FAQ Handicap e Scuola – 63

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Domande e risposte su Handicap e Scuola
a cura dell’avv. Salvatore Nocera e di Evelina Chiocca


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Nella mia scuola c’è un alunno particolarmente grave che necessita di compresenza ed aula a parte perché non può essere integrato nella classe con i compagni.
Arrivato al 5 anno è stato bocciato per permettergli di continuare a frequentare la scuola, un ambiente per nulla adatto a lui.
Mi chiedo, non potendo conseguire un effettivo diploma, a quale titolo si decide di bocciarlo con costi eccessivi che ricadono sull’amministrazione pubblica dal momento che  la sua permanenza a scuola richiede due insegnanti di sostegno.
Mi chiedo se tutto ciò è legale o meno

Viene da chiedersi come può la scuola italiana, “scuola inclusiva”, annoverare docenti che affermano che uno studente “non può essere integrato nella classe con i compagni”! Ora, essendo stato predisposto un PEI differenziato, questo si deduce da quanto lei scrive, lo studente avrebbe dovuto essere ammesso agli esami di Stato; nel caso non si fosse presentato, la scuola avrebbe dovuto rilasciare un Attestato, con il quale lo stesso avrebbe chiuso con la frequenza scolastica. Ma questo, evidentemente, non è stato fatto. Tanto doverosamente premesso, concordiamo sul fatto che la scuola non è un parcheggio e che, giunti al termine del percorso, si debba accedere ad altri contesti; ma anche il vuoto, successivo al periodo scolastico, è fonte di grande preoccupazione per i genitori, che non trovano, a livello sociale, risposte adeguate. La famiglia, come previsto dall’art. 14 della legge 328/2000 (come modificato dal decreto legislativo 96/19), può chiedere al comune la formulazione di un Progetto individuale, proprio per ribadire l’abbandono a sé dopo la scuola. 


I genitori di un alunno della scuola media non vogliono avviare la procedura di accertamento della disabilità del proprio figlio con la conseguenza che la scuola non può  richiedere l’insegnante di sostegno. Qual è la normativa di riferimento e quali procedure deve attivare il dirigente scolastico per tutelare il diritto del minore ad avere un insegnante di sostegno se i genitori continuano a rifiutare l’accertamento della disabilità?

In base alla normativa vigente, sono solo i genitori che, in quanto detentori della responsabilità genitoriale, possono inoltrare richiesta di “accertamento” presso le sedi competenti e, successivamente, valutare se richiedere o meno il riconoscimento del figlio come alunno con disabilità (a fronte dell’eventuale esito positivo dell’accertamento ai sensi della legge 104/92). Esiste la C.M. n. 363/94 sulle iscrizioni, mai abrogata, nella quale è stabilito che in situazioni come quelle da lei descritte, i docenti segnalano al Dirigente Scolastico il caso; il D.S., acquisita l’informativa da parte del Consiglio di classe, invia una raccomandata alla famiglia invitandola a produrre, entro 10 giorni (questa è la data indicata dalla norma, che fa riferimento agli anni Novanta, periodo in cui le AASSLL erano più celeri), una certificazione positiva o negativa circa l’eventuale disabilità del figlio, avvertendo che, in mancanza, provvederà egli stesso a sottoporre a visita l’alunno. In base a tale circolare, se la famiglia accettava, nulla quaestio: in base all’esito della visita, veniva deciso o meno per il sostegno. Se invece la famiglia si rifiutava, allora la scuola doveva informare i servizi sociali i quali, nell’interesse dell’alunno, potevano segnalare il caso al Tribunale dei minori che, sempre nell’interesse dell’alunno, poteva disporre la visita, tramite sentenza, al cui esito si provvede come sopra.


Sono insegnante di sostegno di una ragazza disabile con pei differenziato di 21 anni che, nonostante abbia concluso i cinque anni di scuola media superiore di secondo grado, è stata iscritta al terzo anno nel mio liceo e le sono state assegnate 22 ore di sostegno. È legale tutti ciò? Cosa devo fare in caso di illegalità?

La ragazza, avendo concluso il percorso scolastico, può frequentare il corso serale, non più il diurno; ciò è stabilito chiarissimamente in tutte le circolari sulle iscrizioni. Va precisato inoltre che, avendo l’alunna già goduto di sostegno per cinque anni, al corso serale non sarà riconosciuto il sostegno. Quanto accaduto dovrebbe essere segnalato da lei o da un’Associazione all’USR di riferimento, mettendo in conoscenza anche il MIUR, in quanto ciò determina un danno erariale, da segnalarsi alla Direzione regionale della Corte dei conti.


Sono una docente specializzata, referente per il sostegno didattico, in una scuola secondaria di secondo grado dove vige, da sempre, la cultura dell’accoglienza. Quest’anno, nella formazione delle classi prime, si è verificata una situazione a dir poco inverosimile: nel mese di febbraio, in organico di diritto, si era formata una sola prima di circa 20 ragazzi, di cui 6 diversamente abili. Pensando che nel corso dell’estate, come di norma accade, ulteriori alunni sarebbero confluiti da altre scuole, sono state accolte tutte e sei le istanze di iscrizione, potendo richiedere a settembre, lo sdoppiamento della classe in organico di fatto. Purtroppo, al contrario, c’è stata una “emorragia” di iscritti dovuta alla richiesta di nulla osta da parte di alcune famiglie. Il Liceo si è ritrovato, così, con una sola classe prima formata da 12 alunni di cui 6 d.a. Di questi sei, tre in situazione di gravità e due con gravità severa, comunque tutti seguiti dai docenti di sostegno per 18 ore e dagli assistenti all’autonomia e comunicazione. Inutile dire che il normale svolgimento delle lezioni è pesantemente inficiato dalla presenza in classe, in contemporanea, di più figure adulte e disturbato, in particolare, da un alunno che presenta un comportamento particolarmente aggressivo: lancia oggetti, rovescia banchi, si aggrappa ai capelli e sferra calci contro compagni e insegnanti, innescando, così, le reazioni esasperate di altri due alunni autistici, nello sconcerto e nel timore di tutti, compagni “normodotati” compresi. Parole quali “inclusione”, “integrazione”, “diritto allo studio” ecc., a questo punto, che senso hanno? Sfoghi, legittimi o no a parte, in che modo si può risolvere l’incresciosa situazione venutasi, di fatto, a creare? Oltre a coinvolgere i genitori, che non vogliono sentire ragioni per una più proficua ridistribuzione in altre scuole del territorio, il Consiglio d’Istituto, il GLHO e l’Ufficio Scolastico Provinciale, quali altre strategie possono essere attuate, per i diritti e la tutela di ciascuno, anche da un punto di vista legale?

In mancanza di una delibera del Consiglio d’Istituto da pubblicarsi all’albo e sul sito in data anteriore all’inizio della data di iscrizione, la scuola è tenuta ad accettare tutte le iscrizioni che pervengono. La situazione in cui vi trovate è davvero paradossale. Potreste chiedere un incontro con l’ufficio Scolastico Regionale, in particolare con il referente regionale per l’inclusione scolastica insieme alle famiglie degli alunni con disabilità, affinché quattro dei sei possano essere spostati in altri Istituti. Quanto all’alunno che manifesta comportamenti oppositivi, provate a parlare, se esiste, con lo sportello per l’Autismo presso il CTS della vostra città o del vostro territorio.


Sono una docente di sostegno e coordino una classe di una scuola secondaria di secondo grado. Lo scorso anno si sono iscritte nella mia classe 2 ragazze che hanno espresso volontà di non avvalersi del docente di sostegno. Alle scuole medie erano state seguite da docente di sostegno. Le famiglie hanno appoggiato la scelta delle discenti impegnandosi a farle seguire a casa da personale qualificato. Dunque a noi non sono state fornite diagnosi né altro supporto. Abbiamo preparato un PDP a tutela delle piccole al quale ci siamo attenuti scrupolosamente, basato sulla osservazione del Consiglio di Classe. Il disagio delle alunne, poiché  adolescenti è comprensibile. Così è trascorso il primo anno durante il quale le discenti sono state inserite in percorsi di recupero  pomeridiani. Una delle due è davvero riuscita a completare la sua preparazione al pari di tutti gli altri componenti il gruppo classe. La seconda invece mostra delle fragilità. Dunque chiedo a voi  come è consigliabile agire ora? Fino a che punto la famiglia può imporre di non produrre documentazione? Cosa è giusto fare? 

I genitori, che detengono la responsabilità genitoriale, possono decidere se avvalersi o meno del docente di sostegno (che è un diritto, non un obbligo); nei casi qui descritti, le famiglie hanno deciso di non fruire dei diritti derivanti dalla presentazione della certificazione di disabilità: la scuola è tenuta a rispettare tali decisioni. Immaginiamo che il PDP, predisposto per ciascuna alunna, così come indicato dalla normativa sui BES, sia stato condiviso e sottoscritto anche dalla famiglia. Nel corrente anno scolastico voi rilevate criticità a carico di una delle due studentesse: in questo caso vi suggeriamo di convocare la famiglia e di presentare la situazione in modo chiaro e documentato, al fine di concordare insieme se proseguire con la predisposizione di un PDP, che come è noto è un documento “temporaneo” e necessita della condivisione con la famiglia o se, invece, la famiglia non ritenga di assumere altre decisioni. Potete rassicurare la famiglia, confermando il percorso semplificato (da quanto scrive di evince che la studentessa è stata ammessa alla classe successiva) e che la presenza del docente di sostegno non comporterà uscite fuori dall’aula, modalità a volte utilizzata in modo improprio. Oppure potete far presente che la presentazione della documentazione di disabilità potrà consentire anche la sola predisposizione del PEI, senza necessariamente ricorrere alla nomina di un docente specializzato.


Sono un’insegnante di scuola dell’infanzia, di ruolo, con legge 104 art.3 comma 3.
Gradirei sapere se è  possibile passare dall’insegnamento ai bambini ad un posto tipo segreteria o similare, considerando il fatto che ho problemi di deambulazione e che mi risulta assai difficile gestire 21 bambini.

La normativa prevede che o lei o il DS possa chiedere una visita presso un particolare ospedale delegato per consentire il passaggio dall’insegnamento alla segreteria o altri lavori a scuola. Le suggeriamo, tuttavia, di rivolgersi ai sindacati di categoria per acquisire maggiori informazioni e per la procedura che dovrà avviare. 


Sono un docente di sostegno scuola primaria. Vorrei sapere se un docente di sostegno, per motivi di orario di servizio, può lasciare l’alunno con disabilità mezz’ora prima che quest’ultimo esca da scuola?

L’orario di servizio dei docenti è fissato dal Dirigente Scolastico. Probabilmente, in base alle ore assegnate alla classe, le attività didattiche del collega su posto di sostegno si concludono nell’orario che coincide a trenta minuti prima del termine delle lezioni. Se questo è il suo orario, anche se pare assai strano (di solito l’orario è costruito sulla singola ora o sul singolo momento-lezione), egli si atterrà all’orario ricevuto dal dirigente scolastico. Qualora il docente, invece, intendesse uscire mezz’ora prima per sue necessità, è indispensabile non solo che abbia l’autorizzazione del Dirigente scolastico, ma che annoti nel registro di classe l’orario effettivo di uscita, specificando gli estremi dell’autorizzazione. Ciò perché, in mancanza, egli è responsabile di quanto possa accadere a tutti gli alunni della classe cui è stato assegnato (tutti gli alunni significa, ovviamente, anche l’alunno con disabilità) e l’assicurazione non lo copre neppure per incidenti in itinere, se fuori del suo orario ordinario, se nel registro non è annotato il suo legittimo allontanamento.


Sono una docente di sostegno di un istituto alberghiero. Vorrei sapere con quali criteri  viene assegnata l’assistenza educativa agli studenti. Nella scuola in cui lavoro mi capita di vedere degli educatori che affiancano dei ragazzi senza particolari problematiche, del tutto autonomi e con soltanto lievi disturbi cognitivi. Infatti, non sapendo che tipo di lavoro svolgere con questi ragazzi, fanno attività didattica che dovrebbe essere, invece, prerogativa del docente di sostegno. La domanda é: la scuola può decidere autonomamente di assegnare queste figure a chi vuole o é vincolata dalla certificazione, profilo di funzionamento, che dovrebbe esplicitare la necessità di questo tipo di interventi? Sinceramente non si capisce più niente. Ho posto questo quesito al referente della scuola e mi é stato risposto che la provincia assegna un budget alla scuola e quest’ultima lo può utilizzare come ritiene opportuno. Io ho sempre saputo che le figure di supporto agli alunni disabili devono essere menzionate nella diagnosi e stabilite dal l’equipe medica o specialista della ASL che ha in carico l’alunno h. Come funziona esattamente? 

La legge 104/92 prevede che agli alunni, per i quali sia effettivamente necessario un supporto per l’autonomia personale e/o per la comunicazione, siano assegnate figure addette a tale assistenza. Con il tempo, però, il ricorso a queste figure è diventato di surroga: considerata la riduzione delle ore di sostegno, molte scuole, ma anche molte famiglie, hanno ritenuto di sopperire al taglio sostituendo il docente con gli assistenti ad personam. Ciò ha determinato da un lato un uso improprio (e inutile) laddove superflue, dall’altro una carenza evidente e cronica ove indispensabili. In realtà queste figure dovrebbero essere indicate come necessarie in prima istanza nella diagnosi funzionale e, in seguito, nei singoli PEI. Potrebbe essere che l’indicazione dei PEI non sia orientata nella giusta direzione.Si spera che con il nuovo mansionario, che il MIUR dovrà emanare entro il marzo prossimo, si possa chiarire questa situazione e, soprattutto, si possano garantire queste risorse laddove effettivamente necessarie, indipendentemente dalla presenza del docente specializzato, trattandosi di figure professionali differenti per compiti e per competenze. 


Sono un’insegnante di scuola primaria. In una mia classe è inserito un bambino DVA legge 104 art.3 comma 1. Ha usufruito negli anni precedenti di 8 h dell’ins. di sostegno su un tempo scuola di 40. Quest’anno, in un primo assetto, gli sono state assegnate 7 ore. Dopo pochi giorni le sue 7 ore sono state traslate su un bambino con comma 3 per poterlo seguire per 22 ore settimanali. Sulla mia classe è stata così assegnata una docente compresente per 9 ore settimanali (posto comune) che arriverà a breve . Mi chiedo: sebbene ci sarà questa figura , il bambino non ha comunque diritto ad avere una docente con contratto su posto di sostegno? Con cui redigere un PEI? Una docente su posto comune sebbene in compresenza, ha un ruolo diverso da un docente assegnato alla classe proprio perché è presente un alunno DVA. I genitori possono far valere i diritti del proprio figlio? 

All’alunno devono essere garantite le risorse, così come per gli altri alunni certificati con disabilità. Se nel PEI dello scorso anno sono state indicate le ore di sostegno, i genitori possono inoltrare ricorso per il riconoscimento delle ore indicate. Per quanto riguarda la mancata nomina del docente su posto di sostegno, i genitori possono presentare diffida al dirigente scolastico, richiedendo l’immediata nomina; in caso contrario potranno procedere sia per discriminazione, ai sensi della legge 67/2006, sia per omissione di atti d’ufficio, ma anche per interruzione di pubblico ufficio, dato che si viene a ledere il diritto allo studio garantito agli alunni con disabilità, diritto che chiama in causa, secondo i principi della contitolarità e della corresponsabilità, tutti i docenti della classe, in quanto insegnanti dell’alunno con disabilità.


Sono la mamma di un bimbo autistico di 4 anni. Avrei voluto far domanda per l’assistenza educativa, ma il mio comune mise subito in chiaro che non avrebbe erogato il servizio in quanto noi siamo residenti in un comune e il bimbo va a scuola in un comune limitrofo. Mi ha risposto che devo cambiar casa o cambiar scuola. Ho insistito con la scuola a far comunque domanda ufficiale, ma la scuola mi ha dissuaso dal far richiesta perché dice che effettivamente è già successo che il mio comune abbia rifiutato altre domande in passato. È vero che avendo le ore di scuola coperte dall’insegnante di sostegno non mi servirebbe l’educativa scolastica, ma pensavo comunque a quella domiciliare o se lo volessi iscrivere al centro estivo questa estate. La domanda è: possono veramente rifiutarmi l’educatore perché vivo in un comune e mio figlio va a scuola in un altro?

Occorre distinguere l’assistenza domiciliare da quella scolastica. Per quella domiciliare deve rivolgersi al suo comune che, secondo il proprio regolamento, deve riconoscergliela. Per quella scolastica, invece, normalmente il Comune la eroga per le scuole site nel proprio ambito. Però ci sono sentenze mediante le quali i giudici hanno obbligato il comune a dare l’assistenza ad alunni frequentanti scuole al di fuori del proprio territorio.


Sono assistente educatrice con quasi trenta anni di servizio nelle scuole come assistente e supporto ai bambini diversamente abili.
Amo fare questo lavoro e lo faccio con devozione.
Ora si vocifera che non possiamo piu lavorare nelle scuole per la legge Iori n. 205/2017… e’ mai possibile?

A noi non risulta che sia stata emanata una legge che impedisca agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione di essere assegnati ad alunni con disabilità, per i quali sia stata inoltrata richiesta. Risulta, invece, che il decreto legislativo 96/2019, recentemente emanato, stabilisca che debba essere definito, a livello nazionale, un mansionario per questa figura professionale, indicando anche il percorso formativo per l’accesso a tale ruolo. La legge Iori riguarda “assistenti educatori generici”; purtroppo in mancanza di un profilo nazionale, singoli enti locali potrebbero prevedere anche la loro presenza, mentre non potrebbero vietare di partecipare a quanti, come lei,  hanno già svolto queste funzioni. Se lo facessero si può ricorrere alla magistratura.


Sono il papà di un minore disabile down con legge art.3 comma 3 ed accompagno, che frequenta la classe 5 di una scuola primaria. 
Quest’anno il Municipio ha diminuito le ore dell’AEC cioè degli operatori per l’autonomia creando un forte disagio all’Istituto perchè non si riesce a garantire la piena inclusione dei bambini disabili gravi certificati alla scuola primaria e secondaria di 1° grado. Ho scritto al Municpio ma a tutt’oggi non ho avuto risposta; cosa posso fare per risolvere questa situazione?

A questo punto consigliamo a lei e a tutti gli altri genitori di rivolgervi a un avvocato amico, il quale, a nome di tutti voi, invii al municipio una diffida secondo la quale, trascorsi cinque giorni inutilmente rispetto alla richiesta di conferma del numero delle ore dello scorso anno, agirà avanti al tribunale civile, in via di urgenza, per discriminazione ai sensi della legge 67 del 2006, con contestuale richiesta sia di un numero di ore superiore a quelle dello scorso anno, possibilmente risultanti dai singoli PEI, sia di risarcimento di danni anche non patrimoniali. Il municipio dovrà tener conto del fatto che la Corte Costituzionale, con sentenza numero 275 del 2016, ha stabilito che gli Enti locali non possano ridurre o lesinare il numero di ore di assistenza adducendo problemi di bilancio.


Sono un’insegnante di sostegno di un autistico grave di scuola secondaria di primo grado subentrata da poco e al quale è assegnato anche un educatore. L’alunno non è stato integrato nella classe. Passa pochissimo tempo in classe, quindi sta da solo in un’aula a svolgere le sue attività con l’educatore oppure con l’insegnante di sostegno.  Mi chiedo: può un educatore occuparsi da solo fuori dalla classe di un alunno con handicap oppure deve stare in compresenza con l’insegnante di sostegno?

La norma non prevede che l’alunno venga affidato a un assistente ad personam (o educatore), ma agli insegnanti della classe; come tutti i compagni, l’alunno con disabilità è affidato a tutti i docenti della classe, che ne hanno responsabilità “civile e penale”. Ne consegue che un alunno (con o senza disabilità) non possa essere affidato a figure differenti da quelle dei docenti della classe. In sintesi, un assistente non può portare un alunno fuori dall’aula. Esistono rari e specifici casi, che potrebbero configurare l’ipotesi da lei qui citata, ma questi casi sono obbligatoriamente motivati e documentati e indicati in all’interno del PEI, in pieno accordo con tutti i docenti della classe, con i genitori e con gli specialisti ASL (nel PEI, in sintesi, va definito “con chi esce l’alunno”, “a fare che cosa”, “per quale motivo”, “per quanto tempo (dalle… alle..)”, “dove”; se sussistono queste condizioni, essendoci una motivazione e un accordo, allora ciò è possibile, diversamente non solo non si può, ma è contrario alle norme per l’inclusione scolastica.


Sono una docente di scuola primaria che usufruisce di legge 104 per assistenza al figlio (art.3 comma 3).
Volevo chiedere se la scuola dove presto servizio puo’ obbligarmi a richiedere il sostegno per mio figlio che frequenta, da quest’anno, la prima classe di scuola primaria, presso la stessa scuola dove io insegno.
Mi è stato comunicato che, avendo presentato richiesta per usufruire dei tre giorni di assistenza, sono obbligata a richiedere il sostegno per mio figlio anche contro la mia volontà.

Se lei ha presentato la certificazione per suo figlio al fine di ottenere non solo i tre giorni mensili di permesso ma anche perché egli possa avvalersi dei diritti spettanti agli alunni certificati con disabilità, tra questi diritti è presente pure quello alle ore di sostegno. Però il sostegno è un diritto e non un obbligo, pertanto suo figlio, pur mantenendo il diritto a tutte le agevolazioni consentite agli alunni con disabilità, può rinunciare, suo tramite, al sostegno, mantenendo lei il diritto ai tre giorni mensili. Qualora, invece, lei abbia presentato la certificazione di suo figlio solo per i suoi tre giorni, suo figlio formalmente non può essere considerato con disabilità e non potrà godere di alcun diritto, fermo restando il suo diritto a godere dei tre giorni. Quanto le vorrebbe imporre la scuola è pertanto illegittimo e faccia presente che, oltre a eventuale suo ricorso per illegittimità, ci sarebbero anche gli estremi per una denuncia penale per abuso di potere. 


Sono mamma di una bambina disabile che da quest’anno è entrata in prima elementare, ma a scuola non c’è un bagno per disabili… nelle scuole è obbligatorio? A chi bisogna rivolgersi per far presente questo disagio? Da premettere che nei bagni a disposizione la bambina non riesce ad entrare con la carrozzina.

È grave che il Dirigente Scolastico, avendo ricevuto a gennaio l’iscrizione di un’alunna in sedia ruote e sapendo che la sua scuola non ha un bagno accessibile, non si sia immediatamente dato da fare col Comune per eliminare questa barriera architettonica. L’accessibilità degli istituti scolastici relativi alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado è competenza dei Comuni. Pertanto inviate una lettera al Sindaco e, per conoscenza, inviatela anche al Prefetto (la lettera, possibilmente, dev’essere firmata da quanti più docenti e famiglie potete raccogliere), con la quale invitate il Sindaco a provvedere immediatamente alla eliminazione della barriera architettonica, minacciando sia una eventuale azione civile per risarcimento dei danni sia un’eventuale azione penale per omissione di atti d’ufficio e interruzione di un pubblico servizio. 


Ho effettuato l’iscrizione al primo anno di liceo di mio figlio in condizione di handicap grave – è autistico – il primo giorno utile scegliendo la sede più vicina al mio ufficio, essendo io vedova e quindi l’unica persona che lo può seguire. Faccio presente che l’istituto scelto ha due sedi, una più centrale (che è poi quella più vicina al mio ufficio) e un’altra più decentrata. Il primo giorno di scuola scopro che è stato assegnato alla sede più lontana. Rappresento, con mail, le mie problematiche e la dirigente scolastica mi risponde argomentanto che avrei dovuto contestare l’assegnazione a febbraio, quando mio figlio fu assegnato alla sede più lontana. Faccio presente che non mi era stata data comunicazione di ciò e lei mi risponde che era consultabile nell’albo pretorio presente sul sito della scuola. A questo proposito evidenzio che nessuna pubblicità è riportata sul sito della scuola all’albo pretorio, nè tantomeno viene segnalata la necessità di consultarlo per avere conferma della sede scelta. La dirigente cita una circolare della scuola in cui si dice che non è un titolo preferenziale la vicinanza del lavoro della madre alla sede scolastica del figlio. Dice anche di avere, nella sede da me richiesta, un ragazzo con handicap grave per ogni classe. Chiedo se è vero che non ci sia la possibilità di avere due ragazzi con handicap grave per ogni classe e se, secondo il vostro parere, ci siano gli estremi per fare ricorso.

Essendo stato abrogato il DM 141 del 1999, le classi prime, delle scuole di ogni ordine e grado, possono accogliere più di un alunno con disabilità. Il comportamento della scuola, nei suoi confronti, non ci sembra corretto, pertanto le consigliamo di rivolgersi alle Referenti Regionali per l’Inclusione Scolastica.


Sono la mamma di una bambina  di nove anni con grave disabilità che sta frequentando la Scuola dell’obbligo. Vi scrivo perché nonostante la gioia della bambina nel ritornare sui banchi di scuola, dove  finalmente può ritornare, dopo la pausa estiva, in un ambiente  inclusivo nel quale può vivere , almeno in parte, una sana “normalità “ fatta di bambini, insegnanti, amicizie ,  gioie e difficoltà . E’ proprio per questo motivo che vi sto scrivendo. Avrei bisogno di chiedervi un parere riguardante la frequenza scolastica, o meglio riguardo le uscite e le entrate posticipate a scuola in orario scolastico, per consentire la frequenza di terapie  riabilitative.

Per quanto riguarda gli interventi di riabilitazione, essi devono attuarsi in orario extrascolastico all’esterno della scuola e non possono essere di ostacolo alla frequenza scolastica, obbligatoria peraltro, sottoponendo il minore ad uscite anticipate o a ingressi posticipati. Le suggeriamo di parlarne con il Dirigente Scolastico, in modo che egli scriva o telefoni direttamente al Direttore del centro di riabilitazione pretendendo che la riabilitazione avvenga di pomeriggio, ossia in orario extrascolastico, pena il rischio di denuncia per interruzione di pubblico servizio di istruzione obbligatoria.


Sono un’insegnante di sostegno da oltre trenta anni e ho sempre svolto il mio lavoro con passione e dedizione. Oggi sono stanca e delusa , spesso isolata  dalle docenti curricolari e dalla dirigente nei casi più gravi laddove ho dovuto richiedere un sostegno psicologico esterno per non cedere e andare avanti. Io cerco dignità e gratificazione nel mio lavoro ma intorno a me tutto rema contro. Quest’anno dovevo iniziare con serenità dopo un primo anno molto stressante in cui la preside mi aveva assegnato un bambino autistico per nove ore che ho seguito con grande attenzione rispetto e anche fatica mentale e fisica. Alla fine dell anno scolastico abbiamo raggiunto con il collega che lavorava per altre nove ore, degli ottimi risultati. La preside ha deciso quest’anno di togliermi le ore di sostegno per lui e affidarmi una bambina in entrata molto grave, lasciandomi la continuità solo con un altro alunno affetto da mutismo elettivo. Ora vorrei sapere come fare per non perdere la continuità con il bimbo autistico che è stato affidato per 18 ore al mio collega, quello con cui ho lavorato l’anno scorso. Vorrei mettere per iscritto la richiesta di motivazione del cambiamento di orario. Cosa mi consigliate, che riferimenti normativi devo citare? Vorrei dare dignità al mio lavoro sebbene oramai sono molto demotivata e stanca.

La normativa assegna al Dirigente Scolastico la responsabilità di assegnare i docenti alle classi, ma è pur vero che il principio della continuità didattica è presente nella normativa e costituisce, a nostro avviso, un limite ai poteri decisionali, nel momento in cui sono in gioco i diritti di alunni. Il principio di continuità didattica, che riguarda tutti i docenti della classe, è richiamato anche dalla legge n. 107/2015; esso costituisce una garanzia per assicurare il diritto allo studio degli alunni. Dato che lei è rimasta nella stessa Istituzione scolastica e considerato che, da quanto scrive, non sussistono motivazioni che giustifichino il suo spostamento su altri casi, non può che essere riassegnata, per effetto della continuità didattica, alla stessa classe in cui, nel precedente anno, ha prestato servizio in qualità di insegnante specializzata su posto di sostegno. Che cosa fare? Le suggeriamo di parlare direttamente con il Dirigente Scolastico, rappresentando anche il lavoro svolto con i colleghi lo scorso anno e gli ottimi risultati da lei descritti.Contestualmente consegni alla sua scuola una comunicazione scritta, indirizzata al Dirigente Scolastico e, per conoscenza, al Referente regionale disabilità dell’USR: nella lettera esprima la sua contrarietà per lo spostamento subito e chieda, essendo lei in servizio nella stessa Istituzione scolastica, di essere riassegnata alla stessa classe in cui ha già lavorato lo scorso anno e in cui, quest’anno, è ancora iscritto l’alunno con disabilità. A supporto della richiesta di riassegnazione, faccia riferimento non solo a motivazioni di carattere didattico, ma anche psico-pedagogiche, descrivendo il lavoro svolto con i colleghi, e sottolineando l’importanza della continuità di tutti i docenti, quindi anche la sua; sempre nel testo della lettera, richiami l’art. 1 comma 72 della legge 662/1996, che assicura il diritto di continuità e, come già citato, il principio della continuità richiamato dalla legge n. 107/2015. Informi anche la famiglia, affinché intervenga presso il D.S. per richiedere e pretendere la continuità, dato che lei si trova nella stessa Istituzione scolastica. Se la richiesta non dovesse essere accolta, la famiglia potrà rivolgersi alla Magistratura, inoltrando denuncia per discriminazione (ai sensi della legge 67/2006) e per violazione del principio di continuità fissato dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 181, lettera c) n. 2.


Sono un’insegnante di scuola primaria. Io e la mia collega lavoriamo su due classi mescolando i bambini e scambiandoli per le attività. La cooperativa che assegna gli educatori sul territorio vorrebbe assegnare ad un’alunna con disabilità come assistente ad personam la mamma di un bambino delle classi. L’alunna con disabilità risulta iscritta nel corso A e il figlio della presunta assistente nel corso B. Nella realtà dei fatti l’assistente si troverebbe spesso con il proprio figlio e parteciperebbe ai momento di programmazione e di discussione dei problemi delle due classi, consigli di classe, stesure PEI . La scuola (primaria privata paritaria parificata ) può impedire questa cosa?

