art.
  4. Individuazione della struttura di accoglienza»;
    h) all’articolo 17:
    1) il comma 4 e’ abrogato;
    2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti
    dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;
    h-bis) all’articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le
    seguenti parole: «e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del
    Comune interessato all’accoglienza dei minori stranieri non
    accompagnati»;
    i) all’articolo 20:
    1) al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il
    Dipartimento per le liberta’ civili» sono sostituite dalle seguenti:
    «Il Dipartimento per le liberta’ civili»;
    2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono
    sostituite dalle seguenti: «e all’articolo 12,»;
    l) all’articolo 22, il comma 3 e’ abrogato;
    m) all’articolo 22-bis, commi 1 e 3, la parola: «richiedenti» e’
    sostituita dalle seguenti: «titolari di»;
    n) all’articolo 23:
    1) al comma 1, le parole «di cui all’articolo 14» sono sostituite
    dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;
    2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono
    sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11».
  5. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa
    o in una struttura del sistema di protezione di cui all’articolo
    1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse;
    b) all’articolo 13, comma 2, le parole «di cui all’articolo 8 del
    decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,» sono sostituite dalle
    seguenti: «di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto
    2015, n. 142,».
  6. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e
    rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo,
    rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all’articolo
    1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti,
    in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite
    dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione
    internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui
    all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
    successive modificazioni.
  7. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui
    all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
    alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in
    accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, gia’
    finanziato.
    5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento
    della maggiore eta’ rimangono nel Sistema di protezione di cui al
    comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione
    internazionale.
  8. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di
    protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
    1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
    1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
    rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale
    previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del
    medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del
    progetto di accoglienza.
  9. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
    adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.

Art. 12-bis

Monitoraggio dei flussi migratori

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
    conversione del presente decreto, il Ministro dell’interno effettua
    un monitoraggio dell’andamento dei flussi migratori al fine della
    progressiva chiusura delle strutture di cui all’articolo 11 del
    decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Art. 12-ter

Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono
attivita’ in favore di stranieri

  1. Al comma 125 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124,
    dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Le cooperative
    sociali sono altresi’ tenute, qualora svolgano attivita’ a favore
    degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali
    digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo
    svolgimento di servizi finalizzati ad attivita’ di integrazione,
    assistenza e protezione sociale».

Art. 13

Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4:
    1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
    permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai
    sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
    2) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce
    titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del
    Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo
    6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
    b) all’articolo 5:
    1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    «3. L’accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli
    comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e’
    assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e
    2.»;
    2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono
    sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;
    c) l’articolo 5-bis e’ abrogato.

Capo III
Disposizioni in materia di cittadinanza

Art. 14

Disposizioni in materia di acquisizione
e revoca della cittadinanza

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) all’articolo 8, il comma 2 e’ abrogato;
    a-bis) dopo l’articolo 9 e’ inserito il seguente:
    «Art. 9.1. – 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi
    degli articoli 5 e 9 e’ subordinata al possesso, da parte
    dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana,
    non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento
    per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che
    non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui
    all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25
    luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di
    soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9
    del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto della presentazione
    dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio
    rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario
    riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
    internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata
    da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri
    e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca.»;
    b) all’articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200»
    sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;
    c) dopo l’articolo 9-bis e’ inserito il seguente:
    «Art. 9-ter. – 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui
    agli articoli 5 e 9 e’ di quarantotto mesi dalla data di
    presentazione della domanda.
  2. (soppresso).
    d) dopo l’articolo 10 e’ inserito il seguente:
    «Art. 10-bis. – 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi
    degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e’ revocata in caso di condanna
    definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera
    a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche’ per i reati di cui
    agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca
    della cittadinanza e’ adottata, entro tre anni dal passaggio in
    giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo
    periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
    Ministro dell’interno.».
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai
    procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di
    entrata in vigore del presente decreto.
    2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati
    di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della
    cittadinanza italiana e’ stabilito in sei mesi dalla data di
    presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di
    cittadinanza straniera.
  4. All’articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la
    lettera aa) e’ sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca
    della cittadinanza italiana;».

Capo IV
Disposizioni in materia di giustizia

Art. 15

Disposizioni in materia di giustizia

  1. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano
    dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sono svolte
    dall’Avvocato generale dello Stato, che puo’ delegare un avvocato
    dello Stato.
  2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    30 maggio 2002, n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III,
    dopo l’articolo 130, e’ inserito il seguente:
    «Art. 130-bis (L) (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al
    difensore e al consulente tecnico di parte). – 1. Quando
    l’impugnazione, anche incidentale, e’ dichiarata inammissibile, al
    difensore non e’ liquidato alcun compenso.
  3. Non possono essere altresi’ liquidate le spese sostenute per le
    consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento
    dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della
    prova.».
    1-bis. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016,
    n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016,
    n. 197, le parole: «e sino al 1º gennaio 2019» sono soppresse.

Art. 15-bis

Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni

  1. Dopo l’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e’
    inserito il seguente:
    «Art. 11-bis (Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso
    il tribunale per i minorenni). – 1. Gli istituti penitenziari e gli
    istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono
    semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale
    per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori
    collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di
    essi, della localita’ di residenza dei genitori, dei rapporti con la
    famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il
    procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
    assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso
    motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.
  2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
    minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione
    informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi
    istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Puo’ procedere a
    ispezioni straordinarie in ogni tempo.
  3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio,
    gli esercenti un servizio di pubblica necessita’ che entrano in
    contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al piu’
    presto al direttore dell’istituto su condotte del genitore
    pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell’istituto ne da’
    immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il
    tribunale per i minorenni.».
  4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) dopo l’articolo 387 e’ aggiunto il seguente:
    «Art. 387-bis (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di
    arresto o di fermo di madre di prole di minore eta’). – 1.
    Nell’ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore eta’,
    la polizia giudiziaria che lo ha eseguito senza ritardo ne da’
    notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonche’ al
    procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del
    luogo dell’arresto o del fermo.»;
    b) all’articolo 293, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
    «4-bis. Copia dell’ordinanza che dispone la custodia cautelare in
    carcere nei confronti di madre di prole di minore eta’ e’ comunicata
    al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
    del luogo di esecuzione della misura.»;
    c) all’articolo 656, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
    «3-bis. L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena
    detentiva nei confronti di madre di prole di minore eta’ e’
    comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
    minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.».

Art. 15-ter

Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia
di sicurezza

  1. Al capo II del titolo I delle norme di attuazione, di
    coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
    decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 4-bis e’
    aggiunto il seguente:
    «Art. 4-ter (Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle
    funzioni del procuratore nazionale antimafia). – 1. Nell’esercizio
    delle funzioni di cui all’articolo 371-bis, commi 1 e 2, del codice e
    con specifico riferimento all’acquisizione, all’analisi ed
    all’elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti
    dall’ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e
    antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un
    massimo di venti unita’, nell’ambito del Corpo di polizia
    penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo.
    L’assegnazione al predetto nucleo non determina l’attribuzione di
    emolumenti aggiuntivi.».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, PREVENZIONE E CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA
Capo I
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo

Art. 16

Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici,
dell’ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa
familiare

  1. All’articolo 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale,
    dopo la parola «571,» e’ inserita la seguente: «572,» e dopo le
    parole «612, secondo comma,» e’ inserita la seguente: «612-bis,».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 17

Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per
finalita’ di prevenzione del terrorismo

