Disegno di legge (CdM, 28.2.19)

Disegno di legge recante delega per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca.

ART. 1
(Delega in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca)

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specitiche attività o gruppi di attività assicurando l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

b) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune moditiche volte a garantite o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e intervenendo laddove possibile mediante novellazione e aggiornamento dei testi unici di settore già esistenti;

c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio;

f) razionalizzare, eventualmente anche attraverso fusioni o soppressioni, di enti, agenzie; organismi comunque denominati, ivi compresi quelli preposti alla valutazione di scuola e università, ovvero trasformazione degli stessi in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, salvo la necessità di preservarne l’autonomia, ovvero liquidazione di quelli non più funzionali all’assolvimento dei compiti e delle funzioni cui sono preposti, ferma restando la salvaguardia del personale in carico ai suddetti soggetti, qualora incardinato nel rispetto della disciplina normativa sulle assunzioni, nonché la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica;

g) ridurre il numero di componenti degli organi collegiali degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e razionalizzazione e omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale;

h) fermo restando il principio di autonomia scolastica, revisionare la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, competenze e responsabilità dei dirigenti scolastici, come attualmente disciplinati;

l) riallocare le funzioni e i compiti amministrativi in tema di cessazioni dal servizio, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché di ulteriori compiti e funzioni non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, al fine di incrementare l’efficienza nell’uso delle risorse e l’efticacia dei risultati conseguiti. Dall’attuazione del predetto principio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

m) riordinare e promuovere l’attività sportiva studentesca in ogni ciclo di istruzione, tramite la previsione, nel rispetto dell’autonomia scolastica, di centri sportivi studenteschi e di una federazione nazionale dello sport scolastico. Dall’attuazione del predetto principio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi di decreti legislativi sono acquisiti il parere della Conferenza Uniticata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso, il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

ART. 2
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall’attuazione della delega di cui all’articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai relativi decreti legislativi il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si provvede attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione al medesimo. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.