Per quanto riguarda i momenti formali, come, per esempio, gli incontri di programmazione settimanale o attività, in carico ai docenti, la persona che ricopre il ruolo di assistente non può parteciparvi, in quanto sono attività riservate ai docenti, sia come responsabilità che competenza. Nel caso fosse necessario un incontro di programmazione con l’assistente, prima di tutto ella sarà convocata dai “docenti contitolari della classe” (Team o Modulo), quindi parteciperà su “espressa richiesta”, e potrà presenziare unicamente per il tempo dedicato alle motivazioni dell’incontro (aspetti educativi e/o legati all’autonomia e/o alla comunicazione riguardanti l’alunna con disabilità, alla quale l’assistente è assegnata). In sede di definizione di PEI, invece, l’assistente partecipa, in quanto soggetto concorrente al processo educativo dell’alunna con disabilità; in sede di PEI partecipano anche gli specialisti ASL e la famiglia, oltre agli insegnanti della classe, ed è fondamentale che il GLO veda la presenza di tutti i soggetti coinvolti. Non sussistono, al riguardo, motivazioni di impedimento alla presenza dell’assistente.


Avrei bisogno di sapere quale normativa regola la sostituzione dei docenti di sostegno ad a.s. già avviato per assenze brevi (inferiori a 5gg). La scuola può utilizzare i docenti su posto comune nelle loro ore di compresenza per la sostituzione dell’insegnante di sostegno assente?

È prassi che, in mancanza di docenti di potenziamento, i DS chiedano ai docenti curricolari in compresenza di recarsi a supplire colleghi assenti, non potendo distogliere i docenti per il sostegno quando l’alunno è in classe. Però tenga presente che dopo il primo giorno di assenza il DS deve nominare un supplente, come ribadito nella recente circolare sulle supplenze (Nota 28 agosto 2019, AOODGPER 38905).


Sono la mamma di un ragazzo autistico, con ritardo cognitivo dello sviluppo. Oggi dalla scuola di mio figlio mi comunicano che le 18 ore di sostegno verranno divise a due insegnanti, praticamente mio figlio avrebbe due insegnanti di sostegno…
Sono rimasta molto amareggiata da questa decisione anche perché io ho chiesto sempre la continuità.

Non sono note le motivazioni di questa distribuzione di ore. Se il docente che ha seguito fin qui Suo figlio rimane nella stessa scuola, prima di assegnare la sua mezza cattedra ad altro alunno, il DS deve rispettare il principio di “continuità didattica”, di cui alla legge n. 107/2015, art. 1 comma 181, lettera c) n. 2. Questo principio è immediatamente applicabile proprio nel caso dell’assegnazione di una cattedra intera con un docente a tempo indeterminato o determinato che rimanga ancora nella stessa scuola.


Sono una docente di scuola primaria, vorrei sapere se vi è  una norma che prevede la continuità didattica dei docenti di sostegno a ruolo sul medesimo caso.

La continuità dei docenti di ruolo, sia per coloro incaricati su posto di sostegno che per quelli incaricati su posto comune, è garantita e assicurata dalla legge n. 107/2015 (ar. 1, comma 181, lettera c). La legge 107/15 sancisce un principio già applicabile ai docenti di ruolo; per i docenti precari, invece, tale principio, esplicitato nell’art. 14 del d.lgs n. 66/17, come ridefinito dall’art. 14 del d.lgs n. 96/19, attende l’emanazione di un regolamento ministeriale. Se il DS non garantisce la continuità di un docente di ruolo, la famiglia può diffidare il DS, minacciando di fare esposto all’USR e al MIUR, salvo il ricorso per discriminazione o violazione di legge.


Una cooperativa può assumere una persona con un semplice diploma liceale e metterlo in una scuola a fare educativa scolastica?

Se lei si riferisce alla figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione di cui all’art 13 comma 3 della legge n. 104/92, purtroppo non esiste un profilo nazionale di questa professione; quindi si trova di tutto e di più. Le sentenze dicono che tali figure debbono essere formate per saper rispondere ai bisogni educativi dei singoli alunni. Veda poi se la sua Regione o il suo Comune ha emanato norme sui requisiti culturali richiesti per svolgere questa professione: se così fosse, pretenda il rispetto di tali requisiti.


Sono una insegnante, abbiamo urgenza di risolvere un grave problema all’avvio di quest’anno scolastico. Abbiamo tre bambini nello spettro autistico iscritti alla scuola dell’infanzia. Per questione di numeri quest’anno è stata soppressa una sezione, quindi rimangono solo due sezioni perciò i bambini più grandi di cinque anni sono stati inseriti nella stessa sezione pur avendo entrambi l’art. 3 comma 3 con importanti disturbi comportamentali. La Dirigente reggente dopo aver respinto le varie proposte delle insegnanti (mettere insieme i bambini di quattro e cinque anni e sdoppiare la sezione, accettare le varie richieste di iscrizioni per raggiungere i numeri ecc.), alla richiesta di nominare un altro insegnante di sostegno ha risposto che non essendo scuola dell’obbligo non poteva farlo. E il diritto di questi bambini all’apprendimento? Cosa possiamo fare?

La norma stabilisce che fra le risorse cui ricorrere per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità vi sia, laddove previsto, la nomina di un docente specializzato per le attività di sostegno. Si tratta di un diritto a favore di ciascun alunno e di un dovere da parte della scuola garantire l’esercizio di tale diritto. Pertanto si faccia presente alla D.S. che, per gli alunni con disabilità, l’art. 12 della legge 104/92, ai commi 1 e 2, stabilisce che, pur non essendo la scuola dell’infanzia scuola dell’obbligo, essa costituisce un “diritto” e non una mera possibilità come per tutti gli altri alunni. Quindi la D.S. non solo può ma deve nominare non meno di due docenti per il sostegno: per gli alunni certificati con disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, peraltro, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 ha fissato le ore di sostegno secondo il rapporto 1:1, che nella scuola dell’infanzia corrisponde, per ciascun alunno con disabilità, a 25 ore settimanali. La stessa Sentenza ribadisce che il nucleo essenziale del diritto allo studio degli alunni con disabilità, costituito dal numero di ore di sostegno, non può essere ridotto o violato per motivi di bilancio.


Sono a richiedere indicazioni su normativa e obblighi nel caso in cui la scuola primaria decida (una settimana dall’inizio dell’anno scolastico) di sospendere servizio prescuola (da 7.50 a 8.25) organizzato internamente.Preciso che la primaria non ha alcun sevizio di trasporto scolastico.

Si tratta di questioni organizzative, legate alla disponibilità del personale addetto a tali compiti. Trattandosi di attività non didattiche, tale servizio, in genere, è garantito da personale messo a disposizione dal Comune, e non è necessariamente obbligatorio. Vi suggeriamo di contattare l’Ente locale per avere chiarimenti al riguardo. Se però la famiglia si è iscritta in quella scuola proprio perché o nel sito della scuola o su altro documento era stato ufficialmente dichiarato “il pre-scuola”, allora il DS non può, ad una settimana dall’inizio delle attività didattiche, rinnegare questa tipologia di clausola offerta per le iscrizioni. Nella seconda ipotesi, infatti, la famiglia potrebbe intentare causa. 


Sono la mamma di un bambino autistico con 104 e vorrei sapere se mio figlio può frequentare la scuola con orario intero come tutti gli altri bambini anche se non è coperto al 100% con le ore di sostegno.

Suo figlio ha diritto a frequentare insieme ai suoi compagni per tutto il tempo-scuola al quale voi genitori lo avete iscritto, anche se non è “coperto al 100%” dal sostegno o da eventuale altra figura, come potrebbe essere l’assistente per l’autonomia e/o la comunicazione. Tenga presente che l’art. 12, comma 4, della legge n. 104/92 stabilisce che nessuna disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica. Di conseguenza, a fronte di eventuale rifiuto di frequenza da parte della scuola, avvertite la stessa che sarete costretti a rivolgervi ai Carabinieri, per constatare il rifiuto e quindi avviare la pratica di eventuale denuncia non solo di “omissione degli obblighi e interruzione di un pubblico servizio”, ma anche di discriminazione ai sensi della legge n. 67/06.


Avrei bisogno di sapere quale normativa regola la sostituzione dei docenti di sostegno ad a.s. già avviato per assenze brevi (inferiori a 5gg). La scuola può utilizzare i docenti su posto comune nelle loro ore di compresenza per la sostituzione dell’insegnante di sostegno assente?

Il D.S. può utilizzare i docenti curricolari, che sono in servizio “in compresenza”, per supplire docenti per il sostegno solo per il primo giorno di assenza, in quanto, per i giorni successivi, è obbligato a nominare un supplente. Al riguardo si rimanda all’ultima circolare sulle supplenze emanata dal MIUR (Nota 28 agosto 2019, AOODGPER 38905).


Ho un bimbo di 4 anni che frequenta regolarmente il secondo anno di materna, un anno fa abbiamo fatto domanda e ricevuto l’insegnate di sostegno e l’educatrice, visti i grossissimi miglioramenti fatti dal piccolo potrebbe non essere più utile avere un’educatrice al suo fianco in quanto il piccolo è diventato pienamente autonomo, qual è l’iter da seguire per rimuovere l’educatrice? In questo modo possiamo lasciare questa figura a chi ne ha più bisogno in questo momento.

Sentiamo il desiderio di ringraziarla per la sua lealtà nel riconoscere che sua figlia non ha più bisogno dell’assistente e di lasciarla ad altri. Non parleremo, in questo caso, di “rimuovere”, ma di “cedere”. Per far ciò è sufficiente che lei scriva una lettera all’Ente, che paga questa figura professionale, in cui dichiara di rinunciare all’assistente, in quanto “il suo intervento è risultato tanto efficace da consentire alla bambina di acquisire una autonomia tale da non richiedere più il suo supporto”. In questo modo questa figura sarà messa a disposizione di altri.


Avrei bisogno di sapere quale normativa regola la sostituzione dei docenti di sostegno ad a.s. già avviato per assenze brevi (inferiori a 5gg). La scuola può utilizzare i docenti su posto comune nelle loro ore di compresenza per la sostituzione dell’insegnante di sostegno assente?

l D.S. può utilizzare i docenti curricolari, che sono in servizio “in compresenza”, per supplire docenti per il sostegno solo per il primo giorno di assenza, in quanto, per i giorni successivi, è obbligato a nominare un supplente. Al riguardo, si rimanda all’ultima circolare sulle supplenze emanata dal MIUR (Nota 28 agosto 2019, AOODGPER 38905)


Sono la referente per i BES di un liceo scientifico.Una nostra studentessa, disabile molto grave (disabilità cognitiva, mancanza di ogni possibilità di comunicazione, anche oculare, tetraplegica, con importanti problemi di salute) ha frequentato tutto il percorso scolastico dalle elementari al 4 liceo scientifico con pei differenziato e diverse figure di sostegno. Adesso, alla vigilia dell’inizio del 5 anno la famiglia comunica di non volere più il pei differenziato.Senza entrare in particolari dolorosi che raccontano il vissuto della famiglia e il suo atteggiamento nei confronti del mondo, le motivazioni non possono essere che due: o la volontà di far ripetere la ragazza per lasciarla a scuola o  aspirare ad una promozione confidando nelle consuete intimidazioni che fanno si che le commissioni d’esame preferiscano togliersi il problema e passare oltre. Purtroppo temiamo la seconda. La famiglia parla addirittura di università. La ragazza nei 4 anni non ha mai mostrato capacità alcuna di comunicare ed è impensabile che possa affrontare un percorso scolastico basato sull’apprendimento delle discipline.Come dobbiamo comportarci? Il CDC è ovviamente assolutamente contrario al passaggio ad un PEI semplificato.
L’ O.M. n. 90/2001 all’art. 15 stabilisce che “qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera di passare ad una programmazione semplificata o per obiettivi minimi oppure di seguire una programmazione normale, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti.”
Possiamo davvero appellarci a questa norma? In che modo? quali sarebbero le procedure per le prove di idoneità a cui si riferisce? Nulla in contrario all’ipotesi di bocciatura, ma temiamo molto invece di incappare in una serie di ricorsi quando procederemo alla non ammissione agli esami. La famiglia purtroppo è molto incline alle vie legali per ogni cosa. Come si può continuare a lavorare così? L’inclusione si sta trasformando sempre di più in difesa dai ricorsi, a danno di tutti i ragazzi che ne beneficiano. Potete aiutarci?

Premesso che, da norma, la programmazione differenziata può essere adottata unicamente nella scuola secondaria di secondo grado e precisato che l’OM 90/2001 non riporta in nessun passaggio la dicitura “obiettivi minimi”, mentre la forma corretta da approntarsi per ciascun alunno con disabilità è  “programmazione individualizzata”, la richiesta inoltrata dalla famiglia di passare da un PEI differenziato a un PEI semplificato al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado contempla quanto segue:
–      il Consiglio di Classe somministrerà alla studentessa specifiche prove di idoneità, relative alle discipline dell’anno e/o degli anni precedenti, prove utili per accedere alla classe quinta (le prove sono predisposte da ciascun docente incaricato su posto disciplinare, con attribuzione di relativa valutazione);
–      il Consiglio di Classe, all’atto della rinuncia del PEI differenziato, informerà la famiglia che la studentessa sarà considerata “non con disabilità” unicamente ai fini della valutazione(mentre per il resto si provvederà con le prove equipollenti, predisposizione dei materiali, ricorso ad ausili, programmazione individualizzata “globalmente riconducibile ai programmi ministeriali”, ecc.) e che, pertanto, sarà valutata come i compagni, con il rischio della bocciatura e/o non ammissione all’esame di Stato.


Sono la mamma di un bambino affetto dallo spettro di autismo che tra pochi giorni dovrà frequentare la prima media. Poiché ci siamo trasferiti in un paese limitrofo appartenente allo stesso distretto scolastico può la Dirigente della nuova scuola esprimere parere sfavorevole non consentendo il trasferimento dell’alunno solo perché non è stata nominata in tempo una insegnante di sostegno ? Tra l’altro stiamo parlando di un bambino che non ha particolari problemi che non disturba il normale svolgimento delle lezioni, che ha già capito che c’è qualche problema in merito al passaggio alla nuova scuola e ne soffrirebbe se non venisse ammesso in classe insieme agli altri bambini.
Essendo ormai imminente l’inizio dell’anno scolastico cosa mi è possibile fare?  Dal provveditorato di competenza territoriale assicurano che nel breve termine la nuova insegnante possa essere nominata ma è giusto che il bambino debba rimanere a casa fino ad allora?

Trattandosi di scuola dell’obbligo, la nuova scuola non può rifiutare l’iscrizione. Quanto al sostegno, il docente verrà certamente nominato, sia pur con ritardo. L’alunno ha diritto ad andare a scuola e frequentare, anche in assenza del docente incaricato su posto di sostegno per i primi tempi (e ha diritto a frequentare anche nel momento in cui il docente incaricato su posto di sostegno, una volta nominato, non sarà in servizio). È bene puntualizzare, infine, quanto la legge n. 104/92 stabilisce all’art. 12 comma 4, e cioè che nessuna disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica.


Sono la mamma di un ragazzino con sindrome di Down che fra un po comincerà  la 1° media al nostro paese, il padre che fa il collaboratore  scolastico  ha fatto domanda  di avvicinamento, pochi giorni fa gli è  stato comunicato che sarà  proprio nella  stessa scuola che frequenterà  nostro figlio, anche se per pochi giorni, gli altri invece sarà  alle elementari. A noi la cosa non piace  per niente  e lo abbiamo  manifestato  alla nuova  dirigente. Sembra che a questo problema  non  ci  sia soluzione. Cosa possiamo  fare ?

Da quanto lei scrive, il padre si troverà nello stesso plesso frequentato dal figlio solo per pochi giorni, poi sarà trasferito nel plesso della scuola Primaria. Sicuramente potete parlare con la nuova Dirigente Scolastica, esprimendo la vostra preoccupazione e chiedendo di trasferire, da subito, il padre presso a scuola Primaria; qualora ciò non sia possibile, invitate la DS a disporre un orario ed una collocazione del collaboratore scolastico, cioè del padre, in modo che non possa incontrare il figlio.


Sono un’insegnante curricolare e chiedo indicazioni normative che regolino il rifiuto di un trasferimento di una alunna disabile da parte del dirigente scolastico. La madre di una bambina disabile vuole trasferire sua figlia di una classe terza primaria in un’altra scuola ad inizio anno scolastico. La preside dell’istituto di arrivo si è rifiutata dicendo che ormai l’insegnante di sostegno è già stato assegnato nell’organico di giugno  nell’istituto di provenienza e quindi non può accettare il trasferimento della nuova bambina disabile nel suo istituto. È possibile un possibile rifiuto? Quali leggi lo regolano?

Il rifiuto non è determinato da norme, bensì dall’esigenza pratica di realizzare all’inizio dell’anno scolastico una buona inclusione; infatti tutte le classi hanno un loro organico e un numero di alunni, già determinati nel mese di giugno. Dovete, pertanto, contattare il referente regionale per l’inclusione scolastica, al fine di trovare una scuola, in cui non ci siano troppi alunni in classe e nella quale sia ancora possibile avere in organico di fatto un docente incaricato su posto di sostegno. 


Sono il papà di un ragazzo maggiorenne (18 anni) autistico (disabilità gravissima), frequenta il quarto anno delle superiori, nel 2020 avrà l’esame di stato e ha il Pei. Ha 18 ore di sostegno e 10 di assistenza. Vorremmo chiedere gli obiettivi minimi in maniera tale che non venga ammesso e ripeta il quinto.  E’ possibile conservare insegnante di sostegno e assistenza dopo aver chiesto il passaggio da pei a obiettivi minimi?  Qual è la procedura da seguire per ottenere un anno in più di frequenza scolastica?

Gli alunni con PEI differenziato non possono non essere ammessi agli esami, proprio perché il loro PEI è su misura, quindi gli obiettivi per loro fissati, stante anche la possibilità di “modificarli” in itinere se necessario, sono per loro raggiungibili. L’ipotesi di chiedere un PEI semplificato solo per giustificare una ripetenza, ci pare scorretta ed assume la prospettiva del “momentaneo parcheggio”; ammesso, infatti, che ve lo concedessero, servirebbe unicamente a posticipare di un anno il problema dell’uscita dalla scuola. Vi suggeriamo, invece, di rivolgervi al Comune di residenza, chiedendo la predisposizione di un “Progetto Individuale”, documento che il Comune ha l’obbligo di formulare insieme alle Istituzioni coinvolte, previa richiesta da parte della famiglia, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000. Se il Comune dovesse rifiutarsi, tenete presente che, al riguardo, sono attive Sentenze che impongono all’Ente locale di rispettare l’obbligo fissato dalla legge 328/2000; la richiesta del Progetto Individuale è importante proprio per evitare il ricovero in istituto, dopo l’impegno profuso per l’inclusione scolastica.


 Sono la mamma di un bimbo di 4 anni con autismo grave, al quale è stato riconosciuto dal INPS handicap grave e assegno di accompagnamento. Nel anno scolastico appena concluso mio figlio ha regolarmente frequentato la scuola materna comunale in una scuola antimeridiana. A maggio di quest’anno si è tenuto il gid municipale e in quella sede la coordinatrice della scuola, per dare una continuità didattica, condivisa anche con noi genitori, ha richiesto per la sua scuola due insegnanti di sostegno full-time (tra cui l’insegnante di mio figlio, che è di ruolo nella scuola a tempo indeterminato) e due insegnanti part-time. In sede di gid dipartimentale, però, il dipartimento dei servizi educativi e scolastici ha determinato di assegnare solo una figura full time, che per motivi tecnici, non è l’insegnante di sostegno di mio figlio, che ha avuto l’obbligo di richiedere il trasferimento. Come genitore del bambino ho richiesto di rivedere questa decisione ma dopo un secondo gid dipartimentale vengo messa al corrente che la loro decisione non ha subito modifiche in quanto visto l’orario antimeridiano della scuola, la copertura assegnata garantisce il sostegno necessario per il numero dei bambini disabili. Volevo sapere se il comportamento del dipartimento scolastico è corretto, se la legge tutela questo comportamento.

La norma prevede che sia il Glho, il gruppo di lavoro operativo, costituito da tutti i docenti della classe (in questo caso i docenti della sezione), dai genitori dell’alunno e dagli specialisti dell’ASL, a indicare le risorse per garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità. Tali ore devono essere riportate nel PEI. Per quanto riguarda il docente di ruolo, lo stesso, in quanto neo-immesso potrebbe aver dovuto accettare “la sede di servizio”, prassi normale; in questo caso la docente potrebbe chiedere l’assegnazione provvisoria, dopo aver accettato il trasferimento. Se, invece, si tratta di scuola comunale, allora le risorse sono stabilite dal Comune stesso. 


I professori possono decidere di cambiare gli schemi ai ragazzi DSA come me il giorno prima di un esame?

Quanto stabilito e fissato nel PDP deve essere puntualmente rispettato.


Sono una assistente sociale specialista. Alle scuole medie abbiamo un ragazzo con una grave disabilità che a settembre compie 18 anni. 
I genitori lo hanno nuovamente iscritto alla terza media ed hanno nuovamente richiesto la figura dell’aec.
Il comune si chiede se sia lecito assegnare la figura aec ad un disabile maggiorenne pur frequentando ancora la scuola media.

In effetti uno studente di 18 dovrebbe essere iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e non al primo grado. Condividiamo le sue perplessità. Per quanto riguarda la questione, da un punto di vista formale, se lo studente presentatosi all’esame di Stato non lo ha superato e quindi deve ripetere la classe terza della scuola secondaria di primo grado, non avendo lo stesso compiuto i 18 anni di età, devono essere assicurate le risorse necessarie per garantire il diritto allo studio. Se l’iscrizione, invece, non deriva dal non superamento dell’esame di Stato, allora non ci sono elementi affinché il comune eroghi il servizio richiesto. Per la verità non dovrebbe neppure essere iscritto alla scuola secondaria di primo grado, bensì frequentare la secondaria di secondo grado, se la famiglia lo ha iscritto. Nel caso la famiglia considerasse la reiscrizione dopo il compimento dei 18 anni, potrebbe reiscrivere il figlio, come ripetente, alla classe terza della secondaria di primo grado dei corsi serali per adulti. In tal caso il servizio di assistenza, come il sostegno, permangono: è un diritto garantito dal DM 455/98 e confermato. 


Sono un’insegnante di scuola primaria, funzione strumentale per l’handicap, vorrei sapere chi deve redigere la diagnosi funzionale e firmare il PEI per un alunno con 104 con gravità per trapianto cardiaco. Consultorio e pediatra sostengono di non doverlo firmare in quanto i primi non l’hanno in carico perché la famiglia ha rifiutato un percorso psicologico, il secondo perché non di sua competenza.

È solamente la famiglia che, una volta ricevuta la documentazione da parte dell’ASL (ovvero il Verbale di accertamento e la Diagnosi Funzionale), decide se consegnare o meno alla scuola tali documenti ai fini dei diritti per l’inclusione scolastica. Nel momento in cui la famiglia consegna alla scuola copia cartacea del Verbale di Accertamento e della Diagnosi Funzionale, allora la scuola dovrà provvedere ad assicurare le risorse indicate e, in seguito, a convocare il Gruppo di lavoro operativo (GLO), composto da tutti i docenti della classe, dalla famiglia e dagli specialisti ASL, affinché si elaborino i documenti previsti:
–          il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), che sarà periodicamente aggiornato,
–          e il Piano Educativo Individualizzato (PE), che viene predisposto per ciascun anno scolastico).
È responsabilità dei componenti del Gruppo di lavoro, sopra elencati, firmare tanto il PDF (una volta steso e ogni volta che viene aggiornato) quanto il PEI (ogni volta che viene elaborato).
Tenga presente però che se la famiglia non consegna la Diagnosi Funzionale alla scuola, voi non dovete attivarvi, violando la privacy, per chiedere informazioni che spettano e competono unicamente alla famiglia. Solo se la famiglia vi consegnerà la documentazione sopra descritta, allora potrete procedere, se necessario, alla elaborazione dei documenti previsti (PDF e PEI).
Per completezza sappia che “l’accertamento dell’handicap” (come indicato dalla legge 104/92) non comporta sempre e necessariamente il riconoscimento dell’alunno come “alunno con disabilità” (ai sensi del DPCM 185/2006).


Sono la mamma di un bambino 104 che ha fatto la prima media. Abbiamo chiesto più volte il Pei e in tutto l’anno scolastico non ci è stato consegnato. Volevo sapere se la scuola era obbligata a farci visionare il pei e a farcelo firmare perché dalla normativa non vedo scritto che sia un obbligo …..mi pare dica “la scuola è tenuta. …..”

La norma a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità stabilisce che vengano predisposti documenti, fra cui il PEI, finalizzati ad assicurare il diritto allo studio. Alla consegna della documentazione alla scuola da parte della famiglia, viene redatto un Profilo Dinamico Funzionale (PDF), elaborato dal Glho, gruppo di lavoro composto da tutti i docenti della classe, dalla famiglia e dagli specialisti ASL. Al Profilo Dinamico Funzionale, documento che viene periodicamente aggiornato, fa seguito il PEI, Piano Educativo Individualizzato, che viene redatto congiuntamente ai componenti del Glho ed è scritto nuovo per ogni anno scolastico. La partecipazione della famiglia alla formulazione del PEI non è solo un diritto, ma anche un dovere. La scuola deve pertanto convocare il gruppo di lavoro per l’annuale elaborazione del PEI. Se ciò non dovesse avvenire, la famiglia può inviare formale richiesta alla scuola, chiedendo la convocazione del gruppo di lavoro, avendo cura di protocollare la lettera (o inviare richiesta tramite posta certificata). La convocazione del gruppo di lavoro è obbligatoria, ed è diritto dei genitori prendere parte alle decisioni contenute nel PEI, in particolare per gli aspetti educativi. Per quanto riguarda i documenti, i genitori possono poi inoltrare richiesta alla scuola per avere copia cartacea di ogni documento contenuto nel Fascicolo personale del figlio, fascicolo che ogni scuola attiva per ciascun alunno. Riferimenti normativi: legge 104/92; DPR 14 febbraio 1992; Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009, Prot. n. 4274; normativa trasparenza: Legge 241/99.


Vorrei porre le seguenti domande riguardanti un caso di una bimba che ho seguito quest’anno (ha la certificazione di disabilità 104 Art. 3 Comma 3, una bimba con grave ritardo cognitivo, non cammina, non parla, non ha il controllo sfinterico, occorre assistenza continua); in corso d’anno abbiamo avviato la richiesta e tutta la procedura per effettuare, per l’anno successivo, il Progetto Permanenza alla scuola dell’infanzia, in accordo con la famiglia e gli operatori ASL (inserendo tutto il materiale necessario richiesto secondo quanto esplicita la normativa); il Dirigente non è mai riuscito (per motivi suoi lavorativi) ad incontrare personalmente la famiglia per chiedere un colloquio sul caso e non ha mai visto la bambina ma ha solamente visionato tutto il materiale da noi fornito e non ha acconsentito la permanenza della bimba (6 anni compiuti); così per il prossimo anno scolastico proseguirà (in quanto comunque iscritta come prevede la legge) il suo percorso alla scuola primaria:
– la permanenza si sa che è una cosa del tutto eccezionale: quali sono però i criteri e/o le specificità che dovrebbe avere l’alunno e/o la situazione per le quali il dirigente può acconsentire la permanenza di un bambino alla scuola dell’infanzia? nella normativa questo non viene specificato;
– i genitori di questa bambina non sono d’accordo con la decisione del Dirigente… non sono d’accordo neanche di un possibile anno Ponte come alternativa… possono fare un ricorso in merito? quante probabilità hanno di vincere o meno tale ricorso?

Ormai la normativa stabilisce che tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità, debbono adempiere l’obbligo scolastico al compimento del sesto anno di età. L’art 194 del TU delle norme sulla scuola, approvato con decreto legislativo n. 297/94, prevede che in casi eccezionali, per gravissimi motivi di salute, gli alunni possono essere trattenuti per un anno in scuola dell’infanzia. Ovviamente, trattandosi di casi eccezionali la norma non può riferirsi ad alunni con disabilità, perché la loro disabilità non è un fatto per loro eccezionale. La rigidità applicativa della normativa è dovuta al fatto che l’inclusione vuole che l’educazione avvenga tra coetanei con e senza disabilità, mentre negli anni passati troppo spesso gli alunni con disabilità venivano trattenuti per svariati anni fino al punto di pervenire alle iscrizioni alle scuole superiori con più di 18 anni e ciò impedisce loro di iscriversi alle scuole del mattino.


Sono un’insegnante di sostegno che ha svolto l’anno di prova sull’infanzia. Il 1^ settembre 2019, dopo la presa di servizio, mi comunicano che l’alunna con certificazione 104 si era trasferita e che avrei dovuto seguire un bambino con diagnosi in attesa di certificazione. Premetto che in un altro plesso dello stesso Istituto c’erano 25 ore di sostegno infanzia senza titolare assegnate il 31 agosto dopo la mia nomina in ruolo a supplente annuale con contratto a tempo determinato. 
Suppongo che questa cattedra sarebbe dovuta essere assegnata a me. Seguo il bambino in attesa di certificazione, redigo il Pei sintetico e quello finale, assolvo a tutti i miei doveri di insegnante in prova, mi assento per soli 5 giorni. 
Il 25 giugno vengo convocata per il colloquio finale per il 29 giugno. Il giorno precedente la DS comunica che il colloquio viene sospeso in quanto necessita di maggior tempo per esaminare il fascicolo personale. Il 29 giugno la DS e la vicepreside mi informano che dopo il 10 luglio mi avrebbero comunicato una data utile in cui convocare il Comitato di Valutazione. Attendo inutilmente e il giorno 12 luglio contatto telefonicamente la DS la quale mi comunica che purtroppo l’anno non si può considerare valido non avendo i 120 giorni di lezione, in quanto la certificazione dell’alunno era arrivata il 22 marzo (verbale della visita collegiale redatto in data 31 gennaio 2019). La DS mi ha assicurato che a breve avrebbe stilato una relazione in tal senso. Attualmente la DS è in ferie e sono ancora in attesa. Secondo lei è valido il mio anno di prova?