  1. Per le finalita’ di prevenzione del terrorismo, gli esercenti di
    cui all’articolo l del decreto del Presidente della Repubblica 19
    dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto
    effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all’articolo 8 della
    legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel
    documento di identita’ esibito dal soggetto che richiede il noleggio
    di un autoveicolo, di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30
    aprile 1992, n. 285. La comunicazione e’ effettuata contestualmente
    alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo
    anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Sono esclusi
    dalla previsione del presente comma i contratti di noleggio di
    autoveicoli per servizi di mobilita’ condivisa, quali in particolare
    il car sharing, al fine di non comprometterne la facilita’ di
    utilizzo.
  2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei
    dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati,
    concernenti provvedimenti dell’Autorita’ giudiziaria o dell’Autorita’
    di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle
    vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita’ di prevenzione e
    repressione del terrorismo. Nel caso in cui dal raffronto emergano
    situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita’ di cui al comma
    l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta
    all’ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti
    iniziative di controllo, anche ai fini di cui all’articolo 4, primo
    comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
    regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un
    periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del
    Ministro dell’interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro
    sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
    definite le modalita’ tecniche dei collegamenti attraverso i quali
    sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonche’ di
    conservazione dei dati. Il predetto decreto e’ adottato, sentito il
    Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il
    proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i
    quali il decreto puo’ essere comunque emanato.
  4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
    dell’interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane,
    strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18

Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del
personale della polizia municipale

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16-quater del
    decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei Corpi e servizi di
    polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila
    abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della
    qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al
    controllo ed all’identificazione delle persone, accede, in deroga a
    quanto previsto dall’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
    al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della medesima
    legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di
    rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate. La
    presente disposizione si applica progressivamente, nell’anno 2019,
    agli altri comuni capoluogo di provincia.
    1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato previo
    accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
    locali, sono determinati i parametri connessi alla classe
    demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia
    municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti
    residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza
    stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui
    all’articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto
    legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le
    disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con
    riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1.
  2. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro 90
    giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
    locali, nonche’ il Garante per la protezione dei dati personali, sono
    definiti le modalita’ di collegamento al Centro elaborazione dati e i
    relativi standard di sicurezza, nonche’ il numero degli operatori di
    polizia municipale che ciascun comune puo’ abilitare alla
    consultazione dei dati previsti dal comma 1.
  3. Per l’attuazione del comma 1 e’ autorizzata la spesa di 150.000
    euro per l’anno 2018 e di 175.000 euro per l’anno 2019. Ai relativi
    oneri si provvede, per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 39 e, per
    l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
    interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
    comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
    3-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, nel
    limite di euro 25.000 per l’anno 2019, si provvede mediante
    corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
    all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999,
    n. 44.

Art. 19

Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie
locali

  1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in
    conformita’ alle linee generali adottate in materia di formazione del
    personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di
    Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
    agosto 1997, n. 281, i comuni capoluogo di provincia, nonche’ quelli
    con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di
    armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via
    sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unita’ di personale,
    munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato
    fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale.
    1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato previo
    accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
    locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche
    socioeconomiche, alla classe demografica, all’afflusso turistico e
    agli indici di delittuosita’, in relazione ai quali le disposizioni
    di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da
    quelli di cui al medesimo comma.
  2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel
    rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia
    dell’incolumita’ pubblica, le modalita’ della sperimentazione che
    deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento
    del personale interessato nonche’ d’intesa con le aziende sanitarie
    locali competenti per territorio, realizzando altresi’ forme di
    coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia locale.
  3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio
    regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva
    di reparto l’arma comune ad impulsi elettrici positivamente
    sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
    regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 1987,
    n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2.
  4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri
    derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla
    formazione del personale delle polizie locali interessato, nei limiti
    delle risorse disponibili nei propri bilanci.
  5. All’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014,
    n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014,
    n.146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite
    dalle seguenti: «dell’arma comune ad impulsi elettrici».

Art. 19-bis

Interpretazione autentica dell’articolo 109 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773

  1. L’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica
    sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si
    interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano
    anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o
    parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

Art. 19-ter

Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica
dell’articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986,
n. 65

  1. L’articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986,
    n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia
    municipale ai quali e’ conferita la qualifica di agente di pubblica
    sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono
    essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle
    modalita’ previsti dai rispettivi regolamenti, nonche’ nei casi di
    operazioni esterne di polizia, d’iniziativa dei singoli durante il
    servizio, anche al di fuori del territorio dell’ente di appartenenza
    esclusivamente in caso di necessita’ dovuto alla flagranza
    dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Art. 20

Estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso ai
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive

  1. All’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
    dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Il divieto di cui al
    presente comma puo’ essere adottato anche nei confronti dei soggetti
    di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6
    settembre 2011, n. 159.».

Art. 20-bis

Contributo delle societa’ sportive agli oneri per i servizi di ordine
pubblico in occasione di manifestazioni sportive

  1. All’articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007,
    n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.
    41, le parole: «Una quota non inferiore all’1 per cento e non
    superiore al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota
    non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento».

Art. 21

Estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso in
specifiche aree urbane

  1. All’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
    14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole «su cui insistono» sono inserite le seguenti:
    «presidi sanitari,»;
    b) dopo le parole «flussi turistici,» sono inserite le seguenti:
    «aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici
    spettacoli,».
    1-bis. All’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio
    2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
    2017, n. 48, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
    «dodici mesi».
    1-ter. Dopo l’articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
    14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
    e’ inserito il seguente:
    «Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli
    esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). – 1. Fuori
    dai casi di cui all’articolo 13, il questore puo’ disporre per
    ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con
    sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli
    ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini
    avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico
    trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il
    patrimonio, nonche’ per i delitti previsti dall’articolo 73 del testo
    unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
    1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi
    pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento
    nelle immediate vicinanze degli stessi.
  2. Il divieto di cui al comma 1 puo’ essere limitato a specifiche
    fasce orarie e non puo’ avere una durata inferiore a sei mesi; ne’
    superiore a due anni; Il divieto e’ disposto; con provvedimento
    motivato, individuando comunque modalita’ applicative compatibili con
    le esigenze di mobilita’, salute e lavoro del destinatario dell’atto.
  3. Il divieto di cui al comma 1 puo’ essere disposto anche nei
    confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il
    quattordicesimo anno di eta’. Il provvedimento e’ notificato a coloro
    che esercitano la responsabilita’ genitoriale.
  4. Il questore puo’ prescrivere alle persone alle quali e’
    notificato il divieto previsto dal comma 1di comparire personalmente
    una o piu’ volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di
    polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato
    o in quello specificamente indicato.
  5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in
    quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e
    4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
  6. La violazione del divieto di cui al presente articolo e’ punita
    con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a
    20.000 euro.».
    1-quater. All’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6
    settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «sottoposte a misure di
    prevenzione o di sicurezza,» sono inserite le seguenti: «di non
    accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico
    trattenimento, anche in determinate fasce orarie,».

Art. 21-bis

Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi

  1. Ai fini di una piu’ efficace prevenzione di atti illegali o di
    situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica
    all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici,
    individuati a norma dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di
    pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
    con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni
    maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere
    individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla
    cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui
    i gestori medesimi si assoggettano, con le modalita’ previste dagli
    stessi accordi.
  2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel
    rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del
    Ministro dell’interno, d’intesa con le organizzazioni maggiormente
    rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-citta’
    ed autonomie locali.
  3. L’adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro
    puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi
    pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell’adozione dei
    provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini
    dell’eventuale applicazione dell’articolo 100 del citato testo unico
    di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Art. 21-ter

Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in
specifiche aree urbane

  1. All’articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
    contravventore al divieto di cui al presente comma e’ punito con
    l’arresto da sei mesi ad un anno»;
    b) al comma 3, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Il
    contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al
    presente comma e’ punito con l’arresto da uno a due anni».

Art. 21-quater

Introduzione del delitto di esercizio molesto dell’accattonaggio

  1. Dopo l’articolo 669 del codice penale e’ inserito il seguente:
    «Art. 669-bis (Esercizio molesto dell’accattonaggio). – Salvo che
    il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque esercita
    l’accattonaggio con modalita’ vessatorie o simulando deformita’ o
    malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare
    l’altrui pieta’ e’ punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi
    e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E’ sempre disposto il
    sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a
    commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento.».

Art. 21-quinquies

Modifiche alla disciplina sull’accattonaggio

  1. All’articolo 600-octies del codice penale sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o
    comunque lo favorisca a fini di profitto e’ punito con la reclusione
    da uno a tre anni.»;
    b) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Impiego di minori
    nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio».

