Legge 7 agosto 2012, n. 135
(in SO n. 173 alla GU 14 agosto 2012, n.189)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0157)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, non convertite in legge.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Stromboli, addi’ 7 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze
Giarda, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3396):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal Ministro dell’economia e finanze (Monti) e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento (Giarda) il 6 luglio 2012.
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio), in sede referente, il 9 luglio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 10 luglio 2012.
Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 12, 19, 23, 24, 25, 26, 27, e 30 luglio 2012.
Esaminato in Aula il 18, 26, 27 e 30 luglio 2012 ed approvato il 31 luglio 2012.
Camera dei deputati (atto n. 5389):
Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 1º agosto 2012 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 1º agosto 2012.
Esaminato in aula il 2, 3 e 6 agosto 2012 ed approvato il 7 agosto 2012.
Avvertenza:
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e’ stato pubblicato nel S.O. n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 156 del 6 luglio 2012.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Testo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (( nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. ))". (12A09068)
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Riduzione della spesa per l'acquisto di beni
e servizi e trasparenza delle procedure
1. ((Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto,)) i contratti stipulati in
violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa. Ai fini
della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di
acquisto e quello indicato nel contatto. ((Le centrali di acquisto
regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita' e di prezzo
degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.,
non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.))
2. ((All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «I criteri di
partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le
piccole e medie imprese».))
((2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modifiche:))
(( a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole:
«Nel caso di lavori,»;))
(( b) all'articolo 41, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua
motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale»;))
(( c) all'articolo 75, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata
da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel
bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo
base»;))
(( d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: «Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo
nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da
centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel
bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento
dell'importo contrattuale».))
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a
condizione risolutiva nel caso di disponibilita' della detta
convenzione.
4. Al comma 3((-bis)) dell'articolo 33 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e' aggiunto infine il seguente periodo: «In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207».
6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle
finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite
specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal
fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con Consip S.p.A.
7. ((Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma
574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di
coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e
le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta,
relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi
a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza
regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando
i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul
sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti
sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle
procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva
la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie
merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre
centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e
prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni
e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita'
per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso
di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali
di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior
vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del
presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e
per danno erariale.))
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,
ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma
7 e quello indicato nel contratto.
9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo
conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del
livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche
del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato
ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i
precedenti commi 7 e 8.
10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario
straordinario di cui all'((articolo 2)) del decreto-legge n. 52 del
2012 ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012)) ed
a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle
convenzioni.
11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del
decreto-legge n. 52 del 2012 ((convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 94 del 2012)) istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle
centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti
ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire a Consip
S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della
durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti
attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella
convenzione che trovera' applicazione nei relativi contratti
attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione
che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui
relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato
un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in
qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione
all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e
previo pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla stipula del predetto contratto siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip
s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di
cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il diritto
di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai
sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio
del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne da'
comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno,
ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del
patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
14. ((Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del
diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15,
possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013,
interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo
miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano
offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il
raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta
presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura)).
15. ((Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile
ricorrere, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi ivi
previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero
all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della
convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012
e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da
esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto)).
16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 e'
prorogata fino al 30 giugno 2013, ((a decorrere dalla data di
esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non
sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di committenza
la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una
convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi)).
L'aggiudicatario ha facolta' di recesso, da esercitarsi secondo le
modalita' di cui al precedente comma 15.
((16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi di
particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono
essere stipulate con una o piu' imprese alle condizioni contrattuali
migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente».))
17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della
Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico
di e-procurement realizzato a supporto del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto
previsto al successivo comma 18.
18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni
con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema
informatico di e-procurement di cui al comma 17 per l'effettuazione
delle procedure che la medesima svolge in qualita' di centrale di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni ((nonche' per le
ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle pubbliche
amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le
amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di
e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure
per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualita' di
centrale di committenza)).
19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e la
trasparenza dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi
costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di
Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle
procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 e del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche
mediante l'impiego di strumenti telematici.
20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di
alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica nonche' le modalita' di
versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei
Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi
delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi
dell'amministrazione che effettua la dismissione.
21. ((Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a
decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di
beni e servizi. Una quota di tale riduzione e' rapportata, tenendo
conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli
eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato
rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi
del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei
conti, desumibile dai dati del sistema di contabilita' economica
analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente
riduzione delle spese di ciascun Ministero e' determinata secondo gli
importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto)). I predetti
importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di
previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle
dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati
in relazione alle disponibilita' finanziarie dei capitoli
interessati.
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre
una differente ripartizione della riduzione loro assegnata
nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma
21.
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal
comma 24.
24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti:
«l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente
per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu'
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte
alla prevenzione del rischio medesimo; l-quater) provvedono al
monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato
il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale
nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte
di natura corruttiva.».
25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole:
«Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» sono sostituite
dalle seguenti: «Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi».
26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla
razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di
intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non
inferiori ((a 25 milioni)) di euro per l'anno 2012 ((e a euro 40
milioni)) a decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi
ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici,
assicurando risparmi non inferiori ad euro ((30 milioni)) per l'anno
2012 ((e a euro 70 milioni)) a decorrere dall'anno 2013, nonche'
delle procedute di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli
relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando
risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ((e a euro
10 milioni)) a decorrere dall'anno 2013. I predetti risparmi
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.
((26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri
complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione
di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi,
sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015
rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi
fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche
mediante la rinegoziazione di contratti gia' stipulati. Nello stesso
periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed
apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno
essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonche' per
la manutenzione di beni e servizi, da effettuare prioritariamente da
imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti
almeno del 5 per cento.))
26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 e'
sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 2
Riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle
agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca,
nonche' degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,
nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non
generale e le relative dotazioni organiche, in misura non
inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna
dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando
un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale
personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla
presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le
dotazioni previsti dalla normativa vigente. ((Al personale
dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di
soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo
17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle
percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto
previsto dal comma 6 del presente articolo)).
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici
delle forze armate e' ridotto in misura non inferiore al 10 per
cento. Con il predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66
del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di
cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto
personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni,
e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le
modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e
5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. ((In attuazione di
quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono
ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza
armata, suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della
Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo
della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono
previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale
riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonche'
disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del
collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale
militare non dirigente)).
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione
le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro
il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle
specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle
percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia
recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni
organiche di altra amministrazione. ((Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e
non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota
corrispondente alle unita' in servizio all'estero alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi
estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a
tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo)).
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i
provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono,
a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla
data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le
procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di
incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 ((avviate alla predetta data)) e le
procedure per il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il
personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici
giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresi' escluse le
amministrazioni interessate ((dalla riduzione disposta dall'articolo
23-quinquies,)) nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri che
ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione
delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma
5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di
organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure
volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali,
attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando
eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di
controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o
interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che
svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione
del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per
l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d),
ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e
tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e
all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se
non con disposizione legislativa di rango primario.))
((10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione
dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.))
((10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del
presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate
dagli articoli 23-quater e 23))-quinquies.
11. Per le unita' di personale eventualmente risultanti in
soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le
amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il
divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i
trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo
33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini
di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti
procedure e misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei
requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base
alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero
comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31
dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di
appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla
presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il
trattamento di fine rapporto medesimo sara' corrisposto al momento
della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla
base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre
2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sara' corrisposto
al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla
corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24
del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione
delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto
previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i
tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni
a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo
di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in
coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di
mobilita' guidata, anche intercompartimentale, intesi alla
ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1
che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile
secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la
lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti,
previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque
concludersi entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri
competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso
decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che
deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di
utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore
anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza, al netto degli
interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo
parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale
riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in
ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del
restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita'
di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque
non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8
dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere
aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i requisiti
per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le
amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul
relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di
disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di
cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad
accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei
limiti delle disponibilita' in organico, fermo restando il regime
delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni
che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere
ad assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie
dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui
al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono
sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le ipotesi di
responsabilita' dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei
limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica
la prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio
di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del
requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale».))
16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al presente
articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di
formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai
sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono
sostituite dalle seguenti: «((fatti salvi la sola informazione ai
sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli
uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
lavoro, l'esame congiunto, ove previsti)) nei contratti di cui
all'articolo 9».
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165:
a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ((ai sensi dell'articolo 9))» sono sostituite dalle
seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»;
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in
cui processi di riorgazzazione degli uffici comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilita', al
fine di assicurare obiettivita' e trasparenza, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi
dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i processi
di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza
dell'individuazione di criteri e modalita' condivisi, la pubblica
amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in
mobilita'».
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata
in vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle
organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di
partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
20. ((Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento
operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia dei
propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla
immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di
criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento
strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1°
novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data,
di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto
termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui
alla citata normativa)).
((20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli
23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie
fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano
incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del
citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro incarico presso
le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.))
((20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali
che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici
giorni dalla data dell'incorporazione.))
((20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)(( al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le
seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»;))
b)(( dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:))
((«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore
al trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative
e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello
previsto al periodo precedente.))
((5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei
dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non puo'
comunque essere superiore al trattamento economico del primo
presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;))
c)(( la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compensi per gli
amministratori e per i dipendenti delle societa' controllate dalle
pubbliche amministrazioni».))
((20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si
applicano rispettivamente a decorrere dal primo rinnovo dei consigli
di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e
agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.))
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 3
Razionalizzazione del patrimonio pubblico
e riduzione dei costi per locazioni passive
1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica
e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni
2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli
indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al
canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296 sono apportate le seguenti modifiche:
(( a) la lettera b) dell'articolo 10 e' sostituita dalla
seguente)):
((«b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati
esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi
universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito di beni
immobili di proprieta' dello Stato per le proprie finalita'
istituzionali»;))
b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata;
c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata.
((2-bis. All'articolo 1,)) comma 439, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse;
b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi enti.» e'
aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, ((n. 267, possono concedere))
alle Amministrazioni dello Stato, per le finalita' istituzionali di
queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.»
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facolta' di
recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai
termini di preavviso stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento
ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso
istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazione
sono ridotti a decorrere dal ((1° gennaio 2015)) della misura del 15
per cento di quanto attualmente corrisposto. ((A decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai
contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data)). La
riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei
contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga
alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il
diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche
agli utilizzi in essere in assenza di titolo ((alla data di entrata
in vigore del presente decreto)). Il rinnovo del rapporto di
locazione e' consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti
condizioni:
a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo
di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni ((dello Stato)) delle esigenze
allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani
di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, ove gia' definiti, nonche' ((di quelli)) di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i
relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza
dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le
Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative
alternative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel
rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei
costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza
da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di
cui al primo periodo del ((comma 4)) e degli enti pubblici vigilati
dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per i quali
la proprieta' ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come
previsto dal secondo periodo del ((comma 4)), deve essere autorizzata
con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per le
altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo
del ((comma 4)) deve essere autorizzata dall'organo di vertice
dell'Amministrazione e l'autorizzazione e' trasmessa all'Agenzia del
Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove
la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti
relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte
dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili
ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione a
cura delle Ammistrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione
del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei
piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche' in quelli di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti.
7. Le disposizioni ((dei commi da 4 a 6)) non si applicano in via
diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio
sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi
comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il
comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:
«222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita
dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli
stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione ((della presente disposizione)) piani di
razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri
sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Detti piani devono essere comunicati all'Agenzia del
Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente
dagli indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti.
In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il
rapporto mq/addetto e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il
31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi
di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della
razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede di
predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a
quello in cui e' stata verificata e accertata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi
di spesa conseguiti, per essere ((destinata)) alla realizzazione di
progetti di miglioramento della qualita' dell'ambiente di lavoro e di
miglioramento del benessere organizzativo purche' inseriti
nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei
piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in
ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni
sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle
recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono
principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di
rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo,
degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione
cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre
di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In assenza di tale attivita' di cui al presente comma le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei
risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222
bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente
all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi
all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare,
ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo
scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni».
10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della
spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio,
entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o
porzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la
verifica della idoneita' e funzionalita' dei beni ad essere
utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le
proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata,
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della
legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle
esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne da'
comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei
predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti.
La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del
citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli
Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del
30 per cento del valore locativo congruito dalla competente
Commissione di congruita' dell'Agenzia del demanio di cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito
il seguente:
«4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui
ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, sono
definiti i contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni e
clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di
compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile,
tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti
producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e
sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte
dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza
e sulla efficacia della gestione».
((11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del
mercato immobiliare e della difficolta' di accesso al credito, al
fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte
degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di
prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette
procedure non puo' essere inferiore a centoventi giorni a decorrere
dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al
fine di agevolare l'acquisto della proprieta' da parte dei
conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a
condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che
tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di
immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una
determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione,
spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del
conferimento del mandato. La predetta disposizione si applica anche
alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto quando non sia gia' scaduto il
termine per l'esercizio del diritto di prelazione.))
12. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «L'Agenzia del demanio,
al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti
territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi
di societa' a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o
maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante
tali operatori e' curata, previa sottoscrizione di apposita
convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero,
in funzione della capacita' operativa delle stesse strutture,
dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema
delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalita'
previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche per gli
interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti
il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del
demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con
le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione
delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando
all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del demanio e di
quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del((presente decreto,))
dotato di idonee professionalita'.»;
b) al comma 7, prima delle parole: «((Restano)) esclusi dalla
disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il
Ministero della difesa» sono aggiunte le parole «Salvo quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro
di cui al comma 5»;
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole «gli interventi di
piccola manutenzione» sono aggiunte le parole: «nonche' quelli atti
ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
13. L'Agenzia del demanio puo' destinare quota parte dei propri
utili di esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze
allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse
le condizioni recate dal primo periodo del ((comma 4)) del presente
articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
14. Al fine di consentire agli operatori economici il piu' efficace
utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e
integrazioni, al medesimo articolo sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: «per un periodo
non superiore a cinquanta anni»;
b) al comma 2, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle
finanze» sono aggiunte le seguenti «-Agenzia del demanio»;
c) il comma 3 e' cosi' sostituito: «Ai Comuni interessati dal
procedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata della
concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del
relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai
Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al 50 per
cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione
dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle
relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie
alla riqualificazione e riconversione. Tale importo e' corrisposto
dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.»;
d) il comma 5 e' cosi' sostituito: «I criteri di assegnazione e le
condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente
articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del
demanio, prevedendo espressamente:
a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato
sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della
concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal
contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;
b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica iniziativa di
valorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di servizio
di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal
presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 296 del 13 settembre 2005.»