A nostro avviso l’anno di prova è pienamente valido, in quanto le decisioni delle commissioni medicolegali per l’invalidità hanno efficacia dalla data di presentazione della domanda; tant’è vero che alle persone risultanti invalide vengono riconosciuti i benefici economici con gli arretrati fin dalla data della presentazione della domanda. 


Sono il papa’ di una bimba disabile 100% con accompagnamento. A giorni saro’ immesso in ruolo. Volevo sapere se ho diritto alla precedenza nella scelta della sede scolastica. Mia moglie non lavora.

Le precedenze sono previste dall’art 33 della legge n. 104/92; le precedenze contemplate dall’articolo citato, però, riguardano solo per le persone lavoratrici con disabilità per la scelta della prima sede. Per i successivi trasferimenti, l’Ordinanza apposita contempla precedenze anche per i lavoratori che assistono persone con disabilità.


Ho iscritto mio figlio (certificato l.104) alla scuola secondaria di primo grado scegliendo un tempo scuola ordinario (per la verità avevo indicato come prima scelta la sezione musicale ma mio figlio non ha passato il test attitudinale).
Oggi sono uscite le formazioni delle classi e ho così scoperto che mio figlio è stato inserito, a mia insaputa, in una classe a tempo prolungato.
Le classi a tempo ordinario sono tutte con 26 alunni.
Posso richiedere che mio figlio venga inserito come richiesto nel tempo ordinario e quindi che si formi una classe con meno di 20 alunni?

Da quanto lei scrive, suo figlio non ha superato il test di ammissione al corso musicale; considerato che l’alunno è un alunno con disabilità, le prove sono state adattate? Se le prove del test selettivo sono le stesse somministrate ai compagni, si ravviserebbe una discriminazione (ai sensi della legge 67/2006) e, pertanto, potreste impugnare l’esito. In caso di esito positivo del ricorso, non si porrebbe più la questione della formazione delle classi, né del tempo scuola. Certamente è giusto che vostro figlio frequenti il tempo-scuola da voi richiesto. Valutate, tuttavia, la possibilità di un’iscrizione al tempo prolungato, con tempo di frequenza corrispondente al tempo normale (24 ore o 30 ore), accertandovi, però, che l’orario scolastico sia strutturato in modo tale che non venga compromesso il percorso di apprendimento (se, per esempio, le ore di matematica sono proposte in orario di non frequenza del ragazzo, è chiaro che questa ipotesi andrebbe a ledere il diritto allo studio di vostro figlio). Parlatene attentamente con il Dirigente scolastico: se vi dà rassicurazioni al riguardo, potreste considerare questa ipotesi come fattibile.


Sono una docente di scuola superiore. Una amica ha un bimbo con sindrome autistica. Fino a quest’anno ha usufruito dell’insegnante di sostegno per 22 ore. La commissione medica ha tolto la 104/92 al bambino, compreso la gravità (art.3 comma 3). Certo il bambino non è guarito ma è migliorato un pochino. I genitori hanno posto ricorso a questa decisione della commissione. Mi hanno chiesto, pensando che potessi aiutarli, se per il prossimo anno scolastico 2019/2020 il bambino, a seguito del “congelamento tramite il ricorso”, possa ottenere l’insegnante di sostegno e le 22 ore e qual è la normativa di riferimento cui attenersi nei confronti dell’Istituzione scolastica in cui è inserito il bambino.

È assai discutibile l’esito della recente visita di controllo che annulla addirittura una certificazione di art. 3 comma 3. Si consiglia di fare subito ricorso amministrativo all’INPS, entro 90 giorni. Tenga presente che se entro i 90 giorni l’INPS non decide, la famiglia deve fare ricorso al Tribunale civile entro altri 90 giorni a pena di decadenza. Sarà necessario corredare il ricorso all’INPS con un certificato medico specialistico preferibilmente dell’ASL.


Sono insegnate di sostegno da diversi anni e chiedo un chiarimento sulle modalità con cui va espresso il voto da parte degli insegnanti di sostegno. Tengo a precisare che lavoro in una scuola dove sono presenti nelle classi più ragazzi con certificazione L. 104/92, e l’organizzazione didattica dei docenti di sostegno assegnati alla classe ne prevede almeno due nei casi di non gravità (derivante sia da scelte didattiche che dalla superata distribuzione per aree), e minimo tre in presenza di gravità. Sono ormai diversi anni che a seguito del DPR 122 del 2009 il voto di sostegno viene espresso trovando un accordo tra tutti i docenti presenti nella classe, a prescindere dal numero di ragazzi certificati (quindi il sostegno vota 1 anche in presenza di più ragazzi con certificazione). Da un recente confronto con colleghi, soprattutto con quelli che lavorano nella secondaria di primo grado, è emerso che tale modalità di voto non è generalizzata e che in molti casi il voto del sostegno nei cc avviene per team che lavorano su singoli ragazzi, i quali al loro interno concordano il voto da esprimere. Di conseguenza, qualora siano presenti più team (dovuti alla compresenza di più ragazzi con certificazione), ciascun team esprime il suo voto, quindi in presenza di 3 ragazzi si può verificare che il sostegno possa esprimere 1, 2 o anche 3 voti, a seconda al numero dei team assegnati alla classe?

Il docente incaricato su posto di sostegno è assegnato alla classe in cui è iscritto l’alunno con disabilità, contitolare a pieno titolo con i colleghi del Consiglio di classe e, di conseguenza, partecipe a tutte le operazioni ad esso affidate. La valutazione è effettuata “collegialmente” dai docenti contitolari, ovvero dal Consiglio di classe. Come ben puntualizza l’OM 90/2001, in sede di valutazione periodica e finale, il Consiglio di classe, esaminando “gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti” dall’alunno, “verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato”.  Tanto premesso, utilizzando l’espressione da lei proposta, cioè “team”, la norma stabilisce che, in sede di valutazione formale, “ciascun team” esprima un unico voto riferendosi all’alunno con disabilità, sulla base degli obiettivi del PEI per lui predisposto (e come specificato dall’OM 90/2001, art. 15, comma 2). In merito alla valutazione di tutti gli altri alunni della classe, la norma non offre alcuna indicazione. Ora, poiché anch’essi sono alunni dei docenti incaricati su sostegno, coerentemente con quanto stabilito dalle norme in materia di valutazione, rispetto all’oggetto stesso della valutazione (declinato dal d.lgs. all’art. 1 comma 1: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”) e in linea con il principio introdotto dal legislatore rispetto alle modalità di valutazione degli alunni con disabilità, parrebbe ovvio che gli stessi “team” si esprimano con un unico voto per ciascun alunno della classe. 


Dove posso trovare il modulo per richiesta assistenza domiciliare per un ragazzo di 16 anni con sordità profonda?

Probabilmente può trovare il modulo presso la Provincia, dove lei ha residenza, nel caso in cui si tratti di assistenza domiciliare che si svolge in sostituzione o in aggiunta all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione a scuola. Se invece trattasi di semplice assistenza domiciliare e non scolastica, è da supporre che essa vada richiesta al proprio Comune di residenza.


Sono la mamma di un ragazzo con sindrome di down di 23 anni. Le scrivo per chiederle informazioni riguardo alla possibilità di potergli permettere il conseguimento di un diploma di scuola superiore, che gli possa consentire di accedere anche all’università. Mio figlio è in possesso di diploma di licenza media; di attestato di credito formativo ; inoltre è in possesso dell’ “EIPASS 7 moduli User”. Mi sono rivolta a una scuola statale serale e, mi è stato riferito che non può usufruire dell’insegnante di sostegno in quanto ne ha già beneficiato. Inoltre ho chiesto anche a una scuola privata ma, non ho avuto risposta positiva. Mio figlio preferirebbe anche una frequenza al mattino.

Purtroppo, avendo suo figlio già fruito del docente per il sostegno nel corso al termine del quale ha ricevuto l’Attestato, egli non può più avere altro sostegno, né può rifrequentare altro corso del mattino, poiché ha superato i 18 anni di età. Per tentare di conseguire il diploma, suo figlio potrebbe sostenere gli esami da privatista, utilizzando per analogia l’apposita normativa scritta per gli esami dei privatisti con disabilità di terza media. Però la scuola, presso la quale intenderà fare gli esami, potrebbe chiedere allo studente di sostenere le prove integrative relative ai cinque anni di scuola superiore in cui ha svolto un PEI differenziato e non i normali corsi. Le suggeriamo di valutare con attenzione questa ipotesi, in quanto è probabile che il percorso possa rivelarsi particolarmente faticoso e complesso. 


Sono un’insegnante di sostegno di scuola superiore, abbiamo un alunno autistico che quest’anno ha frequentato la classe quinta. Per la tranquillità  e per il bene dell’alunno è stato deciso di non farlo partecipare all’esame di Stato. E’ stata fatta tutta la documentazione compresa la relazione finale da presentare alla commissione con cui si dichiarava il percorso dell’allievo e le motivazioni per la non partecipazione all’esame. Ora ad esami iniziati il presidente della commissione si ritrova l’alunno nella lista degli esaminandi. Chi deve fare l’attestato delle competenze? Come si può risolvere la questione? Chi deve fare cosa?

La norma prevede che tutti gli alunni partecipino agli esami di Stato e non contempla alcun esonero; non prevede neppure che il Consiglio di classe decida o meno la partecipazione agli esami di Stato di uno studente. Il suggerimento e la relazione non sono rispettosi di quanto detta la norma in materia. L’art. 20 del D.lgs. 62/2017, in vigore da quest’anno, stabilisce, al comma 5, che venga rilasciato un Attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame” agli studenti con disabilità per i quali sono predisposte “prove non equipollenti” o agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove d’esame. La documentazione alla quale può (e deve) fare riferimento la Commissione d’esame è unicamente quella contenuta nei documenti riservati (comprensivi delle simulazioni d’esame) allegati alla relazione del 15 maggio, che la scuola predispone. Sarà pertanto la Commissione d’esame a formulare, e quindi a firmare, l’Attestato sulla base della documentazione e del giudizio di ammissione forniti dalla scuola.


Sono un docente della scuola primaria. Nella mia scuola è  presente un’alunna diabetica alla quale è  stata assegnata una docente di sostegno, senza però  avere una diagnosi funzionale ed un profilo dinamico dell’alunna, perché  la neuropsichiatra sostiene che i bambini diabetici non li segue, visto che sono in carica ai centri diabetologi. Allora mi chiedo chi redige la diagnosi ed il profilo? E su quali basi allora spetta il sostegno a quest’alunna? Non credo che possa avere una docente di sostegno. Potete darmi chiarimenti?

È alquanto strano che l’USR, solitamente così restia nel dare ore di sostegno, abbia dato indicazioni per l’assegnazione del docente per il sostegno ad un alunno diabetico, intellettivamente e sensorialmente normodotato. Stante così la situazione, non si deve neppure predisporre un PEI. Il Dirigente Scolastico, per correttezza, deve comunicare all’USR (Ufficio Scolastico Regionale) che restituisce il docente, dal momento che non solo mancano la diagnosi funzionale e il verbale di accertamento ma anche la ragione sostanziale della presenza di un docente specializzato.


Sono una docente di sostegno in una scuola superiore di II grado. Come ogni anno con l’inizio degli esami di stato si presenta il problema del ruolo dell’insegnante di sostegno. Sono a conoscenza del fatto che tale figura professionale viene nominata come membro esterno alla commissione per assistere il proprio alunno disabile, e che non può partecipare agli scrutini finali degli esami, proprio perché non facente parte della commissione. È una informazione corretta? E nel caso a quale normativa si può fare riferimento?

Il docente incaricato su posto di sostegno, in quanto docente, è membro effettivo del Consiglio di classe e partecipa a tutte le operazioni di competenza del Consiglio di classe i cui componenti sono tutti “insegnanti” dell’alunno con disabilità. Nella scuola italiana gli alunni di una classe sono alunni di tutti i docenti assegnati a quella classe. In riferimento alle Commissioni d’esame, il d.lgs. 62/17 stabilisce una Commissione d’esame ogni due classi; ciascuna commissione, presieduta da un presidente esterno, è costituita da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi per le quali è nominata, da tre membri interni (garantendo la presenza di commissari delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta). Le operazioni relative allo svolgimento degli esami di Stato sono affidate alla singola Commissione, la quale provvede alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari: le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta. I docenti incaricati su posto di sostegno non sono più, come era previsto prima, “membri aggregati”, bensì utilizzati, su richiesta della Commissione, come  “assistenti alla prova” ricevendo un compenso forfettario rispetto ai membri della commissione che, invece, percepiscono un compenso e una diaria piena. Per definire nello specifico i compiti occorre fare riferimento all’art. 20 comma 3 del d.lgs. 62/17, in cui è previsto che ciascuna Commissione possa avvalersi “dei docenti” della classe dell’alunno con disabilità (non solo del docente incaricato su posto di sostegno); a questi docenti, la Commissione può chiedere un supporto per la predisposizione, per lo svolgimento e per la correzione delle prove d’esame.


L’anno prossimo all’interno della nostra sezione primavera verrà inserita una bimba down. A tal proposito volevo chiedervi se sapete indicarmi quale sia la legge specifica di questo sindrome che permette di effettuare l’inserimento di un educatore a sostegno della classe.

La normativa, a favore del diritto allo studio degli alunni con disabilità, prescrive l’assegnazione di un insegnante specializzato per le attività di sostegno. Pertanto, sulla base della Diagnosi Funzionale che la famiglia vi ha consegnato, dovete garantire alla sezione, in cui è iscritto l’alunno, un docente specializzato per il monte ore previsto. Se nella Diagnosi Funzionale fosse indicata la necessità di assistenza per l’autonomia personale e/o per la comunicazione, allora dovete provvedere ad assicurare tale figura, che sarà assegnata all’alunno con disabilità. Nello specifico, l’art. 13 comma 3 della legge 104/92 prevede entrambi i diritti per tutti gli alunni con disabilità.


Sono una docente di scuola secondaria di primo grado titolare della legge 104 per assistere mio figlio affetto da autusmo. Ho chiesto inizialmente il part-time di 9 ore settimanali poi, per agevolare la scuola, poiché non si era più creata la classe a tempo prolungato, essendo io insegnante di matematica e scienze, per non creare uno spezzone in una classe, la dirigente mi ha chiesto di prolungare a 12 ore settimanali il mio orario. Ho accettato poiché gli altri dirigenti con cui avevo avuto a che fare hanno sempre chiesto alla collega che struttura l’orario di darmi la priorità. La nostra scuola applica il tempo orario di 55 minuti per avere un recupero per poter effettuare supplenze o attività di recupero o laboratoriali. Per esigenze personali, poiché mio figlio frequenta la  scuola con orario ridotto e non ho nessuno che lo possa andare a portare e a recuperare, ho chiesto alla collega di mettermi in orario dalla seconda ora alla quarta ora. Poiché sono le ore che comprendono l’intervallo e quindi due ore diventano da 60 minuti, nell’arco dell’anno non ho ore da recuperare. La nuova dirigente mi ha detto che non ho diritto ad avere questa agevolazione e che quindi il prossimo anno mi toglierà questa aiuto. Volevo chiedere se posso avere la possibilità di oppormi a questa decisione proprio perché non avrei la possibilità mi accompagnare e riprendere mio figlio a scuola.

Provi a parlare nuovamente con la Dirigente scolastica, ricordandole che lei ha accettato l’aumento di tre ore settimanali per andare incontro alle esigenze della scuola, ma che il suo orario è di 9 ore settimanali; la informi del fatto che lei necessita di una particolare strutturazione dell’orario unicamente per far fronte alle necessità di suo figlio e che, da parte sua, permane la disponibilità ad effettuare le 12 ore settimanali, a condizione che ciò non le impedisca di essere presente per suo figlio. Nel caso la dirigente ribadisse l’indisponibilità a venirle incontro, faccia presente che lei torna al suo orario di servizio, cioè 9 ore settimanali. Se nonostante ciò la dirigente insistesse nell’affermare che non le sarà concessa nessuna attenzione, si rivolga a un sindacato e chieda di essere tutelata nei suoi diritti.


Uno studente con disabilità sensoriale certificata e ritardo mentale lieve completa il ciclo di studi con percorso differenziato conseguendo un attestato di crediti formativi. La famiglia, su richiesta del ragazzo, vuole riscriverlo alla classe quinta per tentare il conseguimento del diploma, pur essendo consapevole che  il figlio non potrà avere assegnate ore di sostegno. Il docente di sostegno sostiene che vi siano molte probabilità di successo formativo, considerata la forte motivazione dello stesso studente. La scuola può accettare l’iscrizione ai corsi diurni tenendo conto che trattandosi di disabilità sensoriale vi sono numerose fragilità che in un contesto di adulti, magari non più giovani, potranno rendere ancora più difficoltosa la frequenza scolastica senza docente di sostegno? Avendo effettuato il percorso in gran parte riferito  alle grandi linee dei programmi curricolari, può lo studente essere iscritto alla classe quinta senza debiti formativi? 

Avendo l’alunno ottenuto l’attestato, non può più iscriversi specie ai corsi del mattino, poiché ha ormai concluso gli studi superiori con un titolo che non è bocciatura, ma parallelo al diploma. Se si iscrivesse al corso per adulti, difficilmente potrebbe ottenere il sostegno, dato che è già stato assegnato per tutto il corso superiore del mattino. Comunque, se non supera le prove integrative, relative agli anni di PEI differenziato, non potrà ottenere un PEI semplificato. L’unica possibilità, che potrebbe esserci, è di presentarsi agli esami di Stato come privatista, utilizzando per analogia il decreto ministeriale 10 dicembre 1984 concernente gli esami di terza media da privatisti degli alunni con disabilità.


Sono una docente della primaria. In questi giorni stiamo formando le classi delle future prime. Vi sono 3 disabili in gravità.  Uno sarà  iscritto al tempo delle 27 ore con 17 alunni, gli altri 2 nel tempo a 40 ore di cui uno in una classe da 23 e l’ altro in una classe da 24. La normativa parla di costituire classi di 20 alunni con disabili gravi con elevazione del numero a 22. In questo caso cosa deve fare il dirigente?  So che deve scrivere all’ Ufficio scolastico regionale, ma in caso di risposta negativa, può  richiamare le famiglie ed invitare a “spostare” alcuni alunni iscritti al tempo lungo in quello corto per avere sezioni numericamente più omogenee?

La norma prevede che i genitori possano esprimere la loro preferenza in merito al tempo-scuola, come pure fissa dei criteri per la formazione delle classi, che tengano conto non solo degli aspetti legati alla didattica e al diritto allo studio, ma anche alla sicurezza (stabilendo, al riguardo, vincoli precisi che non possono essere ignorati). La Dirigente può convocare i genitori e fare loro la richiesta di rivedere le iscrizioni al tempo pieno, ma, in questo caso, deve convocare tutti i genitori e non solamente alcuni, lasciando comunque a loro la decisione ultima. Al tempo stesso deve attivarsi presso l’USR per chiedere che le venga riconosciuta una classe in più. La norma, infatti, a proposito della formazione delle classi, stabilisce che le stesse siano formate da 20 alunni se vi sono iscritti alunni con disabilità (DPR 81/09, art. 5); lo stesso DPR, all’art. 4, prevede la possibilità di un aumento del 10%, portando il numero massimo consentito a 22 alunni, non oltre. Tenga presente che la Magistratura ha fatto rispettare questo tetto anche ad anno scolastico avviato. Le attività didattiche di qualità richiedono anche un numero di alunni che consenta un lavoro efficace da parte dei docenti: il sovraffollamento delle classi è sicuramente un deterrente per una scuola di qualità.


Vi scrivo in quanto rappresentante di Istituto per i genitori di una scuola dell’infanzia per avere delucidazioni in merito al numero di bambini che possono essere presenti in una classe che ha un alunno con disabilità. Rispetto alle letture che ho potuto fare dei riferimenti normativi mi pare di aver compreso che gli alunni non devono essere più di 20, ma volevo sapere se questo valore è tassativo o vi è un margine di discrezionalità da parte del dirigente. Volevo inoltre sapere se vi può essere più di un bambino disabile per classe e, nel caso, a quali condizioni (es. presenza di 2 insegnanti di sostegno?). La mia richiesta nasce dal fatto che nella scuola in questione fino a quest’anno ci sono state 4 sezioni, ognuna con un bambino con disabilità. Dall’anno prossimo gli iscritti nella scuola saranno 63 e la dirigente ha previsto di ridurre le sezioni a 3 soltanto (con 4 bambini disabili più uno in fase di certificazione per sordità). Mi chiedevo inoltre se di fronte a questa riduzione delle sezioni con un aumento dei bambini per classe (sarebbero 21 per classe con 4 bambini con disabilità ed un bambino ipoacusico) sia possibile fare qualcosa .

L’art. 5 del DPR 81/2009 stabilisce che le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado (quindi anche l’infanzia) sono formate da 20 alunni, se in tali classi sono iscritti anche alunni con disabilità. Lo stesso provvedimento, all’art. 4, prevede una deroga pari al 10%, per cui il numero massimo consentito è di 22 alunni. Quello stesso provvedimento, però, ha abrogato il tetto massimo di alunni con disabilità per classe o, nella scuola dell’infanzia, per sezione. Nella stessa classe o sezione, dii conseguenza, possono essere iscritti da uno a più alunni con disabilità, per cui nella stessa classe o nella stessa sezione ci potranno essere più docenti di sostegno. È normale. Quanto previsto dalla Dirigente è corretto dal punto di vista formale. Gli alunni con disabilità saranno quindi presenti in ognuna delle tre sezioni (se le sezioni della scuola dell’infanzia saranno complessivamente cinque, in una sezione ci sarà un solo alunno, mentre in ciascuna delle altre due ci saranno due alunni).


Scrivo per conto di un’amica. Alla sua bambina è stata riconosciuta invalidità art 3 comma 3 legge 104 (maggio 2019).
Ha fatto l’iscrizione a gennaio della scuola Primaria, prima elementare, scegliendo la classe a tempo ridotto. 
Pochi giorni fa gli è stata riconosciuta l’invalidità sopra citata, l’ha consegnata alla preside della scuola, la quale ha risposto che non c’è il numero per formare una classe a tempo ridotto. Inoltre anche altre mamme, e precisamente 10, hanno richiesto questo tempo
Possibile che una bambina con quella condizione fisica, certificata dall’INPS, viene abbandonata dalla scuola? Non hanno la priorità?

I genitori, in base alla normativa vigente, possono esprimere una scelta sul tempo scuola: tempo pieno (40 o 30 ore) e tempo ridotto (24 o 27 ore). La scuola, in base alle iscrizioni e alle preferenze indicate, ma anche considerate le risorse che saranno autorizzate dall’Ufficio scolastico regionale, attiva le classi con il tempo-scuola che ha ricevuto maggiore consenso. 
Occorre valutare se negli altri plessi dell’Istituto sono presenti classi a tempo ridotto: in tal caso il dirigente potrebbe valutare di spostarne una nel plesso presso il quale ha chiesto l’iscrizione l’alunna con disabilità, trasferendo nello stesso plesso la classe a tempo pieno. Potreste peraltro valutare se iscrivere la bambina in un altro Istituto vicino, in cui siano presenti classi a tempo ridotto. In alternativa, potreste considerare il tempo pieno, omettendo le ore di frequenza non obbligatoria (come, per esempio, il tempo mensa e le ore dedicate ad attività aggiuntive). 


Vorrei avere notizie sulla compilazione del pei in mancanza di insegnante di sostegno in classe.
La mia fiduciaria me ne chiede la compilazione. Pur non avendo avuto l’insegnante di sostegno ma solo un’assistente educativa, la bambina è stata trattenuta per la gravità della sua disabilità ma non si è ben capito perché le sue ore di sostegno siano sparite.
Adesso vorrei capire cosa si deve fare.

Il Piano Educativo Individualizzato è compito del GLHO, il gruppo composto da tutti i docenti della classe, dalla famiglia e dagli specialisti ASL. Questo documento (PEI), che “deve” essere elaborato da un gruppo di lavoro e non da una sola persona, va predisposto a inizio anno scolastico, non a conclusione dell’anno scolastico. In esso, infatti, sono contenuti gli obiettivi annuali da perseguire con le attività scolastiche.
Cosa fare, oggi, a fronte della situazione descritta?
Premesso che non ha precisato di quale ordine di scuola si tratta, va detto che lascia molto perplessi il fatto che l’alunna sia stata trattenuta a causa della “sua gravità”, lasciando intuire che non si è tenuto conto delle sue potenzialità, delle sue capacità e delle sue attitudini e dei principi pedagogici che riconoscono al percorso effettuato con i pari, per età anagrafica, significative e maggiori opportunità di crescita e di interazione. Se poi alla classe o alla sezione sono state assegnate ore di sostegno, perché nessuno dei docenti della classe o della sezione non è intervenuto per la mancata presenza? Perché nessuno dei docenti della classe o della sezione si è preoccupato della compilazione della documentazione, che la norma prevede a favore dell’alunno con disabilità? Non resta, allo stato attuale, che formulare una bozza di PEI (non è possibile redigere un PEI ad anno scolastico concluso), in cui saranno indicate le risorse per il prossimo anno scolastico; alla formulazione di questo documento devono partecipare, su invito scritto della scuola, tutti i docenti della classe o della sezione, i genitori dell’alunna e gli specialisti dell’ASL (gli specialisti dell’ASL potrebbero partecipare anche tramite Skype o, se impossibilitati, inviare una giustificazione della loro assenza, giustificazione che sarà riportata nel verbale dell’incontro). Naturalmente le risorse indicate, richieste poi dal Dirigente scolastico agli enti competenti, dovranno essere correttamente utilizzate, contribuendo a garantire il diritto allo studio dell’alunna con disabilità. 


Sono la mamma di una bambina di 8 anni che frequenta la terza  elementare in una classe di 25 bambini tra cui uno gravemente autistico.
Nel corso dell’attività scolastica disturba la classe.
Noi genitori temiamo che questo bambino non sia adeguatamente vigilato e non siano prese idonee cautele .
Cosa possiamo chiedere alla scuola?

Il bambino con disabilità ha diritto, come suo figlio e come tutti gli altri bambini e bambine, a frequentare la scuola e a ricevere gli insegnamenti utili a potenziare capacità e potenzialità. La norma prevede che tali attività si svolgano in classe, insieme ai compagni, secondo un piano educativo individualizzato per lui predisposto e coordinato con la programmazione della classe. Affermare che un bambino “disturbi” la classe con una presenza in aula pari a due ore, sembra decisamente eccessivo. Non meno, riteniamo, disturberanno gli altri. Per quanto riguarda l’uscita, sei ore di viaggio sono troppe per bambini così piccoli e ciò lascia intuire come non siano stati considerati gli alunni, e in particolare l’alunno con disabilità, ma ben altro, determinando una condizione di discriminazione. Le attività devono essere programmate considerando le capacità di ciascun alunno ed anche ciò che può costituire ostacolo o difficoltà. Questo è importante. Alla scuola, come genitori, potete offrire piena collaborazione, anche attraverso occasioni di incontro in orario extra scolastico fra i vostri figli e l’alunno con disabilita, favorendo il processo di socializzazione, migliorando la relazione fra pari e potenziando la comunicazione fra loro: ciò gioverebbe a tutti, anche ai vostri figli. Al tempo stesso potreste chiedere alla scuola di porre maggiore attenzione a tutti gli alunni, in modo che le attività siano organizzate considerando le effettive capacità di ciascuno, senza creare condizioni di sovraccarico, con rischio di manifestazione di comportamenti incontrollati, o di sfociare in scelte che possono determinare discriminazione. Il vostro apporto sarà sicuramente apprezzato e potrà contribuire a migliorare il processo di inclusione di tutti gli alunni della classe, con evidenti benefici per tutti gli alunni della classe, quindi anche per i vostri figli. 


Lavoro nella disabilità e i genitori di un bambino mi riferiscono che la scuola, in occasione delle terapie al mattino, non consente al loro figlio di entrare a scuola poco prima dell’orario di mensa perchè non consentito, obbligando così i genitori a tenere a casa il bambino, per necessitando quest’ultimo di stare con gli altri coetanei quanto più possibile.

L’esercizio del diritto allo studio deve essere garantito per tutti gli alunni, anche per gli alunni con disabilità; il tempo-scuola, in sintesi, non può essere ridotto né sottratto. Per questo le terapie devono essere effettuate in orario extrascolastico. È forse il caso di rimodulare il calendario delle terapie, posticipandole in orario pomeridiano, comunque non coincidente con le attività scolastiche.  


Sono la mamma di una bimba disabile grave a livello di 12 anni che per diversi anni ha scelto l’istruzione parentale perche’  cagionevole di salute. Dall’anno scorso e’ stata accordata, anzi direi  imposta (tramite UVM)  una frequenza scolastica saltuaria per la socializzazione. Nessun medico ha voluto fare un certificato di esonero. Perche’ noi genitori di figli disabili non siamo liberi di poter scegliere? Un amico avvocato mi ha segnalato la sentenza 226 / 01 con la quale la Corte Costituzionale cita che  le persone handicappate sono tenute alla frequenza scolastica obbligatoria per favorire l’apprendimento, la comunicazione, le relazioni e la socializzazione. Ci sono ulteriori leggi a mio favore?

Premesso che l’istruzione parentale è un diritto per i casi in cui ci sono problemi per la frequenza scolastica, va ribadito che quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale coglie lo spirito dell’inclusione. Gli alunni con disabilità dalla frequenza delle classi comuni, insieme a coetanei senza disabilità, traggono il vantaggio della vita di tutti, evitando isolamento ed emarginazione. Tuttavia, se lei desidera continuare a praticare l’istruzione parentale, nel pieno rispetto delle condizioni previste dalla normativa, è un suo diritto; molto probabilmente non lo è per sua figlia, la quale pure ha dei diritti, fra cui la relazione e la socializzazione con i coetanei senza disabilità. Rif. normativi: decreto legislativo n. 62/17; decreto legislativo n. 76/2005.