Art. 21-sexies

Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi

  1. Il comma 15-bis dell’articolo 7 del codice della strada, di cui
    al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ sostituito dal
    seguente:
    «15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
    esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone,
    ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione
    l’attivita’ di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad
    euro 3.101. Se nell’attivita’ sono impiegati minori, o se il soggetto
    e’ gia’ stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento
    definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e
    dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la confisca
    delle somme percepite, secondo le modalita’ indicate al titolo VI,
    capo I, sezione II.».

Art. 22

Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero
dell’interno

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie
    esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali della
    Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
    l’acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il
    contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il
    rafforzamento dei nuclei
    «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto
    Corpo, nonche’ per il finanziamento di interventi diversi di
    manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, e’
    autorizzata in favore del Ministero dell’interno la spesa complessiva
    di 15.000.000 euro per l’anno 2018 e di 49.150.000 euro per ciascuno
    degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:
    a) quanto a 10.500.000 euro per l’anno 2018 e a 36.650.000 euro
    per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;
    b) quanto a 4.500.000 euro per l’anno 2018 e a 12.500.000 euro
    per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei
    vigili del fuoco.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo

Art. 22-bis

Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture
penitenziarie

  1. Al fine di favorire la piena operativita’ del Corpo di polizia
    penitenziaria, nonche’ l’incremento degli standard di sicurezza e
    funzionalita’ delle strutture penitenziarie, e’ autorizzata la spesa
    di 2 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per
    l’anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
    2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al
    potenziamento, all’implementazione e all’aggiornamento dei beni
    strumentali, nonche’ alla ristrutturazione e alla manutenzione degli
    edifici e all’adeguamento dei sistemi di sicurezza.
  2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria
    connesse all’approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, e’
    autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l’anno 2018.

Art. 23

Disposizioni in materia di blocco stradale

  1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 1, comma 1, le parole «in una strada ferrata»
    sono sostituite dalle seguenti: «in una strada ordinaria o ferrata o
    comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad
    eccezione dei casi previsti dall’articolo 1-bis,»;
    b) l’articolo 1-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 1-bis. – 1.
    Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria,
    ostruendo la stessa con il proprio corpo, e’ punito con la sanzione
    amministrativa del pagamento di un somma da euro mille a euro
    quattromila. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli
    organizzatori.».
  2. All’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
    n. 286, dopo le parole «e degli articoli 473 e 474 del codice penale»
    sono inserite le seguenti: «, nonche’ dall’articolo 1 del decreto
    legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall’articolo 24 del regio
    decreto 18 giugno 1931, n. 773.».

Art. 23-bis

Modifiche al codice della strada

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
    1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l’articolo 213 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria
    della confisca amministrativa). – 1. Nell’ipotesi in cui il presente
    codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa,
    l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro
    del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone
    menzione nel verbale di contestazione della violazione.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di
    sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in
    solido, e’ sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il
    veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita’ o di custodirlo, a
    proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio,
    provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la
    circolazione stradale. Il documento di circolazione e’ trattenuto
    presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha
    accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile
    dello stato di sequestro con le modalita’ stabilite nel regolamento.
    Di cio’ e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della
    violazione.
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha
    eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di
    cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di
    custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La
    liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla
    prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il
    provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta
    all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del
    provvedimento.
  4. E’ sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in
    cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da
    quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato
    commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da
    un conducente minorenne.
  5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il
    medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di
    trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le
    prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276,
    nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
    patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da
    minorenne, il veicolo e’ affidato in custodia ai genitori o a chi ne
    fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo
    pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti
    sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non
    siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone
    l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei
    soggetti di cui all’articolo 214-bis. Di cio’ e’ fatta menzione nel
    verbale di contestazione della violazione. Il veicolo e’ trasferito
    in proprieta’ al soggetto a cui e’ consegnato, senza oneri per
    l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al
    periodo seguente, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia,
    pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del
    veicolo e’ data comunicazione mediante pubblicazione nel sito
    internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del
    Governo competente. La somma ricavata dall’alienazione e’ depositata,
    sino alla definizione del procedimento in relazione al quale e’ stato
    disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la
    tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la
    somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e’ restituita
    all’avente diritto.
  6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni
    successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali
    proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro
    proposizione, e’ divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il
    custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in
    condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo
    individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo
    214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento
    del veicolo e’ effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese
    del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo
    all’autorita’ giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi
    di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo
    dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al
    sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero
    dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita’ di
    comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari
    all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
  7. Avverso il provvedimento di sequestro e’ ammesso ricorso al
    prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
    il sequestro e’ confermato. La declaratoria di infondatezza
    dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il
    dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la
    restituzione della somma ricavata dall’alienazione. Quando ne
    ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con
    l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta
    ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni
    relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca
    del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della
    somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo
    esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di
    custodia del veicolo.
  8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il
    periodo in cui il veicolo e’ sottoposto al sequestro, circola
    abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino
    abusivamente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento
    di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione
    amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di
    polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto
    presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo e’
    trasferito in proprieta’ al soggetto a cui e’ consegnato, senza oneri
    per l’erario.
  9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo
    appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
  10. Il provvedimento con il quale e’ stata disposta la confisca del
    veicolo e’ comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei
    propri registri.»;
    b) l’articolo 214 e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). – 1. Nelle ipotesi in
    cui il presente codice prevede che all’accertamento della violazione
    consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo
    amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in
    sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa
    cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in
    un luogo di cui abbia la disponibilita’ ovvero lo custodisce, a
    proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul
    veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita’ e con
    le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell’interno,
    che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e’ rimosso a cura
    dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la
    violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui
    all’articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione e’ trattenuto
    presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di
    contestazione. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con
    il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o
    custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
    fornite dall’organo di polizia si applica la sanzione amministrativa
    del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonche’ la
    sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
    guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede al fermo
    dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito
    luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni
    dell’articolo 214-bis, secondo le modalita’ previste dal regolamento.
    Di cio’ e’ fatta menzione nel verbale di contestazione della
    violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul
    sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213,
    comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di
    custodia.
  11. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo e’ affidato in custodia
    all’avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai
    genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente
    delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
  12. Se l’autore della violazione e’ persona diversa dal proprietario
    del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilita’, e risulta
    altresi’ evidente all’organo di polizia che la circolazione e’
    avvenuta contro la volonta’ di costui, il veicolo e’ immediatamente
    restituito all’avente titolo. Della restituzione e’ redatto verbale,
    copia del quale viene consegnata all’interessato.
  13. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo e’
    ammesso ricorso al prefetto a norma dell’articolo 203.
  14. Salvo che il veicolo non sia gia’ stato trasferito in
    proprieta’, quando il ricorso sia accolto e l’accertamento della
    violazione dichiarato infondato l’ordinanza estingue la sanzione
    accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall’organo di
    polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall’alienazione e’
    depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al
    quale e’ stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero
    presso la tesoreria dello Stato.
  15. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’articolo
    205, la restituzione non puo’ avvenire se non dopo il provvedimento
    dell’autorita’ giudiziaria che rigetta il ricorso.
  16. E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per
    uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e’ previsto
    il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per
    l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’articolo 12,
    comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita’ e le forme per
    eseguire detta sanzione accessoria.
  17. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il
    periodo in cui il veicolo e’ sottoposto al fermo, circola
    abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino
    abusivamente e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento
    di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni
    amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca
    del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del
    veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui
    all’articolo 214-bis. Il veicolo e’ trasferito in proprieta’ al
    soggetto a cui e’ consegnato, senza oneri per l’erario.»;
    c) all’articolo 214-bis, commi 1 e 2, le parole «comma 2-quater»
    sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;
    d) dopo l’articolo 215 e’ inserito il seguente:
    «Art. 215-bis (Censimento dei veicoli sequestrati, fermati,
    rimossi, dissequestrati e confiscati). – 1. I prefetti, con cadenza
    semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi
    accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei
    mesi presso le depositerie di cui all’articolo 8 del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito
    dell’applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di
    sequestro e fermo, nonche’ per effetto di provvedimenti
    amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro.
    Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero
    di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello
    stato di conservazione, e’ formato apposito elenco, pubblicato nel
    sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del
    Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono
    riportati altresi’ i dati identificativi del proprietario risultanti
    al pubblico registro automobilistico.
  18. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco di
    cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati
    all’articolo 196 puo’ assumere la custodia del veicolo, provvedendo
    contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla
    depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei
    confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facolta’ e’ data
    comunicazione in sede di pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1,
    con l’avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i
    veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi
    abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva
    sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca e’
    data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro
    automobilistico per l’annotazione nei propri registri. La
    prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell’inutile
    decorso dei predetti termini l’Agenzia del demanio, che provvede a
    gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso
    di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le
    modalita’ dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle
    relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data
    di ricezione dell’informativa di cui al periodo precedente.
  19. La somma ricavata dall’alienazione e’ depositata, sino alla
    definizione del procedimento in relazione al quale e’ stato disposto
    il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la
    tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la
    somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata e’
    restituita all’avente diritto.
  20. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero
    dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita’ di
    comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari
    all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.».

