Itp Scuola: ultimi aggiornamenti e possibili novità 2019

da Orizzontescuola

di redazione

Quali sono le sentenze imminenti che si attendono per gli Itp nella scuola e quali le possibili novità in arrivo nel 2019 per gli assistenti tecnici di laboratorio.

L’Itp è acronimo di Insegnante Tecnico Pratico, docente con responsabilità e attività proprie della classe.

La riforma degli Istituti Professionali prevede 6 ore settimanali nella classe da docente unico.

Negli Istituti Tecnici collabora con il collega della disciplina, per la materia di insegnamento affidata ad entrambi. r

Relativamente ai compiti nei consigli di classe si fa riferimento all’ art del D. lgs  297 del 1997.

 

Il corretto funzionamento dei laboratori dipende quindi in gran parte dal loro ruolo.

In quali scuole sono previsti gli ITP

Ad oggi gli insegnanti di supporto in laboratorio sono presenti solo per le scuole secondarie superiori, ovvero per gli Istituti Tecnici e Professionali e non anche per le scuole secondarie di I grado (le scuole medie).

Itp nelle scuole medie: assunzioni 2019?

Per ottimizzare il funzionamento dei laboratori nelle scuole medie e preparare gli alunni alle superiori, da qualche tempo si richiede al Miur di cambiare la normativa in materia, prevedendo assunzioni di docenti itp alle medie. Questa non è peraltro l’unica questione in sospeso in merito agli itp: ce n’è una anche più impellente che riguarda l’abilitazione del diploma e la legittimità dei criteri di inserimento nelle graduatorie. Abbiamo raccolto alcune testimonianze sulla vexata quaestio contenenti la richiesta al Miur di ripristino di un ordine nelle graduatorie di seconda e terza fascia per gli itp.

Graduatorie Itp: chi può essere inserito in II fascia

Il fatto è che la circolare Miur n. 37856 del 28/08/2018, che fornisce indicazioni in merito alle supplenze a.s. 2018/19, nell’ apposito paragrafo dedicato agli ITP, ha richiamato i recenti dispositivi n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha sentenziato che «non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e che «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici […] perché gli insegnanti in possesso del diploma
in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.»

Di conseguenza vanno depennati dalla II fascia di istituto:

  • gli ITP inseriti in base alla presentazione del ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in assenza di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all’Amministrazione; i ricorrenti inseriti per ricorso straordinario al PdR potranno essere depennati automaticamente, in quanto la tempistica mediamente richiesta per una decisione fa presumere che non sia stato emesso alcun provvedimento di merito (infatti non esiste in questa fattispecie una fase cautelare). Dunque sarà cura dell’interessato nel caso produrre decisione sfavorevole all’Amministrazione per chiedere il reinserimento;
  • gli ITP la cui posizione è stata oggetto di sentenza TAR o del Consiglio di Stato favorevole all’Amministrazione;
  • gli ITP eventualmente inseriti in relazione a diffide o altre comunicazioni; in assenza di provvedimento giurisdizionale manca il titolo per l’esecutività, pertanto tali diffide dovranno essere archiviate e gli ITP dovranno essere espunti dalla II fascia delle graduatorie di istituto.

Possono invece essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto:

  • gli ITP che sono in possesso di titolo di abilitazione all’insegnamento;
  • gli ITP che beneficiano di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all’Amministrazione (inserimento con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non passate in giudicato).

Come si evince sussiste attualmente un quadro molto disomogeneo tra docenti in attesa della sentenza e docenti che sono stati reinseriti nella terza. Ad inizio 2019 saranno discussi altri appelli e la situazione rischia di frammentarsi ulteriormente.