E’ legittimo l’impegno che una scuola parificata paritaria (primaria) vuol far sottoscrivere ai genitori di una bambina con handicap grave avente ad oggetto la compartecipazione alle spese relative all’insegnante di sostegno non coperte dal finanziamento statale? In sostanza, firmando questo impegno i genitori si verrebbero ad accollare le spese relative all’insegnante di sostegno non coperte dal finanziamento (circa 1000 euro al mese). I Suoi interventi e le varie sentenze in merito, mi sembra evidenzino che sia onere della scuola farvi carico. Può delucidarmi in merito?

Come lei sostiene, la scuola non può far firmare tali dichiarazioni alla famiglia. Se lei consulta le schede normative, riguardanti il sostegno nelle scuole paritarie, preparate dall’avv. Nocera, ricaverà che è la scuola che deve fornire a proprie spese il sostegno (anche se in parte rimborsate dal MIUR, in quanto scuola parificata). Anzi. Nelle sentenze della Cassazione, che l’avv. Nocera cita nelle sue schede, la scuola paritaria non può pretendere alcun pagamento e, se richiesto, deve rimborsarlo.


Avrei bisogno di risalire a una “indicazione normativa” presente nella giurisprudenza sui DSA di cui non ricordo la natura (nota, circolare, ordinanza, ecc) che determinava la  “possibilità  di rivedere la valutazione finale nelle materie curricolari nel caso di sopraggiunta certificazione di DSA ad anno scolastico quasi concluso.” Per cui nel caso in cui uno studente abbia riscontrato difficoltà determinate da un disturbo non riconosciuto con conseguente valutazione inficiata da tale disturbo in una o più materie gli insegnanti “possono” o “devono” (anche questo non ricordo) rivedere la loro valutazione alla luce di quanto descritto nella certificazione.

La norma non prevede valutazioni come quelle da lei descritte. Solo la Conferenza Unificata Stato Regioni ha espresso indicazioni riguardanti le prime certificazioni, che devono essere consegnate entro il 31 marzo da parte degli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria di primo e di secondo grado e che saranno pertanto impegnati negli esami di Stato. Gli accorgimenti della norma riguardano la possibilità di adottare quanto previsto dalla legge 170/2010 e dai decreti applicativi nel momento in cui lo studente è sottoposto all’iter di valutazione, previa comunicazione da parte della famiglia. Non sussiste alcun riferimento normativo, invece, in merito alla possibilità da lei citata di “rivedere la valutazione finale”, con retrocessione. Questo non è possibile. 


Mio figlio è affetto da ipoacusia bilaterale di grado severo e porta protesi acustiche. Frequenta una scuola materna comunale a tempo pieno e due volte a settimana effettua sedute di logopedia in un centro durante l’orario scolastico, quindi lo prendo a scuola alle 10.30 e lo riporto dopo la terapia alle 12.30. La dirigente scolastica mi ha comunicato che dal prossimo anno il bambino non potrà rientrare a scuola dopo l’uscita oppure dovrà entrare a scuola dopo la terapia. Mi chiedo se c’è una normativa che regola questa cosa. Sono due anni ormai che frequenta questa scuola e fino ad oggi non ci sono mai stati problemi. Credo sia un suo diritto poter frequentare la scuola regolarmente e allo stesso tempo effettuare una terapia a lui necessaria per il corretto sviluppo del linguaggio. Purtroppo  al momento non ci sono altre disponibilità di orario nel centro per evitare di spezzare la giornata scolastica. Allo stesso tempo non vorrei fargli saltare la scuola 2 volte a settimana.

Purtroppo la prassi di molti centri italiani di rifiutare le terapie dei minori in orario pomeridiano crea questi problemi. La scuola ha la sua organizzazione, che viene disturbata dall’interruzione bisettimanale di orario. Lei deve pertanto insistere con il centro, affinché collochi gli interventi negli orari pomeridiani o, in alternativa, che li inserisca almeno nelle prime ore mattutine, cioè all’inizio della giornata. Se trattasi di centro convenzionato per terapie rivolte a minori, esso deve riorganizzarsi per consentire ai bambini la scolarizzazione mattutina. Provi a parlare anche con l’assessorato comunale alla salute, affinché intervenga presso il centro in suo favore.

Nel caso in cui l’ASL rifiuti di  firmare il piano educativo individualizzato con relativa relazione finale nonostante la presenza della certificazione H per problemi solamente fisici e psicologici (nessun ostacolo per l’apprendimento), l’eventuale PEI è da ritenersi valido anche senza la firma degli operatori sanitari? 

Se gli specialisti dell’ASL partecipano all’incontro, non si capisce perché non dovrebbero sottoscrivere il PEI (questo avviene a inizio di anno scolastico), mentre la Relazione finale, che viene allegata al fascicolo personale dell’alunno e che descrive il percorso scolastico dell’alunno, offrendo eventuali indicazioni per utili per una sempre migliore inclusione, e che è il frutto anche del confronto intercorso in sede di GLHO, non richiede necessariamente la firma di tutti i componenti. Se gli specialisti dell’ASL rifiutano di apporre la loro firma al PEI e se questo documento è sottoscritto dalla famiglia e dagli insegnanti (tutti) della classe, allora il documento è valido a tutti gli effetti; naturalmente si chiederà all’ASL di motivare la mancata firma, allegando al verbale dell’incontro la dichiarazione che gli specialisti rilasceranno.


La presente per richiedere chiarimenti e delucidazioni in merito ai criteri corretti per la non ammissione all’esame di alunno con disabilita’  L.104/92 comma 3.
Premesse: 
1. E’ presente un totale e completo accordo di tutto il Consiglio di Classe e del DS in merito alla non ammissione per consentire la ripetizione della classe terza della Scuola Sec.I grado.
2. Totale e completo accordo da parte della famiglia dell’alunno sempre a tale proposito espresso nel gruppo integrato.
3. Parere favorevole sempre espresso a verbale nei gruppi integrati dell’associazione che ha in cura il percorso riabilitativo dell’alunno. Parere espresso dal Dottore di riferimento e responsabile dell’associazione.
Il problema e’ sorto in merito alla procedura corretta da seguire da parte della Scuola.
Quesito 1. E’ possibile, viste tutte le premesse sopra, non ammettere all’esame di terza l’alunno in sede di scrutinio con tutte le votazioni piu’ che sufficienti? Pertanto addurre a motivazione solo il mancato raggiungimento di obiettivi in riferimento al PEI relativi all’autonomia personale (es.  mancata consapevolezza del pericolo ecc.) all’asse affettivo-relazionale, sociale, ? 
Il Consiglio di Classe sembra essere attualmente su questa linea, citata nel quesito 1: non ammettere all’esame lasciando tutte le valutazioni sufficienti ed addurre motivazioni solo riconducibili al PEI relative agli assi di cui sopra. Relazionando anche in merito al parere favorevole della famiglia e dei medici espresso nel Gruppo integrato per la non ammissione all’esame.
Quesito 2 Il mio dubbio come docente di sostegno e’ se questo sia davvero possibile e se si’ in base a quali riferimenti normativi? 
Quesito 3 Se si procede in tale modo l’USR puo’ in seguito procedere e dichiarare non idonea la ripetizione della classe terza? E chiedere alla scuola di proseguire nella Sec.II grado dove e’attualmente preiscritto l’alunno? Se cosi’ fosse la famiglia potrebbe davvero ricorrerere per restare in terza media.
Quesito 4 In sede di scrutinio con voto di consiglio e’ possibile cambiare alcune valutazioni (una o piu’ discipline : in base ai criteri di ammissione all’esame votati dal nostro Collegio dei docenti) ed inserire alcuni 5 (insufficienze). Il CDC puo’ esprimere una sola insufficienza per non ammettere all’esame? E sempre citare l’accordo con famiglia e equipe medica?
Qual e’ la procedura corretta in base al D.lsg 62/2017 e successive note? Gentilmente quali sono i precisi riferimenti normativi  riguardanti la non ammissione all’esame di alunno con disabilita’ con comma 3 ? 
Si vorrebbero evitare eventuali ricorsi successivi con un dispendio di tempo, risorse, energia da parte della famiglia con la quale la scuola ha lavorato in rete in modo positivo e sereno sempre.
Esattamente vorrei una delucidazione chiara e precisa anche come insegnante di sostegno sulla documentazione da produrre (ovviamente PEI, verbali GLHO, PDF, relazione finale) e su quale sia la procedura corretta in sede di scrutinio.

Si precisa che la responsabilità unica della “ammissione” o della “non ammissione” di un alunno alla classe successiva o agli esami di Stato è in capo esclusivamente al Consiglio di classe, anche se questi dovesse attivarsi per raccogliere “pareri” che non solo non possono essere richiesti, ma non sono vincolanti e non possono costituire presupposto formalmente valido per le decisioni assunte (che sono e restano solo dei docenti del Consiglio di classe).La valutazione dell’alunno con disabilità, nella scuola secondaria di primo grado, è riferita al PEI che, come stabilisce l’art. 16, comma 2, della legge n.104/92, deve essere formulato sulla base delle effettive capacità dell’alunno e non dei programmi ministeriali; pertanto, a fronte di evidenti progressi rispetto ai livelli iniziali di apprendimento, egli deve essere promosso alla classe successiva.  Nel caso esposto, questo aspetto appare ben puntualizzato: lo studente ha conseguito valutazioni più che positive, dimostrando di aver raggiunto gli obiettivi del suo PEI e, di conseguenza, deve essere ammesso, essendo in classe terza, all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  Se come Consiglio di Classe, per impedirne la promozione, pensate di modificare i voti in sede di scrutinio, sappiate che con tale azione commettereste un falso in atto pubblico. Si tratta di un illecito grave, che non trova giustificazione neppure se sostenuto, come lei scrive, da persone terze, non appartenenti al Consiglio di classe. Dovete quindi ammettere lo studente all’esame di Stato. Anche nel caso in cui lo studente dovesse non presentarsi all’esame di Stato, dovete tener presente quanto stabilito dall’art. 11 del D.lgs. 62/17: a coloro che non si presentano all’esame di Stato deve essere rilasciato un Attestato coi crediti formativi e quindi ammesso alla frequenza della secondaria di secondo grado. Nel caso in cui pensaste di non ammettere comunque lo studente, dovete assumervi la responsabilità di questa decisione senza alterare le valutazioni (che sono riportate in strumenti formali come i registri, e quindi non modificabili) e senza giustificare tale scelta celandovi dietro suggerimenti di altri.  In sintesi la corretta procedura da seguire è di promuovere lo studente, ammettendolo all’esame di Stato, proprio perché egli ha raggiunto positivamente gli obiettivi fissati, come risulta dai documenti ufficiali prodotti dal Consiglio di Classe.  


Sono un’insegnante di sostegno di un istituto di istruzione superiore. Avrei bisogno di chiarimenti in merito all’esame finale di uno studente H che per tutti e 5 gli anni ha seguito una programmazione differenziata non riconducibile agli obiettivi minimi. Io ho cominciato a seguirlo solo quest’anno. Si è deciso insieme alla famiglia di fargli sostenere il solo esame orale che verterà sulle esperienze di alternanza scuola lavoro, che ha effettivamente svolto nel corso dell’anno. Ora ci si pone il problema della valutazione e quindi della predisposizione di una griglia di valutazione ad hoc. Io pensavo, su suggerimento di altri insegnanti di sostegno con maggiore esperienza, di calcolare il massimo della valutazione dell’orale in 60esimi, essendo il valore massimo dei crediti scolastici pari a 40. Secondo lei può andare bene?
Altra domanda: i crediti scolastici vengono calcolati in base alla media dei voti del 3, 4 e 5 anno scolastico. Mi è venuto però il dubbio che il ragazzo in questione nel corso degli anni passati non sia stato sempre valutato in tutte le materie perchè, essendo un H grave, è difficile valutarlo a volte. Qualche insegnante dice di non avere elementi… Qualora manchi qualche valutazione, la media si calcola solo sulle materie valutate? Poi qualche insegnante di sostegno ritiene che gli studenti che seguono una differenziata vanno valutati sempre e comunque su tutte le discipline: non si può non valutare. È vero?

Per gli studenti con disabilità, indipendentemente dalla gravità, la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dello stesso alunno, “deve sempre e comunque aver luogo”. Il Consiglio di classe, sulla scorta del PEI, esamina gli elementi di giudizio che ciascun docente, incaricato su posto disciplinare, fornisce in merito ai livelli di apprendimento raggiunti (anche attraverso attività di integrazione e di sostegno), verificando i risultati complessivi rispetto agli obiettivi riportati nel PEI stesso (OM 90/2001). Forse attribuire 60 punti per una sola prova può essere eccessivo; sulla base dei crediti formativi documentati, e considerato il percorso triennale (tenga presente che lo studente non può essere penalizzato perché nei precedenti anni il Consiglio di classe ha omesso di esprimere una o più valutazioni!), con riferimento a quanto effettivamente presente nella documentazione dello studente, potreste assegnare da 20 a 25 punti per il colloquio e da 35 a 40 punti per il credito scolastico. Potreste eventualmente valutare i 5 punti che la Commissione può attribuire per l’impegno profuso nel percorso scolastico (punteggio riconosciuto agli studenti meritevoli). 


Sono un insegnante di scuola primaria. Vorrei porre un quesito sulla sostituzione di colleghi assenti. Quando si assenta un insegnante e in altra classe sono presenti due colleghi uno su posto comune e uno su posto di sostegno, il collega su posto comune può essere chiamato a svolgere la supplenza? 

Nessun docente che sia in orario dovrebbe essere distolto dal suo incarico, così come affermano le Linee Guida del 4 agosto 2009 (“La presenza nella scuola dell’insegnante assegnato alle attività di sostegno si concreta quindi, nei limiti delle disposizioni di legge e degli accordi contrattuali in materia, attraverso la sua funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l’effettivo raggiungimento dell’integrazione”). Quindi il docente di sostegno non può essere utilizzato per supplire il collega che supplisce un altro insegnante assente. La situazione deve riguardare solo il primo giorno di assenza, perché a partire dal secondo il Dirigente scolastico è tenuto a nominare un supplente.


Sono un insegnante di sostegno in una scuola secondaria di secondo grado. Un paio di anni addietro, ho seguito un Suo seminario di aggiornamento sulla Normativa riferita agli alunni diversamente abili, che hanno sempre seguito una programmazione differenziata, con particolare attenzione agli esami di stato. In quella occasione, mi sembra si sia ribadito, che  un ragazzo diversamente abile che segue da sempre una programmazione differenziata (L. 104, comma 1  e 3), non possa in nessun caso non promosso agli Esami di Stato. La pregherei tanto se mi potrebbe venire in aiuto, chiarendomi in dettaglio questa mia lacuna, indicandomi anche la relativa Normativa di riferimento.

L’alunno con PEI differenziato non deve raggiungere gli obiettivi dei programmi ministeriali, ma quelli indicati nel suo PEI; gli obiettivi contenuti nel PEI, peraltro, possono essere adattati alle sue capacità in ogni momento. Pertanto, siccome lo studente raggiungerà sicuramente gli obiettivi che sono stati descritti nel suo PEI, egli non può essere bocciato e deve quindi ricevere l’attestato. La norma è l’art 15 dell’O.M. n. 90/01, che prevede il rilascio dell’attestato agli alunni per i quali è stato adottato un PEI differenziato. 


Sono la mamma di un ragazzo autistico che ha l. 104 art.3 comma 3. Quest’ anno è iscritto al 5 anno dell’ istituto agrario. Per motivi di salute ( crisi comportamentali , enuresi e varia sintomatologia su cui si stanno effettuando accertamenti) da inizio marzo ha frequentato la scuola solo per tre giorni. Chiedo alla scuola di poterlo bocciare e fargli ripetere questo ultimo anno per poter raggiungere gli obiettivi del PEI , considerato che è sempre stato motivato alla frequenza scolastica e che aveva iniziato l’ anno scolastico in modo brillante mentre adesso ha perso tutte le routine e non c’è stato modo di prepararlo alla fine del percorso scolastico. La Npi dell’ Asl ha espresso parere positivo. L’ insegnante di sostegno chiede come impostare la relazione perché il consiglio di classe si esprima con parere positivo alla bocciatura. 

È sufficiente dimostrare che l’alunno non ha frequentato per motivi di salute e che non è stato possibile al Consiglio di classe valutare i suoi apprendimenti, come stabilito dall’art 7 comma 14 del DPR n. 122/09.


Sono un’insegnante di sostegno da più di dieci anni, specializzata e a tempo ind. In questi ultimi quattro anni ho lavorato con un bambino affetto da ADHD al quale però è stato sempre possibile seguire la programmazione di classe fin dall’inizio. Ho sempre redatto il PEI e ho combattutto per quattro anni con le mie colleghe per far capire loro che il bambino deve essere valutato pensando ai suoi limiti e ai suoi grandi passi in avanti. Il mio lavoro per i primi tre anni è stato quello di sedermi ad un lato della classe e fare silenzio. Non ho potuto mai partecipare ad una lezione e non ho mai potuto programmare attività diverse per il bambino. Sono anche musicoterapeuta e ho provato per due anni di seguito a chiedere alle mie colleghe di permettermi di fare musica, facendo uno scambio (la collega mi avrebbe coperto per un’ora) e io avrei insegnato ai bambini musica, mantenendo un’integrazione del bambino con la classe. Loro mi hanno risposto che io sono importante solo qualora il bambino scoppi e non si riesca a contenere, cosa che in quattro anni ancora non è mai successo. Negli ultimi due anni mi sto specializzando in un Modello musicoterapico di terapia non-verbale Benenzon e a maggio diventerò tecnico. Grazie a quello modello sono riuscita a comunicare con il bambino in maniera differente. In classe, non essendomi permesso di dire una parola, ho lavorato sulla comunicazione non-verbale che ha affinato in lui moltissimo la sua sensibilità. Ho lavorato in sordina, però questo tipo di lavoro frustrante mi ha stancata. Ho lavorato su me stessa e sulla mia pazienza, non sono mai stata irrispettosa nei confronti dei miei colleghi ma quest’anno ho avuto la possibilità di chiedere il passaggio dal Sostegno alla scuola curricolare e ho fatto domanda. Mi sto documentando sulla legislazione scritta a tutela (diritti e doveri) della figura dell’insegnante di sostegno, ma finora non ho trovato molti articoli attendibili. Avrei intenzione, dopo il mio passaggio, di continuare a lavorare per il Sostegno, cercando di aiutare a far risalire questa figura che sta diventando essa stessa elemento di disabilità nelle Scuole. Si parla nella legislazione di integrazione della disabilità sia di alunni con legge 104 che alunni BES e DSA, ma dell’integrazione dell’insegnante di Sostegno non se ne parla (almeno io ancora non sono riuscita a trovare nulla). Siamo figure preziose, sia con la specializzazione che senza (la formazione è importante, ma se deve creare figure sterili allora è meglio la passione per questo lavoro), il nostro lavoro scende nelle difficoltà, risveglia in noi nuove strategie di risoluzione dei problemi e ogni giorno non seguiamo una programmazione fissa perché con bambini con disturbo del comportamento c’è continuamente imprevedibilità. Quello che non viene minimamente menzionato è che spesso diventiamo sostegno dei nostri colleghi, diventiamo mediatori tra loro e il bambino. Eppure la nostra integrazione rimane misera e vige questa forma di gerarchia che rasenta alle volte una vera e propria forma di bullismo, se non addirittura di mobbing. Nel novembre dell’anno scorso è capitato che il bambino fosse assente per malattia e io in classe vengo completamente buttata fuori, perché la mia collega si rivolge a me dicendomi “se hai qualcosa da fare vai pure, tanto qui io non ho bisogno, tanto …..non c’è”. Sono andata dalla referente di plesso a chiederle se potevo essere utile, vista l’assenza dell’alunno e lei mi ha risposto “prima ho visto quella bambina che stava poco bene, forse deve vomitare, vai ad accompagnarla in bagno” e poi mi ha riso in faccia…. Angherie di questo genere dovrebbero essere eliminate in un ambiente che si elegge a voler essere formatore di essere umani che saranno la nuova generazione. Perciò vorrei tanto chiedervi se avete dei siti da indicarmi che possano fare più luce su questa questione perché non vanno bene le cose così. Ho provato a parlare con altre colleghe di sostegno, non specializzate e mi hanno confidato la loro frustrazione e la loro sensazione di nullità in classe e questa continua sensazione (che alla fine è realtà) di essere cacciate dalla loro classe e di non poter mettere bocca altro che per il bambino che seguono. Quando ho provato a chiedere loro se volessero partecipare a raccogliere delle testimonianze per provare a cambiare le sorti, mi hanno risposto ” non vedo l’ora di fare il passaggio…allora sì che farò quello che voglio con la mia classe e poi se capiterà un’insegnante di sostegno la butterò fuori come hanno fatto con me”. Ho letto, nei siti finora visti, molte volte la parola “contitolarità” ma dov’è? Molti mi hanno detto che rischio di fare una battaglia contro i mulini a vento, invece io penso che forse in tutta Italia esisteranno dei Movimenti che stanno lavorando per salvare questa figura professionale così poco riconosciuta. Vorrei proprio lavorare insieme a questi gruppi per favorire il sostegno.

Il docente per le attività di sostegno è assegnato alla classe in cui è iscritto un alunno con disabilità. È una figura che, professionalmente, ha gli stessi compiti e le stesse competenze dei colleghi, così come stabilito e fissato nel Contratto collettivo nazionale di lavoro. Fra i compiti dei docenti vi è quello di favorire il processo di integrazione di “tutti gli alunni della classe” (tutti, non uno soltanto, altrimenti viene meno il senso stesso della scelta inclusiva della scuola italiana), garantendo a ciascun alunno il successo formativo; per questo, tutti gli insegnanti, tanto quello/i incaricato/i su posto di sostegno quanto quelli incaricati su posto disciplinare o su posto comune, devono lavorare con unitarietà d’intenti fra loro e in sinergia con la famiglia e con i servizi, predisponendo, insieme, i documenti previsti (dal profilo dinamico funzionale all’annuale piano educativo individualizzato). Il docente che lavora da solo, che predispone PEI da solo, che esclude dalle sue scelte quelle dei colleghi, difficilmente può favorire l’attuarsi del processo inclusivo. È necessario, infatti, dialogare insieme e, sempre insieme, creare le condizioni migliori, a vantaggio di tutti gli alunni della classe, mediando e collaborando. E qui entrano in gioco la professionalità del docente specializzato e le sue competenze, non solo psico-pedagogico-didattiche e tecnologiche, come prevede il contratto, ma anche empatiche, oltre a quelle che riguardano la capacità di lavorare in team. Abbiamo letto attentamente quanto da lei scritto e vorremmo soffermarci su un episodio da lei riportato. Quando uno dei colleghi invita il docente di sostegno a uscire dall’aula, perché l’alunno con disabilità è assente, e il docente interpellato acconsente, allora si creano le condizioni di mancata collaborazione, fermo restando che viene meno anche l’impegno contrattuale: il docente è in servizio, in base al suo orario, nella classe alla quale è stato assegnato, salvo diverse disposizioni del capo d’Istituto. Ma se lo stesso docente di sostegno percepisce la sua inutilità, in che modo il collega può riconoscergli una professionalità che neppure egli avverte?Se il docente di sostegno resta fermo al margine della classe e non prova ad entrare in relazione con gli alunni e con i colleghi, in che modo pensa di promuovere l’inclusione? Egli stesso fornisce di sé l’idea dell’insegnante “riservato a un solo alunno”.  Sappiamo che non è facile, sappiamo che nella scuola le difficoltà talora sembrano impossibili da affrontare, ma siamo anche consapevoli che una professionalità competente, frutto di una formazione teorica in costante dialogo con l’esperienza quotidiana, costituisca uno dei fondamentali presupposti affinché l’inclusione “degli alunni e delle alunne” si realizzi. 


Purtroppo al termine delle iscrizioni, tenendo conto delle precedenze dovute alle stesse, ci siamo ritrovati con questa situazione: Scuola Primaria 85 alunni iscritti 8 dei quali in situazione di gravità (art. 3 c.3 della L. 104). Il Ds, a nostro parere correttamente ha chiesto l’autorizzazione di cinque classi. Il competente USP ha autorizzato invece solo quattro di esse sulla base delle seguenti considerazioni: non più di 20 alunni in classi con alunni disabili, per cui 3 alunni disabili in due classi da 20, due alunni nella terza classe e i 25 alunni residui a formare la quarta prima. E’ corretto . Forse da un punto di vista matematico, ma gestire 3 alunni disabili gravi, con riconosciuti problemi comportamentali, con incroci di docenti di sostegno e educatori, forse lo sarà un pò meno. Si può far qualcosa?

Il DPR 81/2009, in effetti, stabilisce che le classi in cui sono iscritti alunni con disabilità siano costituite da non più di 20 alunni, con la possibilità di un aumento, in percentuale, pari al 10% (22 alunni massimo); quella stessa norma ha abrogato il numero di alunni con disabilità per classe, consentendo l’iscrizione, nella stessa, di più alunni con disabilità. Se l’UST ha autorizzato solamente quattro classi, a fronte delle cinque richieste, in ciascuna classe vanno inseriti due alunni con disabilità, dato che, come avete specificato, sono otto in totale gli alunni iscritti. La possibilità di vedere assegnata una classe in più potrebbe determinarsi unicamente a fronte di un ricorso inoltrato dai genitori degli alunni delle classi prime (possibilmente tutti, non solamente i genitori degli alunni con disabilità).

Sono la mamma di una bambina con sdd che frequenta la scuola primaria, Nel plesso era stata adibita una piccola stanza per lei e un altro bambino in alcuni momenti in cui l’inclusione non era possibile, ora questa stanza è stata adibita ad altro. Mi chiedevo se esiste una legge che dà diritto ai bambini con difficoltà all’interno del plesso di una stanza per le loro esigenze.

Quanto da lei descritto si configura come una “classe differenziale di fatto”, ossia quel tipo di organizzazione che è stata abolita dalla legge 517 del 1977. Anche le Linee Guida del MIUR, emanate il 4 agosto 2009, sottolineano che sono contrarie alle disposizioni della legge 104/92 “la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico” (si possono definire laboratori, attività integrate, individualizzate, cioè possono essere chiamate con nomi differenti, ma nella sostanza trattasi di attività riservate solo a più alunni con disabilità, ossia quella “classi differenziali” che, come già detto, la norma ha abolito). Se gli insegnanti ritengono che per l’alunno siano necessari interventi individualizzati, questi devono verificarsi nel rapporto 1:1 (docente – alunno) oppure possono essere organizzate anche attività in piccolo gruppo (gruppo costituito da alunni della stessa classe con capacità differenti, che viene definito “gruppo eterogeneo”).  Pertanto le suggeriamo di far presente quanto sopra scritto tanto ai docenti quanto al Dirigente, in modo che situazioni come quella da lei descritta, contrarie alla normativa sull’integrazione scolastica, non abbiano più a verificarsi. 


Vorrei sapere se la normativa scolastica italiana si è espressa in riferimento alla presenza in classi di scuola superiore di alunni disabili adulti con disabilità intellettiva di grado moderato che abbiano deciso di intraprendere un percorso di riabilitazione e rieducazione sfruttando l’unico canale presente nel proprio territorio, appunto la scuola.
Il provveditorato potrebbe sospendere la permanenza nella classe ordinaria e giornaliera, pretendendo di spostare l’alunno disabile al serale in virtù della sua età?
Ci sono riferimenti giuridici in materia?

Il percorso quinquennale di scuola secondaria di secondo grado si conclude, in media, dopo il compimento del diciottesimo anno di età. Pertanto, se lo studente si è iscritto alla Prima Classe della scuola secondaria di secondo grado, iscrizione effettuata prima del compimento del diciottesimo anno di età, egli ha diritto di concludere il percorso diurno, fino alla classe quinta, esattamente come i suoi compagni. Se invece si tratta di acquisizione di un secondo diploma, allora lo studente deve frequentare il corso serale o comunque il corso per adulti. Analogamente nel caso in cui gli studi siano stati interrotti ed ora, trascorsi alcuni anni, egli desidera riprenderli: in questo caso l’unica possibilità legale è quella dei corsi per adulti, in genere erogati in orario serale.


Sono insegnante di sostegno dell’infanzia, vorrei sapere se è possibile la permanenza nella scuola dell’Infanzia di un bambino autistico con ritardo cognitivo medio-grave per 2 anni scolastici.

Non può essere una diagnosi la motivazione che induce a decidere del futuro di un bambino, né, come afferma la legge 104/92, la condizione di disabilità (art. 12). Peraltro la norma fissa l’obbligo scolastico al compimento del sesto anno di età: vincolo che comprende tutti i bambini e le bambine, siano esse con disabilità o senza. Il trattenimento alla scuola dell’infanzia, limitato ad un anno scolastico e non oltre, è da considerarsi quale condizione eccezionale e viene autorizzato dal dirigente scolastico in via straordinaria, valutando attentamente situazioni motivate e adeguatamente documentate. Appare evidente che la sua richiesta non trova legittimazione dal punto di vista normativo, come del resto non trova fondamenta in motivazioni pedagogiche e, ancor meno, culturali.


Sono la mamma di un bambino disabile di 8 anni che frequenta la seconda elementare, volevo capire se e in che modo posso tutelarmi legalmente per fare valere i diritti di mio figlio,dal momento in cui le sue insegnanti,compreso il sostegno,non vogliono nessun tipo di ingerenza da parte della famiglia e dell’equipe medica,non rispettano il pei, non rispettano il bambino, visto che o dimenticano di dargli la merenda o dimenticano di dargli il lavoretto di Pasqua o rifiutano di condividere i materiali delle recite, per noi fondamentali per poter preparare il bambino all’evento in modo più appropriato con l ausilio delle psicologhe, un muro di gomma, mio figlio ha dei diritti che io devo fare rispettare, un legale potrebbe aiutarmi?

Prima di rivolgersi al legale, cosa pienamente legittima, le consigliamo di provare a contattare subito il Referente regionale per l’inclusione scolastica, operante presso il vostro Ufficio Scolastico Regionale (USR). I docenti della classe debbono collaborare con la famiglia, obbligo previsto da tutta la normativa e, non da ultimo, dall’art 2 del recente decreto legislativo n. 66/17.


