Vaccini, entro il 10 marzo l’invio alle Asl dell’elenco degli iscritti

da Il Sole 24 Ore

di Amedeo Di Filippo

Con la nota 4007 del 4 marzo il direttore dell’Usr Emilia-Romagna ricorda ai dirigenti scolastici delle scuole statali e ai gestori delle scuole paritarie e non gli adempimenti vaccinali previsti dal Dl “Lorenzin” 73/2017 nella formula semplificata.

Le norme
L’articolo 3-bis del Dl 73/2017 consegna ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia l’onere di trasmettere alle Asl territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2019, l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni e dei minori stranieri non accompagnati. Spetta poi alle Asl restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.

Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi i dirigenti e i responsabili invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati negli elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di all’Asl.

Entro il 20 luglio dirigenti scolastici e responsabili trasmettono la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, all’Asl che convoca i genitori per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 100 a 500 euro.

Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ossia per i servizi da zero a sei anni, la mancata presentazione della documentazione comporta la “decadenza dall’iscrizione”. Evenienza che invece non si verifica per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale.

L’obbligo
Con la nota segnalata, il direttore dell’Usr dell’Emilia-Romagna ricorda alle scuole l’obbligo previsto dall’articolo 3-bis e in particolare la comunicazione alle Asl di competenza degli elenchi degli iscritti entro il prossimo 10 marzo. Nessun adempimento dovrà essere quindi chiesto ai genitori, men che meno la presentazione della documentazione vaccinale o l’autodichiarazione, posto che saranno le scuole e i servizi educativi ad acquisire le informazioni necessarie direttamente presso le Asl di riferimento. A meno che il minore non risulti iscritto all’anagrafe vaccinale regionale.

Rammenta inoltre che il 10 marzo è anche il termine ultimo, previsto dall’articolo 6, comma 3-quater, del Dl “Milleproroghe” 91/2018, per la consegna alle istituzioni scolastiche della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie da parte dei soggetti che si sono avvalsi della possibilità di presentare, per il 2018/2019, una dichiarazione sostitutiva. Facoltà prevista dalla circolare congiunta Miur-ministero della Salute numero 18902 del 7 novembre 2018.

Le modalità
I criteri e le modalità per lo scambio di informazioni tra scuole e Asl sono regolati dalle singole regioni. Nel caso dell’Emilia-Romagna, la Direzione generale cura della persona, salute e welfare, con nota del 26 febbraio, ha evidenziato in particolare che l’invio degli elenchi potrà essere effettuato anche dopo il 10 marzo, se reso necessario dalle tempistiche delle iscrizioni, come nel caso di quelle per i nidi d’infanzia, in genere effettuate oltre tale data a differenza di quelle per le scuole dell’infanzia chiuse a gennaio. Questo comporterà un conseguente slittamento della restituzione degli elenchi da parte delle Asl. La procedura dello scambio non potrà però essere utilizzata per le iscrizioni successive all’invio degli elenchi, per le quali sarà necessaria la consegna alle scuole del certificato vaccinale.

I file restituiti dalle Asl, in formato excel e protetti da password, conterranno i nominativi dei minori non in regola con gli obblighi vaccinali, di quelli non in regola ma con vaccinazioni in corso e di quelli non presenti nell’anagrafe vaccinale perché appartenenti ad altra Asl o stranieri di recente immigrazione.