Decreto Interministeriale 24 aprile 2012, Prot. n.7431

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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Interministeriale 24 aprile 2012, Prot. n.7431
(in GU 23 luglio 2012, n. 170)

Definizione  degli  ambiti,  dei  criteri  e  delle   modalita'   per
l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi  degli
istituti tecnici (di  cui  agli  articoli  3  e  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  88)  negli  spazi  di
flessibilita' previsti dall'articolo  5,  comma  3,  lettera  b)  del
citato decreto presidenziale. (12A08152)
 

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

                           di concerto con 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 

  Visto l'art. 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40  con  particolare
riferimento all'art. 13,  commi  1,  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  che
prevedono il riordino e il potenziamento degli  istituti  tecnici  da
attuarsi con uno o  piu'  regolamenti  del  Ministro  della  pubblica
istruzione, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della  legge  23
agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  con  particolare
riferimento  all'articolo  64,  che   prevede,   al   comma   3,   la
predisposizione    da    parte    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  di  un  piano  programmatico  di
interventi volti  ad  una  maggiore  razionalizzazione  dell'utilizzo
delle risorse disponibili per una maggiore  efficacia  ed  efficienza
del sistema scolastico  e,  al  comma  4,  in  attuazione  del  piano
programmatico e nel quadro di una piu' ampia  revisione  dell'assetto
ordinamentale, organizzativo  e  didattico  del  sistema  scolastico,
l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma
2, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400,  per  la  ridefinizione
dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  «Norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88 concernente il  riordino  degli  istituti  tecnici  in  attuazione
dell'art. 64, comma 4, del citato decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto in particolare, l'art. 5, comma  3,  lettera  b)  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica che prevede, nell'ambito  del
riordino dell'organizzazione dei percorsi degli istituti tecnici,  la
possibilita' di utilizzare una quota del curricolo pari  al  30%  nel
secondo  biennio  e  al  35%  nell'ultimo  anno,   quali   spazi   di
flessibilita' per l'ulteriore articolazione in opzioni delle aree  di
indirizzo di cui ai  rispettivi  allegati  B)  e  C),  finalizzati  a
corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni  formativi
espressi dal mondo del lavoro e delle professioni; 
  Visto  l'art.  8,  comma  1,  ultimo  capoverso,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica piu'  volte  citato  che  prevede  che  i
percorsi dell'indirizzo agraria, agroalimentare  ed  agroindustria  -
articolazione viticoltura ed enologia - si sviluppano in un ulteriore
sesto anno finalizzato al  conseguimento  della  specializzazione  di
«Enotecnico» e che l'organizzazione didattica del citato  sesto  anno
dovra' essere definita con il presente decreto interministeriale; 
  Visto, altresi', l'art. 8  del  citato  decreto  presidenziale  che
detta disposizioni per  il  passaggio  al  nuovo  ordinamento  e,  in
particolare, il comma 2, lettera d) che, per l'applicazione dell'art.
5, comma 3, lettera b) sopra citato, prevede l'adozione di un decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  previo
parere della Conferenza Stato-regioni-province  autonome  di  cui  al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  con  il  quale  vengono
fissati gli ambiti, i criteri e le modalita' per  l'attuazione  delle
ulteriori  articolazioni  delle  aree  di  indirizzo  in  un   numero
contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco nazionale; 
  Considerato che, in applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  88,  la  flessibilita'
oggetto del presente decreto puo'  essere  utilizzata  esclusivamente
nei limiti delle dotazioni organiche assegnate  e  senza  determinare
esuberi di personale; 
  Ritenuto che,  al  fine  di  non  determinare  una  indifferenziata
espansione   dei   percorsi   formativi   cosi'   come    riordinati,
l'individuazione delle opzioni deve  essere  limitata  ad  un  numero
contenuto che risponda effettivamente ai  criteri  stabiliti  con  il
presente decreto; 
  Considerato  che  l'individuazione  delle  citate  opzioni   e   la
conseguente possibilita' di utilizzare gli spazi di flessibilita' del
curricolo comporta un necessario confronto con le realta'  produttive
del paese, al fine di delineare i fabbisogni formativi  che  emergono
dal  mondo  del  lavoro  e  delle  professioni  e   che,   per   tali
considerazioni, si e' ritenuto  opportuno  attivare,  preventivamente
alla  definizione  del  presente   decreto,   incontri   di   settore
plurilaterali ed incontri nazionali ai  quali  hanno  partecipato  le
parti sociali datoriali e sindacali fornendo  contributi  utili  allo
scopo; 
  Considerato, altresi', che la  materia  delle  opzioni  costituisce
oggetto della programmazione dell'offerta formativa regionale e,  per
questi motivi, sono stati parimenti attivati confronti tra le regioni
e le strutture regionali del Ministero; 
  Considerato che i percorsi formativi conseguenti  alla  attivazione
delle opzioni di cui trattasi, in quanto riferiti al secondo  biennio
e all'ultimo anno  del  nuovo  ordinamento  degli  istituti  tecnici,
entreranno in vigore dall'anno scolastico 2012-2013; 
  Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di  dover
procedere, in applicazione delle previsioni del citato art. 8,  comma
2, lettera d), alla definizione degli ambiti, criteri e modalita' per
l'ulteriore articolazione  delle  aree  di  indirizzo  in  un  numero
contenuto  di  opzioni  al  fine  di  consentire  alle   regioni   la
definizione di una programmazione dell'offerta formativa quanto  piu'
rispondente ai bisogni del territorio e delle realta' produttive; 
  Considerato che, nella  fase  di  prima  applicazione,  si  ritiene
opportuno istituire l'Elenco nazionale  delle  opzioni  dei  percorsi
degli istituti tecnici previsto dall'art. 8, comma 2, lettera d)  del
piu' volte citato decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n.  88  contestualmente  all'emanazione  del  presente  decreto
interministeriale; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  nazionale   della   pubblica
istruzione reso nell'adunanza del 14 dicembre 2011; 
  Acquisito,  altresi',  il  prescritto   parere   della   Conferenza
Stato-regioni-province autonome di  cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 19 gennaio 2012; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  Per i motivi di cui in premessa  e  in  applicazione  dell'art.  5,
comma 3, lettera b) e dell'art. 8, comma 2, lettera  d)  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  88,  vengono
definiti gli  ambiti,  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'ulteriore
articolazione delle aree di indirizzo  dei  percorsi  degli  istituti
tecnici in un numero contenuto di opzioni, specificamente  illustrati
nell'allegato  A)  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
                               Art. 2 

