Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 64

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Ufficio Sesto

Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 64

Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2011-2012.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO l’articolo 7, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n.1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, che ha sostituito gli articoli 2,3 e 4 della citata legge n.425/1997; in particolare l’articolo 1, capoverso articolo 3, comma 9;
VISTO l’articolo 18 dell’O.M. n.41 in data 11 maggio 2012, ai sensi del quale il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;
RITENUTO che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l’eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;
RITENUTO, pertanto, che i candidati che sostengono le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2012/2013, debbano essere ammessi con riserva a dette prove, qualora non abbiano ancora conseguito il diploma di superamento dell’esame di Stato in quanto ammessi a sostenere gli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado nella sessione straordinaria 2012 di cui al presente decreto;

DECRETA

Art. 1
1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado, per l’anno scolastico 2011-2012, si svolge secondo il seguente diario:

  • prima prova scritta: mercoledì 12 settembre 2012;
  • seconda prova scritta: giovedì 13 settembre 2012 e, per i licei artistici e gli istituti d’arte, con prosecuzione secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;
  • terza prova scritta: lunedì 17 settembre 2012, secondo i tempi previsti per la sessione ordinaria;
  • per i licei artistici e gli istituti d’arte, la terza prova scritta si svolge al termine della seconda prova scritta;
  • quarta prova scritta: giovedì 20 settembre 2012;
  • inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte.

 

Art. 2
1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, l’esame ha luogo nei giorni di giovedì 13 e lunedì 17 settembre 2012.
2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata per mercoledì 12 settembre 2012.
3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo mercoledì 12 settembre 2012.

Art. 3
1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano martedì 11 settembre 2012, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell’eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità di quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d’esame della sessione ordinaria.
3. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.

Art. 4
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell’O.M. n.41 in data 11 maggio 2012.
2. I Capi degli istituti sedi d’esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

Roma, li 20 luglio 2012

IL MINISTRO
FRANCESCO PROFUMO