Sono referente inclusione per la mia scuola,  un istituto comprensivo da infanzia a secondaria di I grado.  Per il prossimo anno  per le future classi prime medie si prospettano  circa  78 iscritti  comprese 2 disabilità con connotazione di gravità. Le due disabilità non potranno essere messe nella stessa classe dal momento che hanno scelto  tempi scuola diversi. 
Ad oggi il nostro dirigente ha fatto richiesta per avere 4 sezioni (quindi una in più rispetto alle tre sezioni canoniche) proprio per favorire la formazione di classi che rispettino il limite numerico in presenza di disabilità.
Il mio timore però,  sulla base di ciò  che è successo in un recente passato nella nostra scuola, è che si rischi di non ottenere le quattro sezioni richieste, risultando poi la famosa eccezione che conferma la normativa sulla formazione delle classi in presenza di certe disabilità, se in qualche modo non accompagnano la richiesta formale con altro. Quindi mi chiedevo se come istituto,  o rete,  come Glhi,  coinvolgendo in caso anche i genitori e/o il comune, potessimo sollecitare e accompagnare in qualche modo la richiesta, piuttosto che limitarsi alla richiesta pro forma dell’organico in piattaforma . Cosa ne pensate?   Dovremmo preventivamente accompagnare la richiesta formale del d. s.  o aspettare un feedback da ufficio scolastico territoriale,  rischiando poi di non poter più intervenire e ritrovandosi così ad avere classi pollaio con dentro disabilità importanti,  per le quali sarebbero funzionali numeri più vivibili? 

La norma stabilisce che le classi in cui sono iscritti uno o più alunni con disabilità siano costituite da 20 alunni, con una deroga pari al 10% non altrimenti superabile (quindi il limite massimo consentito è di 22 alunni). Essendo due gli alunni con disabilità che hanno richiesto l’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, dovranno essere inseriti in classi differenti. La vostra Dirigente ha correttamente inoltrato richiesta agli uffici preposti, affinché siano assegnate alla scuola 4 classi, in modo da consentire il rispetto non solo del DPR 81/2009, ma anche delle norme sulla sicurezza (comprese quelle anti-incendio); e la sua richiesta è agli atti della scuola. Nel caso in cui questa richiesta non venisse soddisfatta, sarà cura delle famiglie degli alunni delle classi prime promuovere un ricorso e chiedere lo sdoppiamento delle stesse.


Sono un insegnante di scuola primaria. In una discussione sui DSA tra insegnanti è sorta la domanda in relazione alla validità del titolo di studio della scuola secondaria di primo grado dei ragazzini con DSA dispensati dalla lingua straniera. Il titolo di studio resta comunque valido? E per quanto riguarda la scuola superiore di secondo grado?

L’art. 11, comma 14, del d.lgs. 62/17 stabilisce che gli alunni con diagnosi di DSA, per i quali il Consiglio di classe o il Team docente ha accordato, previa richiesta scritta dei genitori, supportata da riferimenti diagnostici, la dispensa dalla valutazione dello scritto delle lingue straniere, siano esonerati dalle prove standardizzate di inglese. Sempre lo stesso articolo, al comma 12, indica le modalità di esame di Stato per gli studenti diagnosi di DSA con “dispensa dalla valutazione dello scritto delle lingue straniere”: per costoro la sottocommissione d’esame predispone una prova orale sostitutiva della prova scritta. Superata la prova d’esame, lo studente consegue regolare titolo di studio. D’altra parte, se la norma assurda dell’art. 11 consente il diploma a chi è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere, a maggior ragione deve concederlo a chi è stata riconosciuta la dispensa e sostiene la prova orale sostitutiva di quella scritta. Si ricorda che nel diploma finale, com pure nelle tabelle affisse all’alto di Istituto, non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.


Sono un insegnante di scuola primaria. Nel mio istituto una classe di scuola primaria ha subito importanti trasferimenti degli alunni nel corso di quest’anno scolastico, tanto che ad oggi è composta da sei alunni, tra cui la presenza di un alunno con disabilità. Cosa succederà a questa classe? Potrà essere soppressa?

Stando alla normativa vigente, che consente al massimo classi con non meno di 13 alunni, questa classe dovrebbe essere abolita con accorpamento ad altra classe.In ogni caso è necessario sapere che cosa deciderà al riguardo il MIUR, su proposta dell’USR, in quanto è necessario valutare alcune specifiche caratteristiche, per esempio, se si stratta di un piccolo comune di montagna.


Sono una docente di sostegno in una scuola secondaria di primo grado. Volevo porre una domanda in riferimento all’esame conclusivo del primo ciclo di scuola ed al conseguente diploma.
L’attestato che viene rilasciato ad uno studente con programmazione DIFFERENZIATA (e NON semplificata, per obbiettivi minimi) è un diploma a tutti gli effetti (e quindi valevole anche per la partecipazione ad eventuali concorsi) oppure è una certificazione dei crediti formativi acquisiti, necessaria per il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado?

Nella scuola del primo ciclo non esiste la differenza tra PEI semplificato e PEI differenziato, differenza che è legittima, invece, nel secondo ciclo di istruzione, in forza dell’art 15 dell’O M n. 90/01. Anche le Linee Guida del 4 agosto 2009 hanno puntualizzato questa differenza: “Si precisa infine che dal punto di vista concettuale e metodologico è opportuno distinguere fra la programmazione personalizzata che caratterizza il percorso dell’alunno con disabilità nella scuola dell’obbligo e la programmazione differenziata che, nel II ciclo di istruzione, può condurre l’alunno al conseguimento dell’attestato di frequenza”. Pertanto, in relazione a quanto chiesto, si fa presente che nella scuola del primo ciclo, come precisa l’art. 16 comma 2 della legge 104/92, il PEI viene formulato sulla base delle effettive capacità dell’alunno, il quale ha diritto al diploma se dimostra di aver realizzato dei progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti e di aver raggiunti gli obiettivi indicati nel PEI per lui elaborato (rif. Art. 11, comma 11, dell’OM 90/01 e art. 11 del D.lgs. 62/2017). Sempre in base al D.lgs. 62/17, l’art. 11 al comma 6 indica che è compito della sottocommissione d’esame predispone prove differenziate con valore equivalente, che devono essere coerenti con il percorso effettivamente svolto dallo studente; richiamando l’OM 90/01 e, quindi, il recente D.lgs. 62/17, se lo studente supera l’esame per lui predisposto, ha diritto a conseguire il diploma finale; se non supera tali prove, che ricordiamo devono essere coerenti con il percorso effettuato durante l’anno scolastico, vale per lui quanto previsto per gli altri alunni. A ciò si aggiunga quanto stabilito dal D.lgs. 62/17:  agli studenti che non si presentano all’esame di Stato sarà rilasciato un Attestato di credito formativo, titolo utile per “l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado” ai soli fini “del riconoscimento di ulteriori crediti formativi”.


Mi viene contestato, dalla coordinatrice del sostegno della mia scuola, l’ “originalità” del verbale GLHO di un mio allievo perchè manchevole a suo dire delle firme della Nps dell’asl e della coordinatrice di classe. In oltre vent’anni di insegnamento non mi era mai accaduto niente di simile. Il documento da me redatto, in quanto unico verbalizzatore dell’incontro da me interamente condotto, è stato protocollato come faccio sempre ed è nient’altro che il resoconto di quanto detto da chi vi ha partecipato.

Il verbale redatto in sede di GLHO è finalizzato a documentare l’incontro e a conservare memoria di quanto discusso. In genere gli argomenti trattati riguardano la stesura del PEI o la valutazione intermedia o finale del percorso. Gli elementi salienti dell’incontro sono, di fatto, riportati nel PEI, che deve essere applicato. In quanto strumento utile ai fini dell’integrazione, il verbale viene redatto da uno dei docenti della classe e dovrà poi essere firmato e consegnato in segreteria o in direzione, affinché venga inserito nel fascicolo personale dell’alunno. Se coordinatore dell’incontro ed estensore del verbale coincidono con la stessa persona, il verbale sarà firmato da quell’unico docente sotto la dicitura “coordinatore e verbalizzatore della riunione”. Suggeriamo, tuttavia, di scrivere contestualmente, in forma sintetica e oggettiva, quanto trattato nell’incontro del GLHO e di darne lettura immediata prima della conclusione dello stesso.


Sono  funzione strumentale dell’inclusione , nella nostra scuola  si è iscritta al serale una ragazza non vedente che chiede il sostegno. Ne ha diritto visto che ha già un diploma ma vuole prenderne un altro?

Avendo già frequentato un corso e conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, la studentessa non può chiedere il sostegno, mentre può richiedere l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, prevista dall’art. 13 comma 3 della legge 104/92.


Sono una docente nonché funzione strumentale Inclusione e ho in classe un alunno con Disturbo dello Spettro Autistico. Questo alunno fino al secondo liceo aveva un PEI equipollente a quello della classe, ma a partire dal terzo anno di liceo i colleghi di sostegno, di matematica e fisica e scienze hanno convenuto di fare un PEI differenziato. Io sono sempre stata contraria, tuttavia, essendo l’unica a sostenere la mia contrarietà non sono riuscita a fare prevalere la mia opinione e la mamma, pur dispiaciuta, alla fine ha firmato il PEI. Quest’anno si è ripetuta la stessa situazione degli anni scorsi: tutti hanno firmato il PEI differenziato e anch’io ho ceduto. Tuttavia recentemente sono avvenuti tre elementi di novità: 1) il ragazzo è passato sotto la giurisdizione del servizio ASL per disabili adulti e la nuova neuropsichiatra non capisce come mai il PEI del ragazzo sia differenziato; 2) ho avuto modo di leggere bene il D.Lgs.62/17 e le relative ordinanze ministeriali sugli esami di stato, dove si dice che si possono ammettere agli esami alunni con insufficienze in una disciplina o gruppi di discipline: dunque mi sono detta che al limite potremmo applicare questa norma al ragazzo in questione; 3) ho scoperto dalla mamma del ragazzo che lui non sa di avere un PEI differenziato, nonostante ormai negli anni sia diventato molto autonomo (viene e torna da scuola da solo, studia da solo, fa sport). Sono pertanto preoccupata della sua reazione quando lo scoprirà.
Tutto ciò premesso la mia domanda è: c’è qualcosa che possiamo fare a questo punto dell’anno per cambiare il PEI e renderlo equipollente, nonostante la mamma (genitore unico) lo abbia già firmato a dicembre? Lei ora vorrebbe non averlo firmato, ma è una donna molto fiduciosa nella scuola, non ha voluto rivolgersi ad associazioni o esperti.

Premessa: L’Ordinanza Ministeriale 90/2001 attribuisce ai docenti del Consiglio di classe la responsabilità di individuare il percorso scolastico dell’alunno con disabilità; è infatti il CdC che propone alla famiglia un PEI differenziato per acquisirne il consenso. In base a tale norma, la famiglia può rifiutare il PEI differenziato e, di conseguenza, il CdC la informerà che lo studente sarà considerato come studente “non con disabilità” unicamente ai fini della valutazione, pertanto, sarà valutato come i compagni, con la possibilità di una non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato; per quanto riguarda, invece, tutte le altre tutele previste dalla normativa, esse permangono (percorso individualizzato coerente, in questo caso, con contenuti che consentano il conseguimento di un diploma; modalità di verifica individualizzate, con valore equipollente; utilizzo di ausili e/o sussidi didattici). Nel caso in cui la famiglia accetti il PEI differenziato, la scuola opera sempre a favore degli apprendimenti, curando il percorso dello studente, così come degli altri obiettivi fissati dall’art. 12, ai commi 3 e 4, della legge 104/92. Dopo aver adottato il PEI differenziato, il Consiglio di classe, avendo a disposizione sufficienti elementi di valutazione, potrebbe decidere di passare a un PEI semplificato (decisione a maggioranza), senza dover acquisire ulteriori dati, con prove integrative.
Situazione: Nel caso da lei sottoposto, appare evidente come lo studente sia in grado di affrontare il percorso scolastico con autonomia e conseguendo buoni risultati. La decisione adottata del PEI differenziato, come lei scrive, è stata determinata dall’aver rilevato insufficienze in tre materie, peraltro non di indirizzo della scuola frequentata. A ciò si aggiunga che fra i requisiti per l’ammissione all’esame di Stato, l’art. 13 del decreto legislativo n. 62/2017 al comma 2 lettera d), riguardante “l’ammissione dei candidati interni”, precisa quanto segue: “votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi”, specificando che “Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo”. In questo secondo caso, il voto del docente di IRC o di “attività alternative”, se ritenuto determinante, “diviene un giudizio motivato iscritto a verbale” (comma 2, lettera d) dell’art. 13 del D.lgs. 62/2017).
Cosa fare?
Potremmo indicare due ipotesi:
-la prima, la più ovvia, è che il CdC, preso atto della situazione e considerato quanto stabilito dal D.lgs. 62/2017 all’art. 13 e, nello specifico, alla lettera d) del comma 2, stabilisca autonomamente, a maggioranza, di adottare un PEI semplificato;
-la seconda è che i genitori rinuncino formalmente al PEI differenziato comunicandolo per iscritto alla scuola (protocollando la lettera) e che la scuola, contestualmente, informi la famiglia che lo studente non sarà più considerato con disabilità unicamente ed esclusivamente ai fini della valutazione e sarà pertanto valutato come i suoi compagni, restando attive le tutele previste dalla norma (che dovranno esser riportate puntualmente nell’allegato riservato del documento del 15 maggio, unitamente alle simulazioni d’esame e a ogni altra documentazione utile, compreso il PEI).
Considerate poi, da quanto lei scrive, la particolare situazione e la consapevolezza dello studente, è bene che lo stesso sia direttamente informato. Se la rinuncia avviene in sede formale (GLHO) o in un incontro scuola-famiglia, suggeriamo di far partecipare anche lo studente, peraltro maggiorenne. La dirigente può esprimere un suo pensiero che, tuttavia, non può essere in alcun modo contrario alle norme che tutelano il diritto allo studio degli alunni con disabilità né avere valore discriminatorio nei loro confronti. Si rammenta, infine, che la responsabilità prima e ultima, della scelta del percorso scolastico dello studente è dei docenti del Consiglio di classe, acquisito il consenso della famiglia; il CdC è chiamato a decidere senza lasciarsi influenzare da opinioni, pareri, supposizioni o quant’altro, agendo in totale autonomia e basandosi esclusivamente sugli esiti raggiunti dallo studente.


Sono un docente di sostegno in una scuola  primaria. La prossima settimana una classe del mio istituto con un alunno disabile grave andrà  in gita. Le insegnanti hanno richiesto la presenza dell’ educatore alla gita perché  in servizio in quella giornata, ma l’insegnante di sostegno anche lei in servizio per alcune ore sulla classe vuole partecipare alla gita. Vorrei sapere se la normativa stabilisce che l’ educatore non può  essere responsabile dell’alunno senza la presenza del docente di sostegno.

Ormai, in base all’autonomia le singole scuole decidono liberamente chi della comunità scolastica debba essere accompagnatore, ovviamente nel rispetto dei diritti degli alunni; nel caso di specie, se un docente per il sostegno in quella stessa giornata presta servizio solo nella classe che effettua l’uscita, riceverà l’incarico in qualità di accompagnatore; se, invece, nella giornata programmata per l’uscita presta servizio anche in altra classe, allora potrà non essere individuato come accompagnatore. Premesso che l’accompagnatore può essere un qualunque membro della comunità scolastica, si ricorda che la responsabilità degli alunni, di tutti gli alunni della classe, quindi anche dell’alunno con disabilità, è dei docenti, ai quali gli alunni (tutti) sono affidati.


Siamo genitori di un ragazzo con un disturbo generalizzato dello spettro autistico, con problematiche relative al linguaggio e alla comprensione. Nostro figlio frequenta la classe 2° superiore, ha una certificazione di handicap, art 3 comma 3. Seguito sin dalle scuole elementari sia da assistente educatore che da insegnante di sostegno. Premettiamo che ha un quoziente intellettivo nella norma, voti sia a livello didattico (media del 7) che in condotta (9), abbastanza alti, da sempre. Dal 1° anno superiore, sta e stiamo avendo dei problemi con la sua insegnante di sostegno, che da sempre rispetto al comportamento di nostro figlio (schivo, diretto, freddo, schematico ecc, caratteristiche che distinguono chi ha questa diagnosi), ne ha fatto una questione personale. Siccome è una situazione che va avanti da 2 anni, senza giovamento né per nostro figlio (di fatto è senza sostegno) né per l’insegnante stessa, abbiamo chiesto il parere della vice preside, che ci ha detto che in questi casi ci sono i presupposti per pensare ad un cambio. Questa cosa, probabilmente ha scatenato le ira della professoressa che ora, per la prima volta durante l’incontro annuale con le figure di sostegno assistente sociale, ecc, ci ha informati del fatto che insieme al coordinatore hanno ripensato al percorso di nostro figlio, anzi che il percorso A (che porta al diploma) vogliono fargli seguire quello B (senza ottenimento del diploma), perché si sono accorti che fa fatica. La nostra domanda è: cosa possiamo fare?, ci sono delle leggi che ci tutelano?

La decisione della programmazione compete al Consiglio di classe, non a uno o a due docenti che lo compongono, che la comunica alla famiglia; se il Consiglio di Classe decide per un percorso differenziato, per poterlo attuare deve acquisire il consenso firmato della famiglia; se la famiglia non accetta il percorso differenziato (quello che lei indica come “percorso B”), allora il Consiglio di classe deve adottare un PEI semplificato (quello che lei indica come “percorso A”). Appare tuttavia molto strano che oggi, a fronte di un PEI semplificato (percorso A) finora adottato per scelta del Consiglio di classe, quello stesso Consiglio, considerate le valutazioni conseguite dallo studente, da lei qui riportate, possa decidere di passare da un PEI semplificato a un PEI differenziato. Evidentemente le criticità che lei qui ha descritto stanno risultando lesive per suo figlio, che mostra difficoltà di relazione con un solo docente, quello di sostegno, e non invece con gli altri suoi insegnanti (cioè tutti i docenti della sua classe). A questo punto non vi resta che parlare con il Dirigente Scolastico, informandolo del fatto che se non provvederà al cambio immediato del docente di sostegno, voi procederete con la rinuncia del medesimo; il docente di sostegno, infatti, è un diritto, non un dovere.


Sono un’insegnante della scuola primaria. Nella scuola dove lavoro capita quando sono assenti delle insegnanti che le classi siano divise, cosi facendo ci ritroviamo nella nostra classe alunni di altre classi con i conseguenti problemi di spazio. Come ci dobbiamo comportare?

In assenza di un docente, come stabilisce la normativa in materia, deve essere nominato un supplente (Decreto 8/11/2010, n. 9839) e gli alunni non possono essere divisi in altre classi. Se ciò dovesse accadere, non solo si verrebbe a ledere il diritto allo studio, con palesi “disagi sulla continuità dell’ordinaria attività didattica” (Sentenza del Tribunale di Firenze del 14 luglio 2010), ma si provocherebbe un’interruzione di pubblico servizio. Inoltre verrebbero determinarsi problemi sulla sicurezza. Secondo i parametri delle norme sulla sicurezza, ripresi nel Decreto 81/08, già fissati dal DM 18 dicembre 1975, nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado devono essere garantiti 1,80 metri quadri, mentre nella scuola secondaria di secondo grado 1,96 metri quadri. E ciò vale anche per la sicurezza anti-incendio: il DM 26/08/92, infatti, prevede che in ciascuna aula non debbano essere presenti più di 26 persone (compresi i docenti). Peraltro il ricorso alla distribuzione degli alunni nelle classi comporta una modifica dell’organico, con la costituzione di pluriclassi non autorizzate. Che cosa fare, quindi, di fronte a tale situazione? È necessario che richiediate un ordine di servizio e, al tempo stesso, è bene che ne parliate in Collegio docenti, dopo aver sentito le RSU.


Sono un’insegnante di sostegno di scuola secondaria, seguo un’alunna audiolesa con sordità profonda bilaterale. Per lei è stato deciso dagli specialisti e dalla famiglia di non utilizzare la lingua LIS. Nei prossimi anni dovrà affrontare l’esame di maturità; segue un percorso semplificato con obiettivi minimi. Considerate le prove invalsi previste per il quinto anno, in particolar modo la prova di inglese che prevede un ascolto. Vorrei sapere come dobbiamo comportarci affinché l’alunna possa esser ammessa all’esame di stato senza problemi. Potremmo chiedere una prova diversa? Chiedo delucidazioni anche per il fatto che lei non utilizza Lis e che la sua comunicazione si basa esclusivamente sulla lettura labiale.

Abbiamo inoltrato il vostro quesito direttamente al Direttore Generale di Invalsi. Di seguito la risposta. “La studentessa audiolesa potrà svolgere le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese (lettura) e essere dispensata dalla prova di Inglese (Ascolto). Per farlo sarà sufficiente che, nel momento previsto dallo scadenzario che viene comunicato alla scuole ogni anno, il dirigente scolastico indichi, in corrispondenza del nominativo della studentessa, la scelta di dispensarla dalla svolgimento della prova di Inglese ascolto. La dispensa dovrà essere indicata nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Se nel PEI non fosse stata esplicitata questa misura, sarà sufficiente aggiornare il documento in tal senso prima dell’indicazione delle misure dispensative e compensative relative alle prove INVALSI“.


Sono una docente di scuola secondaria di primo grado, coordinatrice di una classe nella quale in corso d’anno un alunno ha manifestato dei problemi poi confermati dalla famiglia. Il consiglio di classe, preso atto della situazione, anche in virtù della certificazione sanitaria presentata dalla famiglia, ha redatto un PDP. E’ violazione della privacy scrivere nel verbale del consiglio di classe la diagnosi medica?

È vero che il verbale del Consiglio di classe è un documento riservato; però sarebbe opportuno accennare in esso ai problemi dell’alunno, di cui al documento prodotto dalla famiglia, senza specificare quali siano i problemi, già resi noti a voce ai docenti, ai fini della predisposizione del PDP. In sintesi, rappresentando la diagnosi un dato ininfluente ai fini dell’individuazione degli opportuni ed efficaci interventi educativo-didattici (che fanno riferimento al “funzionamento” della persona in considerazione dell’influenza dei fattori contestuali) ed essendo la stessa acquisita agli atti, ovvero inserita nel fascicolo personale dell’alunno, non sussistono motivazioni perché essa sia trascritta nel Registro dei Verbali o in un Verbale; è sufficiente, infatti, richiamare il fatto che la diagnosi o certificazione consegnata dalla famiglia è inclusa nel fascicolo personale dello studente.


Ho una sorella disabile, l.104 comma 3 art 3, per la quale usufruisco dei 3 giorni al mese per assisterla e a volte non bastano, soprattutto ora che è ricoverata presso Ospedale… Posso richiedere congedo straordinario di 2 anni in quanto mancano i presupposti per un’assistenza sicura e garantita?

La giurisprudenza ha chiarito che anche se una persona con disabilità è ricoverata in ospedale colui che l’assiste può prendere i permessi mensili, poiché trattasi di brevi momenti di assistenza; invece nega tale possibilità per i congedi poiché, trattandosi di periodi più lunghi, già esiste l’assistenza dell’ospedale. Solo se l’ospedale richiede per iscritto a colui che assiste che provveda ad assistere, allora, si può chiedere il congedo, ovviamente avvertendo precedentemente l’INPS.


Sono la mamma di un bimbo che frequenta la scuola dell’infanzia. Nella sua classe ci sono tre insegnanti (due sono part time) ma sia l’insegnante a tempo pieno sia una delle maestre part time hanno la 104. Ci sono norme in merito? Oppure è tutto demandato al buon senso della preside nella attribuzione delle cattedre? Capita spesso che i bambini siano scoperti per l’intera giornata e divisi tra le varie classi

Non esistono regole specifiche per quanto riguarda la questione da lei posta, ovvero per l’attribuzione di un docente a una sezione. Per quanto riguarda invece le assenze, è bene sapere che i docenti devono essere sostituiti fin dal secondo giorno e che i bambini non possono essere suddivisi nelle sezioni presenti nella scuola.


Mio figlio è un bambino asperger certificato 104, senza compromissione cognitiva, ha un quoziente intellettivo pari a 128, è un talento matematico, segue la programmazione di classe come indicato nel Pei ed ha l’insegnante di sostegno. La questione è la scuola, la funzione strumentale mi ha comunicato che il bambino svolgerà la prova standardizzata ma non rientrerà nella valutazione e statistica della classe, in quanto alunno certificato. Io ritengo la cosa ingiusta perché probabilmente il bambino più di altri non certificati è in grado di svolgere la prova standardizzata Invalsi. Chiedo consigli su come procedere per far si che la stessa scuola possa decidere che la prova Invalsi del bambino sia conteggiata nella statistica della classe.

Dato che il D.lgs. n. 62/2017 all’art. 11, comma 4, attribuisce ai docenti della classe il compito di stabilire o meno per gli alunni con disabilità l’esonero dalle prove Invalsi, dopo aver valutato come inadeguate le opzioni riguardanti l’uso di “misure compensative o dispensative” e l’adattamento delle prove, in virtù di tale indicazione potrà essere lo stesso team docente a precisare che l’alunno può partecipare alle prove standardizzate e, in questo caso, omettere il dato riferito alla “certificazione di disabilità”. Pertanto lei potrà chiedere al Dirigente Scolastico di inviare una comunicazione all’Invalsi in cui viene rettificata la posizione di suo figlio, il quale potrà, in tal modo, non solo partecipare alle prove standardizzate, ma anche concorrere alla “Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione”. Contestualmente può comunicare al Dirigente scolastico di averci sottoposto la questione e che, come EdScuola, ci stiamo attivando ponendo uno specifico quesito a Invalsi e al MIUR, affinché intervengano in merito.


A settembre dovremmo inserire alla scuola primaria un bimbo disabile portatore di tracheostomia. Considerato che né l’educatore (fornito dal Comune di residenza del bimbo), né l’insegnante di sostegno possono fornire l’adeguata assistenza sanitaria qualificata di cui il bimbo necessita, vorremmo sapere chi la deve fornire? Abbiamo già interpellato l’ATS competente, ma ci ha rimandato all’ASST. Potreste indicarci i riferimenti di Legge ai quali eventualmente appellarci in caso di risposta negativa da parte dell’ASST? Vogliamo assolutamente operarci per garantire il diritto del piccolo a frequentare la scuola.

Nella sua email non è detto in che cosa consiste, nello specifico, l’assistenza sanitaria richiesta per l’alunno. Se si tratta, infatti, di interventi specialistici, afferenti la sfera sanitaria, come, ad esempio, la tracheoaspirazione, deve essere l’ASL di competenza a fornire il personale competente, deputato ad assolvere a tali compiti, al fine di tutelare la salute dell’alunno con disabilità e di garantire, al tempo stesso, il diritto allo studio (in questo caso dovrà essere l’ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Como, ad assicurare al bambino il personale professionale per tutto il tempo necessario). Se, invece, per il bambino sono necessarie altre tipologie di intervento, riconducibili a pratiche assimilabili alla somministrazione farmaci, si potrà individuare personale idoneo presso l’Istituzione scolastica, previa richiesta scritta dei genitori, corredata da documentazione sanitaria, in cui siano specificati nel dettaglio le modalità di intervento e/o eventuale somministrazione farmaci (come sa, per questo tipo di compiti, il personale, che il Dirigente può eventualmente individuare presso la scuola, deve essere in possesso di specifici requisiti, oltre a dare la propria disponibilità, che rientra nella sfera soggettiva, così come indicato nella Nota Prot. 2312 del 2005, le Raccomandazioni siglate fra il MIUR e il Ministero della salute). In alternativa, è possibile chiedere a un’organizzazione di volontariato sanitario territoriale, anche in questo caso secondo le indicazioni della Nota 2312/2005. Per quanto riguarda le norme, si fa riferimento sicuramente alla Legge 104/92, al DPR 24/02/1994, alla legge 328/2000 (art. 14), al D.Lgs. 66/2017, alle Linee Guida del 4/08/2009, alla Costituzione Italiana, alla legge 67/2006, anti discriminazione e alla Nota 2312/2005.


Vorrei sapere sino a che anno si ha diritto al sostegno a scuola

Gli alunni con disabilità hanno diritto al sostegno per tutta la durata del ciclo di studi, ovvero dalla scuola dell’infanzia fino alla conclusione della scuola secondaria di secondo grado, qualunque sia la loro età.


Sono una docente di Sostegno della Scuola Secondaria di primo grado. Quest’anno seguo un alunno con disabilità motoria che si muove con la sedia a rotelle. L’alunno in questione ha richiesto che non sia io a spingere la carrozzina ma bensì i suoi compagni e che venga controllato da me un po’ a distanza. Finora, durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, l’ho sempre accontentato, limitandomi a camminargli più o meno affianco o a qualche passo da lui. Il problema però si pone durante le uscite didattiche e soprattutto in previsione di una gita all’estero. Io capisco il disagio del mio alunno e vorrei anch’io che potesse ritagliarsi dei momenti di normalità con i compagni. Tuttavia come insegnante di Sostegno, essendo contitolare della classe, ho una doppia responsabilità: su di lui e sull’intera classe. Per questo vorrei sapere se esiste una normativa a riguardo circa le mie responsabilità in merito. È lecito quello che chiede l’alunno? Sapreste indicarmi eventuali riferimenti normativi?

Le responsabilità di un docente incaricato su posto di sostegno sono le stesse in capo a ciascun docente (rif. CCNL di categoria). In relazione alla richiesta dello studente di poter fare affidamento sui compagni per gli spostamenti, durante le attività scolastiche (all’interno del plesso scolastico e anche all’esterno), dato che tali attività sono fra i compiti dei collaboratori scolastici, ma, soprattutto, tenuto conto della sua autodeterminazione, che va sostenuta, suggeriamo di convocare il gruppo di lavoro, il GLHO (cioè tutti i docenti della classe, i genitori dell’alunno e gli specialisti ASL) e di inserire nel PEI le relative indicazioni, nel rispetto delle richieste dello studente.


