da Orizzontescuola

di Nino Sabella

Il decreto n. 92 dell’8 febbraio 2019 reca disposizioni relative alle procedure di specializzazione sul sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Ricordiamo quali sono i requisiti d’accesso e cosa prevede il decreto per i docenti già specializzati su sostegno in un grado di istruzione diverso da quello per il quale intendono partecipare.

Requisiti

Possono accedere ai percorsi di specializzazione per la scuola dell’infanzia e primaria coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;
  • diploma magistrale, diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti, entro l’anno scolastico 2001/2002, presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

Possono accedere ai percorsi di specializzazione per la scuola secondaria di prima e secondo grado coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • abilitazione
  • laurea + 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche
  • (in prima applicazione) laurea e almeno 3 annualità anche non successive di servizio, su posto comune o di sostegno, svolto nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, presso le scuole del sistema educativo di istruzione e formazione; le tre annualità si valutano ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999.

Gli insegnanti tecnico pratici accedono, sino al 2024/25, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, cui accedono con il diploma.

Docenti già specializzati: percorsi specializzazione abbreviati

Il decreto prevede percorsi di specializzazione abbreviati per i docenti già specializzati su sostegno in un grado di istruzione diverso da quello per il quale intendono partecipare. E’ questo, ad esempio, il caso di docenti specializzati su sostegno nella scuola dell’infanzia che intendono partecipare per specializzarsi nella scuola primaria.

Per beneficiare del percorso abbreviato è evidente che i docenti in questione devono superare le prove d’accesso ai percorsi e collocarsi utilmente in graduatoria (quindi rientrano nel numero dei posti previsti).

Anche i docenti ammessi in soprannumero seguono il percorso abbreviato (sempre che siano già specializzati). Ricordiamo che sono ammessi in soprannumero coloro i quali, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Percorsi specializzazione abbreviati: caratteristiche

I percorsi abbreviati sono predisposti dalle Università, le quali valutano le competenze già acquisite dai docenti e predispongono i relativi percorsi.

I percorsi devono prevedere, ai sensi del  D.M. sostegno (Decreto Miur del 30 settembre 2011), l’acquisizione di 9 crediti di laboratorio e 12 di tirocinio, come diversificati per grado di istruzione.

Il decreto