Capo II
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa

Art. 24

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 10, dopo il comma 2-ter e’ inserito il seguente:
    «2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di
    appello pone a carico della parte privata che ha proposto
    l’impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;
    b) all’articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    1) alla lettera c), dopo la parola «comunicazione» e’ inserita
    la seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione
    comporta l’inammissibilita’ della proposta» sono sostituite dalle
    seguenti: «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica
    all’autorita’ proponente l’eventuale sussistenza di pregiudizi per le
    indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda
    con l’autorita’ proponente modalita’ per la presentazione congiunta
    della proposta.»;
    2) la lettera d) e’ abrogata;
    c) all’articolo 19, comma 4, all’ultimo periodo, dopo le parole
    «sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui
    al primo periodo»;
    d) all’articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del
    codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche’ per i
    reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice
    penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e
    all’articolo 640-bis del codice penale».
    1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma
    1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
    limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei
    per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31
    dicembre 2019.
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 25

Sanzioni in materia di subappalti illeciti

  1. All’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole «l’arresto da sei mesi ad un anno
    e con l’ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da
    uno a cinque anni e con la multa»;
    b) al secondo periodo, le parole «dell’arresto da sei mesi ad un
    anno e dell’ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della
    reclusione da uno a cinque anni e della multa.».

Art. 26

Monitoraggio dei cantieri

  1. All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
    n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le
    seguenti: «nonche’, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto».

Art. 26-bis

Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e
lavorazione dei rifiuti

  1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei
    rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di
    predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
    a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
    minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
    l’ambiente e per i beni;
    b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute
    umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
    c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e
    le autorita’ locali competenti;
    d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo
    un incidente rilevante.
  2. Il piano di emergenza interna e’ riesaminato, sperimentato e, se
    necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del
    personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di
    imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati,
    e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei
    cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei
    progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da
    adottare in caso di incidente rilevante.
  3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui
    al comma 1 e’ predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata
    in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte
    le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza
    esterna, di cui al comma 5.
  5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare
    gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto,
    d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone
    il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina
    l’attuazione.
  6. Il piano di cui al comma 5 e’ predisposto allo scopo di:
    a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
    minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per
    l’ambiente e per i beni;
    b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute
    umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in
    particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione
    di protezione civile negli interventi di soccorso;
    c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza
    e le autorita’ locali competenti;
    d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino
    e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
  7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici
    mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del
    gestore, ai sensi del comma 4.
  8. Il piano di cui al comma 5 e’ riesaminato, sperimentato e, se
    necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal
    prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre
    anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli
    impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle
    nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di
    incidenti rilevanti.
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa
    con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la
    prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di
    Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la
    predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa
    informazione alla popolazione.
  10. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 27

Disposizioni per migliorare la circolarita’ informativa

  1. L’articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’
    sostituito dal seguente:
    «Art. 160. – Per le finalita’ di prevenzione generale di reati e
    per l’esercizio del potere di proposta di cui all’articolo 17, comma
    1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie
    dei tribunali e delle corti di appello hanno l’obbligo di trasmettere
    ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle
    sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive al questore della
    provincia in cui il condannato ha la residenza o l’ultima dimora e al
    direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo
    sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e
    presso l’ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione
    di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell’ambito
    delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per
    territorio e alla Direzione investigativa antimafia.».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi
    adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.

Art. 28

Modifiche all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267

  1. All’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
    degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
    267, dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
    «7-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del
    prefetto emergano, riguardo ad uno o piu’ settori amministrativi,
    situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali
    da determinare un’alterazione delle procedure e da compromettere il
    buon andamento e l’imparzialita’ delle amministrazioni comunali o
    provinciali, nonche’ il regolare funzionamento dei servizi ad esse
    affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell’accesso, al
    fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla
    normalita’ l’attivita’ amministrativa dell’ente, individua, fatti
    salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di
    risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un
    termine per l’adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto
    tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente
    il termine fissato, il prefetto assegna all’ente un ulteriore
    termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il
    quale si sostituisce, mediante commissario ad acta,
    all’amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali
    provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui
    propri bilanci.».
    1-bis. All’articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi
    sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
    agosto 2000, n. 267, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:
    «Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria
    eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle
    condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente
    articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei
    deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo
    nonche’ alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
    circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi
    allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita’ sia
    dichiarata con provvedimento definitivo.».

Art. 29

Modifiche in materia di attivita’ svolte negli enti locali dal
personale sovraordinato ai sensi dell’articolo 145 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

  1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 706, della legge 27
    dicembre 2006, n. 296, possono essere incrementate, nel rispetto
    dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica, fino ad un massimo di
    5.000.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante utilizzo delle
    risorse che si rendono disponibili nel corso dell’anno, relative alle
    assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali,
    corrisposte annualmente dal Ministero dell’interno.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
    Ministro dell’interno, e’ autorizzato ad apportare con propri decreti
    le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

Art. 29-bis

Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di
veicoli immatricolati all’estero

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
    1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 93:
    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e’ vietato, a chi ha
    stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare
    con un veicolo immatricolato all’estero.
    1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione
    senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato
    membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non
    ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva,
    nonche’ nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto
    residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di
    collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro
    dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non
    ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva,
    nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale
    comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento,
    sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale
    risultino il titolo e la durata della disponibilita’ del veicolo. In
    mancanza di tale documento, la disponibilita’ del veicolo si
    considera in capo al conducente.
    1-quater. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando
    l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo
    non e’ immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente
    ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di
    circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e
    della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre
    il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della
    motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del
    documento di circolazione alle competenti autorita’ dello Stato che
    li ha rilasciati.»;
    2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
    «7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis
    si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
    euro 712 a euro 2.848. L’organo accertatore trasmette il documento di
    circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per
    territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del
    veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a
    pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le
    disposizioni dell’articolo 213. Qualora, entro il termine di
    centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo
    non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un
    foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la
    sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi
    dell’articolo 213.
    7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter,
    primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
    una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e’
    imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter
    entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e’ sottoposto alla
    sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni
    dell’articolo 214, in quanto compatibili, ed e’ riconsegnato al
    conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a
    persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il
    documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni
    dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del
    documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della
    sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini
    per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la
    presentazione dei documenti.»;
    b) all’articolo 132:
    1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Scaduto
    il termine di un anno, se il veicolo non e’ immatricolato in Italia,
    l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione
    civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe
    estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai
    sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i
    transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede
    alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle
    competenti autorita’ dello Stato che li ha rilasciati.»;
    2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
    «5. Fuori dei casi indicati all’articolo 93, comma 1-ter, chiunque
    viola le disposizioni di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848.
    L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione
    all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio,
    ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo
    trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si
    applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213.
    Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data
    della violazione, il veicolo non e’ immatricolato in Italia o non e’
    richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i
    transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca
    amministrativa ai sensi dell’articolo 213.»;
    c) all’articolo 196, comma 1, l’ultimo periodo e’ sostituito dai
    seguenti: «Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 risponde solidalmente
    il locatario e in quelle di cui all’articolo 94, comma 4-bis,
    risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi
    indicati all’articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all’articolo 132,
    delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente
    in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilita’ del veicolo,
    se non prova che la circolazione del veicolo stesso e’ avvenuta
    contro la sua volonta’.».