15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le
parole «o fondi immobiliari.» sono aggiunte le seguenti parole: «Alle
societa' di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali,
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e
139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle
concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del
medesimo decreto.
17. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16((-sexies)),
in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nell'ambito della
liquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli immobili
utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle
finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento
e' costituito dalla proprieta' di beni immobili dello Stato, di
valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del
Demanio, previa intesa con le societa' di cui al comma 16-ter. Con
separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della (( presente disposizione )), sono regolati i rapporti
tra le parti interessate».
18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni
di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione
dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa
speciale, di altri soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2012», sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2012».
((19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con
esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i
suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle
caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito in proprieta' al
comune, che ne assicura l'inalienabilita', l'indivisibilita' e la
valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e dello
sviluppo alla societa' Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai
sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono
esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione
dell'Arsenale tramite la suddetta societa'. L'Arsenale e' sottoposto
agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di Venezia e alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Per le finalita' del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa
con il Ministero della difesa, procede alla perimetrazione e
delimitazione del compendio e alla consegna dello stesso alla
societa' Arsenale di Venezia S.p.A.. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del
trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo
spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione
delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.))
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
(( Art. 3 bis
Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione ))
(( 1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di
riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia
abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti
di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita
domanda del soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento
agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del
credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti
danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato di
cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita' di
operativita' della stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai
fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle
banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del
finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso,
all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi
dovuti. Le modalita' di fruizione del credito di imposta sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di
risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento
agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con
modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei
soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a
ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale,
sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di
avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle
prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse,
anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento
per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia
e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalita' attuativi
del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformita' di
trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto
protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di
competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di
6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la
spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il
comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi
dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al
fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma
3-bis nonche' l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione emergenziale
prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le
annualita' 2012 e 2013 e' autorizzata l'assunzione con contratti di
lavoro flessibile fino a 170 unita' di personale per i comuni colpiti
dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unita' di personale da parte della
struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei
limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni,
non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al
comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni
di comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per le
assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le
unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il
rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime
graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le
assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012.
Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le
unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni
possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter
attivare la presente disposizione.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro 3.750.000
per l'anno 2012 e di euro 9.000.000 per l'anno 2013, si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata
a ciascun Presidente di regione. ))
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 4
Riduzione di spese, messa in liquidazione
e privatizzazione di societa' pubbliche
1. Nei confronti delle societa' controllate direttamente o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a
favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento
dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della societa' entro il 31 dicembre 2013.
((Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche
amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento
della societa' sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in
misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;))
b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle
partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente
decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del
servizio per cinque anni, ((non rinnovabili)), a decorrere dal 1°
gennaio 2014. ((Il bando di gara considera, tra gli elementi
rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di
tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare
l'intera partecipazione della pubblica amministrazione
controllante)).
2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai
sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette
societa' non possono comunque ricevere affidamenti diretti di
servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono
titolari. I servizi gia' prestati dalle societa', ove non vengano
prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
3. ((Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano alle societa' che svolgono servizi di interesse generale,
anche aventi rilevanza economica, alle societa' che svolgono
prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nonche' alle societa' di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8,
del presente decreto, e alle societa' finanziarie partecipate dalle
regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per
il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in
relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della
sicurezza dei dati, nonche' all'esigenza di assicurare l'efficacia
dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore
agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di
indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le
medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per
l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso
al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per
rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del
mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta
verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per
l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta
giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorita' e'
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano altresi' alle
societa' costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007,
richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera ,a) del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2012, n. 100)).
((3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi
provvedimenti di attuazione, nonche' le attivita' di sviluppo e
gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche,
svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di
statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla
Sogei S.p.A., che svolgera' tali attivita' attraverso una specifica
divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle
attivita' secondo il precedente modello di relazione con il
Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di
scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le
attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei
S.p.A.))
((3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A.
delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti normativi, le
attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli
acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad
essere svolte dalla Consip S.p.A. La medesima societa' svolge,
inoltre, le attivita' ad essa affidate con provvedimenti
amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei
S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi
rapporti nonche' i tempi e le modalita' di realizzazione delle
attivita', si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualita' di centrale
di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.))
((3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo
20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.A. svolge
altresi' le attivita' di centrale di committenza relative alle Reti
telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di
connettivita' ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonche'
ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il
contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
1° dicembre 2009, n. 177.))
((3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini
del rilascio dei pareri di congruita' tecnico-economica da parte
dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip
apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.))
((3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani
di ristrutturazione e razionalizzazione delle societa' controllate.
Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di
beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.
94, e prevedono l'individuazione delle attivita' connesse
esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui
all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate
e accorpate attraverso societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini
di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario
per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta
del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa
per acquisto di beni e servizi.))
4. I consigli di amministrazione delle societa' di cui al comma 1
devono essere composti da non piu' di tre membri, di cui due
dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di
poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le
amministrazioni medesime, per le societa' a partecipazione diretta,
ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e
dipendenti della stessa societa' controllante per le societa' a
partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di
amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare
della partecipazione ((o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le
disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento
economico,)) ovvero i dipendenti della societa' controllante hanno
obbligo di riversare i relativi compensi assembleari
all'amministrazione((, ove riassegnabili, in base alle vigenti
disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico
accessorio,)) e alla societa' di appartenenza. E' comunque consentita
la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente
comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre
societa' a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta,
devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. Nel caso di
consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione
e' determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso
di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la
composizione dovra' assicurare la presenza di almeno tre dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di
indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni
medesime, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre
membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e
dipendenti della stessa societa' controllante per le societa' a
partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di
Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al
Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione
deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e
supervisione delle attivita' di controllo interno. Resta fermo
l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma
precedente. La disposizione del presente comma si applica con
decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche
in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli ((
articoli da 13 a 42 )) del codice civile esclusivamente in base a
procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la
disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a
favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non
possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono
escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo
sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica ((e gli enti e
le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e
dei beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della formazione,
le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di
cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le
associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli
enti territoriali e locali.))
((6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano
all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo consiglio di
amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del
dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno
designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di
qualificata professionalita' nel settore della formazione e
dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del
consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali
componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese
documentate. L'associazione di cui al presente comma non puo'
detenere il controllo in societa' o in altri enti privati e le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre
2012.))
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e
di assicurare la parita' degli operatori nel territorio nazionale, a
decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le
stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono
sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attivita'
mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto
legislativo. ((E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e
servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11
agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono
altresi' ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non
governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli
ambiti di attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
relativi regolamenti di attuazione)).
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto puo'
avvenire solo a favore di societa' a capitale interamente pubblico,
nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla
giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione
che il valore economico del servizio o dei beni oggetto
dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro
annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza
naturale e comunque fino al ((31 dicembre 2014. Sono altresi' fatte
salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore
complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui
all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381)).
((8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste
dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.))
9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni limitative delle assunzioni previste per
l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo
9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque
l'applicazione della disposizione piu' restrittiva prevista dal primo
periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall'anno 2013 le societa' di cui al comma 1
possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del
50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalita'
nell'anno 2009.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il
trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle
societa' di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non puo'
superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei
vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei
suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti
responsabili della societa' rispondono, a titolo di danno erariale,
per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtu' dei contratti
stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
societa' quotate ed alle loro controllate. ((Le medesime disposizioni
non si applicano alle societa' per azioni a totale partecipazione
pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1
continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.
Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche
di carattere speciale, in materia di societa' a totale o parziale
partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non
diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque
la disciplina del codice civile in materia di societa' di capitali.))
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto
divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali in sede
di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali
comunque denominati, intercorrenti tra societa' a totale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni
statali (( e regionali )); dalla predetta data perdono comunque
efficacia, salvo che non si siano gia' costituti i relativi collegi
arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti
anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 5
Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dal 1° gennaio
2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse
dalle societa' agenti del servizio nazionale della riscossione, le
eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi
tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di
ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di
riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da
accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione,
fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello
stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresi', le modalita'
con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque, assicurato il
rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio
certificato.
2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e le
societa' dalle stesse amministrazioni controllate non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi;
il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2013,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere.
La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate
((dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali,)) dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica((, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza,)) ovvero per i servizi
istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I
contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza
l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il
trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza
del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a.
nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo
termine di autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura in
acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per
le Pubbliche Amministrazioni.
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di
servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso
per le sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e'
valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e
disciplinare dei dirigenti.
5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita' nella gestione
delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il
personale gia' adibito a mansioni di autista o di supporto alla
gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni,
e' restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di
appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente assegnato a
mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale
coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale
di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in
godimento.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanzia pubblica ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto
attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00 euro.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I
contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono
adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone
la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo
previsto. A decorrere dalla medesima data e' fatto obbligo alle
universita' statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al
personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione
del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali
somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la
contrattazione integrativa.
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche
di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ((
nonche' delle autorita' )) indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente
fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno
luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di
cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di
responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente
responsabile.
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011,
nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (( nonche' alle
autorita' )) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di
consulenza a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse e
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo
anno di servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle
oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito
con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle
retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare conseguenti risparmi di
spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano
convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero
utilizzano i parametri di qualita' e di prezzo previsti nel ((decreto
di cui al quinto periodo del presente comma)) per l'acquisizione dei
medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene
con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e
indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche
amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute
all'utilizzo dei servizi previsti nel ((decreto di cui al quinto
periodo del presente comma,)) senza il pagamento del contributo ivi
previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.»;
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento
degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore
del 15 per cento.
9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della
spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, ((convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,)) recante disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni
assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e
78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle
strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi
pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il
commissario definisce i tempi e le modalita' di migrazione dei
servizi.
((9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle
previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti
posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di
prezzo e qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale ».))
((10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera
b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento gia'
attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.))
((10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999,
n. 370, e' sostituito dal seguente:))
((«5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli
e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di
pari anzianita'. In nessun caso il professore o ricercatore
universitario rientrato nei ruoli delle universita' puo' conservare
il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico
svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente o istituzione in cui
abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni ad personam, in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima
ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei confronti di chi
delibera l'erogazione».))
11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6
del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, ((e in attesa
dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini
dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale sulla base di criteri di selettivita' e
riconoscimento del merito, valutano la performance del personale
dirigenziale in relazione)):
a)(( al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi
all'unita' organizzativa di diretta responsabilita', nonche' al
contributo assicurato alla performance complessiva
dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del
conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici,
misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a
precise scadenze temporali;))
b)(( ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla
capacita' di valutazione differenziata dei propri collaboratori,
tenuto conto delle diverse performance degli stessi.))
((11-bis. Per gli stessi fini' di cui al comma 11, la misurazione e
valutazione della performance individuale del personale e' effettuata
dal dirigente in relazione:))
a)(( al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o
individuali;))
b)(( al contributo assicurato alla performance dell'unita'
organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi
dimostrati.))
((11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono
considerati i periodi di congedo di maternita', di paternita' e
parentale.))
((11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il
supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della
valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo
del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e
valutazione in uso.))
((11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che
risultano piu' meritevoli in esito alla valutazione effettuata,
comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalita' dei
dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai
commi 11 e 11-bis e' attribuito un trattamento accessorio maggiorato
di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n.
141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio
medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie,
secondo le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione
si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di
risultato.))
((11-sexies. Le amministrazioni rendono nota l'entita' del premio
mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale
e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla
distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine
di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella
distribuzione dei premi e degli incentivi.))
12. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n.
15, e' inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3
sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a
legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al
funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i
compensi per i componenti della Commissione medesima».
13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e' abrogato.
14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle
autorita' portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente
aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei
confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei
revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica
professionalita'.
((14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento,
tiene conto dei principi di riduzione della spesa contenuti nel
presente decreto.))
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 6
Rafforzamento della funzione statistica
e del monitoraggio dei conti pubblici
1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall'articolo 1
della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007),
costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di
stabilita' e crescita dell'Unione europea (( e )) si applicano anche
alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti
strumentali, Organismi e altre unita' istituzionali non costituite in
forma di societa' o consorzio, controllati da amministrazioni
pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai
sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilita' e di finanza pubblica), e successive modifiche
e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacita' di
determinare la politica generale o il programma di una unita'
istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i
dirigenti.
2. Le modalita' di effettuazione della trasmissione delle
informazioni di cui al precedente comma rese disponibili alla banca
dati della amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre, 2009, n. 196, sono definite con apposito decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
l'Istat.
3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni
legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa
al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni
pubbliche e' esteso alle societa' a totale partecipazione pubblica,
diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti
dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le
Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le
societa' partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi
organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia
adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine
dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai
fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
5. Le disposizioni di cui ((ai commi da 5 a 9)) sono
prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei
criteri di contabilita' nazionale relativi alle modalita' di
registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le
spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il
bene capitale entra nella disponibilita' dell'acquirente o, per i
beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della
consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.
6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'articolo
40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed al fine di garantire
completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso
la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante
l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al
comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2013, tutte le Amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono
tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle
scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica.
Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di
beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di ciclo passivo
rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della
razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.
7. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire, con le
modalita' di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 196,
delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.
8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo
Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le
informazioni necessarie all'attuazione delle finalita' di cui al
comma 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT, sono definite le modalita' di contabilizzazione
degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma.
9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione
nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in corso, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Istat, da emanare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la
ricognizione e la raccolta di informazioni relative alle opere
d'importo piu' rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al periodo precedente sono in particolare
individuati gli enti interessati alla ricognizione, le
caratteristiche delle opere rilevate e le modalita' per l'invio delle
informazioni.
10. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del
bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015,
il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun
impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza,
relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, a partire
dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di predisporre un
apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina e
paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile. A decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le attivita'
propedeutiche all'avvio della sperimentazione di cui al periodo
precedente.
11. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi
necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun
impegno, il preciso ammontare del debito e l'esatta individuazione
della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti
comprovanti il diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a
scadenza l'obbligazione.
12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai
creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione
degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture
regolarmente emesse.
13. Al fine di consentire la corretta imputazione all'esercizio
finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che
hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a
somministrazioni, forniture e appalti, mediante l'esatta
individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di
reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi
caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie
occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio, da
inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio
centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti
comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali
prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di
avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse.
14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilita' di
cassa occorrenti per disporre i pagamenti((, nel corrente esercizio
finanziario e in quello successivo, anche nelle more dell'adozione
del piano finanziario di cui al comma 10,)) con decreto del Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in
ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra
capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per
i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa,
previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della
compatibilita' delle medesime con gli obiettivi programmati di
finanza pubblica.
15. Le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad
autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla
chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le
stesse, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di
spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la
legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a
quello terminale dell'autorizzazione medesima. Qualora dette somme
non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima
iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione e'
definanziata per i corrispondenti importi. ((Delle operazioni
effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza
nella nota integrativa al bilancio di previsione.))
((15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni
effettuate, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi i contributi in
conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune
beneficiario. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali
di attuazione.))
16. In via sperimentale ((per gli esercizi 2013, 2014 e 2015,))
relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge di
bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati
negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, ((assicurandone
apposita evidenza,)) nel rispetto del limite complessivo della spesa
autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di
cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del
comma 10.
17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more
dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un
fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui
attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di
revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui
attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni
del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'.
18. I termini previsti nel decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
giugno 2012, n. 143, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono prorogati
rispettivamente come segue:
a) all'articolo 1, comma 4, il termine del «28 giugno 2012» e'
prorogato al «27 luglio 2012»;
b) all'articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del «31
luglio 2012» e' prorogato al «30 agosto 2012» e, all'ultimo periodo,
il termine del «31 agosto 2012» e' prorogato al «28 settembre 2012»;
c) all'articolo 3, comma 5, il termine del «28 settembre 2012» e'
prorogato al «31 ottobre 2012»;
d) all'articolo 3, comma 7, il termine del «31 ottobre 2012» e'
prorogato al «30 novembre 2012;
e) all'articolo 4, il termine del «1° novembre 2012» e' prorogato
al «1° dicembre 2012» e quello del «1° novembre 2016» e' prorogato al
«1° dicembre 2016».
19. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 5-bis, lettera f)
del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni
dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti
aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e
producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni successiva
modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni e'
approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze((, sentite
le regioni interessate)).
20. All'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 616, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A
decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati
nel numero a non piu' di 2.000 e comunque composti da almeno quattro
istituzioni.»;
b) dopo il comma 616 e' inserito il seguente comma:
«616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo
svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi
europei, nonche' (( a )) ogni altra verifica e controllo richiesti
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal
Ministero dell'economia e delle finanze.».
RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI
Art. 7
Riduzione della spesa della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri
1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri procede ad operare i seguenti interventi:
a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio
autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di
euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al
Decreto-Legislativo n. 303 del 1999, come rideterminata dalla tabella
C della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e' ridotta di 5 milioni di
euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013;
b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione
degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza
portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non
inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma
1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti
strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri:
a) «Segreteria tecnica dell'Unita' per la semplificazione e la
qualita' della regolazione» di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al
riordino della predetta Unita', integrandola se necessario con un
contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto
a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica;
b) «Progetto Opportunita' delle Regioni in Europa» di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;
c) «Unita' per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo».
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti
svolti dalle strutture di missione di cui al (( comma 3 )).
5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a
«nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000
nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000
nell'anno 2014»;
b) all'articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21»
e' sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».
6. Per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le
consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in
servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in
servizio.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riferita all'anno
2012 e' ridotta di 5,6 milioni di euro.
8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta dell'importo annuo
di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012.
9. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e' ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno
2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013.
10. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni: all'articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole
«Ministro della difesa» aggiungere le parole «di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n.
488 del 1999, sono ridotti di ((20 milioni di euro per l'anno 2013 e
di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014)).
12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello
Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto
corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2.
13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui
al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero
interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella
tabella di cui al medesimo comma 12.
14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione
del disegno di legge di stabilita' per il triennio 2013-2015, gli
interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi
di cui al comma 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze
verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica
derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli
obiettivi di cui al medesimo comma.
15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma
14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di
indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e,
eventualmente, con la medesima legge di stabilita' e' disposta la
corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.
16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, in termini di sola cassa, di 500
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014.
17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' ridotto di 94 milioni di euro per l'anno 2012 (( e di 10
milioni di euro per l'anno 2013 )).
18. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 33,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' ridotto di 39
milioni di euro per l'anno 2012.
19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, e'
ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012.
20. La lettera c), dell'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74 e' soppressa.
21. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74 e' alimentato per ((550 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014)) mediante quota parte delle
riduzioni di spesa previste dal presente decreto.
((21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, relativi all'attivita' delle diverse articolazioni
dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con
domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma
1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello
stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia
temporale delle norme tributarie.))
22. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati
del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1
aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalita'
disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese
istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e
disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, nonche' agli atti, ai documenti ed alle informazioni
contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle
Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.
23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2012, e' ridotto di 67.988.000 euro per l'anno 2012, di
91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
24. E' annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio
2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune
di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente
ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale
nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni
di Catanzaro.
25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e
prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo di programma di
cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
26. Alla revisione della spesa nell'ambito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti si provvede altresi' con le risorse di
seguito indicate:
a) al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del Decreto-legge
del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le
parole «a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, » sono
aggiunte le seguenti «pari a ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e»;
b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed
istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attivita'
dell'aviazione civile) di cui all'articolo 1, comma 40, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
((26-bis. Il commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia
adegua lo statuto ai principi in materia sportiva previsti dal
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal
decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonche' ai principi
desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal
CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di
commissario straordinario e' prorogato, con poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento degli
organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore
ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.))
27. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto un Piano per la
dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di
istruzione, universita' e ricerca e dei rapporti con le comunita' dei
docenti, del personale, studenti e famiglie.
28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni
scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalita' on line
attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle scuole e
delle famiglie.
29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni
scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato
elettronico.
30. La pagella elettronica ha la medesima validita' legale del
documento cartaceo ed e' resa disponibile per le famiglie sul web o
tramite posta elettronica o altra modalita' digitale. Resta comunque
fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta
gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato
elettronico.
31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni
scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le
comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
32. All'attuazione delle disposizioni (( dei commi da 27 a 31 )) si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite
nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
34. ((Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni
scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le
disponibilita' liquide esigibili depositate presso i conti bancari
sulle rispettive contabilita' speciali, sottoconto infruttifero,
aperte presso la tesoreria statale)). Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni. di cui all'articolo 35, comma 9, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
35. ((Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice
civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i
contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui
al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti
originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei
contratti stessi)).
36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonche'
gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure,
possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione,
ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «integrare i fondi stessi» sono aggiunte «nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440,
quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione
del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge
28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui ((al comma 634
del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875.)) Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»;
b)(( dopo le parole: «di cui al presente comma» sono inserite le
seguenti: «nonche' per la determinazione delle misure nazionali
relative al sistema pubblico di istruzione e formazione».))
((37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.))
((37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:))
(( a) le parole: «le risorse annualmente stanziate a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto
nella legge 18 dicembre 1997, n. 440» sono sostituite dalle seguenti:
«quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601»;))
(( b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quota parte pari
a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica
superiore e' destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti dagli istituti tecnici
superiori.».))
38. All'articolo 4, comma 4((-septies)), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, le parole «fatta eccezione per» sono sostituite
dalla seguente «compreso» e le parole da «, le cui competenze fisse»
sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede
al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai
dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle
istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta
in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione
scolastica.
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilita' speciali
scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, non sono piu' alimentate. Le somme disponibili alla
stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in
misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015,
la restante parte e' versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le
contabilita' speciali sono soppresse. Le predette somme sono
annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di
funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre
2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilita'
speciali scolastiche di cui al comma 39 ed e' acquisita all'erario.
41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti
locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e'
assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che
accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno
scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.
42.((All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:))
((«1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1,
non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca
disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli
studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di
studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono
essere disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo i
criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di
ogni anno, sulla base dei principi di equita', progressivita' e
redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla
durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare
ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare
iscritti all'universita' e della specifica condizione degli studenti
lavoratori.))
((1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al
comma 1-bis non possono superare:))
a)(( il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata
normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia
inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;))
b)(( il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata
normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia
compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000,
come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge
n. 138 del 2011;))
c)(( il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la durata normale
dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore
alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma
1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.))
((1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti
ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50
per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le
borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di
sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a
servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e
tutorato, attivita' a tempo parziale, trasporti, assistenza
sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilita'
internazionale e materiale didattico.))
((1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere
dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione per
gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di
studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non
superiore a euro 40.000 non puo' essere superiore all'indice dei
prezzi al consumo dell'intera collettivita'».))
((42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi
interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la
spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di
un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare
l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi,
alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore
ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
((42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo
ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che, ai fini della
decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il
momento di adozione dello statuto e' quello dell'adozione definitiva
all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.))
RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI
Art. 8
Riduzione della spesa
degli enti pubblici non territoriali
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e
contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di
riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali
adottano ogni iniziativa affinche':
a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del
decreto-legge ((31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con
modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122,)) siano
utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire
ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e
utenti;
b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico
sistema informatico per tutte le attivita' anche degli enti
soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi
funzionali, sotto la responsabilita' organizzativa e funzionale di
un'unica struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni
cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attivita'
istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle
relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese
sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalita' operative
connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del
progressivo aumento dell'erogazione di servizi online;
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una
razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del
numero degli apparati telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di
collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati
avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale
mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione
degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano
l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali
ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in
relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimita'
all'utenza e delle innovate modalita' operative connesse all'aumento
dell'informatizzazione dei servizi;
g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti,
riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al
fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari
almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel
2011.
2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovra'
provvedere:
a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli
incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei
servizi finanziari di incasso e pagamento;
b)(( ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attivita' in
convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei
processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal
Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attivita' alla
realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e
contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire
complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei
costi sostenuti nel 2011;))
c) dovra' prevedere il conferimento al fondo di investimento
immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito,
con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una
maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione
del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.
3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la
riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal
bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in
forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, ((
nonche' alle autorita' )) indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) con esclusione delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti
locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle
universita' e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono
ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per
cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi
intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle
operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per
gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi
successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma
societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono
trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di
razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi
in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate
nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono
versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il
versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si
applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
((3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le
seguenti modifiche:))
(( a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «a lire 5.000.000 e non
superiore a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro
5.000 e non superiore a euro 50.000»;))
(( b) all'articolo 4, comma 4, le parole: «da lire 5.000.000 a lire
50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro
50.000»;))
(( c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: «da un minimo di lire
5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000» sono sostituite dalle
seguenti: «da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000»;))
(( d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: «da lire 400.000 a
lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro
1.000»;))
(( e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «da un
minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000» sono
sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 500 a un massimo di
euro 1.000»;))
(( f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da lire
5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
5.000 a euro 50.000».))
4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si
applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi
indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la
predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si
applica quanto previsto dal precedente comma 3.
((4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a eccezione
dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa
per consumi intermedi e' assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione
del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive
modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal
2013.))
((4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione
infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese
a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale
con quello della Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la
struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore
e committente, nonche' l'entita' della medesima applicando, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei
collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi
restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla
vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.))
RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI
Art. 9
Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione
e soppressione di enti, agenzie e organismi
1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il
migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le
province e i comuni sopprimono o accorpano (( o, in ogni caso,
assicurano la riduzione dei relativi )) oneri finanziari in misura
non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale,
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera
p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni,
province, e citta' metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della
Costituzione.
((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono
servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.))
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva
ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza
unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di
leale collaborazione, all'individuazione dei criteri e della
tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla definizione
delle modalita' di monitoraggio.
4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato
attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli
organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli
atti successivamente adottati dai medesimi.
5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si
adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti,
agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che
svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni
amministrative conferite alle medesime regioni.
6. E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e
organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che
esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni amministrative
loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
((7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono inserite
le seguenti: «, per il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro» e dopo le parole: «Presidente della Corte dei conti» sono
inserite le seguenti: «, del Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro».))
((7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
936, dopo le parole: «le funzioni previste» sono inserite le
seguenti: «dalla legge e» e le parole: «o che gli sono attribuite
dall'ufficio di presidenza» sono soppresse.))
((7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.))
RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI
Art. 10
Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio
1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo assicura, nel
rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici
periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di
rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. ((Le funzioni di
rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra
l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti
tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli
ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali
di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono
esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilita'
diretta ed esclusiva)).
2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo
alle Prefetture - ((Uffici territoriali del Governo)) di tutte le
funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede
all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della
Prefettura - Ufficio ((territoriale del Governo)) connessi
all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti
norme generali regolatrici della materia:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito
territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici ((territoriali
del Governo)) e degli altri uffici periferici delle pubbliche
amministrazioni dello Stato, gia' organizzati su base provinciale,
salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della citta'
metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilita' di
individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti
territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico,
nonche' alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali;
c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello
Stato, individuazione di modalita', anche ulteriori a quelle di cui
all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale,
regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato
dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato ((e
costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i
cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante
utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili;))
d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche
e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione
dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare
riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di
gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi
automatizzati, di gestione dei contratti, nonche' utilizzazione in
via prioritaria di beni immobili di proprieta' pubblica, in modo da
assicurare la riduzione di almeno il (( 20 per cento )) della spesa
sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni;
((d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e
strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione
dello Stato, di cui alla lettera d), ad un unico ufficio, che ne
assume la responsabilita' diretta ed esclusiva;))
e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente
comma, con riferimento alle risorse che non risultano piu' adibite
all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario
da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello
Stato:
1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza,
delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in
mobilita' delle relative unita' ai sensi degli articoli 33, 34 e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di
quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio
unitario di ciascuna di tali funzioni.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato su proposta del
Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di
regolamento, previo parere della Conferenza unificata, e' trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti
Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei
pareri, il regolamento puo' essere comunque adottato. Al fine di
evitare soluzioni di continuita' nell'integrazione dei sistemi
informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle
grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la
competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi
applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane
attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione
del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanita' marittima,
aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici
veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.
RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI
Art. 11
Riordino delle Scuole pubbliche di formazione
1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare
la qualita' delle attivita' formative dei dirigenti e dei funzionari
pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarieta', con
uno o piu' regolamenti adottati entro ((centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto,)) ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative
vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole
pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre
strutture competenti ed e' riformato il sistema di reclutamento e di
formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante
adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica
all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai
seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e
funzioni coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti
di ciascuna struttura;
c. ((per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e
dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola
centrale esistente;))
d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei
funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
non economici, previsione della tendenziale concentrazione in
un'unica struttura gia' esistente per singolo Ministero e per gli
enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e
coordinamento con le strutture formative militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo
l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;
f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento
della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, prevedendo che la relativa formazione possa
svolgersi anche con modalita' decentrate e in collaborazione con
istituti universitari italiani o stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui
alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della
dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;
h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di
garantire la stabilita' del corpo docente e l'eccellenza
dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di
razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:
1) l'attivita' di formazione riguardante ambiti omogenei e'
programmata e svolta in conformita' con linee di indirizzo stabilite
dai soggetti che operano nei predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione
ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti
omogenei avvenga in maniera coordinata.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati su proposta del Ministro
della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari
di formazione in conformita' con i criteri indicati al comma 1.
RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI
Art. 12
Soppressione di enti e societa'
1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le
funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo
11, decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all'Ente
risi le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi
elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia' svolte dall'ex
INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite,
rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del
trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il
trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del
comparto ricerca, e' ridotto del 10 per cento, con esclusione del
personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale scadenza.
5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore
del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi
dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e'
posto in mobilita' ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo
all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, e' delegato
allo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque
non superiore a dodici mesi.
7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare
l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi resi alle
imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di
coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.
1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al
finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce
come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al
FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione,
del 21 giugno 2006.
8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste
dalla vigente normativa.
9. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate
presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la
dotazione organica di AGEA attualmente esistente e' ridotta del 50
per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per
cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e,
conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
e' approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento
del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la
propria dotazione organica sulla base delle unita' di personale
effettivamente trasferito e la propria organizzazione.
11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole
alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonche'
quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci
fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel
caso in cui il trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole
alimentari forestali e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarita'
dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.
12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che
rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al
comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della
stessa Agenzia.
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli
organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta
professionalita' e conoscenza del settore agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti((, composto da tre membri
effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra
i dirigenti di livello dirigenziale non generale, e' designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo.))
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, ((previa trasmissione
della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere
di competenza, che dovra' essere espresso entro i termini stabiliti
dai regolamenti delle due Camere)). L'incarico ha la durata massima
di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile
con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attivita' professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio
dei revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di
cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165
del 1999 incompatibili con (( i commi da 1 a 16 del presente articolo
)) e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo
9 del citato decreto legislativo.
18. Dalle ((disposizioni dei commi da 1 a 17)) del presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
((18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e'
soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche
promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione
all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere piu'
efficaci ed efficienti gli interventi a favore della
internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, gia'
svolte da Buonitalia s.p.a in liquidazione, sono attribuite
all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e' disposto il trasferimento
delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in
liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente
comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro 60 giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, e'
disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e
finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia.
I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta
societa' al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita
procedura selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facolta'
assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneita', sono inquadrati
nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella
di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale,
percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento economico predetto risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.))
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali,
nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i
regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244
del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del
commissario straordinario di cui all'((articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94,)) su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Ministro vigilante.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali
operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai
sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono definitivamente
trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito
delle quali operano. ((Restano fermi, senza oneri per la finanza
pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11
agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' il Comitato nazionale di
parita' e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di
parita' di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta
alcun emolumento o indennita'.))
21. (((Soppresso).))
22. (((Soppresso).))
23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma
5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non e' soggetta alle
disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione
e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di compensi,
comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
24. ((Dal 1° gennaio 2014)) la Societa' per lo sviluppo dell'arte,
della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, di seguito denominata
«Societa'», costituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8
ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16
ottobre 2003, n. 291, e successive modificazioni, e' posta in
liquidazione.
25. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' nominato un
commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione
della Societa' e di portare a conclusione esclusivamente le attivita'
in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo 60,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le quali, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi
giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono gia' stati
individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e
sono gia' stati contratti i relativi mutui.
26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al (( 31
dicembre 2014 )) e non e' prorogabile. Per lo svolgimento dei propri
compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del
personale della Societa' e non puo' procedere a nuove assunzioni,
neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano
vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo
determinato, nonche', in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura
giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali,
anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non
confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo
insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere
confermati per una durata superiore al termine originariamente
previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il
Commissario liquidatore provvede, entro il 31 dicembre 2014,
all'estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti
e rapporti, nonche' dei rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa'.
27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Societa' sono
trasferiti al Ministero per i beni e le attivita' culturali che
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi gia' facenti
capo alla Societa'. Le disponibilita' finanziarie residue sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la
prosecuzione degli interventi gia' contrattualizzati ed eventualmente
non conclusi al (( 31 dicembre 2014 )) e per ulteriori interventi da
realizzare secondo le modalita' di cui al comma 30. I contributi
pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali
non sono state ancora perfezionate le relative operazioni
finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione
diretta per le finalita' di cui al comma 30 e secondo la procedura
ivi prevista.
28. Alla procedura di liquidazione di cui (( ai commi da 24 a 27 ))
si applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice
civile in materia di liquidazione delle societa' di capitali.
29. All'articolo 32, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
nell'ultimo periodo, dopo le parole: «Dall'anno 2012» sono aggiunte
le seguenti: «fino all'anno 2016».
30. A decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui all'articolo 32,
comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono assegnate,
secondo le modalita' ivi previste, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e destinate alla realizzazione di progetti di
assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la
promozione e la realizzazione di attivita' culturali di pari
rilevanza, nonche' alla realizzazione di infrastrutture destinate
alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto avente
natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la
programmazione delle risorse di cui al presente comma.
31. (( (Soppresso). ))
32. (( (Soppresso). ))
33. (( (Soppresso). ))
34. (( (Soppresso). ))
35. (( (Soppresso). ))
36. (( (Soppresso). ))
37. (( (Soppresso). ))
38. (( (Soppresso). ))
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo
periodo e' aggiunto il seguente: «L'incarico del commissario non puo'
eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per motivate
esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad essere
svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.».
40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di
organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il
commissario sia in carica da piu' di cinque anni, il relativo
incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e
l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa
vigente subentra nella gestione delle residue attivita' liquidatorie.
41. (( (Soppresso). ))
42. (( (Soppresso). ))
43. (( (Soppresso). ))
44. (( (Soppresso). ))
45. (( (Soppresso). ))
46. (( (Soppresso). ))
47. (( (Soppresso). ))
48. (( (Soppresso). ))
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti»
di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
e' soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che esercita i
poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione
dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e
provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle
attivita' ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e' individuato
tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo
incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di
funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta
variazioni del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo delle attivita' del dirigente delegato. Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi
in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica
alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49
dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita
alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziaIe, al Ministero
dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e
dell'attualita' dell'interesse pubblico allo svolgimento delle
attivita', esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero
dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore
del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
sono destinate alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso
l'((associazione Luigi Luzzatti)) alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e' trasferito al
Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e' approvata apposita tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n.
400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria
dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di personale
effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale
trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il
trattamento previdenziale in godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla data di ((soppressione
dell'associazione)) cessano di avere effetto il quindicesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non oltre
l'originaria scadenza per far fronte alle attivita' previste dal
comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della
gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali
dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e
le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente norma.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e
le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente norma.
59. ((A decorrere dal 1° gennaio 2014)) la Fondazione Valore Italia
di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e' soppressa e i relativi
organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice
civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica ((al momento della soppressione di cui
al comma 59)) esercita i poteri del presidente e del consiglio di
amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle
operazioni della liquidazione delle attivita' ed estinzione delle
passivita' e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del ((30 giugno 2014)). A tal fine,
((dalla data di cui al comma 59)) e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo
al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle
passivita' risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme
impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con
un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso
dovuto al commissario e' determinato dal Ministro dello sviluppo
economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica
altresi' la disponibilita' degli operatori del mercato a subentrare
nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione
del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi
rapporti e attivita' in essere alla data del presente decreto. In
caso di mancato trasferimento entro la data del ((30 giugno
20))((14)) tutti i rapporti di cui e' parte la Fondazione si
risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione,
comunque denominata, per l'estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ((dalla data di
cui al comma 59)) alla gestione diretta del programma, oggetto di
specifica convenzione con la Fondazione, concernente la
«Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro,
piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei
disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente
vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrate dello
Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e
modalita' definite con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
63. Le convenzioni in essere ((alla data di cui al comma 59)) tra
il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti
terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi
risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo delle attivita' del commissario. Entro 15
giorni dalla data ((di cui al comma 59,)) il bilancio di chiusura
della fondazione soppressa e' presentato dal commissario per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'economia e delle finanze. ed e' corredato dall'attestazione
redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della
contabilita' separata attivata per la gestione della convenzione tra
il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione, concernente la
realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le
indennita' o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al
collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti
dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data ((di
cui al comma 59)).
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la
fondazione alla data ((di cui al comma 59,)) sono trasferite al
Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente
ad incrementare la propria dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei ruoli del
Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita
procedura selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la
fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte
e dei titoli di servizio. Il predetto personale puo' essere
destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attivita' del
commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e
61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione
della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno
successivo ((alla data di cui al comma 59;)) entro tale data, il
commissario puo' prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria
scadenza per far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della
gestione del commissario e le disponibilita' liquide costituenti il
Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono
versate all'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali
della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di ((cui al comma 59,)) sono abrogati il comma 68,
69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e
l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nella
parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo
alle attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le
eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti dal Ministero
dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel
seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa
sottoscritte con il medesimo Ministero e' trasferita a titolo
gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al
comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia)
ovvero ad una societa' dalla stessa interamente partecipata. La
societa' conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
derivanti dal trasferimento.
((72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da
Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni strumentali e,
previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a
tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attivita'; la
societa' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro temporaneo
e per prestazioni professionali in essere alla data di
perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.))
((73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con
Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della societa'
conferitaria e delle attivita', dei beni e del personale oggetto di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i criteri
per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del
predetto accordo e' sottoposto alla preventiva approvazione, da
esercitarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il
turismo e lo sport, del Ministero dello sviluppo economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma
460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.))
((74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attivita' produttive» e:
«Il Ministro delle attivita' produttive», sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei
Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i
soggetti di cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 4, comma 3 del presente decreto.))
75. L'incarico di commissario per la gestione delle societa'
cooperative di cui all'articolo 2545((-sexiesdecies)) del codice
civile, commissario liquidatore delle societa' cooperative sciolte
per atto dell'autorita' di cui all'articolo 2545((-septiesdecies))
del codice civile, commissario liquidatore delle societa' cooperative
in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli
2545((-terdecies)) del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo
1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario liquidatore esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a
terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato
e' detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche' la contestuale o
successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli
articoli 2545((-terdecies)) del codice civile e 198 del regio-decreto
16 marzo 1942, n. 267, e' adottato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa ((di cui
al comma 76,)) l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri
del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di
liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri
predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed
efficienza delle attivita' svolte, tenuto conto, per quanto
applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita'
della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25
gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione
dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni caso
la remunerazione dei commissari liquidatori non puo' essere superiore
a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto».
78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2012» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In caso di mancata adozione, entro il predetto termine,
dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i
compiti gia' attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012,
che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono
contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali
relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5.»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2012».
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla data
in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «in
servizio alla data del 31 maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2012».
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale
fine nella fattura viene indicata, altresi', la lunghezza della
tratta effettivamente percorsa.»;
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: «14. Ferme restando le
sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298,
e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle
norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e
quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e
2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00
euro.»;
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: «15. Le ((violazioni))
indicate al comma 14 sono ((constatate dalla Guardia di finanza e
dall'Agenzia delle entrate)) in occasione dei controlli ordinari e
straordinari effettuati presso le imprese ((per la successiva
applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689))».
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato
centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al
Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera
quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «a) un
Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli
previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti",
con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo e' eletto
dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle
seguenti: «dei quali il primo, responsabile dell'attivita'
amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di
seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo
14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro rappresentanti» sono
sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al (( comma 83)) entrano in vigore dal
1° gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della
circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione
ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1 - del
bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e'
ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di
euro per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i
fondi disponibili, proseguira' in particolare gli interventi
necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti
dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese
intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed
il Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure
connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza
nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo
21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione
del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina
di un commissario ad acta.
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del
2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza
complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 del
decreto ((del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30
gennaio 2007,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2007, continua ad operare in regime di proroga fino al
perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e
comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite
dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge
30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL),
istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali,
il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a
partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la
nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il
predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
((90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data
del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione
dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non
oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale
in mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la
corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei
cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.))
RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI
RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI
RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI
Art. 13 (( Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni )) 1. ((Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attivita' di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu' stretto collegamento con la vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (( (IVASS) )). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonche' sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione.)) 2. L'((IVASS)) ha personalita' giuridica di diritto pubblico. 3. ((L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicita', mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).)) 4. L'((IVASS)) e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'((IVASS)) puo' fornire dati al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata. 5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attivita'. 6. ((Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)), l'((IVASS)) svolge le funzioni gia' affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. 7. (( (Soppresso). )) 8. (( (Soppresso). )) 9. (( (Soppresso). )) 10. Sono organi dell'((IVASS)): a) il Presidente; b) il Consiglio; c) il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto della Banca d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17. 11. Presidente dell'Istituto e' il Direttore Generale della Banca d'Italia. 12. Il Presidente e' il legale rappresentante dell'Istituto e presiede il Consiglio. 13. Il Consiglio e' composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilita' di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia. 15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'((IVASS)). In particolare il Consiglio: - adotta il regolamento organizzativo dell'((IVASS)); - delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento; - adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti; - conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; - approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali; - provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati; - esamina ed approva il bilancio; - esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli. 16. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio puo' rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto. 17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'((IVASS)) in materia assicurativa, il Direttorio della Banca d'Italia e' integrato con i due consiglieri di cui al comma 13. 18. Al Direttorio integrato spetta l'attivita' di indirizzo e direzione strategica dell'((IVASS)) e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa. 19. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato puo' rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto medesimo. 20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a carattere normativo. 21. Rientra, altresi', nella competenza del Direttorio integrato l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'((IVASS)) di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). 22. Nei casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale. 23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'((IVASS)) sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto. 24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'((IVASS)) e' deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ((di concerto con il Ministro)) dello sviluppo economico, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo Statuto dell'((IVASS)), deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalita'. 25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'((IVASS)) e in particolare: - stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Istituto; - prevede la facolta' del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio; - disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma 13; - definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali; - definisce le modalita' dell'esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessita' e di urgenza; - stabilisce norme in materia di incompatibilita' e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi; - definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'((IVASS)) o dall'((IVASS)) alla Banca d'Italia; - definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Istituto. 26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto, stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. 27. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'((IVASS)) puo' avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia. 28. ((Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.)) 29. ((Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attivita' svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.)) 30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 13 e il Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'((IVASS)). 31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, ((il Commissario straordinario decade ))automaticamente dalle funzioni. 32. ((Alla medesima data l'ISVAP e' soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS e' determinata entro il limite di un numero pari alle unita' di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso)). 33. ((Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potra', in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP)). 34. ((Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 25 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovra' realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso)). 35. Alla data di subentro dell'((IVASS)) nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, e' trasferita alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia. 36. Alla medesima data e' trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'((IVASS)), e' stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui ((ai commi 35 e 36)). 38. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'istituzione di apposito Organismo, avente personalita' giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonche' la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potra' prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalita', una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro. L'organismo sara' soggetto alla vigilanza dell'((IVASS)). Il regolamento disciplinera', altresi', il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'((IVASS)) con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori. 39. ((La contabilita' dell'IVASS viene verificata da revisori esterni cosi' come stabilito per la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (SEBC), fermi restando i controlli gia' esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.)) 40. ((A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonche' l'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.)) 41. (( (Soppresso) )). 42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto previsto al comma 40 del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVASS. Per le norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intende effettuato alla Consap Spa. 43. ((Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate.))
RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI
Art. 14
Riduzione delle spese di personale
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di
assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
vigenti in materia:
a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, le parole «Per il quadriennio 2010-2013» sono
sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»;
b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite
dalle seguenti «Per l'anno 2015»;
c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti
«A decorrere dall'anno 2016».
2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle
seguenti «Per gli anni 2010 e 2011». In fine e' aggiunto il seguente
periodo «La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura
del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per
cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016».
3. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n.
14, al comma 13 le parole «Per il quadriennio 2009-2012» sono
sostituite dalle seguenti «Per il triennio 2009-2011» e, dopo il
comma 13, e' aggiunto il seguente: «13-bis. Per il triennio 2012-2014
il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato
nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al
venti per cento di quella relativa al corrispondente personale
complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La
predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per
l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.
L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle
assunzioni ((di cui ai periodi precedenti)) e' effettuata con decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio
delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero
dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione
delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti
non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del
2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.»
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle
seguenti «Per il quadriennio 2011-2014» e all'ultimo periodo le
parole «del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti parole «del
50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2016».
((4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del
personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di
riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto
ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una piu' rapida
immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando
quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non
dispongano di graduatorie in corso di validita', possono effettuare
assunzioni con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 61, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di
concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al
presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' e delle
procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti
all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5
dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo
periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia
dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione.
In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «31
luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».))
5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno
2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle
cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono
fatte salve le assunzioni gia' effettuate alla data di entrata in
vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole «e 2012».
((5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di
personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde
a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' dalla
normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.))
6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e
provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui all'articolo 66,
comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di
unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio
nel corso dell'anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita' nonche' a
seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2,
comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio
utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da
destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in
relazione alle limitazioni del turn over.
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni
previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi
effettivamente operativi un numero di unita' di personale non
inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso
derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della
nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in
via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla
normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi
operativi e' operata in conformita' con le linee guida stabilite con
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati.
In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a 32 anni, salvo casi
eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di cui al presente
articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento,
dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di
diploma di laurea.
10. (((Soppresso).))
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 626, comma 1, le parole «100 unita'» sono
sostituite dalle seguenti «70 unita'»;
b) all'articolo 639, comma 3, le parole da «e' stabilito» sino a
«unita'» sono sostituite dalle seguenti «e' stabilito entro il limite
massimo di 624 unita'».
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e
fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b),
non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da
destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ne' possono essere rinnovati i
relativi comandi o fuori ruolo.
13. ((Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale
competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico.
Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e
disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi
indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a
richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo
periodo il personale ivi contemplato puo' altresi' transitare presso
amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente
utilizzate le professionalita' possedute dal predetto personale, a
valere sulle facolta' assunzionali e nel rispetto delle procedure
previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente
dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi
di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di
notifica del verbale della commissione medica operante presso le
aziende sanitarie locali e' utilizzato, su posti anche di fatto
disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di
appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero
su posti di altra provincia.))
14. Il personale docente attualmente titolare ((delle classi)) di
concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del direttore generale del
competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del
personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo,
tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio
posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti
vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto
delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e
14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni
introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo
64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.
16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo
19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4,
comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle nelle
quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera.
17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che,
terminate le operazioni di mobilita' e di assegnazione dei posti,
risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia
in cui presta servizio, e' assegnato per la durata dell'anno
scolastico un posto nella medesima provincia, con priorita' sul
personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre
classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso della
relativa abilitazione o idoneita' all'insegnamento, purche' il
medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa
vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado
d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei
casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di
specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito
corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici,
assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al
personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o
che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b),
purche' detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi
delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno
scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima
provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi
in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso
in cui sia stata gia' disposta la messa a disposizione di detto
personale e purche' non sia gia' diversamente utilizzato ai sensi
delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi
delle precedenti lettere e' utilizzato a disposizione per la
copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi
disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di
concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b)
anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione.
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) ((del comma
17)) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di
utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del
comma 20.
19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un
posto ((ai sensi dei commi 17 e 18)) percepisce lo stipendio proprio
dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello
gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e) ((del comma 17)),
la differenza e' erogata dall'istituto scolastico in cui e' prestato
il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine
assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a
favore del dipendente e' erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente
aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo del personale in
esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni
scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di
competenza dei dirigenti scolastici.
((20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per
l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a
seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo
comma 17, lettere a), b) e c), puo' essere collocato in quiescenza
dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per
l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in
base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque
denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto.))
21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di
compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di
funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano
dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto
legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato puo' essere
retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la
remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica
od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl
relativo al personale scolastico.
23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale diplomatico
e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
inviate all'estero non possono essere superiori a quelle
rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli
152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967
non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100
unita' di personale cessato.
25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai
commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di
euro 5.000.000.
26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 e' ridotta di euro
2.800.000.
27 All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
((«5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di
pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 e' destinata al
rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli
accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo
assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede a
ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del
Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione
all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno
scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal
medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali
non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo.))
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA
Art. 15
Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure
di governo della spesa farmaceutica
1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia
di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all'articolo 2,
commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle
((risorse destinate)) al settore sanitario e l'appropriatezza
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ulteriore sconto dovuto ((dalle farmacie)) convenzionate
ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e' rideterminato al valore del
((2,25 per cento)). Limitatamente al periodo decorrente dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle
Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010 n. 122, e' rideterminato al valore del ((4,1 per cento)). Per
l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, e'
rideterminato nella misura del 13,1 per cento. ((In caso di
sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dal 1° gennaio
2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva
del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli
aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal
comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In
caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente,
si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni
parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo
metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti
disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su
quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio
sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In
ogni caso dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza
pubblica.))
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio
sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura dell'((11,35
per cento)) al netto degli importi corrisposti dal cittadino per
l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di
rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di
sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli
eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto
registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla
quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota
indistinta delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale.
4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del ((3,5 per
cento)) e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto della spesa per
i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per
conto, nonche' al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali
di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le
preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie
ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di
produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata al netto delle
seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito
ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di
proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della
riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla
deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del
27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento
del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di
contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma
di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilita' condizionata
(payment by results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in
sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi
dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall'anno 2013, e' posta a carico delle aziende
farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale
superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per
cento dell'intero disavanzo a livello nazionale e' a carico delle
sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa regionale, in
proporzione ai rispettivi disavanzi; non e' tenuta al ripiano la
regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico
complessivo.
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del
comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, in via
provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro
il 30 settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base
degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche,
relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora
coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al
comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario nazionale ((e
quelle restituite)) in applicazione delle lettere g), h) e i); dal
calcolo e' altresi' detratto il valore, definito sulla base dei dati
dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget, a
seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in
considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva
prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono
nell'anno per il quale e' effettuata l'attribuzione del budget,
nonche' le risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del
tetto di spesa rispetto all'anno precedente sono utilizzate
dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della
definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento delle
stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei
farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o
nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto
parzialmente tale quota, le disponibilita' inutilizzate si aggiungono
alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il
residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia
per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato
farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC,
incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla
lettera b), deve risultare uguale all'onere a carico del Servizio
sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica ospedaliera a
livello nazionale previsto dalla normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per
l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati
rilevati dai modelli CE, al netto della spesa per la distribuzione
diretta di medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
ai fini del monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa
riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei
medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi ((dalle
regioni)) relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei
budget aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso
informativo dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle
regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno forniti
parzialmente, viene attribuita la spesa per l'assistenza
farmaceutica ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della
salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale(( n. 2
del 4 gennaio 2005));
e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa
farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello
nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al
Ministero dell'economia e delle finanze ((e alle regioni));
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l'AIFA
predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle
aziende farmaceutiche secondo le modalita' stabilite alle lettere
seguenti del presente comma;
g) il ripiano e' effettuato tramite versamenti a favore delle
regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di
riparto delle complessive disponibilita' del Servizio sanitario
nazionale, al netto delle quote relative alla mobilita'
interregionale; l'entita' del ripiano a carico delle singole aziende
titolari di AIC e' calcolata in proporzione al superamento del budget
definitivo attribuito secondo le modalita' previste dal presente
comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento,
da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui alla
lettera b), e' ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra
tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito all'azienda
titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani
ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 ((del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 1999)), che non abbiano la
caratteristica di farmaci innovativi, ((la quota di superamento
riconducibile a tali farmaci e' ripartita)), ai fini del ripiano, al
lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni
interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto
nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di
provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o piu' medicinali
dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da
coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato
del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche
amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche
inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal
presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende
farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle
lettere a) b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 e'
detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende
farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato relativo
all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo,
del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.
9. L'AIPA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul
mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto
della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della
numerosita' dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti
squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e
l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato ed il tavolo ((di
verifica)) degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa
Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte
delle Regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il
funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e
l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da
parte delle aziende farmaceutiche interessate. ((I registri dei
farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema
informativo del Servizio sanitario nazionale.))
11. La disciplina ((dei commi da 4 a 10 del presente articolo )) in
materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente quella
prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti
alla lettera b) contenuti nello stesso articolo 17 del citato
decreto-legge devono intendersi come riferimenti ((ai commi da 4 a 10
del presente articolo)).
((11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per
una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non
cronica, per il cui trattamento sono disponibili piu' medicinali
equivalenti, e' tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio
sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo
contenuto nel farmaco. Il medico ha facolta' di indicare altresi' la
denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso
principio attivo; tale indicazione e' vincolante per il farmacista
ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una
sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilita' di cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il
farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato
articolo 11, comma 12.))
12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate misure
di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e
ulteriori misure in campo sanitario per l'anno 2012. Per gli anni
2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la
stipulazione, entro (( il 15 novembre 2012 )), del Patto per la
salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure,
fermo restando l'importo complessivo degli obiettivi finanziari
annuali. Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio
dell'attuazione delle misure finalizzate all'accelerazione del
pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale.
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di
conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le
connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di
servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli
acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la
durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ((il
quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti)): «Qualora
sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui al presente comma,
nonche' sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali
per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni
e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le
Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una
rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i
prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della durata del
contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni
dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra
proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal
contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e cio' in deroga
all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera
per differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. ((Sulla
base dei risultati della prima applicazione della presente
disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei
dispositivi medici per le finalita' della presente disposizione e'
effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualita',
di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more
della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte della citata
Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione
del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare
comunque la disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare nuovi
contratti accedendo a convenzioni-quadro anche di altre regioni, o
tramite affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in
ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie
mediante gare di appalto o forniture;))
((b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e'
abrogato;))
(( c) sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento
approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita' interregionale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle
cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio
adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012)),
provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario
regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille
abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente
le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo
come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille
abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La
riduzione dei posti letto e' a carico dei presidi ospedalieri
pubblici ((per una quota non inferiore al 50 per cento)) del totale
dei posti letto da ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso
la soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole regioni
((e province autonome)), fino ad avvenuta realizzazione del processo
di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unita' operative
complesse, e' sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai
sensi dell'articolo 15((-septies)) del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del
processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e
gestionale, della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti
parte di presidi ospedalieri articolati in piu' sedi, e promuovono
l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal
ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare;
(( c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli di
assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa e' garantita,
che realizzino effettive finalita' di contenimento della spesa
sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture
pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere;))
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del
servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di
beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto
disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa;
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica
della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e
facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare
delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la
loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo
dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il
Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
rideterminato, per l'anno 2013 al valore del 4,9 per cento e, a
decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento;
((f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il penultimo
periodo e' inserito il seguente: «Nelle aziende ospedaliere, nelle
aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico
presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al
presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma
9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i
requisiti di legge»;))
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni
non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del limite di
remunerazione assegnato.».