Sono la coordinatrice del GLI di una scuola, anche quest’anno l’USR ha inviato nota con oggetto “Rilevazione alunni con disabilità – organico di diritto anno scolastico 2019/2020” (n. 10519 del 07.03.19) nella quale si legge: “…alunni certificati per i quali la vigente normativa prevede l’attribuzione della risorsa professionale per le attività di sostegno alla didattica…la documentazione che dà diritto all’assegnazione della risorsa…verbale di accertamento rilasciato dall’apposita commissione ASL…L. 104/92; Certificazione per l’integrazione Scolastica (CIS), rilasciata esclusivamente dal TSMREE della ASL…”.​ Attualmente nel nostro istituto ci sono 3 alunni riconosciuti in situazione di handicap con delle specificità:​ • uno è in attesta di visita presso la ASL di appartenenza per il rilascio della CIS (i tempi sono lunghissimi); ​ • un alunno per il quale la neuropsichiatra infantile riconosce come unica risorse necessaria per l’inclusione scolastica l’operatore per l’autonomia (ex AEC);​ • un altro la specialista della ASL, valutato il funzionamento del bambino, non ritiene ci siano più le condizioni per avere l’insegnante di sostegno (è in passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado).​ Vorrei sapere se per questi bambini, riconosciuti in situazione di handicap secondo l’art. 3 della L. 104/92, dovrà essere redatto un PEI (come previsto dall’art. 12 comma 5 della legge quadro) oppure no?​

La richiesta delle risorse viene formulata a fronte di completa documentazione acquisita dalla scuola (ad oggi, il verbale di accertamento e la Diagnosi Funzionale e, limitatamente alla Regione Lazio, il certificato per l’integrazione scolastica). In assenza dei documenti di rito, non è possibile inoltrare alcuna domanda. Il Piano Educativo Individualizzato è redatto a fronte di Diagnosi Funzionale consegnata dalla famiglia alla scuola; anche a fronte di disabilità fisica potrebbe essere necessario redigere un PEI se, per lo svolgimento delle attività, occorre utilizzare specifici ausili o sussidi come, per esempio, il puntatore oculare o un particolare banco, o altri accorgimenti irrinunciabili per l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione


Sono un docente di sostegno in un alberghiero. Abbiamo fatto, presso il nostro istituto, un GLHO dove mancava solo l’equipe multidisciplinare. Due GLI dove ha partecipato anche il medico e assistente dell’UOMI. Inoltre abbiamo fatto incontri singoli con l’equipe, tutti gli alunni frequentanti e relativi genitori. Si è redatto il PEI con la firma di tutte le componenti. E’ arrivato un fax dall’UOMI con il calendario di incontri, senza specificare meglio, con ogni alunno e genitori presso gli uffici dell’UOMI, Il problema è che alcune date sono “complicate” per i docenti. Abbiamo chiesto, come scuola, di rifare il calendario perchè quelle date e quell’orario non consentono la partecipazione dei docenti ma non c’è stato nulla da fare. Come muoverci?

Forse è bene precisare che il GLHO è il gruppo i cui componenti sono: tutti i docenti della classe in cui è iscritto l’alunno con disabilità, gli specialisti dell’ASL che seguono lo studente, i genitori dell’alunno con disabilità. La convocazione del GLHO, gruppo di lavoro istituito ai fini scolastici, è compito del Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico deve, pertanto, scrivere al suo omologo dell’ASLper concordare con la scuola le riunioni; se l’ASL insiste nell’effettuarle in orari non concordati e in assenza di convocazione da parte del DS, sarà il Dirigente Scolastico a dichiarare che i docenti non si recheranno alla riunione e qualora l’ASL voglia svolgere la riunione in orari scelti solo da essa e senza convocazione del DS, lo stesso D.S. si vedrà costretto a denunciare il Dirigente dell’ASL per abuso di potere. Fra le possibili opzioni, che possono essere indicate per favorire la partecipazione dell’ASL, si può suggerire il collegamento tramite Skype, modalità ormai in uso e valida a tutti gli effetti.


Ho due gemellini di 3 anni con ipoacusia grave inseriti in due classi diverse, siccome la maestra di sostegno di uno dei bambini (il più grave) è in maternità,la scuola mi sta dando tante noie per riassegnare una nuova maestra di sostegno. Tutti hanno una scusa da scaricare sull’altro ed io vedo mio figlio indietreggiare sia a livello scolastico sia a livello psicologico. Come possiamo noi genitori far fronte a questa situazione? Esistono delle leggi (oltre il diritto al sostegno) a cui possiamo riferirci per mediare questa cosa?

Fermo restando che il diritto all’educazione e all’istruzione, che prevede l’assegnazione di docenti specializzati, non è in discussione (i diritti vanno garantiti), se in questo periodo lei ha registrato una notevole regressione, significa che gli altri insegnanti, presenti nella classe, non si stanno occupando di suo figlio; e se questo fosse vero, ciò sarebbe molto grave, non solo per inadempienza nei confronti del contratto (tenga presente che TUTTI gli insegnanti della classe di suo figlio sono suoi insegnanti: questo è importantissimo), ma anche per discriminazione (ignorando, cioè, uno degli alunni loro affidato). Chieda pertanto un urgente incontro con tutti i docenti della classe e con il dirigente scolastico per valutare nell’immediato questa situazione, affinché tutti si attivino per una positiva e significativa inclusione. Per quanto riguarda il supplente, in realtà, la scuola avrebbe dovuto nominarne uno fin dal secondo giorno di assenza della docente in maternità. La mancata nomina si configura come interruzione di pubblico servizio.


Sono la mamma di un bimbo di 5 anni al quale e’ stato diagnosticato un lieve ritardo del linguaggio e psicomotorio ha la legge 104 art 13 comma 1 e sta attualmente frequentando la scuola dell’ infanzia con sostegno. A ottobre c’e’ stato un incontro con l’ASL e la responsabile ha redatto la diagnosi funzionale pur non conoscendo mio figlio perche’ la sua neuropsichiatra infantile e’ un’altra ha pensato che siccome compie 6 anni il 26 dicembre 2019 avrei dovuto procedere con l’iscrizione alla scuola primaria anche se noi genitori non eravamo d’ accordo. A Marzo ho rifatto la visita dalla sua neuropsichiatra infantile e lei valutando il bambino era concorde con me che e’ il caso di fargli ripetere un altro anno e quindi mi ha rilasciato l’ autorizzazione di permanenza alla scuola dell’ infanzia. Parlando con la referente scolastica mi ha comunicato che se procediamo mio figlio non avrebbe il sostegno visto che e’ stata già fatta richiesta di organico e poi mi ha detto che le procedure di richiesta del sostegno sono diverse dalla scuola dell’infanzia da quella della scuola primaria alla quale adesso risulta iscritto, ma io mi chiedo come funziona adesso?

La normativa è molto chiara: in forza della legge n. 53/03 tutti i bambini, compresi quelli con disabilità, al compimento del sesto anno di età debbono frequentare la scuola Primaria, che è scuola dell’obbligo. Anche gli alunni in situazione di gravità debbono rispettare questa norma. Le consigliamo, pertanto, di preparare con cura l’ingresso alla scuola primaria.


Sono la mamma di un ragazzo con ritardo mentale medio grave. Poichè mio figlio ha il comma 1 articolo 3 della legge 104 vogliono diminuire le ore di sostegno. La legge 104 scade nel 2020 e contemporaneamente il ragazzo diventa maggiorenne. Come devo procedere per tutelare mio figlio?

Le ore di sostegno sono indicate dal GLHO, ovvero il gruppo di lavoro costituito da tutti i docenti della classe in cui è iscritto suo figlio, da voi, genitori dell’alunno con disabilità, e dagli specialisti dell’ASL che seguono l’alunno; queste ore sono inserite nel PEI. Se come gruppo di lavoro (GLHO) ritenete che siano necessarie più ore rispetto alle attuali, sta a voi specificarlo e scriverlo nel PEI. Tenga comunque presente che gli insegnanti di suo figlio sono tutti i docenti della classe, non uno solo; pertanto non sarà lasciato a sé, nelle ore in cui il docente di sostegno non è in servizio, ma sarà seguito dai docenti in servizio. Per quanto riguarda, invece, la questione della certificazione, anche quando suo figlio avrà 18 anni dovranno essere garantite le tutele previste (a fronte della possibile scadenza, la documentazione mantiene, infatti, la sua validità, finché l’INPS non avrà fatto gli accertamenti necessari e fino a quando l’INPS non rilascerà la nuova documentazione).


Sono intenzionata ad aprire una sezione di scuola dell’infanzia privata NON PARITARIA. Come organico sarei io ed un collaboratore. Se viene un genitore con un bambino portatore di Handicap devo obbligatoriamente assumere un insegnante di sostegno? Non ci sono disponibilità finanziarie e non ho titolo specifico. I locali sono privi di ascensore. Verrò penalizzata e rifiutata per la domanda?

Se la sua è una scuola semplicemente privata, non ha l’obbligo di accogliere alunni con disabilità, obbligo riguardante le scuole paritarie. Se però lo accoglie, stipula implicitamente con la famiglia un contratto di corresponsabilità; in forza di tale contratto, lei assume l’obbligo di fornire all’alunno con disabilità, che non era obbligato ad accogliere, tutto quanto richiesto dai suoi bisogni educativi a partire dal docente per il sostegno.


Sono la referente di uno stage linguistico in Inghilterra che vedrà partire studenti e accompagnatrici. Una di queste ultime è una docente con disabilità dovuta a mobilità ridotta (con ausilio di stampelle). Ho chiesto al DS un ulteriore accompagnatore per viaggiare e soggiornare in sicurezza, ma la mia richiesta è stata negata. Esiste una normativa di riferimento in proposito?

Se tra gli alunni viaggianti c’è almeno uno studente con disabilità, lei può chiedere, per questo alunno, la presenza di un altro docente accompagnatore, il quale potrà comunque aiutarla anche per supportare la collega con disabilità motoria. In mancanza, non può avere altri accompagnatori. Tuttavia, se la collega ha accettato di essere tra gli accompagnatori degli alunni, è perché sa di essere sufficientemente autonoma.


Sono un’insegnante di scuola superiore e mi appresto a portare in gita una classe in cui è presente uno studente con diagnosi di epilessia lieve e che gestisce in autonomia gli unici farmaci che deve assumere. Vorrei sapere se come docente accompagnatore devo avere una formazione specifica formalizzata.

No, non è necessario. Peraltro, da quanto scrive, è lo stesso studente che provvederà all’assunzione dei farmaci prescritti. Se vuole approfondire la questione, può prendere visione delle Linee guida interministeriali trasmesse con Nota 25 novembre 2005, Prot. n. 2312, oppure visitare il sito dell’Associazione italiana contro l’epilessia, in cui troverà informazioni utili al riguardo.


Sono un insegnate di sostegno, abilitata primaria e infanzia con laurea in SFP, specializzata su sostegno primaria, in servizio presso una scuola primaria, su sostegno, con contratto a tempo determinato. Sono stata assegnata ad una classe IV per promuovere l’integrazione scolastica, collaborando con i docenti contitolari della classe, di un alunno con disabilità, nel dettaglio: assenza di mobilità (il bambino non deambula, usa una carrozzina elettrica per gli spostamenti) e assenza di controllo degli sfinteri. Sin dal primo giorno di scuola, ho notato e segnalato (verbalmente) l’assenza di un assistente di base igienico-personale. Nulla a tal proposito mi è stato riferito. Nel dettaglio, ad oggi, 6 mesi dall’inizio dell’anno scolastico, non conosco se vi sono o meno, nel plesso, collaboratori scolastici formati per ricoprire compiti di assistenza materiale agli alunni con disabilità. Essendo di origini filippine, i genitori non comprendono tale mancanza/necessità. Io non mi sono tirata indietro (forse sbagliando), per il bene del bambino, assistendolo, da subito, anche nei sui bisogni primari, il bambino dovrà pure andare in bagno… Una situazione intollerabile ed a risentirne è sicuramente il bambino, limitato negli spostamenti, limitato nelle primarie necessita.

L’integrazione degli alunni con disabilità compete a tutti gli insegnanti della classe non ad uno soltanto. Era ed è corretto che tutto il team docente segnali al Dirigente scolastico la necessità dell’assistenza di base che, per contratto, spetta ai collaboratori scolastici (artt. 47-48 e tab. A del CCNL di categoria). È compito del Dirigente Scolastico individuare il collaboratore o la collaboratrice da incaricare per svolgere tali mansioni. Se il DS, debitamente informato, non interviene, incorre in una omissione e, per questo, può essere perseguito.


Sono una docente di storia e filosofia di un liceo, nonché funzione strumentale Inclusione e ho in classe un alunno con Disturbo dello Spettro Autistico. Questo alunno fino al secondo liceo aveva un PEI equipollente a quello della classe, ma a partire dal terzo anno di liceo linguistico i colleghi di sostegno, di matematica e fisica e scienze hanno convenuto di fare un PEI differenziato. Io sono sempre stata contraria, poiché è un ragazzo che va bene nelle materie umanistiche e la sua “caduta” nelle discipline scientifiche è ben documentata dalla sua Diagnosi funzionale (il ragazzo ha 80 di QI, ma con una grande caduta nel campo logico-matematico). Tuttavia, essendo l’unica a sostenere la mia contrarietà (anche la neuropsichiatra della ASL ai GLHO si diceva d’accordo), non sono riuscita a fare prevalere la mia opinione e la mamma, pur dispiaciuta, alla fine ha firmato il PEI. Quest’anno si è ripetuta la stessa situazione degli anni scorsi: tutti hanno firmato il PEI differenziato e anch’io ho ceduto. Tuttavia recentemente sono avvenuti tre elementi di novità: 1) il ragazzo è passato sotto la giurisdizione del servizio ASL per disabili adulti e la nuova neuropsichiatra non capisce come mai il PEI del ragazzo sia differenziato; 2) ho avuto modo di leggere bene il D.Lgs.62/17 e le relative ordinanze ministeriali sugli esami di stato, dove si dice che si possono ammettere agli esami alunni con insufficienze in una disciplina o gruppi di discipline: dunque mi sono detta che al limite potremmo applicare questa norma al ragazzo in questione; 3) ho scoperto dalla mamma del ragazzo che lui non sa di avere un PEI differenziato, nonostante ormai negli anni sia diventato molto autonomo (viene e torna da scuola da solo, studia da solo, fa sport). Sono pertanto preoccupata della sua reazione quando lo scoprirà. Tutto ciò premesso la mia domanda è: c’è qualcosa che possiamo fare a questo punto dell’anno per cambiare il PEI e renderlo equipollente, nonostante la mamma (genitore unico) lo abbia già firmato a dicembre? Lei ora vorrebbe non averlo firmato, ma è una donna molto semplice, non ha voluto rivolgersi ad associazioni o esperti.

E’ utile premettere che la scelta della programmazione è di competenza del solo Consiglio di classe e non degli specialisti, che non possono intervenire o dare indicazioni al riguardo. La competenza del Consiglio di classe deve, tuttavia, trovare conferma nella volontà dei genitori, che devono acconsentire l’adozione di un PEI differenziato, esprimendo il loro parere con la sottoscrizione della proposta avanzata dal Consiglio di Classe. Se la famiglia non condivide il PEI differenziato, non dà la sua approvazione; di conseguenza il CdC deve adottare un PEI semplificato, informando la famiglia che, unicamente ai fini della valutazione, il figlio sarà considerato “non con disabilità” e valutato come i compagni. In merito alle situazioni recenti, da lei descritte, lascia molto perplessi il fatto che lo studente non solo non sia stato informato e, da quanto lei scrive, apparirebbe evidente come un PEI differenziato risulti di per sé inadeguato (ovviamente si tratta di considerazioni espresse avendo quale unico riferimento il suo scritto, in quanto non disponiamo di tutti gli elementi oggettivi per sostenere l’affermazione). Veniamo al quesito posto. Sì, i genitori potrebbero, attualmente, ritirare formalmente il consenso al PEI differenziato. Sarà ovviamente cura del Consiglio di classe informare la famiglia di quanto segue: – lo studente dovrà superare le prove necessarie per accertare le sue competenze in relazione alla classe frequentata; – lo studente potrà non essere ammesso all’esame di Stato; – lo studente, unicamente per quanto riguarda la valutazione, sarà valutato come i compagni (naturalmente per il resto è alunno con disabilità e quindi dovranno essere adottate tutte le modalità previste dalla normativa in materia di inclusione scolastica).


Sono una docente di sostegno di scuola secondaria di secondo grado. Quest’anno lavoro in una classe con un allievo con disturbo dello spettro autistico. I coordinatori del sostegno hanno deciso di dividere la cattedra tra due docenti, perciò lavoro con un’altra docente. La situazione di particolare gravità dell’allieva rende necessaria la compresenza fissa di un docente e un assistente educativo. Gli educatori che ruotano sull’allieva sono tre. Considerata la gravità del caso è sempre necessario avvisare le famiglie del contenuto delle circolari pubblicate in istituto. La mia domanda è la seguente: in questi casi chi deve occuparsi della comunicazione con le famiglie? Docenti ed educatori hanno in questo le stesse funzioni? Oppure è il docente solo che deve comunicare il contenuto delle circolari alle famiglie? Ci sono scuole in cui i ruoli di educatori e docenti si confondono ingenerando malintesi e malessere, oltre una generica perdita del senso del proprio ruolo. Perciò sarebbe utilissimo avere guide che indichino (e laddove necessario) distinguano i differenti ruoli.

La nuova legge di riforma della scuola, la legge 107/2015, prevedeva, in uno dei suoi decreti attuativi, la definizione del profilo professionale delle figure addette all’assistenza e/o all’autonomia personale dell’alunno con disabilità. Intento che, al momento, resta nelle intenzioni del legislatore, ma non trova vita in un provvedimento che delinei compiti e competenze dell’assistente (o educatore). Certamente, sottoscrivendo queste figure, un proprio contratto, va da sé che esse non ricoprono il ruolo di “insegnante”, diversamente normato e definito da compiti e ruolo nel CCNL di categoria. La circolare applicativa della sentenza della Corte costituzionale del 1987, la n. 262/88, al punto 5 precisa che “In presenza di alunni con minorazioni fisiche e sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l’autonomia e la comunicazione, le SS.LL., all’atto dell’iscrizione, chiedono ai comuni di nominare assistenti e accompagnatori, ai sensi degli articoli 42-45 del D.P.R. n. 616/77”, aggiungendo che “Èopportuno sottolineare che l’attività degli assistenti e degli accompagnatori deve sostanziarsi nella mera traduzione della volontà dell’alunno e in nessun caso quindi deve modificarne il contenuto”. Ne consegue che l’assistente o educatore (rif. Legge 104/92) è una figura diversa dal docente e svolge compiti legati all’assistenza all’autonomia personale e/o alla comunicazione dell’alunno con disabilità, sostanziando la sua azione nella “mera traduzione della volontà dello studente”, pertanto se nella classe sono distribuite circolari o altre comunicazioni “Scuola-Famiglia”, sarà compito delle figure professionali in servizio provvedere affinché lo studente riceva “copia della comunicazione, affinché la porti a casa”, così come fanno tutti gli altri studenti; quindi anche l’assistente non solo può, ma deve svolgere questo tipo di compito (accertarsi che venga consegnata copia della comunicazione o della circolare allo studente).


Sono la mamma di un ragazzo autistico ad alto funzionamento, che frequenta l’ultimo anno di liceo artistico e che l’anno prossimo vorrebbe studiare Storia all’Università per poi diventare giornalista. Durante tutti gli anni del liceo, sino a ora, è stato adottato un pei differenziato. Durante quest’ultimo anno il ragazzo ha raggiunto un considerevole livello di crescita, sia dal punto di vista personale, che didattico, riportando sempre ottime votazioni. Ai colloqui informativi presso due Università mi hanno pero’ comunicato che non potrà iscriversi, né tantomeno avere supporti, ma solamente avere una frequenza da uditore, non essendo in possesso di diploma, bensi’ di attestato. Il Preside del liceo non è convinto di questa teoria, a lui risulta che potrebbe iscriversi comunque all’Università. Vorrei sapere se risulta anche a voi, oppure se sia possibile cambiare in corsa il pei differenziato attuale per passare a un pei con obiettivi minimi, in modo da consentire un eventuale rilascio del diploma.

La normativa vieta a chi non ha il diploma di maturità di iscriversi all’Università. Se l’Università vuole accogliere una persona con o senza disabilità come uditore può farlo; ma tale persona non potrà avere mai la laurea. Chi vuole avere il diploma, può presentarsi da “studente privatista con disabilità”, facendo riferimento al decreto 10 dicembre 1984 sugli esami dei privatisti con disabilità agli esami di scuola media, utilizzabile per analogia anche per gli esami di Stato della secondaria di secondo grado.


Sono il coordinatore di una classe V superiore e fra i miei studenti uno fruisce di una programmazione differenziata. I genitori di questo studente vorrebbero farlo partecipare alla prova INVALSI che vedrà coinvolte le quinte quest’anno, pur consapevoli che il percorso di studi finali condurrà ad una certificazione delle competenze e non all’acquisizione di un diploma di studio. Il desiderio nasce dall’aspirazione del ragazzo di partecipare alla prova insieme alla classe per non sentirsi escluso. Il CdC vorrebbe invece estrometterlo, sostenendo che le circolari ministeriali non prevedono la partecipazione all’INVALSI delle quinte per i i disabili con programmazione differenziata. Per poter dare soddisfazione, con una informazione chiara e trasparente, alla famiglia e offrire una risposta, positiva o negativa che fosse, ho cercato chiarimenti, tuttavia non sono riuscito a trovare idati e indicazioni utili circa i disabili con programmazione differenziata, solo riguardanti i disabili con programmazione per obiettivi minimi e le operazioni compensative/dispensative da attuare. Potreste gentilmente dare chiarimenti?

Non capiamo da dove derivi la convinzione che uno studente, per il quale è stato adottato un PEI differenziato, non possa o, addirittura, non debba partecipare alle prove standardizzate. L’art. 20 del decreto legislativo n. 62/17, infatti, stabilisce in modo chiaro che gli studenti con disabilità devono partecipare alle prove INVALSI, senza fare distinzione fra alunni per i quali è stato predisposto un PEI semplificato e coloro per i quali è stato adottato un PEI differenziato. Sarà pertanto cura dei singoli Consigli di Classe predisporre, per ciascuno studente con disabilità, “prove adattate” coerentemente con il PEI (e questo vale sia per gli studenti con PEI semplificato che per gli studenti con PEI differenziato). Concordiamo con voi sull’assurdità di citare, come scritto nel testo, “adeguate misure compensative o dispensative”, ma confidiamo nel fatto che si tratti di una svista dell’estensore.


Sono una docente di sostegno, vorrei delle delucidazioni in merito alla riforma del sostegno, perché non mi è chiaro se la sua entrata in vigore è stata prorogata a settembre. Ma soprattutto vorrei sapere quali sono i punti salienti.

Per quanto riguarda le novità, che il d.lgs. 66/17 prevedeva per il 1 gennaio scorso, vi è stato uno slittamento al 1° settembre prossimo. Si dovranno pertanto attendere i decreti attuativi, che riguardano, nello specifico, la certificazione e la documentazione (ossia il Profilo di Funzionamento), il PEI (con le novità riportate nel decreto), il Gruppo per l’Inclusione Territoriale, GIT e l’iter per la richiesta delle ore di sostegno. Dovranno poi essere emanate indicazioni rispetto ai nuovi percorsi formativi, in particolare in merito al corso di specializzazione che pare che anche questo governo intenda mantenere come “aggiuntivo”, anche se con maggiori aperture per la frequenza (infatti, nel decreto che ha dato il via ai corsi sono stati inseriti candidati privi di abilitazione all’insegnamento). Di fatto, i corsi di specializzazione sia per la scuola dell’infanzia e primaria (art. 13 del D.lgs. 66/17) che per la secondaria (D.lgs. n. 59/17) potevano essere attuati anche da subito; però il Governo ha bandito tre corsi di specializzazione, che si svolgeranno nei prossimi tre anni accademici facendo riferimento alle vecchi regole; pertanto la nuova normativa potrà essere applicata, salvo ulteriori modifiche, fra quattro anni. Nel decreto pubblicato il 21 febbraio scorso sono indicate le Università con i posti per ciascun ordine e grado di scuola. Nel sito del MIUR e di molte Associazioni, come pure dei sindacati di categoria, è possibile trovare i provvedimenti citati.


Sono la mamma di una ragazzina che a settembre ha iniziato a frequentare la prima media. È una ragazza certificata con legge 104 in gravità in quanto cieca e con problematiche motorie e ritardo cognitivo a causa di un idrocefalo. A gennaio nella sua classe è arrivata una ragazzina adottata da anni con un PDP in quanto BES. Sta portando scompiglio a tutta la classe. Mi chiedo se è possibile fare questo inserimento da parte della dirigente in una classe dove è presente una disabilità grave e quindi rischiare che ci rimettano entrambe le ragazze in quanto gli insegnanti hanno 2 casi particolari da gestire.

Se esiste nella scuola un’altra prima senza alunni con disabilità, la cosa più logica è chiedere al Dirigente scolastico di spostare questa nuova ragazza nell’altra classe. Se invece questa è l’unica prima classe esistente nella scuola, allora occorre pretendere che intervenga anche il Comune per valutare l’assegnazione, a questa nuova studentessa, di una figura educativa. In questo dovranno, ovviamente, essere coinvolti i genitori dell’alunna e, all’eventuale incontro, potranno partecipare unicamente i docenti della classe, i genitori e, possibilmente, gli specialisti dell’ASL, oltre al Dirigente scolastico. Suggeriamo anche a voi di chiedere un incontro del GLHO (con tutto il Consiglio di classe, alla presenza del Dirigente Scolastico, e degli specialisti che seguono vostra figlia e voi, in quanto genitori) al fine di valutare, nel frattempo, quali misure possano essere adottate per garantire il diritto allo studio di vostra figlia.


Sono una docente di sostegno. Sto seguendo un’alunna affetta da disturbo del linguaggio e delle capacità scolastiche con emiparesi dx per cui ha una disabilità psicofisica, con facoltà mentali nella norma; la ragazza segue quindi un programma con obiettivi e supporti compatibili alla sua disabilità. Ha già 18 anni perché al primo anno scolastico ha avuto l’ictus che non le ha permesso di frequentare e la scuola, in cui io ancora non ero presente, non ha attivato percorsi per poter permettere l’inclusione della ragazza, per cui la ragazza è stata respinta. Nel mese di novembre, dopo i successi riportati negli anni precedenti ha espresso il suo desiderio di voler conseguire il diploma recuperando l’anno “perso” , per poter lavorare avendo una situazione socio-familiare deprivata. La scuola non ha accolto con piacere questa richiesta dichiarando che lei si debba ritirare entro marzo e presentarsi da privatista agli esami di idoneità e all’Esame di Stato, nonostante il fatto che per lei sia previsto il sostegno da diagnosi. In questo percorso di recupero l’alunna non può continuare ad avere il sostegno rientrando in un percorso individualizzato come supporto al raggiungimento dei suoi obiettivi pur essendosi ritirata formalmente?

In base a quanto da lei scritto, facendo riferimento in particolare alle capacità della studentessa, per lei è stato predisposto un PEI semplificato, ovvero “globalmente riconducibile ai programmi ministeriali”. Non trova pertanto ragion d’essere l’attivazione di un corso di recupero, proprio perché per la studentessa è previsto un percorso semplificato. Se attualmente la studentessa è iscritta al quinto anno è perché è stata regolarmente ammessa dal Consiglio di classe sulla base degli elementi di valutazione in suo possesso. Sarà cura del Consiglio di classe predisporre l’allegato riservato, da unire al documento del 15 maggio, in cui indicare il valore equipollente delle prove differenziate, prove strutturate coerentemente con il PEI e i criteri di valutazione, sempre indicati nel PEI, nonché l’utilizzo, se previsto nel PEI, degli ausili necessari per affrontare le prove. Non si capisce pertanto il motivo di pensare ad una bocciatura “a priori”.


Sono un’insegnante di scuola secondaria di secondo grado. Il cdc può decidere di sospendere un alunno disabile che segue una programmazione differenziata perché disturba continuamente le lezioni se nella sua diagnosi, oltre ad un ritardo medio, risulta un’elevata iperattività?

In base alle informazioni da lei fornite, risulta eccessiva e fuori luogo una sospensione che assume più la connotazione di discriminazione, mirata più a punire anziché educare e formare.


Sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è certificato ex l.104 art. 3 comma 3 e che frequenta la prima elementare di una scuola paritaria cattolica. Visto che abbiamo inviato la certificazione in ritardo (dicembre perche’ abbiamo avuto solo allora tutta la documentazione) l’insegnante di sostegno arrivera’ a settembre. Nel frattempo la scuola ha messo altra persona a proprio carico per 10 ore e ci ha chiesto di coprire ulteriori 10 ore a nostro carico. La scuola puo’ farlo? Per chiedere un AEC come devo fare?

Tecnicamente no. La scuola Primaria è scuola dell’obbligo e la scuola paritaria deve garantire le stesse tutele che la scuola statale pubblica riconosce; non può, cioè, chiedere al con compenso alla famiglia. Al riguardo, la invitiamo a consultare le schede elaborate dall’avv. Nocera e pubblicate nel sito www.aipd.it (nella homepage deve leccare la voce “Scuola” e, nella pagina che si apre, deve ciccare su “Schede normative”. Facciamo presente, inoltre, che per gli alunni certificati con art. 3 comma 3, la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 80 del 2010 ha stabilito il rapporto 1:1 (nel caso della scuola primaria questo rapporto corrisponde a 22 ore settimanali in classe più due di programmazione).


Sono un docente di una scuola secondaria di primo grado. Nella mia scuola un alunno con patologia grave che durante le ore scolastiche ha un assistente alla persona per interventi di tipo sanitario piuttosto importanti, parteciperà ai PON con i docenti della scuola. Il fatto è che vi parteciperà senza assistente alla persona perché non disponibile il sabato mattina il giorno dei PON. Mi chiedo di chi è la responsabilità se accadesse qualcosa?