Capo III
Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

Art. 30

Modifica dell’articolo 633 del codice penale

  1. L’articolo 633 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). – Chiunque invade
    arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine
    di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e’ punito, a querela
    della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la
    multa da euro 103 a euro 1032.
    Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della
    multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d’ufficio se il fatto e’
    commesso da piu’ di cinque persone o se il fatto e’ commesso da
    persona palesemente armata.
    Se il fatto e’ commesso da due o piu’ persone, la pena per i
    promotori o gli organizzatori e’ aumentata.».

Art. 31

Modifiche all’articolo 266 del codice di procedura penale

  1. All’articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di
    procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;»
    sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, secondo
    comma, del codice penale;».
  2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 31-bis

Modifica all’articolo 284 del codice di procedura penale

  1. All’articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma
    1-bis e’ inserito il seguente:
    «1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non puo’
    essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.».

Art. 31-ter

Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili

  1. All’articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i
    commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
    «1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per
    l’ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai
    rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell’articolo 13 della
    legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle
    occupazioni arbitrarie di immobili.
  2. Quando e’ richiesto l’intervento della Forza pubblica per
    l’esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati
    arbitrariamente da cui puo’ derivare pericolo di turbative per
    l’ordine e la sicurezza pubblica, l’autorita’ o l’organo che vi
    provvede ne da’ comunicazione al prefetto.
  3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2,
    convoca il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica
    ai fini dell’emanazione delle direttive concernenti il concorso delle
    diverse componenti della Forza pubblica nell’esecuzione del
    provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della
    regione. Il prefetto comunica tempestivamente all’autorita’
    giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l’intervenuta
    esecuzione dello stesso.
    3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessita’ di definire un
    piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti
    in situazione di fragilita’ che non sono in grado di reperire
    autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il
    Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, istituisce
    una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta
    giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti
    della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti
    locali interessati, nonche’ degli enti competenti in materia di
    edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di
    regia non spetta alcun compenso, indennita’, gettone di presenza,
    rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
    3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma
    3.1, il prefetto riferisce all’autorita’ giudiziaria gli esiti
    dell’attivita’ svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di
    esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne
    rendono necessario il differimento. L’autorita’ giudiziaria
    competente per l’esecuzione, tenuto conto delle informazioni
    ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di
    differimento dell’esecuzione. Ferma restando la responsabilita’ anche
    sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione
    abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di
    godimento sull’immobile e’ liquidata dal prefetto un’indennita’
    onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri
    equitativi che tengono conto dello stato dell’immobile, della sua
    destinazione, della durata dell’occupazione, dell’eventuale fatto
    colposo del proprietario nel non avere impedito l’occupazione.
    L’indennita’ e’ riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine
    di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non e’ dovuta se l’avente
    diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa
    grave all’occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha
    disposto la liquidazione dell’indennita’ il proprietario
    dell’immobile puo’ proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo
    ove l’immobile si trova. Il ricorso e’ proposto, a pena di
    inammissibilita’, entro trenta giorni dalla comunicazione del
    provvedimento di liquidazione dell’indennita’. Si applicano gli
    articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale
    decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al
    tribunale e del collegio non puo’ far parte il giudice che ha
    pronunciato il provvedimento.
    3.3. Il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio
    non puo’ superare un anno decorrente dalla data di adozione del
    relativo provvedimento.
    3.4. Ai fini della corresponsione dell’indennita’ di cui al comma
    3.2, nello stato di previsione del Ministero dell’interno e’
    istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro
    annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma
    si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
    entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23
    febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato,
    che restano acquisite all’erario. Il fondo potra’ essere alimentato
    anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui
    all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
    la quota spettante al Ministero dell’interno.
    3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l’ausilio della Forza
    pubblica per l’esecuzione di una pluralita’ di ordinanze di rilascio
    da cui puo’ derivare pericolo di turbative per l’ordine e la
    sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l’ordine e la
    sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la
    predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del
    programma degli interventi avviene secondo criteri di priorita’ che
    tengono conto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica
    negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per
    l’incolumita’ e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti
    proprietari degli immobili, nonche’ dei livelli assistenziali che
    devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli
    enti locali. Il programma degli interventi e’ comunicato
    all’autorita’ giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio
    nonche’ ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui
    al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data
    individuata in base al programma degli interventi.
    3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 e’ ammesso ricorso
    innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui
    all’articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
    L’eventuale annullamento del predetto provvedimento puo’ dar luogo,
    salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in
    forma specifica, consistente nell’obbligo per l’amministrazione di
    disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della
    situazione di occupazione arbitraria dell’immobile.».
  4. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6
    dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come
    modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero
    dell’interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilita’ civile
    e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di
    rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia
    dipesa dall’impossibilita’ di individuare le misure emergenziali di
    cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessita’ di
    assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumita’. Nei
    predetti casi e’ dovuta esclusivamente l’indennita’ di cui al comma
    3.2 del citato articolo 11.
  5. Le disposizioni di cui all’articolo 11 del citato decreto-legge
    n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
    applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta
    sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione
    del presente decreto.

Titolo III
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL’INTERNO NONCHÉ SULL’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Capo I
Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno

Art. 32

Disposizioni per la riorganizzazione dell’amministrazione civile del
Ministero dell’interno

  1. Nell’ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di
    garantire gli obiettivi complessivi di economicita’ e di revisione
    della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero
    dell’interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento
    prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6
    luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
    agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello
    dirigenziale generale, attraverso:
    a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale
    assegnati ai prefetti nell’ambito degli Uffici centrali del Ministero
    dell’interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
    settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della
    dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015;
    b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a
    disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente,
    secondo le modifiche di seguito indicate:
    1) all’articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica
    10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «I
    prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre
    quelli dei posti del ruolo organico»;
    2) all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre
    1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
    1991, n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle
    seguenti: «del 5 per cento»;
    3) all’articolo 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto
    legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono
    inserite le seguenti: «entro l’aliquota dell’1 per cento».
  2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei
    viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche
    dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche’ del personale non
    dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza
    dell’Amministrazione civile dell’interno di cui alla Tabella 1
    allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
    maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18
    settembre 2015.
  3. All’articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le
    parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».
  4. Il Ministero dell’interno adotta, con le modalita’ e nel termine
    di cui all’articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
    17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
    13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione.
    Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle
    disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera b), del
    decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento,
    entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni
    di cui ai commi 1 e 2.

Art. 32-bis

Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni
straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare

  1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale
    dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e
    finanziarie del Ministero dell’interno – Direzione centrale per le
    risorse umane e’ istituito un apposito nucleo, composto da personale
    della carriera prefettizia, nell’ambito del quale sono individuati i
    componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e
    144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
    267, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione
    e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
  2. Al nucleo di cui al comma 1 e’ assegnato, nell’ambito delle
    risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di
    personale non superiore a cinquanta unita’, di cui dieci con
    qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto.
  3. Le unita’ di personale individuate nell’ambito del nucleo di cui
    al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria nominata
    ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto
    2000, n. 267, possono essere collocate in posizione di disponibilita’
    in base alla vigente normativa, per l’esercizio a tempo pieno e in
    via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l’amministrazione ne
    ravvisi l’urgenza.
  4. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non
    regolamentare, sono individuati le modalita’, i criteri e la durata
    di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in conformita’ alle
    disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
  5. Fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle
    attivita’ commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione al
    nucleo non determina l’attribuzione di compensi, indennita’, gettoni
    di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

Art. 32-ter

Nomina del presidente della Commissione per la progressione in
carriera di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139

  1. All’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
    19 maggio 2000, n. 139, le parole: «scelto tra quelli preposti alle
    attivita’ di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30
    luglio 1999, n. 286,» sono soppresse.