  2.1 E' istituito l'Elenco nazionale delle opzioni  quali  ulteriori
articolazioni delle aree di indirizzo  dei  percorsi  degli  istituti
tecnici, al  quale  si  dovra'  fare  riferimento  nell'ambito  della
programmazione  dell'offerta  formativa   regionale,   analiticamente
formulato nell'allegato B), parte integrante al presente decreto. 
  2.2 L'Elenco nazionale delle opzioni potra'  essere  periodicamente
aggiornato per corrispondere a nuovi  fabbisogni  formativi  espressi
dal mondo economico e produttivo nonche' in conseguenza  degli  esiti
del monitoraggio previsto dall'art.  7,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  88,  degli  sviluppi
della ricerca scientifica e  delle  innovazioni  tecnologiche,  fermo
restando il rispetto dei criteri e delle modalita' di  individuazione
di ulteriori opzioni secondo le  disposizioni  dell'allegato  A)  del
presente decreto. 
  2.3 L'attivazione delle opzioni  di  cui  all'elenco  B,  ancorche'
modificato a seguito di eventuali aggiornamenti, deve essere in  ogni
caso effettuata nei limiti  delle  dotazioni  organiche  assegnate  a
legislazione vigente, senza determinare esuberi di personale.
                               Art. 3 

  Per  l'attivazione  delle  opzioni  di  cui  all'Elenco   nazionale
allegato B) del presente decreto, e' fatto rinvio alla programmazione
dell'offerta formativa regionale e agli adempimenti connessi.
                               Art. 4 

  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 aprile 2012 

                                        Il Ministro dell'istruzione,  
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                  Profumo             

p. il Ministro dell'economia e delle finanze, 
         il Vice Ministro delegato 
                   Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min. Salute  e  Min.
Lavoro registro n. 8, foglio n. 161

Allegato A

AMBITI – CRITERI – MODALITA’
per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo
dei percorsi degli istituti tecnici
in opzioni
La nuova identità degli istituti tecnici, quali “scuole dell’innovazione” orientate al
raggiungimento di competenze professionali che aderiscano sempre più ai fabbisogni formativi
espressi dalle realtà economiche e produttive del paese, esige una articolazione dei propri percorsi
di studio che guardino alle innovazioni e allo sviluppo che la scienza e le tecnologiche
continuamente producono, senza però determinare una frammentazione e disarticolazione dei
percorsi formativi.
L’obiettivo dei nuovi percorsi degli Istituti Tecnici è quello di far acquisire una padronanza delle
competenze scientifiche e tecnologiche – anche in una prospettiva di sviluppo – che consenta al
diplomato dell’Istruzione Tecnica di interpretare, partecipare, gestire e coordinare i processi
produttivi del mercato caratterizzato da innovazioni continue. Gli Istituti Tecnici, quindi, si
propongono di fornire allo studente quella base culturale e quelle specifiche competenze necessarie
alla comprensione delle problematiche scientifiche collegate alla tecnologia, che gli permettano non
solo di intervenire nei processi in atto ma, altresì, di sviluppare capacità creative e progettuali
necessarie per intercettare e presidiare l’innovazione.
L’articolazione degli indirizzi di studio degli istituti tecnici in due settori ed undici indirizzi –
come definiti con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 – risponde, in
linea generale, alle esigenze di formazione in relazione alla domanda di competenze professionali
espressa dal mercato, ferma restando l’esigenza di garantire agli studenti degli Istituti Tecnici la
possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per divenire cittadini consapevoli,
attivi e responsabili.
Questo quadro generale può essere ulteriormente articolato laddove specifiche realtà produttive,
rilevanti sotto il profilo dell’identità del territorio e influenti sul piano socio-economico, richiedano
esperienze formative che, in ragione della loro specificità, non trovano adeguata e corrispondente
collocazione nel nuovo assetto ordinamentale.
Le “opzioni” costituiscono la risposta a tali esigenze che si attua attraverso un processo di
interazione e condivisione tra i soggetti a diverso titolo coinvolti. Processo che si sviluppa sulla
base delle indicazioni contenute nel Regolamento di riordino degli Istituti Tecnici ove si prevede,
per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo, la definizione di ambiti, criteri e modalità di
seguito individuati:
AMBITI
Gli ambiti di applicazione delle opzioni derivano prioritariamente dai piani di sviluppo strategico
espressi nei documenti di politica nazionale e comunitaria.
CRITERI
– interesse nazionale anche in riferimento ai trend strategici e alle prospettive di sviluppo;
– coerenza con l’identità degli istituti tecnici e differenziazione con gli indirizzi degli istituti
professionali;
– coerenza delle competenze in esito con il profilo culturale dell’indirizzo di riferimento;
– opportunità di valorizzare le risorse umane e materiali esistenti per non aggiungere nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica;
– prospettive occupazionali;
– impossibilità ad attuare il percorso proposto attraverso l’utilizzo della quota di autonomia;
– opportunità di integrare la formazione specifica con successivi corsi di specializzazione
presso I.T.S. o I.F.T.S.
MODALITÀ
Le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo, per le quali si ritiene opportuna l’attivazione a
livello locale, devono trovare corrispondenza con l’Elenco nazionale delle opzioni per gli Istituti
Tecnici previsto dall’art. 8, comma 2), lettera d) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 (Allegato B del
presente decreto interministeriale).
L’individuazione dell’opzione e la conseguente attivazione si realizza con la programmazione del
piano dell’offerta formativa regionale tenuto conto delle specifiche esigenze di tipo economico e
produttivo del territorio.
Le modalità di attivazione dovranno quindi inserirsi nell’ambito delle procedure di definizione e
attivazione del predetto piano e dovranno garantire la non determinazione di nuovi e maggiori oneri
a carico dello Stato.

Allegato B

ELENCO NAZIONALE DELLE ULTERIORI ARTICOLAZIONI DELLE AREE DI INDIRIZZO DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI IN OPZIONI

ALLEGATO B1
Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie – Articolazione: Chimica e materiali
Opzione: TECNOLOGIE DEL CUOIO

ALLEGATO B2
Indirizzo: Costruzione, ambiente e territorio –
Opzione: TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI

ALLEGATO B3
Indirizzo: Grafica e comunicazione –
Opzione: TECNOLOGIE CARTARIE

ALLEGATO B4
Indirizzo: Meccanica, meccatronica ed energia – Articolazione: Meccanica e meccatronica –
Opzione: TECNOLOGIE DELL’OCCHIALE

ALLEGATO B5
Indirizzo: Meccanica, meccatronica ed energia – Articolazione: Meccanica e meccatronica –
Opzione TECNOLOGIE DELLE MATERIE PLASTICHE

ALLEGATO B6
Indirizzo: Trasporti e logistica – Articolazione: Costruzioni del mezzo –
Opzione:COSTRUZIONI AERONAUTICHE

ALLEGATO B7
Indirizzo: Trasporti e logistica – Articolazione: Costruzioni del mezzo –
Opzione COSTRUZIONI NAVALI

ALLEGATO B8
Indirizzo: Trasporti e logistica – Articolazione: Conduzione del mezzo –
Opzione: CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO

ALLEGATO B9
Indirizzo: Trasporti e logistica – Articolazione: Conduzione del mezzo –
Opzione: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE

ALLEGATO B10
Indirizzo: Trasporti e logistica – Articolazione: Conduzione del mezzo –
Opzione: CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI

ALLEGATO B11
Indirizzo: Agraria, agroalimentare e agroindustria – Articolazione: Viticoltura ed enologia –
Opzione: ENOTECNICO – VI ANNO

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