Da quanto scrive, l’attività che si svolgerà di sabato è organizzata dalla scuola ed è rivolta a tutti gli studenti; e l’alunno con disabilità, giustamente, ha aderito. Ogni attività programmata dalla scuola deve prendere in considerazione tutte le situazioni, in modo da garantire la possibilità di partecipazione a tutti gli alunni, diversamente sarebbe discriminatoria. Pertanto avreste dovuto voi prevedere quanto necessario per rispondere ai bisogni dello studente. Che cosa fare adesso? Individuate la persona che possa garantire allo studente di prendere parte all’iniziativa promossa dalla scuola. Ci lasci concludere con un pensiero. Sorprende che voi affermiate, nella parte finale, che “la scuola non può accettare di far partecipare l’alunno”, ovvero che riteniate corretto escludere l’alunno dall’attività programmata, in quanto, scrivete, si troverebbe “senza un adeguato supporto di tipo sanitario”: il fatto è che, in fase organizzativa avreste dovuto prevedere, a fronte dell’adesione di questo come di altri studenti, quanto necessario per garantirne la piena e legittima partecipazione. Non potete in alcun modo pensare di non farlo partecipare, perché agireste in contrasto con la legge 67/2006, la norma che tutela contro la discriminazione. Viene davvero da chiedersi come si possa parlare di inclusione scolastica quando è la scuola che, per prima, esclude.


Sono una docente di una scuola primaria, all’interno della mia scuola sono stati messi dei bidoni dell’organico dove ogni giorno i custodi gettano i sacchetti dell’umido che rimangono nel bidone per alcune settimane. Faccio presente che nelle aule limitrofe vi sono alunni disabili con patologie respiratorie gravi. Noi docenti volevamo scrivere una lettera al DS per togliere i bidoni per salvaguardare la salute di tutti.

Sembra quanto mai corretto inviare tempestivamente al Dirigente Scolastico comunicazione in merito alla questione qui segnalata. Il diritto alla salute riguarda tutti, indistintamente.


Un ragazzo di 13 anni di seconda media con handicap riconosciuto dalla legge 104 ha obbligo di frequenza come gli altri alunni? In caso quanti giorni minimi deve essere presente a scuola? Dopo quanto tempo in cui il ragazzo è assente va segnalata la situazione?

L’obbligo scolastico riguarda indistintamente tutti gli alunni, siano essi con o senza disabilità, pertanto le assenze devono essere sempre giustificate. Dato che nel corso dell’anno potrebbero verificarsi assenze talora prolungate, le Istituzioni scolastiche possono deliberare, in sede di Collegio Docenti, motivate deroghe al vincolo del numero dei giorni di frequenza, limite necessario per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato; esse riguardano casi eccezionali, che devono essere documentati. E poiché per gli alunni con disabilità tali assenze potrebbero essere dovute, per esempio, a motivi di salute o altro, comunque documentabile, il MIURha fornito alcune indicazioni ricordando che le deroghe vanno applicate considerando le ore complessive e non quelle riguardanti le singole discipline (rif. C.M. 20/2011); indicazione ripresa e ribadita anche dall’art. 4 del D.lgs. 62/17, a condizione che il Consiglio di Classe, in base alla frequenza effettiva, disponga di elementi sufficienti per la valutazione. In genere quando ci verificano assenze prolungate le famiglie avvertono la scuola; se ciò non fosse accaduto, potreste contattare la famiglia per avere informazioni sullo studente, magari tramite il Dirigente Scolastico. Sarà il D.S. a valutare se la situazione rientra nei casi di segnalazione oppure no.


Ho un bimbo che sta per compiere 6 anni e che, da settembre, dovrebbe iniziare le elementari. Durante l’ultimo glh la npi della asl ha richiesto un anno di permanenza all’infanzia, le maestre concordano che non è pronto per la primaria, la responsabile dell’aec ha dato parere favorevole, le terapiste che lo seguono (3 diverse figure) mi hanno caldamente consigliato un ulteriore anno perché al momento non è pronto. La preside dice no perché la normativa scolastica non lo permette e perché pensa sia inutile essendo seguito dal sostegno. Io non so a chi rivolgermi per farmi aiutare per la richiesta che dovrò preparare e se sarà necessario l’intervento di un legale. Sapete indicarmi a chi posso rivolgermi per capire cosa posso fare anche legalmente?

La norma prevede l’obbligo scolastico per tutti i bambini e per tutte le bambine al compimento dei sei anni e questo vale anche per gli alunni con disabilità (legge 53/2003). Vi sono valide motivazioni tanto dal punto di vista pedagogico che socio-culturali che sostengono questo orientamento, attento al periodo di sviluppo del bambino e all’importanza delle sue interazioni con i coetanei, come hanno dimostrato più ricerche pedagogiche. È bene approcciarsi con fiducia e guardare al bambino valorizzando le sue capacità, le sue potenzialità e le sue attitudini. Le suggeriamo di orientare la sua attenzione al nuovo ordine di scuola, accertandosi che la classe che accoglierà suo figlio sia costituita con non più di 20 alunni, come prevede la normativa vigente, che siano richieste le ore di sostegno e/o di assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione se prevista, precisando per ciascuna figura professionale le ore che ritenente necessarie il prossimo anno e indicandole, in sede di GLHO, nel PEI. Verificate anche la presenza o meno di barriere architettoniche, per intervenire in tempo utile.


Ho un figlio affetto da disturbo dello spettro autistico. Lui purtroppo non entra a scuola in orari previsti per motivi legati alla sua patologia. Alle scuole elementari non hanno fatto problemi, quest’anno che frequenta la prima media, mi è arrivata una comunicazione nella quale mi comunicano che il bambino fa troppe ore di assenza e se continua a farne non potrà essere giudicato a fine anno. Vorrei sapere se c’è una legge che tutela mio figlio e se in caso di bocciatura posso fare ricorso.

L’ammissione alla classe successiva, nella scuola secondaria di primo grado (art 16 comma 2 della legge n. 104/92), è subordinata al raggiungimento degli obiettivi per ciascuna disciplina, in base ai criteri fissati nel PEI, al comportamento e alla frequenza, ossia alla validità dell’anno scolastico, così come disciplinato dalla Circolare Ministeriale 20/2011 e dall’art. 4 del D.lgs. 62/2017. Le Istituzioni scolastiche possono deliberare, in sede di Collegio Docenti, motivate deroghe al vincolo del numero di presenze necessarie per l’ammissione alla classe successiva; esse riguardano casi eccezionali, debitamente documentati. In tal caso, se il Consiglio di classe, in base alla frequenza effettiva, dispone di sufficienti elementi di valutazione, può essere prevista l’ammissione alla classe successiva; in caso contrario potrà proporsi una bocciatura. Il suggerimento è di valutare se il ragazzo riesce a frequentare per il tempo-scuola previsto o, almeno, per la maggior parte. Se le assenze sono prive di documentate giustificazioni rientranti nei criteri stabiliti dal Collegio Docenti e se il Consiglio di classe non dispone di elementi di valutazione sufficienti, infatti, potrà verificarsi la bocciatura.


Ho un dubbio riguardo il trattenimento alla scuola dell’infanzia degli alunni con disabilita’. C’è una normativa che regola quanto in oggetto? Chi decide il trattenimento: Asl? famiglia? scuola? Se un bambino seguito dell’insegnante di sostegno e dall’educatore,nonché dalle insegnanti di sezione, raggiunge dei buoni risultati, perché trattenerlo?

Al compimento del sesto anno di età l’obbligo scolastico interessa tutti i bambini e le bambine, anche quelli con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92. La norma vigente contempla la possibilità del trattenimento unicamente “in rari ed eccezionali casi” ampiamente documentati. Se il Dirigente Scolastico, al quale compete la decisione, ha già espresso il parere negativo, il bambino, a settembre, deve frequentare la classe prima della scuola Primaria. Da un punto di vista pedagogico il trattenimento alla scuola dell’infanzia non è coerente con il processo di crescita (con i compagni più piccoli, infatti, si riducono le interazioni e, di conseguenza, anche gli apprendimenti), mentre dal punto di vista culturale ha un impatto negativo sul contesto sociale nei confronti degli alunni con disabilità. “Pensami adulto” diceva l’ispettore Neri, proprio per invitare docenti e genitori a credere nel bambino e nelle sue capacità e potenzialità.


Sono un’insegnante di sostegno di una scuola secondaria avrei bisogno di chiarimenti in merito al ruolo dell’educatore all’interno della scuola. Ci sono “voci” negli ultimi tempi che riguardano il ruolo degli educatori, mi spiego: abbiamo ragazzi abbastanza gravi che hanno ore di sostegno ed ore di educativa. Durante il Pei può essere deciso di far svolgere un’attività all’alunno all’esterno della scuola, tipo attività di autonomia, magari organizzando progetti per una spesa ai supermercati o una sorta di applicazione pratica alla studio della matematica sull’uso del denaro, al concetto di resto, o addirittura attività di stage personalizzato. Può capitare che l’orario coincida con la presenza dell’educatore e che tali uscite vengano effettuate con la sua presenza senza l’insegnante di sostegno. Mi è stato chiesto se ero a conoscenza del fatto che sia intervenuta una nuova normativa che vieti le attività fuori dalla scuola solo con la presenza dell’educatore, nonostante vi sia il nulla osta della famiglia e l’approvazione del cdc, e che per poter fare questo tipo di attività occorra la presenza dell’insegnante di sostegno insieme all’educatore. Chiedo com’è possibile? Considerato che le attività a scuola non possono esser svolte in compresenza con l’educatore? Può essere subentrata una legge regionale in merito?

Tutti gli studenti, e questo vale da sempre, sono affidati alla responsabilità degli insegnanti della classe alla quale sono iscritti. Gli assistenti ad personam, invece, sono assegnati ai singoli alunni con disabilità, per compiti di assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione personale. Insegnanti e assistenti, per competenze e per contratto, sono figure professionali differenti, i cui diversi compiti concorrono a sostenere l’alunno con disabilità nel suo percorso educativo e formativo. Va considerato che per le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione la responsabilità degli alunni è affidata dal Dirigente scolastico agli insegnanti; analogamente per le uscite nel territorio, che equivalgono per l’appunto a uscite didattiche.


Sono un’insegnante di sostegno e mi sto occupando fin dalla prima classe, scuola primaria, di un bambino adottato all’età di due anni e mezzo. È stato trattenuto un anno in più alla scuola materna. E’ un bambino oltremodo vivace con scatti di rabbia conseguenti al non volersi adeguare alle poche, basilari, semplici regole che possono essere date a dei bambini di prima. I genitori anziché collaborare VERAMENTE attaccano mettendo in discussione gli interventi didattici e la mia preparazione. La scuola, cioè il Dirigente, quale mio datore di lavoro perciò responsabile della mia sicurezza e di quella dei bambini, data la pericolosità del soggetto obbligare ad un’indagine specialistica presso centri specifici?

L’intervento educativo-didattico è frutto dell’azione condivisa e messa in atto da tutti i docenti della classe, non da parte del solo insegnante di sostegno. Infatti, e non a caso, le Linee Guida non solo richiamano tutti i docenti alla corresponsabilità, ma ribadiscono che, per non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da “tutti i docenti della classe”, i quali devono definire obiettivi correlati con quelli previsti per la classe, cui l’alunno con disabilità è iscritto. Tali obiettivi sono riportati nel PEI, elaborato dal GLHO. Il GLHO, il gruppo costituito da tutti gli insegnanti della classe, dalla famiglia e dagli specialisti che seguono l’alunno, è chiamato anche ad affrontare tutte le questioni che possono essere sollevate dalla scuola o dalla famiglia: è in tale sede che i docenti possono far presenti tanto le loro preoccupazioni in merito al comportamento del bambino quanto i progressi da questi raggiunti, trovando concordemente le modalità per interventi di tipo educativo, senza entrare nel merito di aspetti che sono di competenza degli specialisti sanitari e che richiedono la decisione autonoma dei genitori. Se quindi non è ancora stato fatto, si suggerisce di convocare urgentemente un GLHO e, in quella sede, prendere le decisioni opportune, verbalizzandole nel PEI, individuando le strategie didattiche che possano aiutare l’alunno ad acquisire un maggior autocontrollo e autoregolazione mediante, se necessarie, opportune tecniche educative.


Sono un’insegnante di sostegno di scuola secondaria ormai da più di 10 anni. Quando un alunno si iscrive e consegna alla segreteria la certificazione 104 per ottenere il sostegno ho avuto sempre l’abitudine di controllare se c’è gravità (art 3 comma 3) e l’eventuale scadenza che generalmente viene riportata nel modello regionale che abbiamo in fondo alla certificazione rilasciata dall’Inps. Mi è capitato che le 104 non avessero scadenza e ho dedotto che fosse dovuto al fatto che l’alunno fosse con gravità o avesse una patologia particolare che non richiedesse almeno per il periodo scolastico la revisione. Ultimamente mi è capitato di trovare nei fascicoli dei ragazzi la certificazione 104 senza scadenza o termine e successivamente trovare un rinnovo. Le richieste di sostegno almeno fino ad ora avvenivano sulla base di una certificazione 104 valida, se poi c’era scadenza si chiedeva alla famiglia di sollecitare chi di dovere ad effettuare il rinnovo sempre per garantire all’alunno l’insegnante. Ci sono capitate certificazioni senza scadenza (ed ultimamente ne sono capitate tante senza che ci sia gravità, intendo anche con livello lieve) e poi nel corso degli anni scolastici arrivare un rinnovo di certificazione, in alcuni casi con scadenza. Cosa può esser successo? Come possiamo come scuola sapere dove non c’è nessuna scadenza che sarà necessaria una revisione e comunque successivamente sia una certificazione con scadenza? Su che base verrà chiesto il sostegno se poi magari con una revisione inavvertita la certificazione 104 non verrà rinnovata? L’alunno ha comunque diritto al sostegno?

La legge 114/14 stabilisce che, in attesa di eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, per gli alunni con disabilità sono conservati tutti i diritti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (art. 25). Per cui, fino a quando l’alunno non sarà chiamato a visita medica, convocazione che è di competenza dell’INPS, continua ad aver valore la certificazione precedente e la scuola deve richiedere regolarmente le risorse previste (insegnante e/o assistente e/o gli ausili necessari).


Sono un professore di sostegno e seguo per 18 ore settimanali un ragazzo con sindrome dello spettro autistico frequentante regolarmente la classe quarta del Liceo Scientifico. Lo studente ha finora seguito un Pei con programmazione differenziata. Mi è stata ora prospettata la possibilità, da parte della famiglia, di prevedere per il seguente anno scolastico 2019-20 un Pei con obiettivi minimi, finalizzato al conseguimento del diploma di maturità. Le chiedo se può fornirmi indicazioni in merito alla definizione degli obiettivi minimi da conseguire, la strutturazione delle prove dell’Esame di Stato e riferimenti sulla normativa vigente, nonchè un suo parere personale, in modo da poter correttamente valutare la sostenibilità effettiva di tale percorso.

È soltanto il Consiglio di Classe che, sulla base degli elementi di conoscenza dello studente con disabilità, ossia delle sue capacità, potenzialità, interessi e attitudini, nonché degli elementi di criticità e dell’influenza dei fattori contestuali, individua e definisce il percorso ritenuto adeguato a suo favore. Nel caso di passaggio da PEI differenziato a PEI semplificato dopo il quarto anno di scuola secondaria di secondo grado, determinato da mancato consenso da parte della famiglia, il Consiglio di Classe, in conformità all’art. 15 comma 4 dell’OM 90/2001, predispone “prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti” (prove che non verrebbero richieste se fosse il Consiglio di Classe a stabilire il passaggio al PEI semplificato); inoltre, il Consiglio di Classe deve informare la famiglia che lo studente sarà considerato “non con disabilità” ai fini della valutazione e che sarà valutato come i compagni della classe e, ricorrendone le condizioni, non essere ammesso alla classe successiva, mentre restano invariate le altre tutele previste a favore degli alunni con disabilità (OM 90/01, L. 104/92, Linee Guida del 4/9/09). È importante, infine, che anche il PEI differenziato contenga per ciascuna disciplina i relativi obiettivi, raccordati alla progettazione di classe.


Sono la mamma di un ragazzo disabile che frequenta la quinta superiore in un liceo con Pei differenziato. Poiché secondo noi genitori non sono stati raggiunti gli obiettivi del Pei e non vi è stato ancora redatto un progetto vita, abbiamo chiesto al Preside di trattenere ancora un anno il ragazzo in quinta. Lui ha risposto di no dicendoci che i ragazzi con Pei differenziato non possono essere bocciati. Vogliamo sapere se questo risulta vero e se possiamo appellarci a quanto deciso dal Preside.

È competenza esclusiva del Consiglio di Classe stabilire, sulla base di opportune valutazioni pedagogico-didattiche e coerentemente con gli obiettivi fissati nel PEI, l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. Agli studenti con disabilità che partecipano alle prove d’esame “non equipollenti a quelle ordinarie” (ossia sulla base degli obiettivi definiti nel PEI differenziato) o che sostengono solo una parte delle prove d’esame o che non si presentano all’esame di Stato, viene rilasciato un attestato di credito formativo (Decreto legislativo n. 62/2017, art. 20). Per completezza, si fa presente che il Progetto di Vita non è un documento a parte, bensì trattasi dell’insieme delle azioni promosse nei differenti ambiti di vita a favore dello studente, che, a scuola, trovano espressione nel PEI.


Sono un’insegnante di scuola secondaria di primo grado. Nel mese di gennaio è arrivata una certificazione di disabilità e la relativa diagnosi funzionale di un alunno. Non c’è insegnante di sostegno. Quali documenti bisogna redigere tra la certificazione e l’arrivo, ormai per l’anno prossimo, dell’insegnante di sostegno?

Seppur con ritardo, l’alunno ha diritto al sostegno anche per quest’anno. Inviate subito la richiesta di ore all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) allegando la certificazione medica, la Diagnosi Funzionale e il PEI, in cui dovete indicare il numero delle ore richieste. Se l’USR non intende dare le ore, rivolgetevi a un avvocato.


Ho avuto un problema con l’uscita scolastica. Mio figlio, non vedente, si spaventa molto e piange quando si crea una notevole confusione e le maestre urlano per ripristinare l’ordine; il giorno della gita purtroppo è successo proprio questo, impedendogli di partecipare. Cosa dovrei fare?

La scuola, secondo l’orientamento introdotto dal Classificatore ICF (e che troverà ospitalità come impostazione nel “Nuovo PEI”), deve valutare e analizzare i fattori contestuali per agire su essi. Non tanto per trovare (o indovinare) codici alfanumerici (compito, questo, che appartiene agli specialisti sanitari), ma per capire in che modo far sì che l’influenza dei fattori contestuali possa produrre effetti positivi, ovvero come agire per modificare comportamenti, atteggiamenti, ambienti. Ed è quanto dovrebbe essere applicato nel contesto da lei descritto. Se il bambino prova disagio di fronte alle urla, i docenti devono controllare il tono di voce e provare a impostare forme di gestione della classe maggiormente efficaci (per esempio avvalendosi dell’apprendimento cooperativo, promuovendo negli alunni tanto l’autocontrollo quanto l’autoregolazione, sostenendo la motivazione intrinseca). Il fatto di non aver consentito al piccolo di partecipare all’uscita didattica si configura come comportamento discriminatorio, perseguibile ai sensi della legge 67/2006. Le suggeriamo di chiedere un urgente incontro del GLHO con la presenza del Dirigente Scolastico non solo per l’increscioso episodio, che ha visto il piccolo escluso dall’attività didattica, ma anche per intervenire su quei fattori contestuali (come possono essere le voci troppo alte) che impediscono al bambino di vivere in modo sereno il tempo scuola. Al tempo stesso, si suggerisce di chiedere al Dirigente l’attivazione di un breve corso di formazione sulle problematiche dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, non solo per superare la delega al solo docente di sostegno, ma anche per apprendere, insieme, le strategie per migliorare la gestione della classe e intervenire positivamente sui fattori contestuali.


Nella nostra scuola primaria, su due piani, vi è un’alunna con deficit motorio e un unico bagno per i docenti, che avendo il wc più alto è stato allestito dai genitori dell’alunna, con un supporto che lo ha alzato maggiormente per consentirle di alzarsi con maggiore facilità. Purtroppo alcune docenti non hanno avuto la possibilità di utilizzarlo per le proprie necessità lasciandolo nelle dovute condizioni igieniche. Quindi si è pensato di usare solo il bagno del secondo piano. A questo punto i collaboratori si sono rifiutati di pulire quest’ultimo servizio in quanto non presente nel piano delle attività. Esiste quindi una normativa che disciplini l’uso dei servizi dei disabili nella scuola?

Ogni luogo pubblico deve essere dotato di servizi igienici ad uso delle persone con disabilità, quindi anche la scuola. È compito del Dirigente scolastico accertarsi che ogni locale della scuola venga pulito, compresi i servizi igienici presenti (e utilizzati), da parte dei collaboratori scolastici (salvo che tale compito non sia stato affidato a ente esterno). Segnalate al D.S. l’inadempienza da voi riscontrata.


Sono il papà di un bambino che frequenta la scuola primaria e che possiede la certificazione per stato di invalidità e di handicap con gravità. A lui come altri ragazzi nella medesima situazione sono stati assegnati insegnante di sostegno e assistente all’autonomia. Chiedo se è lecito per i genitori avere trasparenza sulle modalità di assegnazione delle ore di assistente all’autonomia che è evidente non vengano attribuite con criteri oggettivi. La DS ogni anno fa richiesta al Comune del pacchetto ore necessario, il quale accorda un numero di ore (solitamente inferiore alla richiesta) e poi è la stessa DS a decidere la distribuzione delle ore sui vari alunni. E’ corretta questa procedura? Premesso che il Comune non è in grado di coprire il 100% delle ore richieste, la distribuzione delle ore disponibili, non dovrebbe essere ripartita in modo pesato/proporzionale alle indicazioni della neuropsichiatria su cui in teoria si è basata la richiesta iniziale della dirigente al Comune?

La richiesta della figura addetta all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale dell’alunno con disabilità viene inserita, per l’anno successivo, nel PEI da parte del GLHO (ovvero il gruppo formato da tutti i docenti della classe, i genitori dell’alunno e gli specialisti dell’ASL). In base alle indicazioni contenute in ciascun PEI, il Dirigente inoltra richiesta all’Ente competente (in questo caso il Comune), quindi attribuisce le risorse ai singoli casi. Come lei ha precisato, le ore concesse spesso sono inferiori a quelle effettivamente chieste dal D.S. A questo punto non resta che inoltrare ricorso, affinché siano attribuite le risorse, secondo quanto indicato in modo chiaro nel PEI, al fine di garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità.


Sono un’insegnante di sostegno di un ragazzo down con autismo di secondo livello. Il ragazzo segue un programmazione differenziata. In questi due anni il ragazzo ha avuto dei miglioramenti. Nella riunione di inizio con l’equipe medica, su proposta del genitore di fermarlo almeno per un anno, visti i miglioramenti del discente e della voglia del ragazzo di venire a scuola, tutti gli operatori si sono trovati d’accordo. Ora sembra che la dirigente vorrebbe tornare sui suoi passi. Cosa e come dovremmo produrre la documentazione idonea e relazionare per il trattenimento del ragazzo nella terza classe?

È importante premettere che, per legge, nella scuola secondaria di primo grado non si parla, per legge, di “PEI differenziato”, valido solo ed esclusivamente nelle scuole secondarie di secondo grado (cfr. art. 15 dell’OM 90/2001 e Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009). Nelle scuole del Primo Ciclo si applica quanto previsto dall’art 16, commi 1 e 2, della l.n. 104/92; in base a tale articolo, il PEI dell’alunno con disabilità può contenere una personalizzazione del percorso scolastico, con la specificazione della programmazione didattica, ovvero “i criteri didattici adottati per le singole discipline, le attività integrative e di sostegno previste, compresa la sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline”; in sintesi, il PEI è formulato non con riguardo alle indicazioni nazionali, bensì alle “effettive capacità dell’alunno”. Pertanto, se l’alunno dimostra progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti, raggiungendo gli obiettivi per lui fissati nel suo PEI (Piano individualizzato), egli deve essere ammesso agli esami ed essere promosso (conseguendo regolare titolo di studio). Se, pur essendo ammesso agli esami, non si presenta, non può più essere considerato bocciato come avveniva sino a due anni fa ma, in forza dell’art 11 del decreto legislativo n. 62/17, riceverà dalla commissione l’attestato coi crediti formativi maturati, che è titolo idoneo per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado da lui scelta, attestato utile al fine di conseguire altro attestato agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione.


Sono una insegnante di sostegno specializzata e l’alunno che seguo, in situazione di GRAVITÀ (art.3 c.3), segue una programmazione DIFFERENZIATA ed ha compiuto 19 anni. Quest’anno l’alunno in questione sta frequentando il quinto superiore in un istituto PROFESSIONALE e quindi, a breve, terminerà il suo ciclo scolastico. Per il benessere del ragazzo sarebbe preferibile prolungare di almeno un anno la permanenza a scuola ma, una bocciatura, sarebbe devastante per la personalità fragile del ragazzo. Vorrei quindi sapere se si può ISCRIVERE NUOVAMENTE al terzo superiore, ma con un indirizzo diverso rispetto a quello frequentato finora. I genitori, pur di permettere al figlio di proseguire la sua permanenza a scuola, RINUNCEREBBERO (se necessario) al sostegno, di cui ha sempre usufruito e farebbero frequentare la scuola al figlio solo per 2, massimo tre, giorni a settimana, quando ci sono le attività pratiche in cui è molto portato. I genitori sono consapevoli che il figlio andrebbe incontro a una bocciatura, ma questo anno in più gli permetterebbe una uscita graduale dal mondo della scuola.

La ripetenza, in particolare per gli studenti per i quali è stato predisposto un PEI differenziato, sa di parcheggio e quindi non è possibile. La reiscrizione ad altro indirizzo, trattandosi di una nuova iscrizione, non può più avvenire ai corsi del mattino, in quanto l’alunno è ultradiciottenne, bensì ai corsi serali per adulti. Sarebbe invece opportuno far frequentare allo studente un corso di formazione professionale nel settore della ristorazione, in modo che acquisisca ulteriori apprendimenti pratici.


Sono una docente di sostegno alla scuola dell’infanzia e vorrei chiederle un’informazione. Ho un bambino a scuola con sindrome di down, livello di gravità medio che usufruisce di 15 ore di sostegno e 9 di educativa. Il prossimo anno, visto che sarà l’ultimo della scuola dell’infanzia, vorremmo come scuola, ma anche la famiglia, avere più ore. Abbiamo chiesto al neuropsichiatra che ha fatto l’accertamento di handicap un aiuto ma lui è molto restio a ritoccare la diagnosi perché effettivamente non è lui che lo segue bensì un equipe privata e si dimostra poco disponibile anche a visitare il bambino neo tempi che ci possano consentire l’incremento delle ore. Il bambino ad oggi, non parla e non è autonomo avrebbe proprio bisogno di aiuto aggiuntivo. Potete dirmi qual è la giusta procedura per avere diritto alla richiesta di più ore?

Dovreste convocare una riunione di GLHO (ossia di tutti i docenti della sezione in cui è iscritto l’alunno con disabilità, i genitori dell’alunno con disabilità e gli specialisti dell’ASL che seguono l’alunno); in tale sede, come stabilità dalla legge 122/2010, art. 10 comma 5, specificate le risorse necessarie per il prossimo anno scolastico; la norma, infatti, prevede l’obbligo di indicare “in sede di PEI iniziale” le ore necessarie per garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità Si ricorda che, in base a una Sentenza della Cassazione, l’Amministrazione scolastica non può discostarsi dal numero di ore richieste nel PEI, che sono giustificate dalla situazioni di gravità in cui versano tutte le persone con sindrome di Down e che sono chiaramente specificate nel PEI. Se le risorse richieste non venissero assegnate, i genitori possono inoltrare ricorso alla Magistratura.


Ho una bambina con sindrome rara e ritardo psicomotorio che ha iniziato da pochi mesi la prima elementare. Purtroppo nella sua classe di 23 alunni è presente un altro bambino in attesa di certificazione con forti disturbi comportamentali e fortemente aggressivo… alla bambina sono state date 20 ore di sostegno settimanali ma praticamente l’insegnante di sostegno è quasi sempre impegnata a limitare i danni dell altro bambino e questo sta creando un forte disagio alla nostra bambina che reagisce con atteggiamento oppositivo e esplosioni emotive difficili da gestire per le insegnanti. Cosa possiamo fare?… è lecito da parte nostra chiedere che i due vengano divisi? Come possiamo tutelare nostra figlia fisicamente e psicologicamente?… e difendere i nostri diritti?

Dovreste convocare immediatamente un GLHO e discutere, durante l’incontro, della situazione, adottando soluzioni equilibrate, tra cui, anche quella della separazione dei due bimbi, sembra molto ragionevole; decidete chi dei due debba andare in altra classe, pretendendo però, che sia richiesto al Comune un assistente per l’autonomia e la comunicazione da assegnare al bimbo aggressivo e la sua visita ai fini di conoscere se si è in presenza di un bimbo con disabilità, in modo che poi la scuola adotti quanto necessario per l’applicazione delle norme relative ai suoi diritti.


Sono un docente di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per il ragazzo che seguo, nel GLH, con parere favorevole di tutte le componenti, è stata presa la decisione di fermarlo. domanda: la famiglia deve fare l’iscrizione alla scuola superiore pur sapendo che il ragazzo sarà trattenuto?