Art. 32-quater

Disposizioni in materia di tecnologia 5G

  1. All’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n.
    205, le parole: «, avvalendosi degli organi della polizia postale e
    delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 98 del codice di cui al
    decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» sono sostituite dalle
    seguenti: «. A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al
    prefetto l’ausilio della Forza pubblica».

Art. 32-quinquies

Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione

  1. All’articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «Ministro del tesoro,
    del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle
    seguenti: «Ministro dell’economia e delle finanze» e il secondo
    periodo e’ sostituito dal seguente: «Il Servizio centrale di
    protezione e’ articolato in almeno due divisioni dotate di personale
    e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la
    trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e
    dei testimoni di giustizia»;
    b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
    «1-bis. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti
    delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
    legislazione vigente».

Art. 32-sexies

Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell’interno

  1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e
    professionale del personale dell’Amministrazione civile dell’interno
    e’ istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell’interno
    nell’ambito del Dipartimento per le politiche del personale
    dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
    finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con
    compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative,
    anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e
    all’approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti
    all’esercizio delle funzioni e dei compiti dell’Amministrazione
    civile dell’interno, nonche’ alla realizzazione di studi e ricerche
    sulle attribuzioni del Ministero dell’interno.
  2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell’interno, fermi restando
    la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a
    disposizione ai sensi della normativa vigente, e’ presieduto da un
    prefetto, con funzioni di presidente, ed opera attraverso un
    consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui componenti sono
    scelti fra rappresentanti dell’Amministrazione civile dell’interno,
    docenti universitari ed esperti in discipline amministrative,
    storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai
    componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la
    corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni
    di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero
    dell’interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale
    del Ministero dell’interno.
  3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di
    iniziative, anche di carattere seminariale, nonche’ realizzazione di
    studi e ricerche, e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a
    decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante
    corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di
    funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1.
  4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all’attuazione delle
    disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell’ambito
    delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
    legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
    della finanza pubblica.

Art. 33

Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia

  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della
    sicurezza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, per
    il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
    svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all’articolo
    16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e’ autorizzata, a valere sulle
    disponibilita’ degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un
    ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui
    all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
  2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro
    straordinario di cui al comma 1, nelle more dell’adozione del decreto
    di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile
    1981, n. 121, e’ autorizzato entro i limiti massimi fissati dal
    decreto applicabile all’anno finanziario precedente.

Art. 34

Incremento richiami personale volontario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco

  1. Per le finalita’ di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto
    legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la
    retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
    del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero
    dell’interno, nell’ambito della missione «Soccorso civile», sono
    incrementati di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di
    euro a decorrere dall’anno 2020.
  2. L’impiego del personale volontario, ai sensi dell’articolo 9 del
    decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e’ disposto nel limite
    dell’autorizzazione annuale di spesa, pari a 20.952.678 euro per
    l’anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall’anno 2020.
  3. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa
    di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni di euro a
    decorrere dall’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
    dell’articolo 39.

Art. 35

Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

  1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di
    riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di
    polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto,
    volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio
    2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e’
    istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
    dell’economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse di
    cui all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155,
    secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con
    riferimento alle risorse gia’ affluite ai sensi dell’articolo 7,
    comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
    non utilizzate in attuazione dell’articolo 8, comma 6, della legge 7
    agosto 2015, n. 124, alle quali si aggiunge una quota pari a
    5.000.000 euro, a decorrere dall’anno 2018, dei risparmi di spesa di
    parte corrente di natura permanente, di cui all’articolo 4, comma 1,
    lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Art. 35-bis

Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di
personale della polizia municipale

  1. Al fine di rafforzare le attivita’ connesse al controllo del
    territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza
    urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli
    obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in
    deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 228, della
    legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato
    personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per
    detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento
    degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del
    predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facolta’
    assunzionali del restante personale.

Art. 35-ter

Modifiche all’articolo 50 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

  1. All’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
    degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
    267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7-bis, dopo le parole: «anche in relazione allo
    svolgimento di specifici eventi,» sono inserite le seguenti: «o in
    altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione
    notturna,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’
    limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore
    alimentare o misto, e delle attivita’ artigianali di produzione e
    vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e
    di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori
    automatici»;
    b) dopo il comma 7-bis e’ inserito il seguente:
    «7-bis.1. L’inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai
    sensi del comma 7-bis e’ punita con la sanzione amministrativa
    pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
    Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un
    anno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1,
    del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il
    responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura
    ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
    689.».

Art. 35-quater

Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da
parte dei comuni

  1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza
    urbana da parte dei comuni e’ istituito nello stato di previsione del
    Ministero dell’interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2
    milioni di euro per l’anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno
    degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere
    destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di
    polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga
    all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:
    a) quanto a euro 1 milione per l’anno 2018, mediante
    corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
    della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    b) quanto a euro 1 milione per l’anno 2018 e a euro 5 milioni per
    l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
    interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
    comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    c) quanto a euro 5 milioni per l’anno 2019, mediante
    corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
    all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999,
    n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano
    acquisite all’erario.
  3. Il fondo di cui al comma 1 potra’ essere alimentato anche con le
    risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 61,
    comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota
    spettante al Ministero dell’interno.
  4. Le modalita’ di presentazione delle richieste da parte dei
    comuni interessati nonche’ i criteri di ripartizione delle risorse
    del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni
    dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
    presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, da adottare
    di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
    Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali.

Art. 35-quinquies

Videosorveglianza

  1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza
    urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 5,
    comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con
    riferimento all’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di
    videosorveglianza, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5,
    comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e’ incrementata
    di 10 milioni di euro per l’anno 2019, di 17 milioni di euro per
    l’anno 2020, di 27 milioni di euro per l’anno 2021 e di 36 milioni di
    euro per l’anno 2022.
  2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
    delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1, comma 140,
    lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell’ambito
    del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della
    sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza»
    dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
  3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere
    reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o
    da assegnare al Ministero dell’interno per la realizzazione di
    investimenti.

Art. 35-sexies

Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di
polizia di cui all’articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121

  1. All’articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
    convertito, con modificazioni, dallalegge 17 aprile 2015, n. 43, il
    primo periodo del comma 3-sexiese’ sostituito dal seguente: «Fermo
    restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla
    disciplina dell’Unione europea, con decreto del Ministro
    dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il
    Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle
    infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l’Ente nazionale
    per l’aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di
    entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le
    modalita’ di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli
    aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati “droni”, ai
    fini del controllo del territorio per finalita’ di pubblica
    sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e
    alla prevenzione dei reati di criminalita’ organizzata e ambientale,
    nonche’ per le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
    legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia di
    finanza, anche ai fini dell’assolvimento delle funzioni di polizia
    economica e finanziaria di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
    19 marzo 2001, n. 68.».

