Vincolo triennale: si applica dal prossimo anno in seguito a mobilità volontaria su scuola richiesta

da Orizzontescuola

di Giovanna Onnis

Il vincolo triennale interessa i docenti che otterranno trasferimento o passaggio in una scuola richiesta. Il vincolo si applica a prescindere dalla tipologia di movimento volontario ottenuto

Una lettrice ci scrive:

“Vorrei sapere se ottengo trasferimento e non passaggio di ruolo posso chiedere comunque il prossimo anno passaggio di ruolo o sono soggetta al vincolo triennale?”

Dal prossimo anno scolastico i docenti che parteciperanno alla mobilità volontaria, ottenendo il movimento in una scuola richiesta, saranno obbligati a rimanere in questa scuola per un triennio e non potranno, quindi, partecipare alla mobilità nei tre anni successivi

Riferimenti normativi

Il vincolo triennale, stabilito già nel CCNL 2016-2018, viene chiarito ulteriormente nel CCNI sulla mobilità, dove si sottolineano le condizioni in seguito alle quali si applica tale vincolo e vengono indicate le categorie di docenti escluse dal vincolo.

Si tratta dell’art.2 comma 2 del contratto :

Ai sensi  art. 22, comma 4,  lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Vincolo triennale: nessuna distinzione tra i diversi movimenti

Il vincolo triennale nella nuova scuola di titolarità, ottenuta per il prossimo anno scolastico 2019/20, si applica per qualsiasi movimento volontario soddisfatto secondo le condizioni stabilite dalla normativa.

Sarà sottoposto al vincolo, quindi, sia il docente trasferito sia il docente che otterrà il passaggio di cattedra o di ruolo in una scuola richiesta.

Considerando il quesito posto dalla nostra lettrice, se otterrà il trasferimento in una scuola richiesta non potrà, quindi, chiedere per l’anno scolastico successivo il passaggio di ruolo, anche se si tratta di movimento diverso, in quanto avrà il vincolo triennale nella scuola di titolarità

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