«Colloquio integrativo» per cambiare indirizzo

da Il Sole 24 Ore

di Laura Virli

Tempo di iscrizioni alla scuola superiore. Adolescenti posti di fronte a un bivio da cui potrà dipendere il loro successo formativo e nel lavoro. La paura di sbagliare è elevata. E a volte i dubbi rendono difficile la scelta. Sarà la scuola giusta? Non sempre è così facile decidere. Utile, quindi, sapere che si può cambiare indirizzo. Si, è possibile sempre. Una volta si chiamavano “passerelle” tra scuole. Ma le famiglie devono fare molta attenzione, cercare di fare la scelta giusta e agire con cautela qualora si decida di cambiare strada. A causa di norme che si sono accavallate negli anni, nelle scuole si riscontrano incertezze e una certa flessibilità discrezionale nell’assicurare i passaggi ad altri indirizzi di studio, soprattutto dopo il secondo anno. Cerchiamo di fare un pò di chiarezza.

Cambio di indirizzo dopo il primo anno
All’interno dell’obbligo scolastico, ossia nei primi due anni di scuola superiore o fino ai 16 anni uno studente può cambiare indirizzo senza sostenere un vero e proprio esame. Una volta ottenuta la promozione al termine del primo anno, per essere iscritto alla seconda classe di altro indirizzo di studi, deve sostenere un “colloquio integrativo” prima dell’inizio delle lezioni, diretto ad accertare eventuali carenze nelle materie non studiate nell’indirizzo di provenienza (comma 3 art. 24 Om 90/2001 in applicazione del art. 5 del DPR 323/99).
Ad esempio, se si passa dal liceo scientifico al liceo classico, il ragazzo sosterrà un “colloquio di approfondimento” in greco, materia che non ha studiato il primo anno, al fine di predisporre un piano di recupero individualizzato, da attuare nel primo periodo di lezioni della classe seconda.

Cambio di indirizzo dopo il biennio obbligatorio
Se lo studente desidera cambiare indirizzo di studi, dopo aver ottenuto la promozione alla classe terza (o quarta o quinta), è necessario il superamento di esami integrativi (art. 192 Dlgs 297/94) da effettuarsi prima dell’inizio delle lezioni, per accertare la conoscenza di materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio precedentemente seguito. Chiaramente, se lo studente si trova nello stato di sospensione del giudizio per la presenza di un debito, deve essere, prima promosso a tutti gli effetti, e poi, può sostenere gli esami integrativi.

Esami di idoneità
Nel caso in cui uno studente, per qualunque motivo (una malattia, un trasferimento, istruzione parentale, etc), non abbia potuto frequentare o si sia ritirato entro il 15 marzo dell’anno scolastico di riferimento, può chiedere di sostenere un esame di idoneità (art. 192-193 Dlgs 297/94). Per l’accesso agli esami di idoneità, lo studente deve possedere un’età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi. L’esame riguarda tutte le materie previste dal curricolo di studi delle classi precedenti quella alla quale lo studente aspira.