Capo II
Disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Art. 36

Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni
confiscati

  1. All’articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «comunque non
    superiore a tre,» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli
    incarichi gia’ in corso quale coadiutore,».
    1-bis. All’articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre
    2011, n. 159, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Al fine di
    consentire la prosecuzione dell’attivita’ dell’impresa sequestrata o
    confiscata, dalla data di nomina dell’amministratore giudiziario e
    fino all’eventuale provvedimento di dissequestro dell’azienda o di
    revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione
    dell’azienda, disposta ai sensi dell’articolo 48, sono sospesi gli
    effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva,
    nonche’ le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei
    medesimi effetti.».
  2. All’articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    0a) al comma 2:
    1) al primo periodo, le parole: «sequestro e» sono sostituite
    dalla seguente: «sequestro,» e dopo la parola: «straordinaria» sono
    inserite le seguenti: «e i dati, individuati dal regolamento di
    attuazione previsto dall’articolo 113, comma 1, lettera c),
    indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali»;
    2) al secondo periodo, le parole: «inserendo tutti» sono
    sostituite dalle seguenti: «aggiornando dalla data del provvedimento
    di confisca di secondo grado»;
    3) il terzo periodo e’ soppresso;
    a) al comma 3:
    1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,» sono
    inserite le seguenti: «che puo’ essere»;
    2) dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Qualora
    sia diverso dall’amministratore giudiziario, il coadiutore nominato
    dall’Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente,
    agli albi richiamati all’articolo 35, commi 2 e 2-bis.»;
    3) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’attuazione
    del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.».
    2-bis. All’articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6
    settembre 2011, n. 159, nell’alinea, le parole: «sono istituiti,
    presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli
    provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi
    il compito di» sono sostituite dalle seguenti: «il prefetto puo’
    istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un
    tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il
    compito di».
    2-ter. All’articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «il provvedimento di confisca di primo
    grado, entro sessanta giorni dal deposito» sono sostituite dalle
    seguenti: «i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado,
    entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi
    provvedimenti»;
    b) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente: «5-bis. Dopo il
    conferimento di cui all’articolo 38, comma 3, l’Agenzia provvede al
    rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga
    revocata. In caso di confisca definitiva l’Agenzia trasmette al
    giudice delegato una relazione sull’amministrazione dei beni,
    esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo
    finale, con l’indicazione dei limiti previsti dall’articolo 53. In
    tale ultimo caso, il giudice delegato, all’esito degli eventuali
    chiarimenti richiesti, prende atto della relazione».
    2-quater. All’articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
    n. 159, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei
    natanti confiscati, l’Agenzia applica le tariffe stabilite con il
    decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
    dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 59 del
    testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
    maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo
    precedente, l’Agenzia puo’ avvalersi di aziende da essa amministrate
    operanti nello specifico settore.».
  3. All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3:
    1) alla lettera b) le parole «Presidente del Consiglio dei
    ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’interno»;
    2) alla lettera c) le parole «al patrimonio del comune ove
    l’immobile e’ sito, ovvero al patrimonio della provincia o della
    regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile
    del comune ove l’immobile e’ sito, ovvero al patrimonio indisponibile
    della provincia, della citta’ metropolitana o della regione»;
    2-bis) alla lettera c), quartultimo periodo, le parole: «Se entro
    un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Se entro due anni»;
    2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, sostituire le parole:
    «Alla scadenza dei sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Alla
    scadenza di un anno»;
    3) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
    «d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile
    dell’ente locale o della regione ove l’immobile e’ sito, se
    confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
    n. 309, qualora richiesti per le finalita’ di cui all’articolo 129
    dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due
    anni l’ente territoriale destinatario non ha provveduto alla
    destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento
    ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»;
    b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «,
    nonche’, per una quota non superiore al 30 per cento, per
    incrementare i fondi per la contrattazione integrativa anche allo
    scopo di valorizzare l’apporto del personale dirigenziale e non
    dirigenziale al potenziamento dell’efficacia ed efficienza
    dell’azione dell’Agenzia. La misura della quota annua destinata
    all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa viene
    definita con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il
    Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia e
    l’incremento non puo’ essere superiore al 15 per cento della
    componente variabile della retribuzione accessoria in godimento da
    parte del predetto personale»;
    c) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
    «4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel
    patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, nell’ambito delle
    finalita’ istituzionali di cui al comma 3, letterac), rientra
    l’impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per
    incrementare l’offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti
    in particolare condizione di disagio economico e sociale anche
    qualora l’ente territoriale ne affidi la gestione all’ente pubblico a
    cio’ preposto.»;
    d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
    «5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare
    la destinazione o il trasferimento per le finalita’ di pubblico
    interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento
    dell’Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le
    disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l’immobile si
    trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di
    costruire in sanatoria, l’acquirente dovra’ presentare la relativa
    domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell’atto di
    vendita. L’avviso di vendita e’ pubblicato nel sitointernet
    dell’Agenzia e dell’avvenuta pubblicazione e’ data notizia nel
    sitointernetdell’Agenzia del demanio. La vendita e’ effettuata per un
    corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima
    formulata ai sensi dell’articolo 47. Qualora, entro novanta giorni
    dalla data di pubblicazione dell’avviso di vendita, non pervengano
    proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente
    periodo, il prezzo minimo della vendita non puo’, comunque, essere
    determinato in misura inferiore all’80 per cento del valore della
    suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente
    articolo, la vendita e’ effettuata al miglior offerente, con
    esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario
    all’atto dell’adozione della misura penale o di prevenzione, se
    diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o
    sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione
    mafiosa o a quello di cui all’articolo 416-bis.1 del codice penale,
    nonche’ dei relativi coniugi o parti dell’unione civile, parenti e
    affini entro il terzo grado, nonche’ persone con essi conviventi.
    L’Agenzia acquisisce, con le modalita’ di cui agli articoli 90 e
    seguenti, l’informazione antimafia, riferita all’acquirente e agli
    altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma,
    affinche’ i beni non siano acquistati, anche per interposta persona,
    da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque
    riconducibili alla criminalita’ organizzata, ovvero utilizzando
    proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il
    comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati,
    nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del
    contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono
    assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi
    dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. I beni
    immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le
    procedure previste dalle norme di contabilita’ dello Stato.
  4. Possono esercitare la prelazione all’acquisto:
    a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze
    armate o delle Forze di polizia;
    b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita’
    istituzionali, anche quella dell’investimento nel settore
    immobiliare;
    c) le associazioni di categoria che assicurano, nello specifico
    progetto, maggiori garanzie e utilita’ per il perseguimento
    dell’interesse pubblico;
    d) le fondazioni bancarie;
    e) gli enti territoriali.
  5. La prelazione deve essere esercitata, a pena di decadenza, nei
    termini stabiliti dall’avviso pubblico di cui al comma 5, salvo
    recesso qualora la migliore offerta pervenuta non sia ritenuta di
    interesse.»;
    e) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
    «7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi,
    oggetto di provvedimento di confisca, l’Agenzia o il partecipante
    alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi
    dell’articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale,
    disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni
    provvedimenti per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene
    risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere
    l’assegnazione dell’immobile oggetto di divisione, previa
    corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi diritto,
    in conformita’ al valore determinato dal perito nominato dal
    tribunale. Quando l’assegnazione e’ richiesta da piu’ partecipanti
    alla comunione, si fa luogo alla stessa in favore del partecipante
    titolare della quota maggiore o anche in favore di piu’ partecipanti,
    se questi la chiedono congiuntamente. Se non e’ chiesta
    l’assegnazione, si fa luogo alla vendita, a cura dell’Agenzia e
    osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di
    procedura civile o, in alternativa, all’acquisizione del bene per
    intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al comma
    3, e gli altri partecipanti alla comunione hanno diritto alla
    corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal
    perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori
    iscritti e dei cessionari. In caso di acquisizione del bene al
    patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme,
    ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante
    alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota
    viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi
    del primo comma dell’articolo 45.
    7-quater. Le modalita’ di attuazione della disposizione di cui al
    comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene
    al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle
    somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite
    con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
    con il Ministro della giustizia»;
    f) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
    «10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al
    comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli
    stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate,
    previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nella misura
    del quaranta per cento al Ministero dell’interno, per la tutela della
    sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del
    quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il
    funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli
    altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento
    all’Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attivita’
    istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita’ della
    finanza pubblica.»;
    f-bis) dopo il comma 10 e’ inserito il seguente: «10-bis. Il 10 per
    cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce
    in un fondo, istituito presso il Ministero dell’interno, per le spese
    di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3,
    lettera c)»;
    g) dopo il comma 12-bise’ inserito il seguente:
    «12-ter. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non
    destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati
    alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non
    inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5,
    sesto periodo, ovvero distrutti.»;
    h) dopo il comma 15-tere’ aggiunto, in fine, il seguente:
    «15-quater. I beni di cui al comma 5 che rimangono invenduti,
    decorsi tre anni dall’avvio della relativa procedura, sono mantenuti
    al patrimonio dello Stato con provvedimento dell’Agenzia. La relativa
    gestione e’ affidata all’Agenzia del demanio.».
    3-bis. All’articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6
    settembre 2011, n. 159, le parole: «Qualora sussista un interesse di
    natura generale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del
    perseguimento delle proprie finalita’ istituzionali».
  6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
    Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
    risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
    vigente.

