Entro il 31 gennaio si può modificare la domanda «errata»

da Il Sole 24 Ore

di Claudio Tucci e Laura Virli

Un’altra informazione utile a famiglie e studenti, alle prese fino alle ore 20 del 31 gennaio con le iscrizioni on line al nuovo anno scolastico, è cosa succede in caso di scelta sbagliata “in corsa”, vale a dire, quando è ancora aperta la procedura telematica sul sito del Miur, o se ci si ripensa, successivamente, magari a pochi giorni dall’inizio delle lezioni. Una volta si chiamavano “passerelle” tra scuole. Chiaramente è più facile se si decide di spostarsi fin da subito. Ma visto l’accavallarsi di norme e una certa “discrezionalità” che si riscontra da scuola a scuola, conviene fare un po’ di chiarezza.

Le regole
Diciamo subito che quando una domanda viene inoltrata non è più possibile modificarla. Ma nulla è compromesso per sempre. Se infatti si cambia idea e se lo si fa in questi giorni, e comunque entro il 31 gennaio, è necessario contattare la scuola a cui l’istanza è stata inoltrata e chiedere la restituzione alla famiglia. In questo modo, la domanda ritorna disponibile sul portale per le modifiche e, una volta salvata, potrà essere inoltrata di nuovo.

Il trasferimento
Mettiamo, poi, il caso che questo “ripensamento” avvenga a iscrizioni concluse perché, ad esempio, si vuole cambiare indirizzo o istituto (può capitare che un genitore si debba spostare in altra città per lavoro). Qui si parla di “trasferimento”. In questo caso, i genitori sono chiamati a presentare una richiesta motivata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione sia a quello della scuola di destinazione. Se il dirigente della scuola di destinazione accoglie la domanda, la scuola di prima iscrizione rilascia il nulla osta tempestivamente, e comunque, entro 30 giorni dalla richiesta. Attenzione. Il trasferimento può anche non essere concesso. Lo spostamento dell’alunno, cioè, non deve comportare l’attivazione di nuove classi, con maggiori oneri a carico dello Stato.