Sentenza Tribunale Roma 6 dicembre 2018, n. 9567

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Sentenza n. 9567/2018 pubbl. il 06/12/2018
RG n. 27374/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro

TRA
XXX, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 74, rappresentata e difesa dall’Avv. A. Sdanganelli giusta delega in atti
parte ricorrente
E
MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO – AMBITO TERRITORIALE DI ROMA
parte resistente contumace
all’udienza del 6.12.2018 ha emesso sentenza ex art. 429, 1° comma c.p.c., così decidendo:
DISPOSITIVO
disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
– dichiara il diritto di XXX al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento valida per il triennio 2011-2014 e per il triennio 2014/2017, per la classe concorsuale Scuola dell’Infanzia (AAAA) per la provincia di Roma e, per l’effetto, ordina all’amministrazione resistente di provvedere al suo reinserimento;
– condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 4.039,00, di cui euro 527,00 per spese, oltre IVA, CPA., da distrarsi.

Conclusioni della parte ricorrente: “…previa disapplicazione del Decreto ministeriale MIUR n. 235/2014, Decreto ministeriale MIUR 42/2009, Decreto ministeriale MIUR 44/2011: a) accertare il diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento, valida per il triennio 2014-2017, per la classe concorsuale Scuola dell’Infanzia (AAAA), per la provincia di Roma; b) conseguenzialmente, condannare le amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il reinserimento della ricorrente nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento (GAE) dell’Ambito Territoriale della provincia di Roma valida per il triennio 2011-2014 e triennio 2014-2017, per la classe di concorso Scuola dell’ Infanzia (AAAA); c) condannare gli enti intimati al pagamento delle spese e competenze giudiziali, con distrazione in favore dell’avvocato costituito ex art.93 c.p.c….”

