Bullismo, i genitori di chi guarda sono corresponsabili per i danni

da Il Sole 24 Ore

di Marisa Marraffino

Parlare di scherzi negli episodi di bullismo aggrava la posizione del minorenne autore dei fatti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza dello scorso 11 giugno, n. 26595 che ha dato il via a una giurisprudenza sempre più severa sulle aggressioni subite dai ragazzi durante l’orario scolastico.

A risponderne in sede penale sono direttamente i minorenni che hanno compiuto 14 anni, se imputabili. A pagare i danni sono invece quasi sempre i genitori sia dell’autore dei fatti che dei ragazzi che hanno assistito a un episodio di bullismo, senza dissociarsi. Per evitare i risarcimenti, secondo i giudici, devono dimostrare di non aver potuto fare nulla per impedire l’evento, una prova, vista l’ampiezza dei doveri educativi, pressoché impossibile. Secondo i giudici, è il comportamento stesso del ragazzo a dimostrare le mancanze educative dei genitori. Diventa quindi inutile cercare di provare il contrario.

Episodi gravi e continuati

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che per parlare di bullismo gli episodi debbano essere reiterati, continuativi e in grado di determinare una situazione di dominio psicologico, ossia di prevaricazione e di conseguente sottomissione della vittima.

Eppure non tutto è bullismo, come spiega il Tribunale di Civitavecchia con la sentenza del 16 novembre 2018 n. 977. In questo caso, secondo i giudici, nonostante la minore avesse sofferto per i comportamenti inopportuni e, a volte, aggressivi di un compagno definito da lei stessa come problematico, era stata la madre a ingenerare nella figlia una totale sfiducia nei confronti degli insegnanti che l’aveva portata a isolarsi e a non impegnarsi a scuola. Tant’è che nella relativa causa di separazione la figlia è stata collocata prevalentemente presso il padre chiamato a garantire la serenità della minorenne.

Le responsabilità di genitori

A finire nei fascicoli dei tribunali sono sempre più spesso le feste dei minorenni organizzate a casa dei genitori. Anche nei casi in cui non si tratti di bullismo, i genitori non si salvano – nemmeno se i figli hanno più di 14 anni – se gli hanno permesso di usare giochi pericolosi.

Così rispondono i genitori nel caso dello scoppio di un petardo durante la festa di Capodanno, se causa la lesione di un occhio al compagno di classe del figlio, oppure dello sparo di un’arma ad aria compressa visto che mettere a disposizione degli invitati giochi pericolosi senza le dovute precauzioni non è consentito.

Il principio giuridico è semplice: l’articolo 2048 del codice civile stabilisce una presunzione di responsabilità in capo ai genitori, che può essere superata soltanto dando la prova di non aver potuto impedire l’evento.

Nei processi per episodi di bullismo, per evitare le responsabilità i genitori devono quindi dimostrare di aver fatto tutto il possibile perché i fatti non si verificassero. Ma si tratta di una prova quasi impossibile anche perché la precoce emancipazione dei figli non esclude né attenua la responsabilità. Al contrario, secondo i giudici, il cambiamento dei costumi sociali ha innalzato i doveri educativi e i genitori devono essere in grado di prevenire i rischi dei tempi moderni, cyberbullismo compreso.

E rispondono dei danni anche i genitori dei figli che assistono a un episodio di bullismo senza dissociarsi. La partecipazione emotiva a un reato per i giudici denota infatti una forte carenza educativa, con buona pace dei genitori ai quali non è data la possibilità di fornire la prova liberatoria. Fa eccezione il caso in cui il minore ha partecipato o assistito all’episodio di bullismo perché egli stesso succube e vittima della prepotenza dei capi del gruppo.

Il peso dell’età

Ma le responsabilità cambiano anche in base all’età dei ragazzi. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma con la sentenza del 9 febbraio 2018 n.3050 che ha parametrato la responsabilità dei docenti anche in considerazione dell’età degli studenti. La questione riguardava la caduta un’alunna che sbattendo contro un compagno aveva urtato contro il banco e si era rotta un dente, in un momento di assenza degli insegnanti a causa di un’assemblea sindacale. Il Tribunale oltre ad aver escluso il bullismo, ha precisato che maggiore è l’età dei ragazzi, minore è l’obbligo di vigilanza degli insegnanti.

Per i giudici quindi, durante un’assemblea sindacale, è possibile lasciare soli per un’ora ragazzi di 14 anni, presumendo che sappiano gestirsi in autonomia e non commettano atti pericolosi per sé o per gli altri.