Vincolo triennale dopo mobilità 2019: decorrenza, docenti coinvolti

da Orizzontescuola

di Giovanna Onnis

Il vincolo triennale previsto nel CCNI non è differenziabile su base provinciale. Decorre sulla scuola di titolarità ottenuta con preferenza analitica a prescindere dalla provincia

Una lettrice ci scrive:

Insegno alla Primaria e vorrei richiedere sia la mobilità provinciale che quella interprovinciale. A quanto pare la domanda sarà unica. Il quesito è: se sarà soddisfatta la mia richiesta di mobilità provinciale l’anno successivo potrò chiedere quella interprovinciale o avrò il vincolo triennale?”

Il vincolo triennale previsto nell’art.2 comma 2 del CCNI sulla mobilità non è ancora chiaro in tutto i suoi aspetti , come dimostra il quesito posto dalla nostra lettrice

Facciamo chiarezza

Vincolo triennale: decorrenza

Il vincolo triennale decorre dal prossimo anno scolastico per i docenti soddisfatti nella mobilità volontaria, sia territoriale che professionale, che saranno obbligati a rimanere per un triennio nella nuova scuola di titolarità, senza poter, quindi, presentare domanda di mobilità per i tre anni successivi

Vincolo triennale: docenti coinvolti

Saranno coinvolti nel vincolo triennale i docenti che otterranno il movimento volontario in una scuola richiesta con preferenza analitica o mediante preferenza sintetica nel distretto sub-comunale o nel comune di titolarità

Vincolo triennale: non è differenziabile su base provinciale

Il vincolo triennale si applica per la scuola di titolarità ottenuta nella mobilità volontaria  per il prossimo anno scolastico, alle condizioni indicate sopra e previste nel contratto, a prescindere dalla provincia in cui è ubicata.

Nella stessa domanda di mobilità, è possibile esprimere sia preferenze provinciali che interprovinciali, sia analitiche che sintetiche, per un totale di 15.

Le richieste e le scelte effettuate nella domanda sono valide per tutte le preferenze espresse, senza alcuna possibilità di differenziazione e, nello stesso modo, sono valide per tutte le preferenze espresse le eventuali conseguenze del movimento ottenuto, come nel caso in esame il vincolo triennale

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, se sarà soddisfatta nella domanda di mobilità provinciale, potrà chiedere mobilità interprovinciale per il successivo anno scolastico soltanto se otterrà la titolarità in una scuola ubicata in comune diverso da quello di titolarità e richiesta mediante preferenza sintetica (distretto o comune).

Se, invece, la scuola di titolarità è stata richiesta con preferenza analitica , decorrerà il vincolo triennale e non potrà presentare domanda di mobilità, sia provinciale che interprovinciale, per un triennio