Vincolo quinquennale sostegno: ricomincia dopo passaggio di ruolo

da Orizzontescuola

di Giovanna Onnis

Per il docente di sostegno che ottiene passaggio di ruolo sul sostegno il quinquennio ricomincia. Si tratta di un nuovo vincolo quinquennale nel nuovo ruolo di titolarità

Un lettore ci scrive:

“Sono un docente passato dalla secondaria di primo grado,  dove ho già fatto i 5 anni di ruolo su sostegno, alla secondaria di secondo grado  l’anno scorso, sempre sul sostegno
Gradirei sapere gentilmente se posso fare assegnazione o utilizzazione su materia alla secondaria di primo grado? Potrei farla anche alla secondaria di secondo grado su materia essendo ancora vincolato sul
sostegno?”

Il docente titolare sul sostegno è obbligato a rimanere su questa tipologia di posto per un quinquennio a decorrere dall’anno scolastico della sua immissione in ruolo sul sostegno o dall’anno scolastico in cui ottiene il trasferimento da posto comune/materia  a sostegno

Come si calcola il vincolo dopo il passaggio di ruolo

Il docente titolare sul sostegno che ottiene il passaggio di ruolo sempre sul sostegno è tenuto a rispettare un nuovo vincolo quinquennale e il computo del quinquennio ricomincia a decorrere dall’anno scolastico in cui ottiene il passaggio

Questa disposizione è prevista nell’art.23 comma 11 del CCNI sulla mobilità dove si stabilisce che “[….] I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio [….]”

Conclusioni

Il nostro lettore, quindi, avendo ottenuto il passaggio di ruolo sul sostegno nella Secondaria II grado, è nel vincolo quinquennale nel nuovo grado di titolarità, anche se ha superato in precedenza tale vincolo nella Secondaria I grado

Non potrà, quindi, partecipare alla mobilità annuale  per posto comune, ma se possiede i requisiti necessari per presentare domanda, requisiti che saranno indicati nel prossimo contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, potrà chiedere  il movimento annuale solo per la tipologia di posto di titolarità, quindi solo sul sostegno