14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni
sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si
applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi
d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o
dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua
, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per
cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per
cento a decorrere dall'anno 2014. La misura di contenimento della
spesa di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e province autonome
di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata
sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in
tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle
province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente
comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le
regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), ((terzo periodo)) del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre ((1992, n. 502)), e successive
modificazioni, in materia di remunerazione delle strutture che
erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio
sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ((sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15
settembre 2012)), determina le tariffe massime che le regioni e le
province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate,
di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo
disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari
regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite
((la determinazione)) tariffaria, margini di inappropriatezza ancora
esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide ((dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo
comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014)), costituiscono
riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a
carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica.
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori
alle tariffe massime di cui ((al comma 15)) restano a carico dei
bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata
dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti,
istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005,
abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario
del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto
per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo,
terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004 n. 311, le parole: «Con la medesima cadenza di cui al
quarto periodo» sono sostituite con le seguenti: «Con cadenza
triennale, a decorrere ((dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)),».
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro
ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in
sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi
strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.
21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
e' sostituito dai seguenti:
«3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 3 si provvede con le modalita' previste dall'articolo
2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione e'
giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di
tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e
2014, la regione e' considerata adempiente ove abbia conseguito
l'equilibrio economico.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit
sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani
restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in
materia di personale».
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il
livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del
correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, e'
ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di
euro per l'anno 2013 e di ((2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e
2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015)). Le predette
riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di
auto coordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la
ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilita'
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30
settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre
2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non
intervenga la predetta proposta entro i termini predetti,
all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti
alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale
si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il
concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo
27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali.
23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a valere sulle
risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 149, e' annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette
risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si
interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di
limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori
del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili, anche al personale convenzionato con il servizio
sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore. ((La disciplina
prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti, e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti
attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita' e le condizioni fissate
dalle medesime disposizioni.))
((25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di
valutazione sull'applicazione delle norme di cui al presente
articolo, il Ministero della salute provvede alla modifica ed
integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario
nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello
Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e
dei dati individuali cosi' ottenuti e' reso disponibile per le
attivita' di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il
Ministero della salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e
delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro
gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario
nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.))
((25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Governo provvede
all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31
ottobre 2012, nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione del
medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard
nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.))
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI
Art. 16
Riduzione della spesa degli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, gli
enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese
per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo,
che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
2. ((Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni a
statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare
l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di
ciascuna regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi
della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' comunque
emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per
l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle
regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla
programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed
escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio
sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono
ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi
stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La
predetta riduzione e' effettuata prioritariamente sulle risorse
diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo
per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette
risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue.))
3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per
l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200
milioni di euro per l'anno 2013 e ((1.500 milioni di euro per l'anno
2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015)). Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo
27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del
presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo
sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di
mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per
l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilita'
interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo
conto degli importi derivanti dalle predette procedure.
4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,
n 183, e' aggiunto il seguente comma: «12-bis. In caso di mancato
accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti
nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:
a) al comma 10 del presente articolo;
b) all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, ((come
rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44;))
c) (((Soppressa);))
d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie
speciali.
5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del comma 12
dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati.
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di
((2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015)). Le riduzioni da
imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'((articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94)), degli elementi
di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti
nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni
standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del
Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata
deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il
decreto del Ministero dell'interno e' comunque emanato entro il 15
ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese
sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.
In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle
predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del
pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente
all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme
da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria
risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al
quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello
Stato della parte non recuperata e' effettuato a valere sulle
disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia
delle entrate - Fondi di Bilancio» che e' reintegrata con i
successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai
comuni.
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del
medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di
((1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015)). Le riduzioni da
imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche
delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di
cui all'((articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94)),
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepite con
decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno e' comunque
emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per
l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate
provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle
province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo
gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle
province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per
l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente
comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non
recuperata e' effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio» che e' reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76,
del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del
2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31
dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti i parametri di virtuosita' per la
determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo
prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione
residente. A tal fine e' determinata la media nazionale del personale
in servizio presso gli enti, considerando anche le unita' di
personale in servizio presso le societa' di cui all'articolo 76,
comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A
decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino
collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla
media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti
che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento
rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali
situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e
seguenti.
9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e
razionalizzazione delle Province e' fatto comunque divieto alle
stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
10. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo e'
sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l'ente locale o l'ente
del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della
riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione
ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e
delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e' recuperato
mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente
territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di
riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla
compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente
comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del
servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia
stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del
ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente
decreto.».
11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale puo' assumere
nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del
nuovo indebitamento.
12. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:
a) ai commi 1 e 2 le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle
parole: «((20 settembre))»;
b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole «Entro lo
stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni gia'
trasmesse»;
((b-bis) al comma 3, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «200 milioni»;))
c) al comma 5, le parole «entro il 30 luglio» sono sostituite dalle
parole «((entro il 5 ottobre))».
((12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla
regione Siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di
risorse erariali, e' attribuito un contributo, nei limiti di un
importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33
per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di
stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni
ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati
per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il
contributo e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito.))
((12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella
allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza
di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6
agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.))
((12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma
12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene
ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge
13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna
regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i
pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei
creditori.))
((12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012,
le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica.))
((12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai
commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».))
((12))-septies((. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione
finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo
all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68.))
((12))-octies((. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' attribuito al
Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di
rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del
Governo e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i
finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di
rientro.))
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI
(( Art. 16 bis
Patto Governo-regioni per il trasporto pubblico locale ))
(( 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare,
ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 ottobre
2012, sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e
trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di
cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
I criteri sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni
e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione
e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale,
anche ferroviario, mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica
per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e
costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in
relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e
quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
2. Le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del
citato decreto-legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, e le risorse derivanti dalla
compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio prevista dagli
articoli 1, commi da 295 a 297, della legge n. 244 del 2007, una
volta definiti i criteri di cui al comma 1, non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario. ))
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI
Art. 17
(( Riordino delle province e loro funzioni ))
Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento
del pareggio di bilancio, ((tutte le province delle regioni a statuto
ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono oggetto di riordino)) sulla base dei criteri e secondo
la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita
deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e
della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ((il riordino delle province sulla
base di requisiti minimi)), da individuarsi nella dimensione
territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai
fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente,
la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto
nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale,
comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel
cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte
salve, altresi', le province confinanti solo con province di regioni
diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui
all'articolo 18, comma 1.
3.(( Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto
ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni
ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel
rispetto della continuita' territoriale della provincia, approva una
ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio
della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il
giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione
dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della
trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di
pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di cui
al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel
proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui primo
periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle
eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni
provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di
cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato
nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2,
determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e di
popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione
di cui al medesimo comma 2.))
4. ((Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di
iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle
proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione
dell'ambito delle citta' metropolitane di cui all'articolo 18,
conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi
dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonche' del comma
2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una
o piu' proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al
Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo
e' assunto previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni
esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei
territori delle regioni medesime.))
((4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di
comune capoluogo delle singole province il comune gia' capoluogo di
provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso
accordo tra i comuni gia' capoluogo di ciascuna provincia oggetto di
riordino.))
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti
ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonche' principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni
di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province
autonome di Trento e Bolzano.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente
articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento
di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto
del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118, comma primo,
della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni,
dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le
funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti
nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai
sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali.
8. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base della
individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni
stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni
interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al
trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
((8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 e' acquisito il parere
della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
successive modificazioni.))
9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
del comma 6 e' inderogabilmente subordinata ed e' contestuale
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,
umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.
10. All'esito della procedura di riordino, sono funzioni delle
province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonche'
tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in
coerenza con la programmazione regionale nonche' costruzione,
classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente;
((b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e
gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di
secondo grado.))
11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento
delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono
esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della
Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra gli enti
territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente
articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo.
((13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16,
comma 7, e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo
complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non e' conteggiato
fra le entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno ed e'
destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le
province e' stabilito con le modalita' previste dal medesimo comma
7.))
((13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal
comma 13-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondo di bilancio».))
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI
Art. 18
Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province
del relativo territorio
1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle
funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma,
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e
Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle
relative citta' metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero
precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del
consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del
commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti
disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le
disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23
e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni.
2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello
della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo
restando ((il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto
del consiglio, l'adesione alla citta' metropolitana o, in
alternativa, a una provincia limitrofa)) ai sensi dell'articolo 133,
primo comma, della Costituzione. Le citta' metropolitane conseguono
gli obiettivi del patto di stabilita' interno attribuiti alle
province soppresse.
((2-bis. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere, su
proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la
procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del
territorio del comune capoluogo medesimo in piu' comuni. In tale caso
sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere
della regione da esprimere entro novanta giorni, e' indetto un
referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana da
effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base
delle relative leggi regionali. Il referendum e' senza quorum di
validita' se il parere della regione e' favorevole o in mancanza di
parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validita'
e' del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum
e' favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformita'
con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla
revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno
parte della citta' metropolitana. Nel caso di cui al presente comma
il capoluogo di regione diventa la citta' metropolitana che comprende
nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.))
3. Sono organi della citta' metropolitana il consiglio
metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un
vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi
di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo
la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il
sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano,
non trovano applicazione agli organi della citta' metropolitana i
citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di
sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano
sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune
capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del
presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano
piu' anziano.
((3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte
i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonche' il
presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare
lo statuto della citta' metropolitana entro il novantesimo giorno
antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia
o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di
scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014,
entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo e'
adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza
e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo
e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma
resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui
al comma 9.
3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il
termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto
il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello
statuto definitivo della citta' metropolitana nel caso in cui lo
stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui al
comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione
del suo mandato.
3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere
alla data di approvazione dello statuto della citta' metropolitana o,
in mancanza, il 1° novembre 2013.))
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di
cui all'((articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo
Statuto della citta' metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto
definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco
metropolitano:))
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione del
presidente della provincia;
c) ((nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al
comma 2-bis,)) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo
il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al
comma l del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano e' composto da:
a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione
residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione
residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di
abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane.
((6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i
sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio
della citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi.
L'elezione e' effettuata nei casi di cui al comma 4, lettera b),
secondo le modalita' stabilite per l'elezione del consiglio
provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c)
secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al
comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio
metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al
comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro
quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta'
metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio
metropolitano per il suo insediamento.))
7. Alla citta' metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti
infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici, nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito metropolitano;
3) mobilita' e viabilita';
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
((7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui
all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le
funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.))
8. Alla citta' metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia
soppressa, a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando
le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8
dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio statale.
9. ((Lo statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato
dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi
dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro
tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis
nonche' lo statuto definitivo della citta' metropolitana:))
a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento
degli organi e di assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione
complessiva di governo del territorio metropolitano;
((c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta'
metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio delle
funzioni metropolitane, prevedendo le modalita' con le quali la
citta' metropolitana puo' conferire ai comuni ricompresi nel suo
territorio o alle loro forme associative, anche di forma
differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni,
con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti parte della
citta' metropolitana e le loro forme associative possono conferire
proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle
risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro
svolgimento;))
e) puo' regolare le modalita' in base alle quali i comuni non
ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con
la citta' metropolitana.
10. La titolarita' delle cariche di consigliere metropolitano,
sindaco metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamente
onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di
remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ((relative
ai comuni)) di cui al citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed
all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto
degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle
disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
((11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie
competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle citta'
metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo
118 della Costituzione.))
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI
Art. 19
Funzioni fondamentali dei comuni e modalita' di esercizio associato
di funzioni e servizi comunali
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 27 e' sostituito dal seguente: «27. Ferme restando le
funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro
spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e
quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei
comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione
finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico
comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla
normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione
civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei
relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali
ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto
previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla
competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi
scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti
in materia di servizi anagrafici nonche' in materia di servizi
elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza
statale»;
b) il comma 28 e' sostituito dal seguente:
«28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a
3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunita'
montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente
con quello di una o di piu' isole e il comune di Campione d'Italia,
esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al
comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali
funzioni e' legato alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma
associata secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, fermo
restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione
di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche
dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il
software, la formazione informatica e la consulenza nel settore
dell'informatica.»;
c) dopo il comma 28 e' aggiunto il seguente:
«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si
applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;
d) il comma 30 e' sostituito dal seguente:
«30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo
e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i
comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali,
la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica
per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei
comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i
principi di efficacia, economicita', di efficienza e di riduzione
delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28.
Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio
delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine
indicato dalla stessa normativa.»;
e) il comma 31 e' sostituito dai seguenti:
«31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente
articolo e' fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite
demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il
primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni
fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno
triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove
alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei
comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi,
sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, i comuni
interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali
esclusivamente mediante unione di comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni
fondamentali di cui al comma 28.
((31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter,
il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio
entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova
applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.))
2. I commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne
l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della
legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in
deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui
al presente articolo.
2. Sono affidate ((inoltre)) all'unione di cui al comma 1, per
conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e
la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, la titolarita' della potesta' impositiva
sui tributi locali dei comuni associati nonche' quella patrimoniale,
con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo
dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla
predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno
successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio
comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un
documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo
deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento
programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la
successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune
e l'unione.
3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in
essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e
ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile.
Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse umane
e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati,
nonche' i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A
decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma l sono
soggette alla disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti
locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione
residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi
dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti,
ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una
medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunita' montane.
