Panino a scuola, la parola alle Sezioni unite

da Il Sole 24 Ore

di Andrea Alberto Moramarco

Alla fine saranno le Sezioni unite a chiarire, in maniera definitiva, se gli alunni delle scuole elementari e medie possono portarsi il pasto da casa e se possono consumarlo nei locali della scuola nell’orario destinato alla refezione scolastica. A richiedere l’intervento dell’organo giurisdizionale supremo è la prima sezione civile della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria 6972, depositata ieri, relativa alla vicenda che vede fronteggiarsi, da una parte, il comune di Torino e il Miur, e dall’altra, numerosi genitori di alunni di scuole elementari e medie del capoluogo piemontese.

I fatti
La vicenda giudiziaria trae origine nel novembre 2014 quando un gruppo di genitori convenne in giudizio il comune di Torino e il Miur per far accertare il loro diritto di scegliere, per i propri figli, tra la refezione scolastica e il pasto domestico, portato da casa o confezionato autonomamente, e di consumarlo nei locali adibiti a mensa scolastica nell’orario destinato alla refezione.

In primo grado il Tribunale di Torino non riteneva però configurabile un tale diritto in capo ai genitori, aderendo alla tesi dell’ente e del ministero, secondo cui si può usufruire del servizio mensa scolastico solo alle condizioni previste e non con modalità diverse da quelle della refezione scolastica, ben potendo i genitori optare per il modulo del “tempo breve”, oppure «prelevare (o fare uscire) i figli da scuola durante l’orario della mensa scolastica e di riaccompagnarli (o farli rientrare) per le attività pomeridiane, senza che sia configurabile una disparità di trattamento o una discriminazione tra gli alunni».

Di diverso avviso si era poi mostrata la Corte d’appello, per la quale le scuole devono «consentire indiscriminatamente agli alunni di consumare il pasto domestico presso la mensa scolastica», e devono adottare le apposite misure organizzative necessarie all’esplicazione di tale diritto. In particolare, per i giudici d’appello l’aspetto dirimente della questione sta nel fatto che nelle scuole elementari e medie la nozione di istruzione «non coincide con la sola attività di insegnamento, ma comprende anche il momento della formazione», che si realizza mediante non solo attività strettamente didattiche. In sostanza, il rimanere a scuola nell’orario del pasto, il cd. “tempo mensa”, e condividerlo con i compagni di classe configura un diritto degli alunni inerente al diritto all’istruzione.

La rimessione alle Sezioni unite
La questione finisce così in Cassazione dove i giudici prendono atto della diversità delle posizioni e della delicatezza delle tematiche coinvolte. Difatti, da una parte, i genitori fanno leva sui principi costituzionali in materia di istruzione, educazione dei figli e autodeterminazione individuale in relazione alle scelte alimentari (articoli 2, 3 , 30, 32, 34 Cost.); dall’altra, il comune di Torino e il ministero fanno leva sulla distinzione tra il “tempo mensa” e il “tempo scuola” (con il primo che non farebbe parte del secondo), nonché sulle difficoltà organizzative della fruizione di un tale diritto anche sotto l’aspetto igienico-sanitario, oltre a quelle economiche legate ai costi per gli appaltatori del servizio mensa.
Sulla base di tale quadro la Corte rimette, pertanto, la decisione alle Sezioni unite affinché non vi siano dubbi sul tema. Nel farlo però i giudici di legittimità sembrano propendere per la soluzione prospettata dai genitori, richiamando la sentenza 5156/2018 del Consiglio di Stato, (relativa al caso in parte simile del Comune di Benevento), che aveva bocciato il regolamento comunale che vietava il divieto di permanenza nei locali scolastici per gli alunni che vogliono mangiare cibi portati da casa o acquistati in modo autonomo, adottato esclusivamente per ragioni sanitarie ed economiche.