Assenza per gravi patologie. Quali regole per il personale della scuola

da Orizzontescuola

di Paolo Pizzo

Le assenze per gravi patologie sono disciplinate dal CCNL Scuola. Quali sono i criteri e le modalità di applicazione della norma?

Emilia scrive

Salve, Vorrei sapere come viene disciplinata l’assenza per patologia grave e terapia salvavita per un docente a tempo indeterminato della scuola pubblica.  Grazie 

Normativa

Il regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola trova la propria disciplina nella disposizione negoziale di cui al comma 9, dell’art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) del CCNL Comparto Scuola

Articolo che testualmente recita: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

Certificazione e terapie

Dalla norma richiamata appare chiaro come gli unici i periodi che danno diritto all’applicazione dei benefici sono :

a) periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);
b) periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate dalle terapie effettuate).

Preventivamente deve essere stata accertata e certificata dalla competente ASL la grave patologia.

Conclusione

Nel caso che ci pone Emilia è bene che sia il dipendente che la scuola sappiano che i benefici di cui all’art. citato, ovvero esclusione dell’assenza dal periodo di comporto, dalla trattenuta fino ai 10 giorni e dalla visita fiscale, nonché intera retribuzione per tutto i periodi di assenza, si applicheranno solo a determinate condizioni.

Dalla certificazione in possesso del dipendente e da presentare a scuola (anche in modalità online) deve  infatti emergere chiaramente che la condizione morbosa è assimilabile ad una patologia grave, per la quale è necessaria l’effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. L’assenza dal servizio sarà poi giustificata di volta in volta dalla struttura o dal medico che fornisce le singole prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, la norma contrattuale (art. 17 comma 9) non richiede solo la presenza di particolari patologie, ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti: i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l’applicazione della disciplina più favorevole.

Perché il dipendente possa invocare l’applicazione dei benefici richiamati, quindi, non è sufficiente che sia affetto da una patologia definita grave, ma è necessario che la predetta condizione sia seguita da quella ulteriore di essere soggetta a terapie, ovviamente relative alla patologia medesima, che siano temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse l’effettivo espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie.