Possibile riforma degli organi collegiali: di istituto o territoriali?

Possibile riforma degli organi collegiali: di istituto o territoriali?

di Cinzia Olivieri

Il 28 febbraio è stata annunciata l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di dieci disegni di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore.

Tra gli obiettivi in materia di istruzione, oltre alla razionalizzazione, anche attraverso fusioni o soppressioni, di enti, agenzie, organismi e riduzione del numero di componenti degli organi collegiali degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero,  la revisione della  “disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, competenze e responsabilità dei dirigenti scolastici, come attualmente disciplinati”, il tutto nel rispetto del principio di autonomia scolastica.

La bozza di schema di disegno di legge diffusa a dicembre 2018 riportava invece una formulazione priva dell’aggettivo “territoriali”. Sarà per questo che si parla in genere di prossima riforma degli organi collegiali di istituto, con riferimento ai quali effettivamente si è da tempo rappresentata la necessità di armonizzazione con le competenze e responsabilità dei dirigenti scolastici.

In realtà solo i nostalgici della partecipazione hanno memoria degli storici organi collegiali territoriali (consigli scolastici distrettuali, provinciali e Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione), di cui sopravvive soltanto il  (nuovo) CSPI, eletto nel 2015  in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato 834/15.

È utile ricordare che, come previsto dall’art. 21 L 59/1997, il  Dlgs 233/99 aveva introdotto i nuovi organi collegiali territoriali: consigli scolastici locali e regionali e, appunto, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che dovevano sostituire i vecchi “con effetto della costituzione dei nuovi organi” (art. 8  Dlgs 233/99 modificato dalla L 463/01), mai avvenuta.

Infatti, con la riforma del Titolo V, è stata messa in discussione la coerenza di tale disposizione al nuovo assetto costituzionale ma, ancora in vigore il Testo Unico, dapprima la CM 192/00 riconosceva la possibilità di indire solo eventuali elezioni suppletive per i territoriali e successivamente la CM  141/01 le escludeva del tutto e definitivamente. Così i consigli distrettuali e provinciali (che peraltro prevedevano la partecipazione di genitori e studenti), svuotati progressivamente di competenze e risorse, cadevano nell’oblio; erano costituiti i Forum Nazionali delle Associazioni degli studenti e dei genitori; e solo il CNPI era prorogato di anno in anno fino al 2012. Il Consiglio di Stato,  intervenuto nel contenzioso amministrativo incardinatosi a seguito della sua mancata proroga, proprio con riferimento alla dedotta circostanza che l’organismo previsto dal Dlgs 233/99 avrebbe violato la ripartizione delle competenze stabilite dalla riforma costituzionale del titolo V, affermava correttamente che  l’Amministrazione “non può rifiutarsi di applicare una norma legislativa” per un “presunto vizio di legittimità” in merito al quale può pronunciarsi solo la Corte Costituzionale. Tuttavia la norma è stata applicata solo limitatamente al CSPI.

Quali potranno essere i possibili scenari sul piano partecipativo a livello di singola istituzione scolastica?

Senza ribadire le criticità manifestate in questi anni, nonostante l’auspicabile e condivisibile finalità, le cronache rivelano le difficoltà di mediazione nel rapporto scuola famiglia da parte degli organi collegiali.

Lo attesta la recente ordinanza cautelare del Tar Lazio 1524/2019del 6.3.2019che ancora una volta, mentre si attende la decisione della Cassazione, ha riconosciuto sussistente il fumus boni iuris e quindi  il diritto degli alunni di consumare presso il locale refettorio della scuola il cibo portato da casa, richiamando i precedenti giurisprudenziali (Cons. Stato n. 5156/2018).

In questo caso oggetto di impugnativa è stata anche una norma di regolamento della scuola che, ai sensi dell’art. 10 Dlgs 297/94, è deliberato dal Consiglio di istituto. Nonostante i precedenti autorevoli ed i reiterati riconoscimenti del diritto, si è reso necessario ricorrere nuovamente alla giustizia. Il dialogo e la corresponsabilità ne escono perdenti e ciò conferma che  la scuola ha bisogno di partecipazione.

Il gruppo che aveva lavorato nella scorsa legislatura sulle modifiche al “patto” ed alla riforma della rappresentanza aveva proposto un modello di ampio coinvolgimento, proprio nell’ottica di superare l’azione individuale e condividere gli interventi educativi. Ma non si è dato seguito.

Comunque, se la notizia della riforma non pare turbare eccessivamente al momento genitori e studenti (anche perché annunciata da anni ad ogni legislatura) la circostanza che si parli per gli altri organismi di soppressioni, fusioni, riduzioni non lascia ben sperare. A maggior ragione laddove in VII^ Commissione Senato risulta presentato il DDL S.155, che sostanzialmente ripropone lo storico testo unificato del DDL S3542,  ed in VII^ Commissione Cultura Camera con il PdL C697 è effettuato il recupero della ex PdL 953Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti”, presentata nel lontano  2008. In nessun caso le prerogative degli organi collegiali verrebbero potenziate.

Induce poi a riflettere la circostanza che da quasi un ventennio resta il commissario straordinario negli istituti omnicomprensivi, nonostante la CM 192/2000 l’avesse rappresentata come una soluzione transitoria  “in attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie componenti”. Ma non si sono più avute notizie in merito ed ancora nella circolare elezioni di ottobre 2018 si legge che “continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione dl consiglio di istituto delle scuole in questione”. Che abbia costituito una sorta di sperimentazione di un modello essenziale di partecipazione a cui ispirarsi?

Ai posteri la risposta.