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ed ex 700 c.p.c., depositato in data 28.8.2018, XXX, – premesso di essere “…in possesso dei titoli per l’accesso alle c.d. “graduatorie permanenti”…oggi…definite “graduatorie ad esaurimento” del personale docente della Provincia di Roma” fino all’anno scolastico 2011/2012, nell’ambito delle quali aveva occupato “la posizione n. 5025 con il punteggio di pp10”, ha sostenuto l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione – che l’aveva cancellata dagli elenchi dall’anno scolastico 2011-2012, non essendo stata presentata la relativa domanda di permanenza, con conseguente esclusione dalle graduatorie ad esaurimento vigenti – chiedendo la disapplicazione dei D.M. n. 42 del 8 aprile 2009, n. 44 del 12 maggio 2011 e n. 235 del 1 aprile 2014, recanti disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie, rispettivamente, per il biennio 2009/11, per il triennio 2011/2014 e per il triennio 2014/2017, nella parte in cui avevano determinato l’impossibilità della permanenza ovvero dell’aggiornamento del punteggio nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento ed il suo reinserimento in quanto docente già inclusa ma successivamente cancellata. Ha evidenziato, in particolare, come i citati decreti si ponessero in contrasto con la disciplina dettata dalle norme di rango superiore, contenute nella l.143/2004 e nella l. 296/2006, che, pur non ammettendo nuove inclusioni nelle graduatorie ad esaurimento, consentivano la permanenza, il reinserimento, il trasferimento ovvero l’aggiornamento per i candidati che vi fossero già inseriti.
L’amministrazione resistente non si è costituita, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, rimanendo contumace.
La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza del 15.10.2018 per carenza del requisito del “periculum in mora”.
All’odierna udienza, a seguito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Tanto premesso in ordine alla vicenda processuale, al fine della valutazione della fattispecie, giova delineare il quadro normativo di riferimento.
Le graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994, divenute ad esaurimento per effetto dell’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 ai fini dell’assunzione in ruolo del personale docente, dovevano essere periodicamente integrate con l’inserimento dei docenti che avevano superato le prove del concorso regionale per titoli ed esami nonché di quelli che avevano domandato il trasferimento da altra provincia. Lo stesso art. 401 a norma prescriveva inoltre che dovesse essere effettuato l’aggiornamento delle posizioni e dei punteggi da attribuire ai soggetti già iscritti, con le modalità poi stabilite dal d.m. 27.3.2000 n. 123.
Le richiamate disposizioni non prevedevano l’onere di richiedere la permanenza nella graduatoria da parte dei soggetti inseriti; l’omessa domanda di aggiornamento della posizione individuale poteva determinare solo l’impossibilità di tener conto dei titoli ulteriori eventualmente acquisiti successivamente all’inserimento.
L’art. 1, comma 1 bis, del d.l. 7.4.2004 n. 97 ha disposto che “…dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione” .
Come precisato dalla Suprema Corte, “…La ratio delle norma va ricercata nell’esigenza di semplificare le operazioni di aggiornamento e di successiva utilizzazione delle graduatorie, eliminando dalle stesse coloro che nel frattempo abbiano perso interesse all’assunzione. Peraltro la disposizione è chiara nel prevedere il diritto dell’aspirante ad essere reinserito nella graduatoria in occasione dei successivi aggiornamenti e nel rispetto dei termini a tal fine stabiliti con decreto ministeriale…”(sentenza n. 28250 del 27/11/2017)
L’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha, come accennato, previsto la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle suddette graduatorie permanenti.
Anche dopo la trasformazione delle graduatorie, le disposizioni dettate dall’art. 1 del d.l. n. 97 del 2004 su tempi e modalità dell’aggiornamento sono state costantemente richiamate dal legislatore che, pur intervenendo successivamente sul testo della disposizione, ha sempre lasciato immutato il comma 1 bis , che consente il “reinserimento” al docente cancellato in conseguenza della mancata presentazione della domanda, con il recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione.
L’art. 1 del d.l. 25.9.2009 n. 134 (convertito con modificazioni nella legge 24.11.2009 n. 167), nel dettare l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, quanto alla possibilità per il docente di richiedere l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia, ha infatti espressamente richiamato, al comma 4 ter, « le operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’art.1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97…».
L’art.9, comma 20, del d.l. 13.5.2011 n. 70 ( convertito nella legge 12.7.2011 n. 106) ha modificato l’art. 1, comma 4, del d.l. n. 97 del 2004 prevedendo che « A decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell’ articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’ unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. ».
In merito alla perdurante vigenza dell’ art. 1, comma 1 bis, del d.l. 7.4.2004 n. 97 giova richiamare le condivisibili argomentazioni dei giudici di legittimità che, nella citata sentenza n. 28250 del 27/11/2017, hanno evidenziato come “ …Il criterio ermeneutico indicato dall’art. 12 delle preleggi non consente di interpretare il comma 4 isolandolo dai commi che lo precedono né di estendere il divieto di “ulteriori nuovi inserimenti” ai docenti cancellati in occasione delle operazioni di aggiornamento. Questi ultimi, infatti, sono espressamente menzionati nel comma 1 bis che, utilizzando il diverso termine “reinserimento”, evidenzia la non sovrapponibilità della posizione di coloro che pretendono di accedere per la prima volta alla graduatoria rispetto a quella degli aspiranti già in passato inclusi. Né è sostenibile la tesi dell’abrogazione tacita perché, come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la abrogazione per “incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra… La scelta di non modificare l’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004 è, quindi, perfettamente compatibile con il sistema del reclutamento del personale scolastico disegnato dalla legge n. 296 del 2006 e dagli interventi successivi di cui sopra si è dato conto, dai quali emerge che il legislatore, pur perseguendo l’obiettivo della eliminazione del precariato scolastico attraverso la progressiva immissione in ruolo dei docenti iscritti nelle graduatorie, da un lato non ha voluto escludere ogni possibilità di accesso a coloro che erano in attesa di maturare il titolo abilitante, dall’altro ha inteso tutelare il legittimo affidamento riposto dai “depennati” nella possibilità del reinserimento, ad essi espressamente concessa dal legislatore del 2004… la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato a causa dell’omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza». ” ( v. sentenza citata; v. anche Cass. 10 marzo 2017 n. 5285 e C.d.S. 14.7.2014 n. 3658, n. 3324 del 5.7.2017, nonché sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3978/2018, in atti).
Alla luce di quanto esposto e considerato che la ricorrente ha dedotto e provato di essere in possesso dei titoli per l’accesso alle graduatorie ad esaurimento del personale docente della Provincia di Roma fino all’anno scolastico 2011/2012, nell’ambito delle quali aveva occupato la posizione n. 5025 (v. documentazione in atti), va dichiarato il suo diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento valida per il triennio 2011-2014 e per il triennio 2014/2017, per la classe concorsuale Scuola dell’Infanzia (AAAA) per la provincia di Roma e ordinato all’amministrazione resistente di provvedere in tal senso.
In applicazione del criterio della soccombenza, la parte convenuta va condannata al pagamento delle spese giudiziali in favore della ricorrente, liquidate in dispositivo – visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal decreto 8.3.2018 n. 37 – tenuto conto della natura e della complessità della controversia, nonchè delle fasi del giudizio (art.4 co 5: “…Il compenso e’ liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), limitatamente alla fase di studio, di introduzione e decisione della controversia.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Roma, 6.12.2018.