Art. 36-bis

Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese

  1. Nel capo IV del titolo III del libro I del decreto legislativo 6
    settembre 2011, n. 159, dopo l’articolo 51 e’ inserito il seguente:
    «Art. 51-bis (Iscrizione di provvedimenti al registro delle
    imprese). – 1. Il decreto di sequestro di cui all’articolo 20, il
    decreto di confisca di cui all’articolo 24, i provvedimenti di cui
    agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell’amministratore giudiziario
    ai sensi dell’articolo 41, il provvedimento di cui all’articolo 45,
    nonche’ tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto
    comunque denominati, relativi ad imprese, a societa’ o a quote delle
    stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della
    cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria,
    con le modalita’ individuate dal regolamento emanato ai sensi
    dell’articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
    Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al periodo
    precedente si applica l’articolo 8, comma 6-ter, della citata legge
    n. 580 del 1993.».

Art. 37

Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell’Agenzia

  1. All’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
    2011, n. 159, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:1.
    L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
    sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata e’ posta sotto
    la vigilanza del Ministro dell’interno, ha personalita’ giuridica di
    diritto pubblico ed e’ dotata di autonomia organizzativa e contabile,
    ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite
    con le modalita’ di cui all’articolo 112, nei limiti delle risorse
    ordinarie iscritte nel proprio bilancio.».
  2. All’articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4:
    1) dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: «c-bis) provvede
    all’istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un
    massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in
    quantita’ significativa beni sequestrati e confiscati alla
    criminalita’ organizzata, nei limiti delle risorse di cui
    all’articolo 110, comma 1;»;
    2) la lettera h) e’ sostituita dalla seguente: «h) approva il
    bilancio preventivo e il conto consuntivo;»;
    b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» e’ soppressa.
  3. All’articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011,
    n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si provvede» sono
    inserite le seguenti: «, nel limite di cento unita’»;
    b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
    «2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita’ di
    incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante
    procedure selettive pubbliche, in conformita’ alla legislazione
    vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
    amministrazioni. Per l’espletamento delle suddette procedure
    concorsuali, il Dipartimento per le politiche del personale
    dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e
    finanziarie del Ministero dell’interno collabora con l’Agenzia. Gli
    oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali sono a carico
    dell’Agenzia.»;
    c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
    «4-bis. Nell’ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene
    individuata l’indennita’ di amministrazione spettante agli
    appartenenti ai ruoli dell’Agenzia, in misura pari a quella
    corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero
    della giustizia.
    4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l’Agenzia e’
    autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unita’
    di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche
    amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ ad enti pubblici
    economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l’Agenzia puo’
    avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia
    ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino
    a un massimo di 20 unita’. Il predetto personale e’ posto in
    posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in deroga alla
    vigente normativa generale in materia di mobilita’ temporanea e nel
    rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge
    15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il
    trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo
    quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
    dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte
    dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri
    relativi al trattamento accessorio.».
  4. Per l’attuazione del comma 3, letterab), e’ autorizzata la spesa
    di 570.000 euro per l’anno 2019 e 3.400.000 euro a decorrere
    dall’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo

Art. 37-bis

Disposizioni in materia di funzionamento dell’Agenzia

  1. All’articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
    «3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l’Agenzia,
    per l’assolvimento dei suoi compiti e delle attivita’ istituzionali,
    puo’ richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio,
    la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi
    comprese societa’ e associazioni in house ad esse riconducibili di
    cui puo’ avvalersi con le medesime modalita’ delle amministrazioni
    stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici».

Art. 38

Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e
disposizioni abrogative

  1. All’articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
    159, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione
    dei compiti affidati all’Agenzia le disposizioni di cui all’articolo
    6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
    122, di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
    n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
    135, nonche’ di cui all’articolo 2, commi da 618 a 623, della legge
    24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti
    dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
    beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata fino al
    terzo esercizio finanziario successivo all’adeguamento della
    dotazione organica di cui all’articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere
    della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto
    del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e
    delle finanze su proposta dell’Agenzia vengono stabiliti i criteri
    specifici per l’applicazione delle norme derogate sulla base delle
    spese sostenute nel triennio.».
  2. Per l’attuazione del comma 1, e’ autorizzata la spesa di 66.194
    euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi
    dell’articolo 39.
  3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8
    dell’articolo 52 sono abrogati.
  4. L’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
    e’ abrogato.

Art. 38-bis

Disposizioni a sostegno delle vittime delle attivita’ di estorsione e
dell’usura

  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) all’articolo 13, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
    «2-bis. Non possono far parte dell’elenco di cui al comma 2
    associazioni ed organizzazioni che, al momento dell’accettazione
    della domanda di iscrizione, non siano in regola con la
    documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del
    decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
    b) all’articolo 13, comma 3, le parole «centoventi giorni» sono
    sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
    c) all’articolo 14, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Qualora dalla disponibilita’ dell’intera somma dipenda la
    possibilita’ di riattivare in maniera efficiente l’attivita’
    imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre
    misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio
    relativo all’evento delittuoso posto a base dell’istanza, possono
    essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell’elargizione,
    sino a concorrenza dell’intero ammontare»;
    d) all’articolo 19, al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in
    fine, le seguenti parole:
    «I membri di cui alla presente lettera devono astenersi dal
    prendere parte all’attivita’ del Comitato, incluse eventuali
    votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti
    l’accesso al fondo di cui all’articolo 18 i quali siano, ovvero siano
    stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni
    ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime
    associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto
    dal precedente periodo e’ da considerarsi nulla»;
    e) all’articolo 19, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
    «1-bis. In un’apposita sezione del sito internet del Ministero
    dell’interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di
    cui al comma 1, lettera d).»;
    f) all’articolo 20, al comma 1, le parole «trecento giorni» sono
    sostituite dalle seguenti: «due anni a decorrere dal provvedimento di
    sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo
    eventualmente maturati».
  2. All’articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la
    parola «sei» e’ sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 39

Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 18, comma 3,
    limitatamente all’anno 2018, 22, 22-bis, 34, 37 e 38, pari a
    21.851.194 euro per l’anno 2018, a 75.028.329 euro per l’anno 2019, a
    84.477.109 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, a
    35.327.109 euro per l’anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere
    dall’anno2027, si provvede:
    a) quanto a 5.900.000 euro per l’anno 2019 e a 5.000.000 di euro
    annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione
    dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
    fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma
    «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
    dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
    per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
    del Ministero dell’interno;
    a-bis) quanto a 4.635.000 euro per l’anno 2018, mediante
    corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
    parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
    nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
    missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
    dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo
    parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
    giustizia;
    a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l’anno 2018, a 15.000.000 di
    euro per l’anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni
    dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello
    stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
    del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di
    riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
    di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
    2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
    al Ministero della giustizia;
    b) quanto a 15.150.000 euro per l’anno 2018 e a 49.150.000 euro
    per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
    iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del
    programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
    ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
    delle finanze per l’anno 2018, allo scopo utilizzando
    l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;
    c) quanto a 66.194 euro per l’anno 2018, a 4.978.329 euro per
    l’anno 2019, a 5.327.109 euro annui a decorrere dall’anno 2020,
    mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
    all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999,
    n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano
    acquisite all’erario.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 40

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
    in legge.