5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio
comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente
alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una
proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione
della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013,
la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire
l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come
determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione
provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non
conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Gli organi dell'unione di cui al comma l sono il consiglio, il
presidente e la giunta.
7. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni che sono
membri dell'unione nonche', in prima applicazione, da due consiglieri
comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo
sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione
dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai
rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due
appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente
dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del
comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono
membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza
dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite
dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo.
8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il
consiglio e' convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione
tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica
due anni e mezzo ed e' rinnovabile, spettano le competenze attribuite
al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di
ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di
cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive
modificazioni.
9. La giunta dell'unione e' composta dal presidente, che la
presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per
i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le
competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente.
10. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di funzionamento
dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo
statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei
propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione
dell'unione.
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e
successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in
riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai
consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi
corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla
data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire
retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti di ogni genere ad
essi gia' attribuiti in qualita' di amministratori locali ai sensi
dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 puo' essere
assicurato anche mediante una o piu' convenzioni ai sensi
dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale.
Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte
dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite
con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli
stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.
13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli
organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della
stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio
comunale, e le giunte decadono di diritto.».
3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Unione di comuni). - 1. L'unione di comuni e' l'ente
locale costituito da due o piu' comuni, di norma contermini,
finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove
costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la
denominazione di unione di comuni montani e puo' esercitare anche le
specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna
attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della
Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune puo' far parte di una sola unione di comuni. Le
unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o
con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono
formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da
amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto tra i sindaci dei
comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei
comuni associati. Il consiglio e' composto da un numero di
consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i
propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con
popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la
rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la
rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha autonomia statutaria e potesta' regolamentare e ad
essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all'organizzazione.
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse
umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro
attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente
in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale
dell'Unione non puo' comportare, in sede di prima applicazione, il
superamento della somma delle spese di personale sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi
risparmi di spesa in materia di personale.
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai
consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la
maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto
individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle
tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno
per le finalita' di cui all'articolo 6, commi 5 e 6».
4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte
di un'unione di comuni gia' costituita alla data di entrata in vigore
del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la
disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, come modificato dal presente
decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ciascuna regione ha facolta' di individuare limiti
demografici diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 16, comma
4, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato
dal presente decreto.
6. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente
decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato articolo 16,
comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a
maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al
comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta
di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della
rispettiva unione.
7. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies,
3-sexies, 3-septies e 3-octies dell'articolo 15 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI
Art. 20
Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione
dell'esercizio delle funzioni comunali
1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai
comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti
per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare sono disciplinate modalita' e termini per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.
4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le
disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato
con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, ((n.
318,)) incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.
FINALIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ED ALTRE DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO
Art. 21
Riduzione dell'iva
1. All'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con
legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter:
1) nel primo periodo, le parole: «1° ottobre 2012 fino al 31
dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2013 fino
al 31 dicembre 2013»;
2) il secondo periodo e' abrogato;
3) nel terzo periodo le parole «sono ulteriormente incrementate di
0,5 punti percentuali», sono sostituite dalla seguenti: «sono
rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per
cento»;
b) al comma 1-quater:
1) sono soppresse le parole «, secondo e terzo periodo»;
2) le parole «30 settembre 2012», sono sostituite dalle parole: «30
giugno 2013»;
3) le parole da «a 13.119 milioni di euro» sino alla fine del
comma, sono sostituite dalle seguenti «a 6.560 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2013».
2. Con la legge di stabilita' per l'anno 2013 sono indicate le
misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa
pubblica previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n.
52 del 2012, ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del
2012,)) e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o
riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale
previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto-legge n. 98
del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011((, come modificato dal
comma 1 del presente articolo)). I risparmi di spesa e le maggiori
entrate derivanti dal primo periodo concorrono, unitamente ai
risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali,
nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di
cui all'articolo 12 del presente decreto, al fine di evitare
l'aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote iva previsto
dall'articolo 40, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma
1.
FINALIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ED ALTRE DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO
Art. 22
Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico
1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai
commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i ((presupposti)) e le
condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del lo giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila
il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di
cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011
continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti,
ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede
governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla
gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori
sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori
ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in
mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della
mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta
legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera
continua ad applicarsi la disciplina ((in materia di)) indennita' di
mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare
riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto
indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1°
giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non
erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai
predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e
ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno
di eta';
c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del
decreto-legge n. 201 del 2011, ((convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011,)) nonche' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che,
antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del
decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ((convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011,)) avrebbero comportato la decorrenza del
trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita'
di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande
di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che
intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato
decreto-legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
FINALIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ED ALTRE DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO
Art. 23 Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili 1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del settore. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: ((da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a 2014)). Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo. ((All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».)) 3. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013. 4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, e' incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013. 5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 6. Ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013. 7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. 8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di ((658 milioni)) di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalita' di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalita' gia' oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, ((nonche', in via prevalente per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di scletosi laterale amiotrofica)). 9. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012. 10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente. ((10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriore quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 del presente articolo.)) 11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale((, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare,)) in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, ((pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011,)) e' autorizzata la spesa massima di ((495 milioni)) di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attivita' solutorie di interventi urgenti gia' posti in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ((Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione e' costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.)) 12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al ((comma 11)), ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvedera' a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale. ((12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «A far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221». 12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime informazioni sono altresi' utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in sede di controllo sulla veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione». 12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo la parola: «1.143» e' sostituita dalla seguente: «1.113», al secondo periodo le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni» e, al terzo periodo, le parole: «50 milioni» dalle seguenti: «90 milioni». 12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 30 milioni di euro. 12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonche' le residue disponibilita' finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui all'articolo 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima, sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento delle residuali attivita' di definizione delle pendenze in essere alla data della cessazione della suddetta gestione. 12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilita' dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia di L'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 1° dicembre 2012. 12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilita' dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi provvedimenti attuativi gia' adottati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali. 12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento. 12-undecies. Al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «alle aziende esercenti i servizi stessi» sono inserite le seguenti: «, determinate secondo il criterio dei costi standard che dovra' essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2, lettera a)». 12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «Per gli anni 2004-2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2013». E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2012», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2013». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attivita' dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' UIRNet SpA. 12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attivita' di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attivita' finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attivita' sostenute da risorse pubbliche e' curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per la gestione della piattaforma e per l'accesso, l'interoperativita' e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilita' dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attivita' con il sostegno pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 12-quiquiesdecies. L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali e' dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalita' di tutela del consumatore, affidata ad altra autorita' munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro. 12-sexiesdecies. A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresi', per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualita' di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualita' resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all'attivita' istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalita' di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non puo' eccedere il limite di 400.000 euro, e' a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi fara' fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Alla predetta lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali». 12-duodevicies. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo»; b) al comma 5, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) per l'attivita' svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni»; c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalita' indicate nei precedenti periodi del presente comma»; d) al comma 7, primo periodo, le parole: «, di eta' non superiore ai 40 anni,» sono soppresse; e) al comma 17, alle parole: «La direzione della farmacia privata» sono premesse le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,». 12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo l'articolo 1-bis e' inserito il seguente: «Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite».))
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
((Art. 23 bis
Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello
Stato
1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale
nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, che continua
ad avvalersi dell'organismo di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, e' attribuito a
Cassa Depositi e Prestiti Societa' per azioni (CDP S.p.A.) il diritto
di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute
dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti
di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro dieci giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP
S.p.A provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle
finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore
del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio,
consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna societa' per
la quale ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente
si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle
partecipazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare, entro sessanta giorni dalla data di esercizio dell'opzione
di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' determinato
il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.
4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle
operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al
presente articolo, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi
possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la
reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono
essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo
35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate
nel presente comma.
5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a
svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla base di provvedimenti
normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto. La Simest S.p.A., nella gestione degli interventi
di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema
produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero
dello sviluppo economico gia' sottoscritte o che verranno
sottoscritte in base alla normativa di riferimento
6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria
detenuta dallo Stato in Sace, e' abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di
trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in
Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo
3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.
7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il seguente periodo: «I decreti
ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo
preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari».
8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto
dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente
disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie
preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque
per l'emissione da parte di Autorita' pubbliche, istituzioni, enti o
altre autorita' di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini
per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per
l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorita' pubbliche
competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanza.))
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
((Art. 23 ter
Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici
1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modifiche
a) al comma 1;
1) al primo periodo, fra le parole: «dell'economia e» e: «finanze»
e' inserita la seguente: «delle»; dopo le parole: «capitale sociale
pari» le parole: «a 2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad
almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni»; dopo le
parole: «immobiliari chiusi promossi» sono inserite le seguenti: «o
partecipati»; dopo le parole: «in forma consorziata» sono inserite le
seguenti: «o associata» e dopo le parole: «ai sensi» le parole:
«dell'articolo 31» sono soppresse;
2) al terzo periodo, dopo le parole: «Il capitale» sono inserite le
seguenti: «della societa' di gestione del risparmio di cui al primo
periodo del presente comma» e dopo le parole: «dal Ministero
dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, fatto
salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis»;
3) al quinto periodo, dopo la parola: «investono» e' inserita la
seguente: «anche»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «immobiliare promossi» sono
inserite le seguenti: «o partecipati», dopo le parole: «in forma
consorziata» sono inserite le seguenti: «o associata»; dopo le
parole: «ai sensi» sono soppresse le parole: «dell'articolo 31»; dopo
le parole: «del fondo medesimo,» sono inserite le seguenti: «ovvero
trasferiti,» e dopo la parola: «diritti» sono inserite le seguenti:
«reali immobiliari,»;
2) al secondo periodo dopo le parole: «Tali apporti» sono inserite
le seguenti: «o trasferimenti»;
3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Possono presentare
proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le
modalita' di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «nel fondo di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater» e le parole: «ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174,
e 17 marzo 1995, n. 175,» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
2) al secondo periodo, la parola: «suddetti» e' soppressa e dopo la
parola: «fondi» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1. Il 20
per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo e'
destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle
quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater»;
3) all'ultimo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1, 8-ter e 8-quater»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo la parola: «conferimento» sono inserite
le seguenti: «o trasferimento» e le parole: «di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»;
2) al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 2» sono
soppresse;
3) al quarto periodo, dopo la parola: «apporto» sono inserite le
seguenti: «o il trasferimento»; le parole: «di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»; le
parole: «all'espletamento» sono sostituite dalle seguenti: «al
completamento» e tra le parole: «delle procedure» e: «di
valorizzazione e di regolarizzazione» e' inserita la seguente:
«amministrative»;
4) al quinto periodo, dopo le parole: «non sia completata,» sono
inserite le seguenti: «secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio,» e dopo le parole: «i
soggetti apportanti» le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
5) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «A seguito
dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti
territoriali e' riconosciuto, in favore di questi ultimi, un
ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni
in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione
economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla societa' di gestione
del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore e'
corrisposta in denaro»;
e) al comma 7, dopo le parole: «Agli apporti» sono inserite le
seguenti: «e ai trasferimenti»;
f) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «gestione del risparmio» la
parola: «del» e' sostituita dalle seguenti: «costituita dal»;
2) al secondo periodo e' soppressa la parola: «predetta» e dopo le
parole: «societa' di gestione del risparmio» sono inserite le
seguenti: «di cui al comma 1»;
3) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Con apposita
convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la
societa' di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per
le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del
demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul
capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo periodo
del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o
l'eventuale costituzione della societa' di gestione del risparmio o
delle societa', per il collocamento delle quote del fondo o delle
azioni della societa', nonche' per tutte le attivita', anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo»;
g) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:
«8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico
il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalita'
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
la costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprieta'
dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche'
diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle
quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei
debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere
riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti
delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei
residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati
per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle
percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma.
Le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato
possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di
immobili di proprieta'. Possono altresi' essere trasferiti o
conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di
trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia
del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei
competenti organi degli Enti interessati, della volonta' di
valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del
citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, disciplinano,
altresi', le modalita' di concertazione con le competenti strutture
tecniche dei diversi livelli di governo territoriale interessati,
nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi,
nel rispetto della ripartizione e per le finalita' previste
dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),
sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi
immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni
anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalita' ivi previste,
ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di
cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare
espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le
strategie di trasformazione urbana. La totalita' delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di
proprieta' delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di
cui al presente comma, e' destinata alla riduzione del debito
dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 8-ter, il
Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresi', con le
modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare a cui
sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di
proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa
per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del Ministero della
difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni,
sono individuati tutti i beni di proprieta' statale assegnati al
medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne
determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato.
A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo
ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni suscettibili di
valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse
rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con
prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione
dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti
quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e
minima del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse
rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione
del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la
parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse
derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e
destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per
reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo
speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito
dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate
nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del
Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma,
non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilita'
dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo
le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli
obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti
decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai
fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna
dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far
data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dei relativi decreti individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti
dell'Agenzia del demanio e' disposto d'ufficio, laddove necessario,
sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o
la regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta' dello
Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A
seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente
Agenzia fiscale procede alle conseguenti attivita' di iscrizione
catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprieta' dello
Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite,
anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento,
a cura degli acquirenti. Tutte le attivita' rese in favore delle
Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente
articolo e del successivo articolo 33-bis, sono svolte da
quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con
le parti interessate.
1-bis. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la
data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la
concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta'
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter, e
l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole: «, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli
immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici
non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma 196-bis,
della legge n. 191 del 2009.))
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
((Art. 23 quater
Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e
dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo
sviluppo del settore ippico
1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del
territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle
dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli
adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla
normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti
risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia
esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale,
rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la
denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», e dalla
Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse
dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da assegnare alla
medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012,
sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli
enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti
per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti
decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo
all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu'
dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria
amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente
incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei
decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti
incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di
cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente
medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma
1 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad
essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della
deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta
giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle
Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti
dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del
trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle
Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero
pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso
gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle
Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti
subentrano nella titolarita' del rapporto fino alla naturale
scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni
facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette
misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima
fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia'
devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni,
non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate.
Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo
agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni
competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia'
a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti
amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del
territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui
bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a
far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine
di garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti avviati
dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse
finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo
alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e' soppressa a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3
i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso
termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite
tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI
dalla normativa vigente, nonche' le relative risorse umane,
finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici
attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in
capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo
svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i
commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai
fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta
comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi pubblici
espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni
organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di
prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle
risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma,
ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni
dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del predetto
Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del
presente comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e
delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le
funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di trasferimento delle quote sociali della
predetta societa' al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del
presente decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300
del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»;
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui
all'articolo 64»;
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole:
«delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; nel
medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agenzia
svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza dall'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato»;
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio» sono
sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell'agenzia delle
entrate»;
2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono sostituite dalle
seguenti: «delle entrate e' inoltre»;
3) ai commi 3-bis e 4, sono soppresse le parole: «del territorio».
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
((Art. 23 quinquies
Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del
Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della
riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le Agenzie fiscali
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma
10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:
1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli
risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del
decreto-legge n. 138 del 2011;
2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale
dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia
non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di
livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia
non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la
funzionalita' dell'assetto operativo conseguente alla riduzione
dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere
previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in
numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unita'
complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla
riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non
inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a
13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che
abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale
nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni e' disposta
secondo criteri di valorizzazione delle capacita' e del merito sulla
base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali
posizioni sono attribuite un'indennita' di posizione, graduata
secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e un'indennita' di
risultato, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento
del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di
seconda fascia di livello retributivo piu' basso, con esclusione
della retribuzione di risultato; l'indennita' di risultato,
corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico
svolto, e' determinata in misura non superiore al 20 per cento della
indennita' di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione
dell'indennita' di posizione non sono piu' erogati i compensi per
lavoro straordinario, nonche' tutte le altre voci del trattamento
economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennita' di
agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale
dirigente e' corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti
dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del presente
articolo;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al
10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione,
per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138
del 2011 e, per le Agenzie, dell'articolo 23-quater del presente
decreto.
1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria autonomia
contabile ed organizzativa, adegua le politiche assunzionali e di
funzionamento perseguendo un rapporto tra personale dirigenziale e
personale non dirigente non superiore a 1 su 15.
1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al comma 1,
lettere a), numero 1), e b), si applicano anche agli uffici di
diretta collaborazione del Ministero delle economia e delle finanze.
Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1,
lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche
con riferimento ad entrambe le sezioni dell'ufficio di cui
all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.
2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto
a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 e'
fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari
ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di
rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni
organiche relative al personale amministrativo di livello
dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle
commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di
livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori
ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono
trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La
riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al
presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, alla riduzione prevista dal
comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data
di entrata in vigore del presente decreto conservano l'incarico
dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono
fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei
posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al
fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, la
riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non
generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001.
4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di cui al presente
articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento,
tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non
dirigenziale munito di diploma di laurea.
5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
e delle Agenzie fiscali e' effettuata, in base alle disposizioni dei
rispettivi ordinamenti ed in deroga all'articolo 10, con
l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:
a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace
svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale,
l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali,
si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli
uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente
a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero
aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unita',
ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;
b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali
che svolgono compiti analoghi sono accorpate;
c) con riferimento alle strutture che operano a livello
territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono
riviste in modo tale che, di norma:
1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non
hanno mai competenza infraregionale;
2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale
non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli
uffici abbiano sede in comuni citta' metropolitane;
3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione
istituzionale della fiscalita' sono trasferite, con il relativo
assetto organizzativo e gli attuali titolari, al Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La
direzione comunicazione istituzionale della fiscalita' assume la
denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i
propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del
Ministero. Il Dipartimento delle finanze, direzione legislazione
tributaria, esercita le competenze in materia di normativa,
monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto
Dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia
di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie
e alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano con le modalita' e con la decorrenza
stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato
ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del presente decreto.
7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a.
e della Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di
pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla
data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo
degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i
nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre
membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione
economico-finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore
delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei
propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione
delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche
statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle societa'
di cui al comma 7.))
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
((Art. 23 sexies
Emissione di strumenti finanziari
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento
patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della
European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero
dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su
specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di
seguito l'«Emittente») e subordinatamente al verificarsi delle
condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e
23-novies:
a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012, anche in
deroga alle norme di contabilita' di Stato, strumenti finanziari (di
seguito i «Nuovi Strumenti Finanziari»), computabili nel patrimonio
di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA
dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi;
b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro il medesimo termine,
Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro
unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli
strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal
Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste
dall'articolo 23-septies, comma 2.))
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
((Art. 23 septies
Condizioni di sottoscrizione
1. Il Ministero non puo' sottoscrivere alcun Nuovo Strumento
Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle
condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 7 marzo 2009, e del relativo prospetto, al riscatto degli
strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal
Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal
comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente e' compensato con l'importo
dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari.
2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la
remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi dall'Emittente e
sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo
decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di riscatto, e'
calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi
Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del decreto
ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies. La remunerazione e'
corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per
i Nuovi Strumenti Finanziari.))
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
((Art. 23 octies
Conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato
1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' consentita
solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione
europea sulla compatibilita' delle misure previste nel presente
decreto con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di
aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel
contesto della crisi finanziaria.
2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da
parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita' in modo
da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.
3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di ristrutturazione
(il «Piano») conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti
di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie
commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli
utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e
le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla
Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della comunicazione
della Commissione europea 2011/C-356/02.
4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di
ristrutturazione, l'Emittente non puo' acquisire, direttamente o
indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari
finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo
che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia
compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione,
l'Emittente e' vincolato al contenimento della componente variabile
delle remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options,
accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al
direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi
rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l'effettivo
collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e'
esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di
patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso
decreto legislativo.
5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di
esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti
finanziari subordinati il cui contratto preveda la facolta' per la
banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di
andamenti negativi della gestione.))
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
((Art. 23 novies
Procedura
1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari,
trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni
prima della data di sottoscrizione prevista, una richiesta che
include:
a) la delibera del consiglio di amministrazione;
b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario
emesso;
d) la data di sottoscrizione prevista;
e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente
comma, la Banca d'Italia valuta:
a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformita'
del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato,
secondo quanto previsto dall'articolo 23-octies e dalle disposizioni
di vigilanza;
b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente;
c) il profilo di rischio dell'Emittente;
d) le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, la loro
conformita' al presente decreto e al decreto previsto dall'articolo
23-duodecies, la loro computabilita' nel patrimonio di vigilanza;
e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23-sexies, comma 1.
3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'Emittente chiarimenti,
integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di
cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono
comunicate all'Emittente e al Ministero.
4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del
Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera
e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva
valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.
5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo
l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 23-undecies.
6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' approvata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
((Art. 23 decies
Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari
1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati
nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni
ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facolta' di
conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in
ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni
previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443,
secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse
maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale
dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.
2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di rimborso o
riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di rimborso o
riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle
condizioni finanziarie e di solvibilita' dell'Emittente e del
relativo gruppo bancario.
3. Il pagamento degli interessi sui Nuovi Strumenti Finanziari
dipende dalla disponibilita' di utili distribuibili ai sensi
dell'articolo 2433 del codice civile. La delibera con la quale
l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al
rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti
Finanziari.
4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o incapienza
degli utili distribuibili, l'Emittente assegna al Ministero azioni
ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto
corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il relativo
aumento di capitale, o, comunque, l'emissione delle azioni e la
conseguente modifica nello statuto dell'indicazione del numero di
azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione.
5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da
parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi
Strumenti Finanziari non si applicano:
a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni
legislative o statutarie.
6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in
merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari.
7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono specificate
le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal
presente decreto e definite le ulteriori caratteristiche degli
stessi.))
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
((Art. 23 undecies
Risorse finanziarie
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi
Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario
delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle
risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonche' di quelle dipendenti da
parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi
internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di
disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui
conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti
pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle
Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi
finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi
cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle
relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al
predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione
tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono
espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate
con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle
Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro
dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i
termini per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque
adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio
sono comunicati alla Corte dei conti.))
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
((Art. 23 duodecies
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente
titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto
disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e
conversione nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione
delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti
Finanziari.
2. Il Ministero delle economia e delle finanze riesamina le misure
previste dal presente titolo secondo quanto previsto dalle
comunicazioni della Commissione europea.
2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini
della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la
partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' (MES), mediante i
versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato che
istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di
titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono
stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del
netto ricavo a tale finalita'.))
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
Art. 24
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16,
((3-bis, comma 6,)) 5, comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad
esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250
milioni di euro per l'anno 2012, a 10.544 milioni di euro per l'anno
2013, a 11.157,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che
aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.207,150
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento
netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
2. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure del
presente decreto, non utilizzati per la copertura dello stesso sono
destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
((Art. 24 bis
Clausola di salvaguardia
1. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di
risanamento cosi' come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3,
le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette
regioni e province autonome secondo le procedure previste dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione,
anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che
esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed
organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri
enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale.))
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
Art. 25
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
((
Allegato 1
---------------------------------------------------------------------
Riduzione spese per acquisto di beni e servizi
(in milioni di euro)
------------------------------------
| 2012 | 2013 | 2014 e ss
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE | 21,8 | 77,0 | 77,0
FINANZE | | |
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELLO SVILUPPO | 1,7 | 6,0 | 6,0
ECONOMICO | | |
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE | 1,1 | 4,0 | 4,0
POLITICHE SOCIALI | | |
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 60,0 | 120,0 | 120,0
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 6,2 | 22,0 | 22,0
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, | 24,0 | 14,0 | 14,0
DELL'UNIVERSITA' E DELLA | | |
RICERCA | | |
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELL'INTERNO | - | 131,0 | 131,0
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELL'AMBIENTE E | 4,8 | 17,0 | 17,0
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO | | |
E DEL MARE | | |
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | 7,9 | 28,0 | 28,0
E DEI TRASPORTI | | |
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELLA DIFESA | - | 148,0 | 148,0
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELLE POLITICHE | 2,5 | 9,0 | 9,0
AGRICOLE ALIMENTARI E | | |
FORESTALI | | |
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO PER I BENI E LE | 2,8 | 10,0 | 10,0
ATTIVITA' CULTURALI | | |
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELLA SALUTE | 8,2 | 29,0 | 29,0
---------------------------------|----------|----------|-------------
TOTALE | 141,1 | 615,0 | 615,0
---------------------------------------------------------------------
))
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
((
«Allegato 2
(articolo 7, comma 12)
RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE
CON LA LEGGE DI STABILITA'
(MILIONI DI EURO)
---------------------------------------------------------------------
| Saldo netto da | Indebitamento netto
| finanziare |
---------------------------------------------------------------------
MINISTERI | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero | | | | | |
dell'economia | 715,5 | 662,3 | 541,5 | 615,3 | 662,3 | 541,5
e delle finanze | | | | | |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero dello | | | | | |
sviluppo economico | 52,8 | 37,2 | - | 45,4 | 37,2 | -
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero del lavoro | | | | | |
e delle politiche | 48,4 | 46,1 | 51,5 | 41,6 | 46,1 | 51,5
sociali | | | | | |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero della | | | | | |
giustizia | 149,0 | 122,6 | 127,5 | 128,2 | 122,6 | 127,5
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero degli | | | | | |
affari esteri | 26,8 | 21,5 | 25,9 | 23,0 | 21,5 | 25,9
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero | | | | | |
dell'istruzione, | 182,9 | 172,7 | 236,7 | 157,3 | 172,7 | 236,7
dell'universita' | | | | | |
e della ricerca | | | | | |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero | | | | | |
dell'interno | - | - | - | - | - | -
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero | | | | | |
dell'ambiente e | 23,0 | 21,0 | 31,0 | 19,8 | 21,0 | 31,0
della tutela del | | | | | |
territorio e del mare| | | | | |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero delle | | | | | |
infrastrutture | 207,0 | 193,5 | 209,2 | 178,0 | 193,5 | 209,2
e dei trasporti | | | | | |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero della | | | | | |
difesa | 236,1 | 176,4 | 269,5 | 203,0 | 176,4 | 269,5
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero delle | | | | | |
politiche agricole | 15,8 | 8,5 | 10,4 | 13,6 | 8,5 | 10,4
alimentari e | | | | | |
forestali | | | | | |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero per i beni | | | | | |
e le attivita' | 55,6 | 51,4 | 66,7 | 47,8 | 51,4 | 66,7
culturali | | | | | |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero della | | | | | |
salute | 64,3 | 61,3 | 79,5 | 55,3 | 61,3 | 79,5
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
TOTALE |1.777,3|1.574,5|1.649,5|1.528,5|1.574,5|1.649,5
---------------------------------------------------------------------
».
))
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico
EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))
((
«Tabella
(articolo 16, commi 12-bis e 12-ter)
---------------------------------------------------------------------
(dati in migliaia di euro)
---------------------------------------------------------------------
ABRUZZO | 17.668
--------------------------------|------------------------------------
BASILICATA | 16.158
--------------------------------|------------------------------------
CALABRIA | 32.409
--------------------------------|------------------------------------
CAMPANIA | 58.822
--------------------------------|------------------------------------
EMILIA-ROMAGNA | 41.943
--------------------------------|------------------------------------
LAZIO | 79.327
--------------------------------|------------------------------------
LIGURIA | 16.240
--------------------------------|------------------------------------
LOMBARDIA | 83.353
--------------------------------|------------------------------------
MARCHE | 17.206
--------------------------------|------------------------------------
MOLISE | 8.278
--------------------------------|------------------------------------
PIEMONTE | 46.889
--------------------------------|------------------------------------
PUGLIA | 43.655
--------------------------------|------------------------------------
SARDEGNA | 82.319
--------------------------------|------------------------------------
SICILIA | 171.508
--------------------------------|------------------------------------
TOSCANA | 40.985
--------------------------------|------------------------------------
UMBRIA | 14.225
--------------------------------|------------------------------------
VENETO | 29.015
--------------------------------|------------------------------------
TOTALE | 800.000
---------------------------------------------------------------------
».
))
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4 commenti su “Legge 7 agosto 2012, n. 135”
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