Non è compito del GLHO stabilire la promozione o la bocciatura di un alunno; questo compito attiene esclusivamente agli insegnanti della classe i quali, sulla base delle dovute e motivate considerazioni di ordine pedagogico-didattico, stabiliscono se ammettere o se non ammettere l’alunno alla classe successiva. Si ricorda che anche gli alunni che s’intende fermare debbono comunque iscriversi all’ordine di scuola successivo, poiché ciò serve alla formulazione dell’organico di diritto; in relazione a tale computo, non è, infatti, legittimo prevedere già una bocciatura alla fine del primo quadrimestre. L’eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio finale, comporterà, di conseguenza, una modifica nell’organico di fatto. Tuttavia sulle ripetenze a conclusione della scuola secondaria di primo grado occorre riflettere, in quanto potrebbero sussistere più conseguenze negative, fra cui:
– la ripetenza impedisce all’alunno diciottenne, ossia che abbia compiuto il 18° anno di età prima dell’inizio del successivo anno scolastico, di frequentare i corsi del mattino della scuola secondaria di secondo grado; potrà frequentare unicamente i corsi serali per adulti, sia pur con tutti i diritti;
– l’aspetto culturale, ovvero il metamessaggio inviato ai compagni e alla società sulle persone con disabilità, per le quali il successo formativo è “impedito dalla loro stessa condizione”;
– l’aspetto personale: lo studente come vivrà la sconfitta di una bocciatura? Il suo impegno verrà vanificato, con probabili conseguenze sul piano psicologico;
– l’aspetto socio-affettivo, derivante dall’interruzione della relazione e della socializzazione con il gruppo dei pari;
– e, non da ultimo, la programmazione messa in atto, che risulterebbe non adeguatamente formulata. Come, infatti, non interrogarsi se quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato sia stato non debba debitamente rivisto, come prevede la norma. Infatti, se il Consiglio di classe ritiene che gli obiettivi fissati nel PEI siano difficili da raggiungere, deve modificarli in sede di GLHO, in modo da formulare un PEI coerente con le capacità dell’alunno e accompagnarlo, così, al successo formativo, secondo il percorso programmato. Un buon PEI e una buona attuazione dello stesso non giustificano la non ammissione alla classe successiva.


Mio figlio a dicembre 2018 ha compiuto 5 anni gli e’ stato riscontrato un lieve ritardo psicomotorio e di linguaggio ha la 104/92 comma1. Voglio fargli ripetere un altro anno di materna. Come funziona la procedura?

La normativa sull’inizio dell’obbligo scolastico al compimento del sesto anno di età si applica a tutti, compresi i bambini con disabilità. In tal senso è stata abrogata una vecchia circolare che consentiva la permanenza. Le consigliamo pertanto di pretendere di preparare bene con la scuola primaria l’ingresso di suo figlio, a partire dall’inserimento, il prossimo anno, in una classe con non più di 20 alunni (DPR 81/2009, art. 5), proseguendo con la richiesta di ore di sostegno secondo le sue effettive esigenze (le ore per il prossimo anno scolastico devono essere indicate nel PEI, da parte di tutto il GLHO, il gruppo di lavoro formato da tutti gli insegnanti della sezione in cui è iscritto suo figlio, dagli specialisti ASL e da voi genitori). Tale numero verrà poi confermato nella richiesta che la scuola invierà per la costituzione delle cattedre della scuola primaria. Sempre nel PEI vanno indicate, se necessarie, le seguenti risorse: le ore di assistenza per l’autonomia e per la comunicazione (che la scuola inoltrerà al Comune), e la richiesta di assistenza per la cura dell’igiene personale del bimbo, che deve essere svolta da un collaboratore scolastico (CCNL del 2005 art 47,48 e tab. A., nonché all’art 3 del decreto legislativo n. 66/17).


Sono una insegnante di sostegno di scuola primaria. Le scrivo in merito ad una problematica presente in una classe di per sé complessa con più alunni h, con d.s.a. e con ancora qualche difficoltà presente. La classe lavora su un progetto di tipo metacognitivo, dove grande rilevanza ha il lavoro di gruppo e dunque la coordinazione dell’azione didattica del team docente. La presenza di un’insegnante di sostegno che ha difficoltà oggettive ad inserirsi in una didattica di questo tipo è aggravata da evidenti riscontri comportamentali. Purtroppo non sappiamo bene come muoverci e quali risorse poter attivare.

I problemi esposti non sono risolvibili da voi docenti. È opportuno che siano le famiglie a parlarne col Dirigente scolastico e concordare con lui se chiedere la sostituzione della docente oppure se sia il caso che lo stesso Dirigente scolastico invii la docente a una visita medicolegale o inoltri richiesta di visita ispettiva. Vi suggeriamo di parlarne subito con le madri interessante. Nel frattempo
– cercate di evitare che il bambino esca con l’insegnante, prevedendo attività, come d’altra parte avete già descritto, che lo rendano il più possibile partecipe alla vita scolastica, continuando il progetto di tipo metacognitivo avviato,
– contestualmente scrivete al Dirigente scolastico per comunicare le vostre preoccupazioni.


Sono un insegnante di scuola primaria. Nel plesso in cui lavoro è  inserito un alunno frequentante la terza  con un disturbo oppositivo provocatorio accentuato. In classe  riesce a stare per una o due ore poi con vari pretesti (se viene ripreso per un compito non svolto correttamente, se viene elogiato per compiti o altro ….) esce dalla classe  sbattendo la porta tirando calci, sedie, lancia calci o botte a chiunque li capiti vicino sia adulto che coetaneo, apostrofa le insegnanti con parole offensive, talvolta rientra in classe sale sui banchi butta in terra tutto cio’ che trova strappa fogli, quaderni dei compagni, alcuni giorni anche a più riprese. Le insegnanti relazionano quotidianamente  i comportamenti , da quest’anno ha un insegnante di sostegno per 11 ore , che però non accetta, assume terapia farmacologia ma è  regolata dai genitori per cui dorme un giorno si agita a dismisura un altro. Le insegnanti di classe sono sfinite poiché  i suoi comportamenti  sono imprevedibili e repentini temono per l’incolumità  degli altri. Mi chiedo se sia possibile  una riduzione dell’ orario di frequenza per agevolare in primis l’alunno  che mostra un disagio notevole ma anche i compagni e in ultimo le insegnanti che quotidianamente lavorano con poca serenità.

È necessario convocare il GLHO con urgenza, assicurando la partecipazione di tutti i componenti: della famiglia, degli operatori ASL e di tutti i docenti della classe. Nella riunione sarà utile far presente il comportamento tenuto dall’alunno, sottolineando anche i momenti di tranquillità e aggiungendo le vostre perplessità come qui delineate. Forse il dosaggio dei farmaci deve essere rivisto, ma, in questo caso specifico, spetta all’ASL intervenire per dare le giuste indicazioni alla famiglia. Se i farmaci sono necessari al figlio e loro non li somministrano, qualche assistente sociale potrebbe prendere la scusa per riferirlo al Tribunale dei minori. Per quanto riguarda l’orario scolastico, dato che per l’alunno vige l’obbligo di frequenza, è il caso di verificare se nella scuola ci sono corsi a orario ridotto, in modo che il bambino non veda compromesso il suo percorso formativo; quale seconda ipotesi da accertare vi è la non frequenza delle ore non obbligatorie (ore opzionali) in genere presenti. Parlatene in tale contesto. Ma prima della riduzione dell’orario, sarà necessario valutare quali strategie la scuola possa e debba adottare, in piena sintonia con la famiglia, per gestire le situazioni comportamentali descritte. Al riguardo, suggeriamo di prendere visione della Nota 15 giugno 2010, Prot.n. 4089, in cui trovate precise e utili indicazioni riguardanti gli alunni con ADHD. Se l’ASL dovesse rifiutare di partecipare, adducendo scuse varie, il DS deve contattare il Direttore sanitario e amministrativo del Distretto al fine di pretendere che il personale ASL, data la delicatezza del caso, venga alla riunione, pena segnalazione alla Magistratura dell’omissione di atti di ufficio.


Ho un bimbo in carrozzina che l’anno prossimo andrà in prima elementare, il bimbo è ipovedente grave non parla e non cammina. L’istituto non possiede un ascensore quindi il bimbo dovrebbe rimanere su un solo piano e per entrare ed uscire da scuola deve prendere un ascensore esterno nel retro dell’istituto. Cosa posso pretendere di diritto per mio figlio?

Se nella scuola vi sono aule al piano terra, la classe di suo figlio potrà trovarsi in quel piano, così come, eventualmente la mensa. Se non vi sono aule al piano terra, è necessario che la scuola si attivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in modo che il bambino possa frequentare serenamente. Per la questione “via di fuga”, il piano terra resta probabilmente la soluzione migliore. Ne parli con il dirigente scolastico.
Per quanto riguarda, invece, le figure professionali, in base al PEI, elaborato l’ultimo anno di scuola dell’Infanzia, immaginiamo che il GLHO (ossia il gruppo di lavoro formato da tutti i docenti della sezione, voi, in quanto genitori, e gli specialisti ASL) abbia indicato quanto necessario per favorire l’integrazione del bambino: le ore di sostegno (ossia la presenza del docente di sostegno) ed eventualmente la figura addetta all’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione. Se il bambino necessita di assistenza igienica, va fatto presente al Dirigente, il quale provvederà a nominare un collaboratore o una collaboratrice scolastica (ex bidello).


Sono insegnante di sostegno dell’infanzia, vorrei sapere se è possibile la permanenza nella scuola dell’Infanzia di un bambino autistico con ritardo cognitivo medio-grave per 2 anni scolastici

La normativa sull’obbligo scolastico, che inizia per tutti al compimento del sesto anno di età, si applica anche agli alunni con disabilità. Pertanto occorre preparare bene il passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella primaria, pretendendo il rispetto della normativa sul tetto massimo di 20 (con la possibilità di un aumento in percentuale del 10%, ovvero massimo 22) alunni per classe, la richiesta entro maggio o giugno del numero di ore di sostegno e di eventuale assistenza per l’autonomia e/o per la comunicazione, la formazione e l’individuazione di un collaboratore o una collaboratrice scolastica per l’assistenza igienica (se necessaria), l’eventuale trasporto gratuito da chiedere al Comune, etc. Se gli alunni con disabilità rimangono nella scuola dell’infanzia, trattenuti, poi perdono il contatto coi compagni e si troveranno in seguito a vivere con ragazzi più piccoli di loro, dai quali non possono ricevere gli stimoli che, invece, si ricevono dai coetanei e, quando arrivano alla scuola secondaria di primo e di secondo grado si troveranno in difficoltà a integrarsi coi compagni; da non dimenticare il fatto che, se arrivano a iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado avendo superato i 18 anni di età, non potranno frequentare i corsi del mattino e dovranno frequentare quelli serali per adulti.


La scuola organizza corsi di formazione sulla sicurezza gestiti da docenti interni per gli studenti alla fine è previsto come da normativa un test. Questi test permettono l’accesso ai nostri laboratori oltre che all’alternanza. A seconda della specializzazione è sufficiente una formazione di base, in altri anche una specifica. Primo quesito. Nella scuola sono presenti due studenti certificati ai sensi della 104 con PEI ob minimi  che sia in terza sia in quarta non hanno potuto frequentare. Il responsabile della sicurezza mi dice che se dovessero tornare a  scuola non li fa entrare nei laboratori. Ho chiesto di fare i test on line mi  ha risposto che non se ne parla. Mi sembra follia dal momento che li isolerebbe dalla classe.
Secondo quesito. Nella medesima scuola ci sono 3 studenti che hanno un PEI differenziato che non sono in grado di fare il test. Hanno frequentato il corso ma così come è strutturato il test non sono in grado di farlo. Il responsabile mi dice che non li farà entrare nei laboratori al mattino.
Terzo quesito. Il responsabile della sicurezza dice che se a scuola c’è un ragazzo con sindrome schizofrenica non deve frequentare i laboratori e quindi non lo ammetterebbe a determinate specializzazioni anche se lo demotiva.
Chiedo eventuali riferimenti normativi per arrivare ad una soluzione sensata.

La certificazione di ammissione ai laboratori è prevista dalla Circolare Ministeriale n. 363/94; ivi è precisato che tale attestato viene rilasciato dall’ASL, che ha formulato la Diagnosi Funzionale. Qualora l’ASL, che può chiedere di visitare i laboratori, ritenesse che i pericoli per l’alunno siano superabili con eventuali opportuni accorgimenti da essa suggeriti (ad esempio utilizzando prese di corrente protette oppure reti divisorie da fonti di pericolo o, ancora, la presenza di assistente per l’autonomia), l’alunno ha diritto alla frequenza dei laboratori e la scuola è obbligata a predisporre tali accorgimenti. Solo se tali accorgimenti non siano materialmente possibili, per quell’anno l’alunno non potrà frequentare i detti laboratori. In merito a ciascuno dei punti da lei sollevati, si fa presente che: 1) tali alunni debbono essere messi in condizione di poter entrare nei laboratori, sulla base di quanto previsto dalla circolare citata, pena il rischio che la scuola venga denunciata per abuso di potere o per discriminazione; 2) a tali alunni si applica quanto detto sopra; 3) per questi alunni è necessario acquisire un parere dell’ASL e comportarsi secondo quanto da essa indicato.


Sono un’insegnante di sostegno nella scuola secondaria di primo grado e quest’anno ho soltanto 9 ore su un ragazzo con un lieve ritardo. Avendo 9 ore seguo soltanto alcune discipline. Mi è venuto un dubbio. Nel PEI devo inserire soltanto le materie da me seguite oppure tutte le materie che il ragazzo segue?

Il PEI, Piano Educativo Personalizzato dell’alunno, è elaborato “congiuntamente” dai seguenti soggetti: a) tutti i docenti della classe (in cui è iscritto l’alunno con disabilità), b) i genitori o esercenti responsabilità genitoriali dell’alunno co disabilità, c) gli specialisti ASL, che seguono l’alunno. Il PEI, pertanto, deve contenere tutte le discipline studiate dall’alunno, siano esse svolte come gli altri (in modo semplificato), siano invece rapportate alle sue effettive capacità (art. 16, c. 2, della legge 104/92).


Sono la mamma di un ragazzo di 12 anni che frequenta la terza media. Un ragazzo educato, che non mi ha dato mai problemi a scuola, con un media alta e distinto nel comportamento. Mio figlio ha in classe una ragazza violenta (sono stata io stessa aggredita da lei), una bulla, ma che dicono che e’ un elemento h (che scopriamo solo quando succedono degli spiacevoli episodi). Martedi scorso mio figlio ha subito in classe un aggressione da parte sua prima verbalmente e poi fisicamente. Mio figlio si e’ difeso ed ha reagito e per questo motivo gli sono stati dati tre giorni di sospensione. Sospensione decisa esclusivamente dalla reggente, il martedi accade l’episodio e il mercoledi mi notifica la sospensione in piena autonomia, senza consiglio di classe e senza ascoltare i ragazzi. Cosa posso fare?

Il tipo di sanzione disciplinare e l’organo scolastico che può irrogarle sono chiaramente regolati dal DPR n. 235/2007, che ha integrato il Regolamento dei Diritti delle studentesse e degli studenti, emanato alla fine degli anni Novanta. A nostro avviso La sanzione irrogata, senza sentire le parti e senza rispettare il DPR citato, è illegittima e può essere contestata avanti al TAR.


Come insegnante specializzato per le attività di sostegno, vorrei sapere se, in riferimento agli esami conclusivi per la scuola secondaria di primo grado, ci sono sostanziali novità nella valutazione degli alunni nel Decreto Legislativo n 62/17 oppure si fa sempre riferimento alla DPR 122 del 2009 o all’art 16 legge 104? Inoltre si aggiunge qualcosa alla circolare ministeriale 48 del 2012 che parlava di prove differenziate come equipollenti? Insomma, avendo sempre scritto giudizi di amminissione con questi riferimenti normativi, dovrò anche inserire il Decreto Legislativo n 62/17? Se sì in quale forma rispetto la normativa precedente che ho citato?

Per quanto riguarda la valutazione, come precisato nel D.Lgs. n. 62/2017, si deve, obbligatoriamente, far riferimento ai criteri indicati, per ciascuna disciplina, nel PEI (citando l’art. 16 della legge 104/92). Le prove d’esame sostenute dagli studenti con disabilità, preparate dalla Sottocommissione, sono prove differenziate con valore “equivalente”, il cui superamento comporta regolare conseguimento del titolo di studio (D.lgs. 62/2017).


Sono una docente di sostegno. Scrivo nel tentativo di poter dirimere una controversia tra docenti che si è sviluppata nella scuola dove mio marito, docente di sostegno di terza fascia, ha avuto un incarico fino al 30 Giugno. Ora, mio marito segue, in un Liceo, per 9 ore settimanali, una ragazza con ritardo lieve, priva di autostima, la quale adempie ai doveri scolastici con grande motivazione e impegno e segue una programmazione per obiettivi minimi. Sul tema della valutazione, il docente di matematica, fratello di un avvocato, asserisce che gli studenti con obiettivi minimi non possano essere valutati con votazioni superiori al 6. La stessa funzione strumentale per l’inclusione scolastica non ha saputo produrre norme giuridiche attestanti il contrario e ha lasciato la questione in sospeso. Potrebbe, Lei, essere così gentile da fornirmi delucidazioni in merito alla suddetta questione?

Va precisato che l’OM 90/2001, all’art. 15, stabilisce che, nella scuola secondaria, il Consiglio di Classe adotti un PEI i cui obiettivi sono “globalmente riconducibili ai programmi ministeriali” finalizzato al conseguimento del Diploma; tale Pei prende il nome di “semplificato”. In alternativa il Consiglio di Classe può adottare, previa acquisizione del consenso firmato da parte della famiglia, un PEI differenziato, i cui obiettivi, personalizzati, consentono allo studente di conseguire un Attestato di partecipazione. Non esiste, nella norma, la dicitura “obiettivi minimi”. Tanto premesso, dato che il PEI, come contenuti e come “criteri di valutazione”, viene predisposto dal Consiglio di classe per ciascuna disciplina, la valutazione farà riferimento unicamente ai criteri indicati nel PEI, con l’attribuzione coerente del voto; ciò significa che il voto, laddove vi siano capacità e potenzialità evidenti, non debba e non può essere appiattito sul “6 politico”, bensì su valori che arrivano fino al 10, coerentemente con i principi indicati dall’art. 16 della legge 104/92.


Sono una docente della scuola primaria. Nella mia scuola docenti a ruolo su sostegno da un anno all’altro a seconda delle circostanze cambiano alunni a loro assegnati. Per me è un fatto grave. Vorrei sapere qual è la normativa sulla continuità didattica del sostegno.

Se un docente si trasferisce o chiede l’assegnazione provvisoria, la sua partenza determina un’interruzione di continuità nelle classi in cui era assegnato. Se invece il cambio di classe dipende da una decisione assunta dal Dirigente scolastico, allora la situazione cambia. È vero che la normativa assegna al Dirigente Scolastico il potere di assegnare i docenti alle classi, ma è pur vero che il principio della continuità didattica è egualmente presente nella normativa e costituisce, a nostro avviso, un limite ai poteri del DS, quando sono in gioco i diritti degli alunni. Vi suggeriamo di rivolgervi al responsabile regionale per l’inclusione scolastica.Se non riusciste a risolvere tramite l’intervento del referente regionale, non vi resterebbe che rivolgervi ai sindacati-scuola o alla Magistratura.


Sono la mamma di una ragazza down di 16 anni frequentante il secondo anno di un liceo… è stata organizzata una gita scolastica alla quale in principio mi è stata negata la partecipazione ad accompagnarla e poi in seguito pretendono che io paghi la mia quota… mi sono rifiutata e dopo molti incontri e facendo presente che esiste una normativa in tema che dice il contrario pretendono che io faccia una domanda scritta per la mia partecipazione… la mia domanda è giusto che io lo faccia… ho paura che nel momento che faccio questa domanda poi mi facciano pagare perché sono io ha chiedere di partecipare… la scuola in merito alla normativa risponde che non la conoscono e che questa normativa non ha nessun valore ne per la scuola ne a livello giuridico

In realtà, essendo l’uscita didattica un’attività della scuola, devono essere i docenti ad accompagnare tutti gli alunni della classe. E se la scuola è pronta a garantire l’accompagnamento con proprio personale, è sicuro che se lei, in quanto genitore, chiede di accompagnare la figlia, dovrà pagare la quota. Pertanto le suggeriamo di non scrivere nulla e di chiedere alla scuola di provvedere, affinché vi sia il numero di accompagnatori adeguato per consentire a tutti gli alunni della classe, quindi anche a sua figlia, di partecipare all’uscita. Se la scuola assicura l’accompagnatore, lasci che sua figlia, che è già grande (l’associazione italiana Persone Down è disposta ad allenare all’autosufficienza), vada da sola con la classe. Concludendo, l’unica possibilità affinché la ragazza non partecipi all’uscita è una vostra libera e autonoma scelta, in quanto genitori. Diversamente, il diniego a prendere parte all’attività, si configurerebbe come discriminazione, perseguibile ai sensi della legge 67/2006.


Vorrei avere un chiarimento sulle prove equipollenti richieste per l’esame di maturità 2019. Mio figlio frequenta la V Liceo Linguistico ad obiettivi minimi ed essendo affetto da tetraparesi spastica abbiamo indicato nel Pei le prove equipollenti con il docente di sostegno che scriva per lui. Il grave danno motorio (art 3 comma 3 ) lo rallenta molto e i docenti hanno scelto gli obiettivi minimi. La domanda riguarda le simulazioni da fare durante l’anno soprattutto per le lingue inglese spagnolo e tedesco per la seconda prova. Come prova equipollente è stata decisa la lettura e comprensione del testo in lingua straniera con 10 risposte (scritte- vero/falso-a risposta multipla) oltre alla produzione di un tema (dettando al prof di sostegno.) Il chiarimento riguarda il tipo di testo che il docente di lingua deve preparare per fare le simulazioni in corso dell’anno. Attendiamo di conoscere le materie a gennaio ma nel frattempo a scuola stanno facendo le simulazioni. Per inglese e spagnolo la comprensione è buona ma per tedesco è più difficile. L’insegnante di tedesco propone lo stesso testo della classe (livello b2 ) con l’unica modifica di prepararlo in 350 parole anziché 500 con la valutazione uguale al resto della classe. Io mi chiedo se mio figlio ha la programmazione per obiettivi minimi il testo dovrebbe essere equipollente agli obiettivi minimi e non al livello di tedesco B2. Infatti gli studenti che comprenderanno tutto il testo correttamente avranno 10. Quindi il testo in lingua per la comprensione dovrebbe essere più semplice essendo l’obiettivo minimo ma come si può richiedere di fare applicare questo nel Pei? Quale deve essere il livello di Lingua (B1 o B2) per la prova equipollente del liceo linguistico per mio figlio?

Gli alunni con PEI semplificato hanno diritto a prove equipollenti, la cui definizione è descritta all’art 6 comma 1 del DPR n. 323 del 1998.


Sono un’insegnante di sostegno di un Liceo. Quest’anno, per la prima volta, seguo una studentessa di 19 anni, inserita in una quinta classe, affetta da Displegia con assenza di linguaggio verbale fluido e intenzionale. Ha sempre seguito programmazioni differenziate. L’uso del computer, introdotto dal mese di settembre, ha consentito di stimolare il dialogo didattico, educativo e relazionale, dando opportunità, a tutto il Consiglio di Classe, di scoprire abilità cognitive inattese, oltre alla presenza di un mondo interiore ricco e aperto alle nuove conoscenze. Al fine di potenziare il processo educativo della ragazza, il Consiglio di Classe, all’unanimità, e anche su richiesta della famiglia, propone una ripetenza del quinto anno, per poter verificare, in un tempo maggiore, quanto gli obiettivi didattici possano avvicinarsi o corrispondere a quelli minimi delle programmazioni curriculari.Ho letto con attenzione le sue considerazioni in merito alla permanenza degli alunni che svolgono programmazioni differenziate, ma vorrei capire se, appellandoci all’autonomia decisionale del Consiglio di Classe, possiamo, con la ripetenza del quinto anno, garantire all’alunna un recupero dignitoso del diritto allo studio.

La mancata presenza all’esame di Stato comporta, da quest’anno, il rilascio automatico dell’Attestato. Per rispondere alla sua richiesta, è responsabilità esclusiva del Consiglio di Classe stabilire l’ammissione o meno alla classe successiva, così come l’ammissione o meno all’esame di Stato. In sintesi, solamente in caso di non ammissione la studentessa potrebbe ripetere l’anno scolastico (decreto legislativo n. 62/2017).


Abbiamo una ragazza con autismo che frequenta una 1^ liceo.Riteniamo che la richiesta per le ore di sostegno non è stata adeguata da parte della scuola, che non vengano erogati strumenti compensativi per lo studio e che per le valutazioni debbano essere utilizzate metodologie adeguate alla difficoltà di nostra figlia. ABBIAMO BISOGNO DI UNA PERSONA ESPERTA IN MATERIA – ANCHE UN LEGALE – CHE CI AIUTI A METTERE NOSTRA FIGLIA IN GRADO DI FARE IL SUO PERCORSO

Se il docente per il sostegno non è in grado di fare quanto voi richiedete, parlando coi colleghi curricolari, potete rivolgervi al Referente regionale per l’inclusione scolastica della vostra Regione. Se anche con questo non si riesce a superare il problema, allora rivolgetevi ad un avvocato, specie per le ore di sostegno, che debbono corrispondere in base a quanto indicato nel PEI (vedasi legge n. 122/2010, art. 10 comma 5).


Sono insegnante di sostegno nella scuola primaria, mi assento x assistere mia sorella tre giorni al mese, prima il DS mi sostituiva, ora non più. Cosa potrei suggerire al D.S.?

Sembra che le classi in cui lei lavora siano formate solo da alunni “a sviluppo tipico”. Acclarato quindi che la classe è formata da tutti gli alunni, quando lei si assenta per i motivi esposti, deve essere nominato un docente? Se per il primo giorno di lezione il Dirigente può nominare personale interno (ad esempio il potenziamento), per i successivi giorni deve incaricare un supplente, magari affidando l’incarico a personale non in servizio e che ha dato la disponibilità ad aumentare, per supplenze, il suo orario di servizio per massimo 6 ore la settimana (cfr. Nota MIUR 8 novembre 2010, Prot. n. 9839). Tenga presente che la nomina del supplente, dopo il primo giorno, deve effettuarsi se le sue assenze sono consecutive. Se sono separate, il D.S. non può nominare supplenti per un solo giorno. Potrebbe però mandare, come già scritto, un docente del potenziamento.


Sono un insegnante di sostegno. Quest anno sono in una scuola superiore di secondo grado. Ho un dubbio su come vengono assegnate le ore dall’usp. Da un primo conto sono scarse 6 ore ad allievo per la succursale. Come si può fare per avere più ore?
La DS non vuole che la documentazione dei ragazzi disabili e dsa sia presente nella sede della succursale. Quindi quando serve visionare la documentazione bisogna andare nella sede centrale dopo l’orario di servizio. Volevo chiedere se c è un riferimento normativo da presentare per avere la documentazione anche in succursale?

1) Se il numero di ore richieste per i singoli alunni risulta nei singoli PEI, allora le famiglie possono pretendere che l’Ufficio Scolastico Regionale rispetti quell’indicazione, in forza della legge n. 122/2010, art 10 comma 5, diffidando la scuola e l’Ufficio Scolastico Regionale a rispettare tale numero e minacciando che, in mancanza, si rivolgeranno al TAR.
2) I docenti hanno diritto di avere anche copia anonima della documentazione e della diagnosi dei singoli alunni, eventualmente contrassegnata da un numero di codice identificativo. Senza la documentazione relativa, infatti, i docenti non sono in grado di impostare e svolgere un PEI adeguato ai bisogni indicati nelle diagnosi medesime.


L’educatore può accompagnare minori a lui in carico in attività esterne al plesso scolastico (gite, soggiorni, attività sportive, ecc…) anche in assenza di insegnanti ?

L’assistente educatore non ha alunni in carico; egli viene assegnato all’alunno con disabilità per l’assistenza all’autonomia e/o alla comunicazione personale. L’alunno con disabilità, e ciò vale per tutti gli alunni della classe, è affidato agli insegnanti (a tutti gli insegnanti della classe). In caso di viaggi di istruzione o di uscite didattiche o di attività che si svolgono fuori dal plesso scolastico, attività autorizzate dal Dirigente scolastico e che vedono coinvolti tutti gli alunni della classe, fra gli accompagnatori possono esserci figure educative, ma questo non sottrae i docenti dalla presenza in qualità di accompagnatori, responsabili dell’alunno con disabilità a loro affidato.


Il mio istituto ha aderito ad un progetto educativo motorio presso un altro istituto della nostra città. L’insegnante di sostegno di un alunno non è presente nell’ora in cui l’alunno disabile dovrebbe partecipare al progetto prendendo un pulmino per recarsi all’altro istituto. Potrebbe essere accompagnato dall’educatore che in quell’orario sta con l’alunno?

Non ha indicato se si tratta di una scuola Primaria o Secondaria, né di quale tipo di intervento si tratta e, nello specifico, chi vede coinvolti questo progetto. Se lo desidera, ci dia maggiori informazioni al riguardo. Nel frattempo, facciamo presente quanto segue: poiché la scuola è impegnata in percorsi inclusivi, se viene promosso un progetto in orario scolastico, esso deve essere rivolto a tutti gli alunni della classe e non al solo alunno con disabilità.


Sono un insegnante di scuola primaria su posto di sostegno da ormai 22 anni. Seguo da due anni una bambina autistica e sono da molti anni funzione strumentale per l’inclusione nel mio istituto. Ora, dal prossimo anno scolastico risulterò perdente posto per mancanza di alunni certificati. La mia domanda è questa: essendo presente nel mio istituto un posto di potenziamento su posto comune, in cui però la titolare non ha mai effettivamente preso servizio per motivi di salute, non è possibile chiedere il cambiamento in posto di sostegno? Premetto che non è un problema di posto di lavoro, dopo 22 anni potrei chiedere tranquillamente e ottenere il cambio su posto comune e lavorare vicino casa mia…. ma vorrei poter continuare a seguire la funzione che svolgo con passione…

In via di principio riterremmo che la Sua richiesta possa ottenere accoglimento.
Ne parli col DS, il quale prenderà contatti con l’USR. L’unico problema potrebbe essere costituito dal fatto che i posti di sostegno sono creati in presenza di iscrizioni di alunni con disabilità. In mancanza di alunni certificati, potrebbe passare su posto comune nel suo istituto, mantenendo l’incarico di funzione strumentale per l’inclusione.