Maturità 2019, il decreto sulle commissioni per l’esame di Stato

da La Tecnica della Scuola

Di Fabrizio De Angelis

Nella giornata dell’11 marzo 2019 il Miur ha pubblicato l’ordinanza annuale in merito all’esame di stato 2019, comprensiva di tutte le indicazioni. Nei giorni scorsi, è stato pubblicato anche il decreto relativo ai criteri di nomina dei commissari, che ha recepito su alcuni punti il parere del CSPI, reso noto lo scorso mese.

Esame di stato: le commissioni

Le commissioni giudicatrici saranno formate da tre membri interni, tre esterni. Il presidente della commissione sarà esterno.

Sia i commissari esterni che il presidente sono nominati dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I commissari interni sono invece designati dai competenti consigli di classe

Presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito l’elenco regionale dei presidenti di commissione.

Esame di stato: chi deve presentare domanda

Il decreto precisa che sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell’elenco regionale i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado,
ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Possono presentare istanza di inserimento nell’elenco regionale:

a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
b) i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell’ istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
c) i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
d) i dirigenti scolastici di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Esame di stato: i criteri di nomina dei presidenti di commissione

I presidenti di commissione sono nominati annualmente dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale attingendo esclusivamente dall’elenco regionale.

I termini di presentazione delle istanze di nomina e il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. I predetti aspiranti, nel rispetto del principio dell’alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, riportate nel Bollettino ufficiale integrato con l’elenco delle scuole paritarie, sono nominati in base al seguente ordine di precedenza:

a) dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e dirigenti scolastici in servizio
preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, i quali sono tenuti a presentare istanza di nomina;

b) dirigenti scolastici In servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;

c) docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

d) docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di presidenza;

e) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n.165 del 2001;

f) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;

g) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

h) dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;

i) dirigenti di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;

l) docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Esame di stato: criteri di nomina commissari esterni

I termini di presentazione delle istanze di nomina a commissario esterno e il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

I commissari esterni sono nominati,  nel rispetto del principio dell’alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufficiale, integrato con l’elenco delle scuole paritarie, in base al seguente ordine di
precedenza:

a) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

b) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’ anno scolastico di istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

c) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’ attività didattica di istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

d) docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell’abilitazione posseduta, qualora, al fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle
commissioni, dopo che siano stati nominati gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), c), rimangano nomine da effettuare;

e) docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione all’insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.
Tale disposizione resta subordinata alle medesime condizioni di cui alla lettera d).

Il decreto sulle commissioni CLICCA QUI